Oggetto del Consiglio n. 170 del 28 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 170/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSEGNO PENSIONABILE E DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 277 in data 1 luglio 1976, ha approvato il disegno di legge regionale concernente la determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia.

Con nota in data 5 agosto 1976, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, il disegno di legge di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con l'articolo 9, quinto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 332.

Il Consiglio regionale, con provvedimento in data 30 settembre 1976, ha riapprovato la legge di cui trattasi.

Il Governo della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1976, ha impugnato la legge in parola promuovendo la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale.

La Giunta regionale ha preso atto che, nel frattempo, sono stati concessi aumenti a favore del personale dipendente dallo Stato e che è stato raggiunto un accordo in merito agli aumenti retributivi del personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario.

Allo scopo di evitare il deterioramento dei rapporti sindacali con il personale regionale e considerato che al personale stesso non è stato esteso l'assegno perequativo concesso ai dipendenti dello Stato con legge 15 novembre 1973, n. 734, né i successivi aumenti retributivi, la Giunta regionale ha rilevato l'opportunità di proporre al Consiglio regionale un nuovo disegno di legge sulla misura dell'assegno pensionabile che tenga conto della nuova situazione venutasi a creare, nonché delle osservazioni formulate dal Governo sul disegno di legge impugnato (articoli 1 e 2 del disegno di legge allegato).

L'articolo 3 del disegno di legge aggiorna le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale nella misura stabilita per il personale statale dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

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Disegno di legge regionale n. 303

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......... n. ...... : MODIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSEGNO PENSIONABILE E DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli importi dell'assegno mensile pensionabile spettante al personale regionale ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sono modificati, con decorrenza dal 7 gennaio 1977, nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

L'importo dell'assegno mensile pensionabile per il personale il cui trattamento economico è stabilito nella tabella C allegata alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, è modificato, con decorrenza dal 7 gennaio 1977, nella misura di lire 30.450 lorde.

Art. 3

A decorrere dal 7 gennaio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per ogni familiare a carico sono ragguagliate all'importo previsto dalle norme statali per il coniuge e per ciascun figlio a carico del dipendente civile dello Stato.

Art. 4

L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 575 milioni graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi alla retribuzione del personale addetto ai servizi regionali del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per gli anni successivi.

Per il finanziamento e la copertura della spesa di lire 575 milioni, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 430.000.000

PARTE SPESA

a) Variazione in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti, allegato E.)

L. 145.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 80

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio

L 10.370.000

Cap. 385

Spese per la programmazione regionale economica, sociale ed urbanistica e relative commissioni

L. 2.150.000

Cap. 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L 33.660.000

Cap. 435

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Controllo Comuni

L. 6.640.000

Cap. 450

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato alle Finanze

L. 25.580.000

Cap. 465

Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia e alla manutenzione di beni immobili della Regione

L. 19.630.000

Cap. 480

Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi

L. 7.520.000

Cap. 630

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento

L. 1.130.000

Cap. 645

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 12.900.000

Cap. 690

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma

L. 2.690.000

Cap. 1790

Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois

L. 5.840.000

Cap. 2940

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura

L. 24.010.000

Cap. 2955

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici

L. 8.190.000

Cap. 3055

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali

L. 37.020.000

Cap. 4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 16.830.000

Cap 4960

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 28.270.000

Cap. 4975

Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade

L. 23.560.000

Cap. 5925

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L. 33.090.000

Cap. 5940

Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie

L. 149.200.000

Cap. 6620

Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti a obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8)

L. 9.650.000

Cap. 7400

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 30.630.000

Cap. 7515

Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio

L. 6.960.000

Cap. 7600

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13)

L. 2.240.000

Cap. 7615

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249)

L. 5.390.000

Cap. 7670

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

L. 13.010.000

Cap. 8930

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti

L. 42.990.000

Cap. 9100

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo e dell'Urbanistica

L. 15.850.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE: "MODIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSEGNO PENSIONABILE E DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE".

