Oggetto del Consiglio n. 174 del 28 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 174/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER L'ARTIGIANATO. NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

Considerato che al riguardo di tale problema è stata presentata dai Consiglieri Fournier, Lustrissy e Chanu una mozione concernente l'oggetto: "Modificazioni alle disposizioni in materia di concessione di sussidi e contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso, propone l'abbinamento della discussione della mozione del Gruppo dei Democratici Popolari con il disegno di legge di cui all'oggetto.

Il Consiglio è d'accordo

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Con deliberazione n. 65 del 3 agosto 1951 il Consiglio regionale approvò le norme per la concessione di contributi ad imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Con deliberazione consiliare n. 72 del 29 maggio 1967, furono approvate altre norme per l'erogazione, a favore di imprese artigiane, di contributi regionali consistenti nel pagamento di interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito, d'intesa con la Regione.

Le norme suddette concernenti la concessione dei contributi regionali alle imprese artigiane sono state modificate con successive deliberazioni consiliari (n. 127 del 20 settembre 1954, n, 79 del 5 maggio 1955, n. 155 del 22 dicembre 1961, n. 98 del 21 aprile 1967, n. 155 del 24 giugno 1967, n. 347 del 13 dicembre 1967, n. 175 del 2 aprile 1973 e n. 8 del 9 gennaio 1975).

In proposito si osserva che l'ammontare dei contributi (lire 600.000 per investimenti sino a L. 2.000.000, pari al 30% per le imprese individuali; lire 2.000.000, per investimenti sino a lire 5.000.000, pari al 40% per le società cooperative ed un massimale di contributi di L. 600.000 nella misura massima del 50% delle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici) fissato con la deliberazione consiliare n. 98 del 21 aprile 1967 non ha più subito modificazioni.

Del pari è rimasto invariato l'ammontare massimo dei finanziamenti bancari agevolati stabilito con deliberazione n. 1975 del 2 aprile 1973 (L. 5.000.000), per i quali la Regione interviene nel pagamento degli interessi nella misura massima dell'8%.

La continua lievitazione dei costi dei macchinari, attrezzature, fabbricati e infrastrutture, che si è registrata negli ultimi anni, rende ora necessario aumentare i sopraindicati limiti degli interventi regionali, e già da tempo la categoria interessata ha avanzato richieste in tale senso.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto che detti limiti vengano cosi modificati:

a) contributi nella misura del 30% della spesa per investimenti fino a L. 5.000.000, con un massimo di lire 1.500.000, alle imprese individuali e societarie; alle società cooperative di artigiani contributi nella misura del 40% delle spese per investimenti fino a L. 10.000.000, con un massimo di lire 4.000.000;

b) contributi per gli allacciamenti elettrici dei laboratori sino al 50% della spesa, con un massimale di L. 1.500.000 di contributo;

c) pagamento degli interessi nella misura massima dell'8% su finanziamenti bancari della durata massima di cinque anni.

Considerata la rilevanza che le attività artigiane hanno nel contesto dell'economia locale, si ritiene che sia opportuno favorire, con adeguati sostegni finanziari, lo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell'artigianato, soprattutto in un momento in cui le industrie accusano crescente difficoltà di gestione.

Si sottopone pertanto il presente disegno di legge all'approvazione del Consiglio.

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Disegno di legge regionale n. 304

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............ n. .......: PROVVIDENZE PER L'ARTIGIANATO. NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, quale concorso nel pagamento delle spese per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e per l'acquisto di macchinario, di attrezzi nuovi e di scorte, contributi per investimenti fino a lire 5.000.000, con la percentuale del 30% fino ad un ammontare di lire 1.500.000.

Alle società cooperative di artigiani i contributi possono essere concessi con la percentuale del 40% fino ad un ammontare massimo di lire 4.000.000 per investimenti fino a L. 10.000.000.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori sino ad un massimo del 50% della spesa, con un massimale di contributo di lire 1.500.000.

Art. 2

Possono essere concessi a favore delle imprese artigiane individuali e societarie contributi nella misura massima corrispondente all'8% dell'ammontare totale degli interessi praticati dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione, con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle imprese stesse, su finanziamenti erogati da Istituti di credito bancari, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, previo accordo con gli istituti medesimi.

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontare di lire 10.000.000 per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori, per l'acquisto di macchinari, automezzi nuovi e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20% dell'ammontare del finanziamento.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito bancari.

Art. 3

le imprese artigiane possono chiedere di usufruire contemporaneamente delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione ad una parte dell'importo complessivo della spesa, e delle provvidenze di cui all'articolo 2, in relazione alla rimanente parte della spesa, nel rispetto degli importi massimi di intervento previsti dalla presente legge.

