Oggetto del Consiglio n. 168 del 28 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 168/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle norme sull'ordinamento del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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L'articolo 4 delle norme regolamentari sui servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent, approvate con provvedimento del Consiglio regionale n. 335, in data 24 novembre 1967, disciplina il rapporto di impiego con il personale addetto ai servizi stessi, nel caso di sospensione del funzionamento o di chiusura della Casa da gioco.
Tale norma stabilisce che l'assunzione in servizio del personale di cui si tratta non ne determina la stabilità di impiego e prevede:
a) nel caso di sospensione del funzionamento della Casa da gioco per la durata non superiore a due anni, la sospensione del rapporto di impiego senza diritto a compenso sotto qualsiasi forma;
b) nel caso di chiusura della Casa da gioco per una durata superiore a due anni, oppure nel caso di cessazione della forma di gestione appaltata, il licenziamento del personale con la corresponsione delle indennità dovute per la cessazione dal servizio e con diritto all'indennità relativa ad un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di riassunzione in servizio con altre qualifiche e mansioni, in relazione alla nuova forma di gestione della Casa da gioco, o il trasferimento in posti vacanti di altri nuovi organici dell'Amministrazione regionale, tenuto conto delle attitudini, delle capacità e dei titoli di studio del personale.
Il personale addetto ai servizi in parola ha richiamato l'attenzione della Giunta regionale sul fatto che la norma sopracitata realizza un trattamento sfavorevole rispetto al rimanente personale regionale, il quale gode della stabilità di impiego.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente ANDRIONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere MONAMI, mentre esprime l'assenso del Gruppo comunista per quanto concerne le clausole contenute nell'articolo 1 del disegno di legge di cui trattasi, manifesta opposizione all'articolo che prevede il raddoppio dell'indennità giornaliera di conteggio, in quanto il discorso degli stipendi, della collocazione e della utilizzazione del personale va affrontato in modo più organico.
Il Consigliere CHANU annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari, pur esprimendo perplessità riguardo al contenuto dell'articolo 2 che potrebbe creare un precedente in previsione delle contrattazioni future con i diversi settori del personale.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventinove;
Consiglieri votanti: ventiquattro;
Voti favorevoli: venti;
Voti contrari: quattro;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle norme sull'ordinamento del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".
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Disegno di legge regionale n. 299
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........ n. ....: MODIFICAZIONE DELLE NORME SULL'ORDI-NAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel caso di sospensione dell'attività della Casa da gioco di Saint-Vincent, il personale addetto ai servizi di controllo regionale è utilizzato presso altri uffici della Regione in posti dello stesso gruppo regionale di appartenenza.
Nel caso di chiusura della Casa da gioco, il personale è trasferito in altri ruoli organici dell'Amministrazione regionale, in posti dello stesso gruppo regionale di appartenenza, tenuto conto dei titoli di studio e delle attitudini del personale stesso. In tal caso, il personale conserva, nel nuovo posto, l'anzianità maturata nel posto di provenienza.
L'articolo 4 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è abrogato.
Art. 2
Con decorrenza dal 1 marzo 1977, la misura dell'indennità giornaliera di conteggio di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, è modificata fino all'importo massimo mensile lordo di lire centosessantacinquemila.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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