Stipendi annui lordi in godimento

Importi lordi dell'assegno mensile

Fino a L. 1.220.000

76.100

da L. 1.220.001 a L. 2.319.200

78.700

da L. 2.319.201 a L. 3.495.200

81.500

da L. 3.495.201 a L. 4.560.000

84.500

da L. 4.560.001 a L. 5.668.000

87.800

da L. 5.668.001 a L. 6.776.000

91.300

da L. 6.776.001 a L. 7.872.000

93.800

da L. 7.872.001 a L. 8.856.000

96.400

da L. 8.856.001 a L. 10.022.400

99.200

da L. 10.022.401 a L. 12.214.800

100.700

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nell'illustrare brevemente il disegno di legge, presenta, a nome della Giunta, le seguenti proposte di emendamento:

a) Integrazioni da apportare alla relazione:

L'articolo 4 abroga le leggi regionali, impugnate alla Corte Costituzionale, concernenti la determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale, nonché la precedente norma sulla modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale stesso.

Con l'articolo 5 si dà espressamente atto che l'assegno pensionabile di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché gli assegni mensili di L. 20.000 e di L. 25.000 concessi ai dipendenti dello Stato rispettivamente con D.P.R 11 maggio 1976, n. 268 e con D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116 estendibili al personale regionale ai sensi degli articoli 179 e 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

b) Proposte di emendamento:

Articolo 1: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Articolo 2: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Articolo 3: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Articolo 4 (nuovo articolo "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38 in data 10 febbraio 1976 e n. 331 in data 30 settembre 1976 sono abrogate".

Articolo 5 (nuovo articolo): "L'assegno pensionabile di cui alla presente legge sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché gli assegni mensili di cui al D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268 ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116".

Articolo 6 (sostituisce l'articolo 4 del disegno di legge precedente):

"L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 575 milioni, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi alle spese per le retribuzioni del personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi; l'onere per le spese relative al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1976, previsto in lire 287.500.000, graverà sul capitolo 540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 145.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, e mediante aumento dei capitoli n. 105 per lire 430 milioni e n. 195 per lire 287.500.000 della parte Entrata dello stesso bilancio.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 430.000.000

Cap. 195

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 287.500.000

TOTALE

L. 717.500.000

Parte SPESA

a) Variazione in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato E)

L. 145.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 80

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio

L. 10.370.000

Cap. 385

Spese per la programmazione regionale economica, sociale e urbanistica e relative commissioni

L. 2.150.000

Cap. 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L. 33.660.000

Cap. 435

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Controllo Comuni

L. 6.640.000

Cap. 450

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato alle Finanze

L. 25.580.000

Cap. 465

Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia e alla manutenzione di beni immobili della Regione

L. 19.630.000

Cap. 480

Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi

L. 7.520.000

Cap. 540

Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale

L.287.500.000

Cap. 630

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento

L. 1.130.000

Cap. 645

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 12.900.000

Cap. 690

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma

L. 2.690.000

Cap. 1790

Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois

L 5.840.000

Cap. 2940

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura

L. 24.010.000

Cap. 2955

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici

L. 8.190.000

Cap. 3055

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali

L. 37.020.000

Cap. 4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 16.830.000

Cap. 4960

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 28.270.000

Cap. 4975

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade

L. 23.560.000

Cap. 5925

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L. 33.090.000

Cap. 5940

Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie

L.149.200.000

Cap. 6620

Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti a obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8)

L. 9.650.000

Cap. 7400

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 30.630.000

Cap. 7515

Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio

L. 6.960.000

Cap. 7600

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13)

L 2.240.000

Cap. 7615

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina preventiva (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249)

L. 5.390.000

Cap. 7670

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

L. 13.010.000

Cap. 8930

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti

L. 42.990.000

Cap. 9100

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo e dell'Urbanistica

L. 15.850.000

TOTALE

L.862.500.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Il Consigliere FOURNIER, considera che, contrariamente a quanto annunciato, all'articolo 5 del disegno di legge di cui trattasi, si afferma che l'assegno pensionabile di lire 30.000 sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge n. 734, del 15 novembre 1973.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE osserva che vi sono due interpretazioni al riguardo: nelle trattative tra Amministrazione regionale e personale l'assegno costituisce un acconto sui futuri miglioramenti, mentre per ciò che concerne le trattative con l'organo di controllo è la definizione dell'assegno perequativo.

