Oggetto del Consiglio n. 169 del 28 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 169/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "REVISIONE, PER L'ANNO 1976, DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1976, delle aliquote di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, relativa a "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori":
1) prevede la concessione di contributi annui, dal 1 gennaio 1973, alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti (articolo 1);
2) subordina l'erogazione dei contributi, alle singole imprese, alla condizione che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa (articolo 2);
3) stabilisce un contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o di tessera a tariffa preferenziale (articolo 2, lettera a);
4) fissa un contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:
- L. 40 per autobus/km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- L. 65 per autobus/km., per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta Courmayeur (articolo 2, lettera b);
5) stabilisce che le aliquote (articolo 2 comma b) di cui al precedente punto 4) siano soggette a revisione annuale, da farsi con legge (articolo 6), per adeguarle alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'articolo 8.
Quanto sopra pone in essere un meccanismo tale da permettere ogni anno, nel caso di variazione dei costi stessi, la revisione delle aliquote da applicare all'anno precedente.
Dall'esame dei costi presentati, in data 31.1.1977, dalle imprese relativamente alla gestione dell'anno 1976, risultano le seguenti variazioni incrementative dei costi per ciascuna impresa:
a) linee aventi capolinea a quota inferiore a mt. 800:
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SAVDA |
L. 140 per autobus/km. |
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SADEM |
L. 119 per autobus/km. |
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SVAP |
L. 116 per autobus/km. |
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VITA |
L. 88 per autobus/km. |
b) linee aventi capolinea a quota superiore a mt. 800:
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SAVDA |
L. 165 per autobus/km. |
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SADEM |
L. 144 per autobus/km. |
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SVAP |
L. 141 per autobus/km. |
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VITA |
L. 113 per autobus/km. |
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SAP |
L. 275 per autobus/km. |
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BENVENUTO |
L. 2255 per autobus/km. |
L'aumento di circa il 20% rispetto al precedente anno 1975 è conseguente all'andamento dei costi verificatisi nel nostro paese in tutti i settori, industriali e non, e più segnatamente:
1) incremento della contingenza di 20 punti pesanti;
2) riduzione dell'orario di lavoro da 41 a 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
3) aumenti sui premi dovuti per le polizze di assicurazione R.C.;
4) aumento dei prezzi dei carbolubrificanti (+ 15/20% circa);
5) aumento dei pedaggi delle autostrade e dei trafori alpini;
6) aumento dei prezzi dei materiali di ricambio e dei pneumatici (+25% circa);
7) incremento degli ammortamenti sul materiale rotabile in relazione alla lievitazione dei costi dei veicoli stessi;
8) aumento del traffico di viaggiatori con biglietti a tariffa preferenziale (abbonamenti);
9) aumento della percorrenza chilometrica effettuata nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (+ km. 124.816).
In relazione a quanto sopra ed in applicazione dell'articolo 6 (secondo comma) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista in quanto la Giunta non ricerca una soluzione globale al problema dei trasporti, ma si limita a concedere contributi alle Società private che gestiscono le autolinee.
Il Consigliere CHANU comunica che il Gruppo dei Democratici Popolari voterà contro il progetto di legge presentato dalla Giunta, per le stesse motivazioni già addotte dal Consigliere Monami.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
Si dà atto che gli articoli da 1 a 5 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari undici (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Quey, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: diciotto;
Voti contrari: undici.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1976, delle aliquote di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".
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Disegno di legge regionale n. 300
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ......... "REVISIONE, PER L'ANNO 1976, DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1976, sono stabilite fino ad un massimo di:
L. 140 per autobus/km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
L. 284 per autobus/km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta Courmayeur.
Art. 2
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.
Art. 3
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la maggiore spesa di lire 145 milioni il cui onere graverà sul capitolo 4835 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso.
La copertura della maggiore spesa è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 195 del bilancio stesso.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte ENTRATA
Variazione in aumento:
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Capitolo 195 |
Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent |
L. 145.000.000 |
Parte SPESA
Variazione in aumento:
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Capitolo 4835 |
Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori |
L. 145.000.000 |
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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