Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2071 del 20 giugno 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2071/XI Criteri e modalità di concessione di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici. (Interpellanza)

Interpellanza Preso atto del contenuto della deliberazione in data 14 maggio 2001 n. 1564 della Giunta regionale, avente per oggetto l’approvazione dei criteri e modalità di concessione degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici;

Osservato che l’articolo 1 dell’allegato prevede una risarcibilità generalizzata, che non tiene conto dell’eventuale responsabilità esclusiva (o della corresponsabilità) dell’automobilista nella causazione del sinistro;

Osservato altresì che l’articolo 4 del medesimo allegato prevede che il verbale di accertamento del sinistro possa essere redatto non nell’immediatezza del fatto, ma entro le 48 ore successive;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

il Presidente della Regione per sapere:

1) se non crede che la regolamentazione predisposta possa essere premiante per gli automobilisti indisciplinati;

2) se non ritiene che la medesima regolamentazione possa eventualmente favorire abusi e truffe ai danni dell’Ente pubblico;

3) se non intenda modificare tale regolamentazione in modo da renderla più giusta e rigorosa.

F.to: Curtaz

PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU)Ho letto con una qualche attenzione la delibera del 14 maggio 2001 della Giunta regionale, titolata "Approvazione dei criteri e modalità di concessione degli indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici", e mi è sembrato di leggere in quella deliberazione, in cui vengono approvati i criteri con cui si indennizzano automobili e altri veicoli venuti a collisione con animali selvatici, due svarioni.

Il primo svarione riguarda l’articolo 1, quando si fa riferimento ai danni indennizzabili: lo leggo, così sappiamo di cosa si parla. L’articolo 1 qualifica come indennizzabili quei danni subiti da veicoli a seguito di urti con animali selvatici verificatisi nel territorio valdostano, nella percorrenza di autostrade, strade statali, regionali, comunali e assimilate.

Poi ci sono alcune eccezioni relative alle strade poderali, eccetera. Io mi sono posto subito un problema leggendo il primo comma: ma se ci troviamo in presenza di una totale responsabilità o di una corresponsabilità da parte dell’automobilista, questo danno viene indennizzato ugualmente? A leggere i "criteri" e le "modalità", bisogna rispondere di sì. Allora ci troveremmo di fronte al paradosso di premiare un automobilista che ha commesso in ipotesi delle infrazioni anche gravi.

Faccio un esempio: se scendo dalla strada di Rhêmes e individuo un camoscio in mezzo alla strada, con questa legge posso accelerare, cercare di colpirlo e di metterlo sotto sale, poi vengo ancora a chiedere all’Amministrazione regionale i danni che ho avuto all’autoveicolo. Questo dice la legge regionale.

Un altro punto, all’articolo 4, a me sembra molto discutibile, quando si dice che la denuncia della collusione fra l’animale selvatico e l’automobile deve essere segnalata al Corpo forestale valdostano nelle 48 ore successive al sinistro.

Questo è un lasso di tempo talmente alto, che si presta ovviamente a ogni tipo di possibile abuso e anche truffa, perché è chiaro che se il Corpo forestale interviene dopo le 48 ore, non può che fare una valutazione presuntiva del sinistro che si è verificato, mentre sarebbe più ragionevole che la verifica avvenisse nell'immediatezza dei fatti, altrimenti è relativamente facile simulare degli incidenti e quindi chiedere il relativo indennizzo all’Amministrazione.

Per queste ragioni ho fatto questa interpellanza, in cui in sostanza chiedo all’Amministrazione se ritiene fondate queste osservazioni e se non ritiene di modificare tale regolamentazione, in modo da renderla più giusta e più rigorosa.

PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV)La Regione autonoma Valle d’Aosta, anche in relazione al verificarsi di numerosi incidenti stradali che sono stati cagionati sul territorio regionale dalla fauna selvatica, ha disposto con la legge regionale 8 gennaio 2001 all’articolo 25, la corresponsione di indennizzi a favore dei proprietari dei veicoli danneggiati dall’urto con animali selvatici per i danni non altrimenti risarcibili.

I criteri, come ricordava il Consigliere Curtaz, insieme alle modalità di concessione degli indennizzi sono stati stabiliti con la delibera di Giunta che è stata citata. Il Consigliere Curtaz fa osservare che la deliberazione di cui trattasi prevede secondo lui una risarcibilità generalizzata che non tiene conto dell'eventuale responsabilità dell’automobilista proprio nel causare il sinistro, e che il verbale di accertamento del sinistro può essere redatto non nell'immediatezza del fatto, ma entro le 48 ore successive, con il rischio di premiare automobilisti indisciplinati o di favorire eventuali abusi. Secondo noi, i timori sollevati sono da ritenersi almeno eccessivi. Innanzitutto la deliberazione pone delle limitazioni sui casi di possibile risarcimento.

