Oggetto del Consiglio n. 1972 del 26 aprile 2001 - Verbale
OGGETTO N. 1972/XI - PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA IN MATERIA DI REGIME COMUNITARIO DELLA PRODUZIONE LATTIERA.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Regione Dino VIÉRIN.
Interviene il Consigliere PICCOLO.
IL CONSIGLIO
Considerato che l'articolo 48 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta dispone che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto stesso e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione, e che gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso;
Rilevato che con nota in data 12 aprile 2001, il Ministro per gli Affari regionali ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 48 bis dello Statuto speciale, lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera approvato dalla Commissione paritetica in data 23 marzo 2001;
Visto l'articolo 48bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);
ESPRIME
parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera.
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NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI REGIME COMUNITARIO DELLA PRODUZIONE LATTIERA.
Art. 1
1. La regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione Europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili.
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI REGIME COMUNITARIO DELLA PRODUZIONE LATTIERA.
R E L A Z I O N E
La norma di attuazione in oggetto ha lo scopo di consentire alla Regione Valle d'Aosta una gestione delle quote latte più confacente alle particolarità del territorio regionale, caratterizzato da una produzione lattiero-casearia che costituisce una delle principali risorse economiche regionali.
Tale gestione si sostanzia in una assegnazione ai singoli produttori regionali, operata da parte della Regione in conformità ai regolamenti dell'Unione Europea e nel rispetto delle quote inizialmente ad essi assegnate, delle quote latte che, sempre in tale ambito territoriale, si rendano per qualsiasi ragione disponibili.
La norma può ritenersi coerente con le attuali linee politiche del Governo che si indirizzano verso una regionalizzazione della gestione delle quote latte pur mantenendo allo Stato alcune fondamentali operazioni di carattere nazionale.
La norma trova altresì giustificazione nella forte vocazione lattiero-casearia della regione che ha in materia di agricoltura competenza primaria e nella propria legislazione una accentuata protezione delle zone montane (alpeggio).