Il Consigliere MONAMI, richiamandosi al testo di un ordine del giorno votato, nella seduta del 30 settembre 1976, all'unanimità, nel quale si impegnava la Giunta ad avviare un processo di perequazione del trattamento dei pubblici dipendenti della Valle d'Aosta, che vedesse il procedimento relativo alla misura dell'assegno pensionabile inquadrato nell'ambito delle disposizioni normative ed economiche che saranno stabilite con il contratto nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario e speciale, fa presente che il disegno di legge predisposto dalla Giunta non recepisce gli orientamenti espressi nel sopracitato ordine del giorno e accresce la sperequazione fra i dipendenti della medesima qualifica operanti in settori diversi (Regione, Comuni, Comunità Montane, Stato).

Ritiene opportuno che la Giunta apra una trattativa con le organizzazioni sindacali e con le forze politiche per rivedere la possibilità di concedere l'assegno perequativo in sostituzione dell'assegno mensile pensionabile.

A conclusione del suo intervento, annuncia la presentazione dei seguenti emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge:

Sostituire al quarto rigo la parola "modificati" con la parola "aumentati".

Eliminare nelle due ultime righe le parole "nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge" e sostituire con le parole "di lire 30.000 lorde".

Il Consigliere LUSTRISSY, pur dichiarandosi d'accordo sulla proposta in esame, ritiene che essa possa aggravare tutta la problematica per l'adeguamento del trattamento economico del personale, proveniente da enti assorbiti dalla Regione, che ha una retribuzione diversa da quella del personale regionale.

Esprime preoccupazione per il fatto che le trattative fra Stato e Regione avvengono a livello di funzionari ministeriali anziché a livello politico e sostiene che, seguendo questa impostazione, si finirà per confondere la funzione amministrativa con la funzione politica e basteranno dei funzionari ministeriali "ad hoc" per gestire l'amministrazione regionale.

Lamenta infine il fatto che la Commissione consiliare competente non sia stata investita dell'esame preventivo delle proposte di emendamento al disegno di legge.

Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del suo Movimento al disegno di legge di cui trattasi, considerato come un atto di giustizia nei riguardi dei dipendenti regionali che si trovano in condizioni di inferiorità retributiva rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Fa presente che l'aumento delle 30 mila lire è coinciso con la scadenza del contratto di lavoro dei dipendenti regionali e ritiene normale che ad ogni scadenza di contratto ci sia una trattativa, dalla quale escono dei miglioramenti per il personale di qualunque ente od istituzione.

Il Consigliere PEDRINI annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge, pur criticando il ritardo con cui le proposte di emendamento sono state trasmesse ai Consiglieri.

Il Consigliere MANGANONI dichiara l'opposizione del P.C.I. a questo aumento che cade in un momento in cui la situazione finanziaria degli enti pubblici in generale è disastrosa.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge che elargisce un acconto concordato più di un anno fa con il personale.

Osserva che questo procedimento non è una concessione demagogica, ma è inserito nel discorso generale della ristrutturazione del sistema retributivo.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE ribadisce la validità della proposta presentata dalla Giunta al fine di correggere gli effetti dell'inflazione che ha colpito in modo particolare i redditi fissi.

Il Consigliere PARISI annuncia voto favorevole a questo disegno di legge che recepisce le attese del personale.

Il Consigliere MONAMI ribadisce l'opposizione del Gruppo comunista alla proposta che non si concilia con il concetto di perequazione degli stipendi.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge e della tabella annessa.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

a) dal Gruppo comunista:

sostituire al quarto rigo la parola "modificati" con la parola "aumentati".

Eliminare nelle due ultime righe le parole "nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge" e sostituire con le parole "di lire 30.000 lorde".

b) dalla Giunta regionale:

Articolo 1: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Si dà atto che il primo emendamento del Gruppo comunista è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Si dà atto che il secondo emendamento presentato dal Gruppo comunista non è approvato, con voti contrari diciannove e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che l'emendamento presentato dalla Giunta è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Si dà atto che l'articolo 1 emendato è approvato con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 2

Si dà atto che all'articolo 2 è presentato dalla Giunta il seguente emendamento: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Si dà atto che l'articolo 2 emendato è approvato con voti favorevoli ventisei e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 è presentato dalla Giunta il seguente emendamento: L'inciso "con decorrenza dal 7 gennaio 1977" è così modificato: "con decorrenza dal 1 luglio 1976".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Si dà atto che l'articolo 3 emendato è approvato con voti favorevoli ventisei e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 4 (nuovo articolo)

"Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38 in data 10 febbraio 1976 e n. 331 in data 30 settembre 1976 sono abrogate".