Infatti non sono indennizzabili i danni patiti dai veicoli durante la percorrenza di strade poderali, che sono le strade che poi entrano nei territori agricoli dove c’è più presenza di animali, così come sono esclusi dall’indennizzo i danni subiti in incidenti causati dal mero attraversamento improvviso di animali selvatici, senza che sia avvenuta la collisione tra animali ed auto, perché può succedere che un animale attraversi all’improvviso la strada causando lo sbandamento dell’autovettura.

Nella fattispecie la seconda disposizione non consente possibili speculazioni di domande di indennizzo non documentabili. Le richieste di indennizzo devono essere supportate da un verbale delle Forze dell'ordine, attestante il rinvenimento di elementi probatori o di evidenti indizi indicativi dell’avvenuta collisione con l’animale selvatico. Anche in questo caso la disposizione è tesa ad evitare l’eventuale erogazione di indennizzi non giustificati.

La deliberazione di Giunta non prevede l’automatica erogazione dell’indennizzo per ogni domanda presentata. Infatti, se dall’esame delle domande gli elementi e gli indizi indicativi dell’avvenuta collisione con l’animale selvatico non risultassero sufficientemente probanti, ai sensi dell’articolo 5 dell’articolato approvato dalla deliberazione la struttura competente accerterà la non regolarità degli stessi e proporrà il loro rigetto.

In ultimo, il termine entro cui comunicare il sinistro alle Forze dell’ordine per la redazione del relativo verbale è stato, è vero, fissato nelle 48 ore; è ovvio però che l’automobilista incidentato avrà tutto l’interesse a richiedere l’intervento delle Forze dell'ordine nell'immediatezza del sinistro, proprio per poter accertare quegli elementi probatori che sono condizione essenziale, o gli evidenti indizi indicativi dell’avvenuta collisione con l’animale selvatico necessari per l’ottenimento del risarcimento.

A tal proposito, si fa presente che le norme in vigore in altre regioni e province autonome, concernenti l’abbattimento fortuito o di forza maggiore di animali selvatici lungo strade di uso pubblico, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, sono peraltro molto simili.

Si veda, ad esempio, la legge provinciale della Provincia di Bolzano, che all’articolo 17 fissa il termine per dare comunicazione dell’avvenuto incidente anche qui entro le 24 ore, quindi non nell'immediatezza.

PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU)Quindi, se non ho capito male, l’Assessore non sarebbe intenzionato a modificare questa normativa.

Io sono insoddisfatto della sua risposta, Assessore, perché in riferimento all’articolo 4 la sua giustificazione non mi sembra plausibile; in riferimento all’articolo 1 la questione è stata elusa dalla sua risposta.

Sull’articolo 4 lei mi dice che l’automobilista ha tutto l’interesse a denunciare subito l’accaduto: io le rispondo che l’automobilista onesto ha tutto l’interesse a rappresentare subito l’accaduto al Corpo forestale, mentre l’automobilista disonesto ha l’interesse a far trascorrere le 24 o le 48 ore in modo da impedire al Corpo forestale valdostano l’accertamento delle modalità di svolgimento di questo eventuale sinistro.

Tant’è che a me risulterebbero già difficoltà da parte dei Forestali a redigere i verbali relativamente a una vicenda già trascorsa da un giorno o due.

Quindi immagino che problemi di questo tipo ci saranno, perché credo che un pubblico ufficiale rigoroso dovrà fare molta attenzione nel verbalizzare la denuncia di un sinistro, che egli non può constatare essere avvenuto.

Questa mi sembra una cosa banale, però chiederei ancora di riflettere perché queste osservazioni che facciamo sono propositive. Non crediamo che dietro queste manchevolezze ci sia chissà quale disegno illecito da parte della Giunta, ovviamente riteniamo che siano delle manchevolezze che però si possono prestare a degli abusi.

Per quanto riguarda invece l’articolo 1, quello della responsabilità, l’Assessore mi ha citato i limiti contenuti nell’articolo, però ha eluso la questione centrale. Lo so anch'io che ci sono dei limiti, ma nulla c’entrano con il discorso che ho fatto con la responsabilità o meno dell’automobilista. A me sembra un principio generale questo: che non si può indennizzare una persona che è responsabile del danno che ha provocato.

Peraltro non so neanche se in una cosa del genere non potrebbero esserci anche delle responsabilità contabili, non mi interessa, però dal punto di vista logico è contro il buon senso e contro ogni principio giuridico indennizzare una persona che è responsabile del danno che ha cagionato. E quindi a mio giudizio sarebbe necessario integrare questa normativa con un comma che dicesse che l’indennizzo non è dovuto, qualora venisse accertato che l’automobilista è responsabile del sinistro che ha provocato, altrimenti ci troviamo di fronte a un vero e proprio assurdo.

Queste riflessioni le lascio all’attenzione della Giunta, se poi vorrà ripensare a questa normativa secondo me bene, se non vorrà ripensarci, pazienza!