Art. 4

La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.

Le deliberazioni recanti le direttive di cui al comma precedente, già adottate dal Consiglio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di lire 600.000.000.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

La denominazione del capitolo di spesa 4890 è modificata come segue: "Contributi, concorso di spese per mutui, provvidenze per l'artigianato e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11.8.1976, n. 32)".

Le somme stanziate annualmente ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ma non oltre il secondo anno successivo a quello in cui è stato iscritto lo stanziamento.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li

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Aosta, 24 marzo 1977

Ill.mo Signor PRESIDENTE

del Consiglio regionale SEDE

I sottoscritti Consiglieri regionali del gruppo dei Democratici Popolari chiedono l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale della seguente

MOZIONE

In relazione alla notevole generalizzata lievitazione dei prezzi verificatasi in questi ultimi tempi che ha causato, evidentemente, l'aumento dei costi di acquisto dei beni strumentali;

considerato, quindi, che le provvidenze regionali in materia di concessione di sussidi e contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane sono da ritenersi inadeguate e non incentivanti per sostenere un'attività, qual è quella artigianale, che trova sempre maggiori difficoltà a mantenere la sua presenza nell'attuale mondo di lavoro;

ritenuto, quindi, che gli interventi regionali debbano essere adeguati alle reali necessità del settore;

Il Consiglio regionale

impegna la Giunta a portare all'ordine del giorno del prossimo Consiglio una proposta di deliberazione a modifica delle delibere precedenti n. 155 del 22.12.1961, già modificata con deliberazioni consiliari n. 98 del 21 aprile 1967, n. 175 del 2 aprile 1973 e n. 8 del 9 gennaio 1975, con le seguenti modificazioni:

1) il limite di intervento regionale in conto capitale previsto in lire 600.000, pari al 30% per investimenti fino a lire 2.000.000, è aumentato a lire 1.200.000 pari al 30% per investimenti fino a lire 4.000.000. I sussidi sono concessi alle società cooperative di artigiani con la percentuale del 40% per investimenti fino a lire 10.000.000.

2) Il limite di intervento regionale in conto contributo nel pagamento di interessi per l'assunzione di mutui con istituti bancari convenzionati viene elevato da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

3) La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le modificazioni da apportare alle convenzioni, attualmente in essere, con gli istituti bancari convenzionati per quanto dipendente dal precedente punto 2 dando atto che le rispettive spese a carico regionale saranno approvate ed imputate al capitolo 4890 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1977.

I Consiglieri proponenti:

F.ti: Fournier Ferruccio, F. Lustrissy, G. Chanu, Ilario Lanivi, C. Quey.

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L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI illustra brevemente il disegno di legge di cui trattasi, specificando che sono state consegnate ai Consiglieri le sottoriportate proposte di emendamento sostitutive degli articoli 5 e 6, resesi necessarie per evitare un eventuale rigetto del provvedimento da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.

"Art. 5 - Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di lire 600.000.000.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 4891 che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e nei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977".

"Art. 6 - Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap 4890

Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche e contributo al consorzio garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32)

L. 600.000.000

Variazione in aumento:

Cap 4891

di nuova istituzione: Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (legge regionale .................)

L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Il Consigliere FOURNIER annunciando l'adesione del Gruppo dei Democratici Popolari alla proposta, riconosce che le indicazioni fornite dalla mozione presentata dal suo Gruppo sono state in buona parte recepite dal disegno di legge.

Ritiene però insufficiente il finanziamento regionale per l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto macchinari, fissato in lire 10.000.000 e ne chiede l'elevazione a 15 milioni, proponendo un emendamento in tal senso all'articolo 2 della legge.

Il Consigliere MANGANONI esprime perplessità su questa proposta che prevede l'erogazione di contributi ad imprese artigiane senza operare alcuna distinzione tra piccola e grande impresa.

Il Consigliere TAMONE si esprime favorevolmente all'approvazione del disegno di legge di cui trattasi.

Il Consigliere BORBEY annuncia l'assenso del suo Gruppo alla proposta in esame, molto attesa dalla categoria artigiana, e concorda con il Consigliere Fournier sulla necessità di elevare il finanziamento regionale per l'ammodernamento dei laboratori e l'acquisto dei macchinari, da lire 10 milioni a lire 15 milioni.

Il Consigliere DOLCHI, annunciando l'astensione del Gruppo comunista, critica l'aumento del contributo a fondo perso che la Regione erogherà alle ditte artigiane, ritenendo tale forma di intervento superata.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI osserva che il disegno di legge, che viene incontro alle attese di 3078 ditte artigiane, a prevalente conduzione familiare, operanti in Valle d'Aosta è stato elaborato dopo lunghe trattative con le Associazioni di categoria.