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Articolo 5 (nuovo articolo)

"L'assegno pensionabile di cui alla presente legge sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché gli assegni mensili di cui al D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268 ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116".

Si dà atto che l'articolo 5 è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Articolo 6

Si dà atto che l'articolo 6, nel nuovo testo proposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Articolo 7

Si dà atto che l'articolo 7, nel nuovo testo proposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Allegato

Si dà atto che l'allegato è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni e Monami).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli e la relativa tabella del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale".

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Disegno di legge regionale n. 303

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............... n. .....: MODIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSEGNO PENSIONABILE E DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli importi dell'assegno mensile pensionabile spettante al personale regionale ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sono aumentati, con decorrenza dal 1 luglio 1976, nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

L'importo dell'assegno mensile pensionabile per il personale il cui trattamento economico è stabilito nella tabella C allegata alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, è modificato, con decorrenza dal 1 luglio 1976, nella misura di lire 30.450 lorde.

Art. 3

A decorrere dal 1 luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia per ogni familiare a carico sono ragguagliate all'importo previsto dalle norme statali per il coniuge e per ciascun figlio a carico del dipendente civile dello Stato.

Art. 4

Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 331, in data 30 settembre 1976, sono abrogate.

Art. 5

L'assegno pensionabile di cui alla presente legge sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché gli assegni mensili di cui al D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268 ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116.

Art. 6

L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 575 milioni, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi alle spese per le retribuzioni del personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi; l'onere per le spese relative al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1976, previsto in lire 287.500.000, graverà sul capitolo 540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 145 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, e mediante aumento dei capitoli n. 105 per lire 430.000.000 e n. 195 per lire 287.500.000 della parte Entrata dello stesso bilancio.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 430.000.000

Cap. 195

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 287.500.000

TOTALE

L. 717.500.000

Parte SPESA

a) Variazione in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato E)

L. 145.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 80

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio

L. 10.370.000

Cap. 385

Spese per la programmazione regionale economica, sociale e urbanistica e relative commissioni

L. 2.150.000

Cap. 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L. 33.660.000

Cap. 435

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Controllo Comuni

L. 6.640.000

Cap. 450

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato alle Finanze

L. 25.580.000

Cap. 465

Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia e alla manutenzione di beni immobili della Regione

L. 19.630.000

Cap. 480

Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi

L. 7.520.000

Cap. 540

Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi, riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale

L. 287.500.000

Cap. 630

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento

L. 1.130.000

Cap. 645

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di Saint-Vincent

L. 12.900.000

Cap. 690

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma

L. 2.690.000

Cap. 1790

Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois

L. 5.840.000

Cap. 2940

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura

L. 24.010.000

Cap. 2955

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici

L. 8.190.000

Cap. 3055

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali

L. 37.020.000

Cap. 4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 16.830.000

Cap. 4960

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 28.270.000

Cap. 4975

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade

L. 23.560.000

Cap. 5925

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L. 33.090.000

Cap. 5940

Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie

L. 149.200.000

Cap. 6620

Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza dei Convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti a obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8)

L. 9.650.000

Cap. 7400

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 30.630.000

Cap. 7515

Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio

L. 6.960.000

Cap. 7600

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13)

L. 2.240.000

Cap. 7615

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina preventiva (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249)

L. 5.390.000

Cap. 7670

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

L. 13.010.000

Cap. 8930

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti

L. 42.990.000

Cap. 9100

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo e dell'Urbanistica

L. 15.850.000

TOTALE

L. 862.500.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, li

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ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE: Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale.

Stipendi annui lordi in godimento

Importi lordi dell'assegno mensile

Fino a L. 1.220.000

76.100

da L. 1.220.001 a L. 2.319.200

78.700

da L. 2.319.201 a L. 3.495.200

81.500

da L. 3.495.201 a L. 4.560.000

84.500

da L. 4.560.001 a L. 5.668.000

87.800

da L. 5.668.001 a L. 6.776.000

91.300

da L. 6.776.001 a L. 7.872.000

93.800

da L. 7.872.001 a L. 8.856.000

96.400

da L. 8.856.001 a L. 10.022.400

99.200

da L. 10.022.401 a L. 12.214.800

100.700

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore 12,43 e che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 16,30.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Guido Chabod)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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