Oggetto del Consiglio n. 173 del 28 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 173/77 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34, CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1977, PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA, PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DEL CASEIFICIO DI SAINT-MARCEL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IN COMUNE DI SAINT-MARCEL.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34. Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1977, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura di crediti di conduzione a favore del Caseificio di Saint-Marcel Società Cooperativa a.r.l., in Comune di Saint-Marcel", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, richiama le norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli ed informa che il caseificio di Saint-Marcel Società Cooperativa a r.l., con sede in Saint-Marcel, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura presso l'Istituto di cui sopra di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire 100 milioni.
In merito alla attività della predetta Cooperativa l'Assessore fa presente quanto segue:
"La Cooperativa di cui si tratta esplica attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, stagionatura e vendita del latte e dei suoi derivati, conferiti dai propri Soci diretti produttori, appartenenti ai Comuni di Saint-Marcel, Quart, Fénis, Verrayes, Chambave, Pontey, Pollein, Nus, Brissogne, Saint-Denis. Tale attività ha avuto inizio nel dicembre 1975.
Per quanto concerne la produzione la Cooperativa Caseificio di Saint-Marcel, nel suo primo anno di attività 1975/1976, con 200 soci, diretti produttori, conferenti su 260 iscritti, ha lavorato 1.210.000 litri di latte liquidandoli a lire 215 al litro, pari a lire 260.150.000.
Le forme di fontina prodotte nello stesso periodo ammontano a circa 13.000. Bisogna inoltre aggiungere circa 4.500 kg. di burro.
I risultati ottenuti dalla Cooperativa di cui sopra possono essere senz'altro considerati più che soddisfacenti".
L'Assessore Marcoz osserva, inoltre, che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Rileva ancora che ai sensi del primo capoverso dell'articolo 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di lire 100 milioni.
Riferisce, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12 la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Marcoz;
vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale:
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1977, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel, Società Cooperativa a.r.l. con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di lire 100.000.000 (lire centomilioni), comprensiva di capitale di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire, altresì, che la concessione delle garanzie fideiussorie di cui sopra sono subordinate alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
3) di stabilire che le garanzie fideiussorie di cui trattasi hanno carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione delle concessioni di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta di cui trattasi.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz e concordando sulle proposte della Giunta;
vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno);
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1977, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel, Società Cooperativa a.r.1., con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di lire 100.000.000 (centomilioni), comprensiva di capitale di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire, altresì che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
3) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione delle concessioni di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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