Oggetto del Consiglio n. 1904 del 21 marzo 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1904/XI Limiti dell’intervento urbanistico e del recupero immobiliare nelle aree sinistrate dall’alluvione. (Interpellanza)
Interpellanza Premesso che:
- tra le conseguenze dell’alluvione di ottobre vi sono un alto numero di immobili danneggiati;
- gli interventi di ripristino non possono prescindere da una preliminare valutazione di fattibilità della messa in sicurezza dei luoghi;
- la Giunta con deliberazione n. 4268 del 11/12/2000, nell’ambito delle proprie competenze urbanistiche, ha approvato le "istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000";
Rilevato che:
- tali "istruzioni" assoggettano "le aree sinistrate dagli eventi calamitosi di ottobre 2000" alle prescrizioni dell’articolo 35 della L.R. 11/98, per il quale "è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza, la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria";
- l’articolo 9 delle norme di attuazione del P.A.I. precisa che "nelle aree Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e sistemazione a monte" e "nelle aree Fa, aree interessate da frane attive – (pericolosità molto elevata) sono esclusivamente consentiti: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici";
- la lettera F) delle istruzioni aggiunge che nelle aree sinistrate gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili sono "solo le opere che presuppongono l’integrità strutturale e/o funzionale di base della costruzione finalizzate alla conservazione dell’edificio e non quelle relative alla ricostruzione di parti strutturali nel caso di loro sopravvenuta mancanza";
- l’articolo 3 ter della Legge 365/2000 prescrive per la ricostruzione nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche una preliminare verifica di compatibilità da parte delle Regioni e dell’Autorità di Bacino;
Appreso che:
- nel Comune di Pollein immobili gravemente danneggiati, distanti poche decine di metri da fabbricati andati completamente distrutti dall’alluvione di ottobre, non essendo stati dichiarati non ripristinabili verranno quanto prima recuperati;
- gli abitanti di tali unità immobiliari, attualmente evacuati, esprimono forti timori sulla sicurezza di tali aree;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
l’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche per sapere:
1) se non ritenga opportuno meglio precisare i limiti di intervento urbanistico e di recupero immobiliare nelle aree sinistrate dall’alluvione, posto che le "istruzioni", di cui alla delibera giunta n. 4268, l’articolo 35 L.R. 11/98, e l’articolo 9 delle norme di attuazione del PAI non danno un’interpretazione univoca su tali limiti;
2) quali considerazioni esprima sulla decisione operata dal Comune di Pollein relativamente al recupero degli immobili gravemente danneggiati;
3) se non ritenga opportuno stabilire, nelle more della definizione da parte dei Comuni delle cartografie delle aree a rischio, fasce di sicurezza sui fronti di frana dell’alluvione di ottobre all’interno delle quali gli immobili gravemente danneggiati non siano ripristinabili.
F.to: Frassy - Lattanzi
PresidenteLa parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Con questa iniziativa il nostro gruppo ritorna su un argomento che riteniamo di grande attualità che è l’argomento che in parte è stato affrontato nelle risposte che sono state date ad inizio mattinata su alcune interrogazioni inerenti i criteri della ricostruzione.
Riteniamo che su questo argomento la chiarezza non sia mai troppa, riteniamo anche che ci sia necessità di dare delle risposte urgenti.
Questa mattina abbiamo appreso, e riteniamo che sia l’unico dato positivo di quelle risposte, che c’è l’intendimento da parte della Giunta di arrivare alla definizione di un primo disegno di legge regionale urgente su questa materia. Ovviamente non sapendo quali siano i criteri posti a fondamento di questo disegno di legge non possiamo esprimere nessuna valutazione se non la valutazione positiva che comunque si va a normare un aspetto importante per la ricostruzione del nostro territorio.
In questa interpellanza abbiamo elencato una serie di norme che dovrebbero servire da norme di riferimento per la ricostruzione e che ci appaiono non così chiare in quanto l’insieme di queste norme ci porta a delle conclusioni che riteniamo contraddittorie fra di loro.
