Oggetto del Consiglio n. 176 del 28 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 176/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1977 DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1976, N. 33".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga fino al 31 dicembre 1977 del disposto dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Uno dei punti maggiormente qualificanti della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33: "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico", è costituito dal fatto che sia la concessione dei contributi alle Comunità Montane sia l'effettuazione di interventi diretti da parte della Regione sono possibili solo se le opere da realizzare sono comprese in specifici programmi d'intervento nel settore approvati dal Consiglio regionale.
In considerazione del tempo necessario all'elaborazione di detti piani, al fine di evitare, da un lato, un troppo lungo immobilizzo delle somme stanziate e, dall'altro, eccessivi ritardi nel completamento di opere già iniziate e solo parzialmente finanziate, nonché il blocco degli interventi regionali in materia di impianti sportivi, la legge sopra richiamata consentiva, limitatamente all'esercizio 1976, di concedere contributi e di stanziare ulteriori somme per consentire il completamento di infrastrutture già esistenti o già dichiarate di interesse regionale all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il breve periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la fine del 1976 non è stato però neppure sufficiente a consentire il completamento del piano d'intervento a livello regionale, con il quale dovrebbero inoltre armonizzarsi i piani comprensoriali a livello di singole Comunità Montane, per cui si prevede che questi ultimi non potranno essere completati prima della seconda metà del corrente esercizio.
Nel frattempo sono state inoltrate all'Assessorato al Turismo numerose richieste di contributo per il completamento di impianti sportivi, mentre a livello di interventi regionali si pone con sempre maggiore urgenza il problema della piscina coperta di Aosta, per effettuare l'appalto della quale è necessario disporre di adeguata copertura finanziaria.
Si è venuta quindi a creare una situazione analoga a quella che aveva giustificato l'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge citata.
Da ciò l'opportunità del disegno di legge proposto, che ha appunto come scopo la proroga delle accennate disposizioni, così da evitare il verificarsi di situazioni particolarmente negative, caratterizzate da un lato dall'accumulo di ingenti residui passivi e dall'altro da forti ritardi nella realizzazione delle infrastrutture.
Al riguardo si precisa infine che la proroga richiesta è senz'altro compatibile con le finalità programmatorie della legge 11 agosto 1976, n. 33, in quanto i contributi concedibili sarebbero utilizzati esclusivamente per il completamento di impianti già esistenti, mentre gli interventi realizzabili direttamente dalla Regione si riferiscono ad opere, come la sopra ricordata piscina di Aosta, che dovrebbero comunque essere inserite nel piano a livello regionale.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).
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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MANGANONI, pur dichiarandosi favorevole alla proposta, sostiene l'opportunità di non eccedere nella costruzione di campi sportivi, specialmente in località di alta montagna, e cita al riguardo l'esempio del Comune di Saint-Nicolas, dove si è costruito un campo sportivo che è rimasto praticamente inutilizzato.
Il Consigliere LANIVI osserva che nella relazione di accompagnamento non sono stati chiariti i rapporti tra la Regione e le Comunità Montane che non vengono coinvolte nelle scelte, ma sono soltanto esecutrici di progetti stabiliti a livello regionale.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO afferma che l'Amministrazione regionale non intende sostituirsi alle Comunità Montane, nella predisposizione dei piani di opere sportive, ma si limita a dare alle Comunità stesse delle indicazioni generali.
Ribadisce che è volontà dell'Assessorato di aprire un dialogo con le Comunità Montane sulle indicazioni di carattere regionale da sottoporre in secondo tempo all'approvazione del Consiglio regionale.
Ritiene che questo modo di agire garantisca alle Comunità Montane ampiezza di scelte e decisioni.
Il Consigliere LANIVI ribadisce la sua perplessità sul comportamento dell'esecutivo.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che il disegno di legge regionale in esame consta di un solo articolo del quale non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, invita senz'altro il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga fino al 31 dicembre 1977 del disposto dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33".
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Disegno di legge regionale n. 298
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1977 DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1976, N. 33.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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