Oggetto del Consiglio n. 1910 del 21 marzo 2001 - Verbale
OGGETTO N. 1910/XI - APPROVAZIONE DEL PIANO DISMISSIONI 2001 DI BENI IMMOBILI REGIONALI INSERVIBILI PER USO PUBBLICO (ARTICOLO 13, LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione AGNESOD, che presenta emendamenti.
Intervengono i Consiglieri LATTANZI, Secondina SQUARZINO e TIBALDI.
Replicano l'Assessore all'Istruzione e Cultura PASTORET e l'Assessore AGNESOD.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri Secondina SQUARZINO, l'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche VALLET ed il Consigliere LATTANZI (astensione del gruppo Forza Italia).
IL CONSIGLIO
Richiamato il 1° comma dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, e successive modificazioni, recante Regime dei beni della Regione Autonoma Valle d’Aosta che impegna la Giunta a sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio regionale un elenco di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge stessa;
Ravvisata quindi la necessità di approvare il Piano di dismissioni per l’anno 2001;
Vista la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di dismissione del patrimonio immobiliare per l’anno 2000 e sulla previsione del Piano di dismissione 2001, facente parte della proposta di Piano allegata al presente atto;
Dato atto che gli immobili del patrimonio della Regione di cui all’allegato alla proposta sopra richiamata, possono essere dichiarati inservibili per uso pubblico e per pubblica funzione;
Atteso che per tali beni non sono state avanzate richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, recante "Dismissione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni", per le quali ad oggi vi sia la certezza dell’accoglimento dell’istanza;
Rilevato che i beni immobili di cui all’allegato elenco devono essere alienati mediante le procedure stabilite dall’articolo 13 della legge regionale n. 12/1997 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13, in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Patrimonio della Direzione delle Finanze dell’Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione AGNESOD;
Con voti favorevoli: venticinque (presenti: trenta; votanti: venticinque; astenuti: cinque, i Consiglieri CURTAZ, FRASSY, LATTANZI, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);
DELIBERA
1) di approvare il "Piano di dismissioni per l’anno 2001 di beni immobili di proprietà regionale inservibili per uso pubblico", che si compone della "Relazione dello stato di attuazione del Piano dismissioni anno 2000 e della previsione del Piano dismissioni 2001", nonché dell’allegato elenco degli immobili da alienare, che sostituisce il precedente piano di dismissione approvato nell’anno 2000 (delibera del Consiglio regionale n. 1115/XI del 26 gennaio 2000 e successivamente integrata con delibera consiliare n. 1453/XI del 12 luglio 2000);
2) di approvare l’alienazione di beni immobili di cui all’allegato elenco, secondo le procedure previste dall’articolo 13, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 e successive modificazioni;
3) di convenire che i beni per i quali sia già stata esperita almeno un’asta pubblica, con esito istruttorio negativo, indipendentemente dalla data di approvazione del procedimento di vendita, possano essere alienati a trattativa privata con evidenza pubblica, qualora non sopraggiungano altre cause di impedimento;
4) di stabilire che, qualora per i beni di cui all’allegato siano avanzate delle richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, con esito istruttorio favorevole, la Giunta possa darvi corso nelle more dell’approvazione dei provvedimenti di indizione dell’asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;
5) di stabilire che la Giunta regionale, anche specificamente delegando propri servizi, predisponga i lotti raggruppando o suddividendo i beni compresi negli elenchi secondo quanto sarà ritenuto conveniente per il buon esito della gara e rettifichi e/o precisi le indicazioni catastali riportate, nel caso in cui risultassero incomplete o inesatte.
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