Ritiene inaccoglibile la proposta di aumento del finanziamento regionale, a tasso d'interesse agevolato, da lire 10 milioni a lire 15 milioni, per mancanza di disponibilità in bilancio e poiché esistono altre forme di intervento erogate dallo Stato attraverso la Cassa per il credito alle ditte artigiane.

Il Consigliere DOLCHI ribadisce le perplessità già espresse nel suo precedente intervento sull'inopportunità dell'erogazione del contributo a fondo perduto e ritiene eccessivo l'aumento di detto contributo. Propone di emendare l'articolo 1 della legge, riducendo, rispettivamente, da lire 5.000.000 a lire 4.000.000 e da lire 1.500.000 a lire 1.000.000 i limiti contenuti nel primo comma.

Il Consigliere FOURNIER ribadisce l'opportunità di elevare il finanziamento regionale previsto all'articolo 2 da lire 10 milioni a 15 milioni dato l'alto costo dei macchinari. Annuncia l'astensione dalla votazione sull'articolo 2 del Gruppo dei D.P. se non verrà accettato l'emendamento presentato.

Il Consigliere MANGANONI ribadisce la necessità di operare, nella erogazione dei contributi, una distinzione tra piccola e grande impresa.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI, rispondendo alle critiche del Consigliere Dolchi in merito all'aumento del contributo a fondo perduto da lire 600.000 a lire 1.500.000, fa presente che detto aumento si è reso necessario in seguito alla lievitazione dei prezzi dei macchinari registratasi in questi ultimi anni.

Ritiene che il contributo regionale sia un incentivo per l'artigiano ad ammodernare la sua azienda.

Il Consigliere DOLCHI annuncia l'astensione del Gruppo comunista.

Il Consigliere PEDRINI annuncia il suo voto favorevole al provvedimento.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1.

Si dà atto che all'articolo 1 sono presentati due emendamenti dal Gruppo comunista:

a) sostituire al primo comma, settimo rigo, la cifra "5.000.000" con "4.000.000";

b) sostituire al primo comma ottavo rigo la cifra "1.500.000" con "1.200.000".

Si dà atto che entrambi gli emendamenti sono respinti con voti contrari sedici e voti favorevoli sei (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi e Siggia).

Articolo 2.

Si dà atto che all'articolo 2, secondo comma, è stato presentato il seguente emendamento da parte del Gruppo dei Democratici Popolari:

Sostituire "L. 15 milioni a L. 10 milioni".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Parisi).

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: diciassette, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia, Parisi, Chanu, Fournier, Lanivi, Pollicini, Maquignaz, Quey e Lustrissy).

Articoli 3 e 4.

Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Parisi).

Articoli 5 e 6.

Si dà atto che gli articoli 5 e 6 (nuovo testo) sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Parisi).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trentuno;

Consiglieri votanti e favorevoli: ventiquattro;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi e Siggia.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".

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Disegno di legge regionale n. 304

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : PROVVIDENZE PER L'ARTIGIANATO. NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, quale concorso nel pagamento delle spese per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e per l'acquisto di macchinario, di attrezzi nuovi e di scorte, contributi per investimenti fino a lire 5.000.000, con la percentuale del 30% fino ad un ammontare di lire 1.500.000.

Alle società cooperative di artigiani i contributi possono essere concessi con la percentuale del 40% fino ad ammontare massimo di lire 4.000.000 per investimenti fino a L. 10.000.000.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori sino ad un massimo del 50% della spesa, con un massimale di contributo di lire 1.500.000.

Art. 2

Possono essere concessi a favore delle imprese artigiane individuali e societarie contributi nella misura massima corrispondente all'8% dell'ammontare totale degli interessi praticati dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione, con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle imprese stesse, su finanziamenti erogati da Istituti di credito bancari, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, previo accordo con gli istituti medesimi.

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontare di lire 10.000.000 per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori, per l'acquisto di macchinario, automezzi nuovi e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20% dell'ammontare del finanziamento.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito bancari.

Art. 3

Le imprese artigiane possono chiedere di usufruire contemporaneamente delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione ad una parte dell'importo complessivo della spesa e delle provvidenze di cui all'articolo 2, in relazione alla rimanente parte della spesa, nel rispetto degli importi massimi di intervento previsti dalla presente legge.

Art. 4

La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.

Le deliberazioni recanti le direttive di cui al comma precedente, già adottate dal Consiglio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

Art 5

Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di lire 600.000.000.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 4891 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e nei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4890

Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche e contributo al consorzio garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32)

L. 600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4891

di nuova istituzione: Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (legge regionale, )

L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

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