Qual è l’aspetto che più ci preoccupa nella vicenda della ricostruzione? Tale aspetto è ovviamente la sicurezza della ricostruzione stessa. Ci sembra di poter dire che le istruzioni che la Giunta aveva deliberato nel dicembre, concernenti il comportamento che i comuni avrebbero dovuto adottare dal punto di vista urbanistico in relazione alla ricostruzione su quei siti alluvionati, non siano state accolte con lo spirito con cui la Giunta le aveva delineate. Perché?
Io leggo quello che sta scritto in quelle istruzioni e in parte riportato nelle premesse della nostra iniziativa, dove si fanno delle distinzioni sulle varie aree e partendo da una premessa, che peraltro è un dato di fatto, che i comuni sono rimasti inadempienti in massima parte agli obblighi di delimitazione degli ambiti inedificabili per frana o inondazione, adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale n. 11/1998, la Giunta prendendo atto di questa situazione di inadempimento fornisce delle indicazioni. Nelle indicazioni che vengono fornite in quella delibera del dicembre 2000 si dividono le zone in aree sinistrate dagli eventi di ottobre e in aree non dissestate dagli eventi stessi.
La nostra preoccupazione incide su queste aree sinistrate che vengono divise in due categorie. In una prima categoria ci sono quelle definite in delibera ad alta pericolosità. Andando a leggere la regolamentazione che queste istruzioni danno ai comuni apprendiamo che nelle aree sinistrate dagli eventi calamitosi va applicata la normativa dell’articolo 35 della legge n. 11/1998 che dice che è vietato l’intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza, la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria. Penso che proprio sul concetto di manutenzione straordinaria vada fatta chiarezza perché qui altre norme intervengono creando la confusione in cui stanno operando alcuni comuni.
L’articolo 9 delle norme di attuazione del piano che riguarda i dissesti idrogeologici dice che: "In queste aree?" che sono le stesse dell’articolo 35 "? sono consentiti solo gli interventi di demolizione e di manutenzione ordinaria degli edifici?". Sembrerebbe di conseguenza che siano esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria.
E le aree sono le stesse perché la norma testualmente dice: "? aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e sistemazione a monte?" e poi dice ancora: "? nelle aree interessate da frane attive?". Diventerebbe riduttivo sostenere che, una volta che la frana si è scaricata, la zona non sia più considerabile come area interessata da frana attiva.
L’articolo 3 ter della legge statale n. 365, nota come "decreto legge Soverato", dice una cosa che riteniamo molto importante e cioè che la ricostruzione in queste aree, che sono state oggetto degli eventi alluvionali dell’ottobre, deve essere subordinata ad una preliminare verifica di compatibilità da parte dell’autorità di bacino, ma anche da parte delle regioni.
A questo quadro vorrei aggiungere un altro elemento normativo contenuto nella legge statale n. 457/1978, il cui articolo 31 dà una definizione degli interventi dicendo che gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, mentre la lettera f) delle istruzioni della delibera di Giunta dice che in queste aree ad alto rischio gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere effettuati solo per opere che presuppongono l'integrità strutturale e/o funzionale.
E probabilmente questo "e/o funzionale" è l’elemento che consente ad alcuni comuni, al Comune di Pollein nella fattispecie, che è oggetto della nostra interpellanza, delle nostre preoccupazioni ma direi anche delle preoccupazioni degli abitanti coinvolti in questa vicenda, di dire che certe case che sono state demolite non possono più essere ricostruite, ma che in altre case che sono in linea d’aria, e basta andare sul posto per rendersene conto, distanti qualche decina di metri da quelle case che sono andate distrutte e successivamente demolite, case che non vengono dunque dichiarate non ripristinabili ai sensi della n. 365, cioè del "decreto legge Soverato" convertito, consente di dire che in quelle case devono essere fatti i lavori di ristrutturazione e di risistemazione.
È evidente che diventa difficile capire quale possa essere la logica tecnica che dia certe garanzie a fronte di frane importanti che peraltro hanno a monte movimenti franosi altrettanto importanti, quale possa essere la logica che consenta di affermare che a 30 metri o a 100 metri più in là ci sia una sicurezza che a 100 metri da un’altra parte non è invece garantita. Abbiamo la sensazione che in attesa di norme più chiare e definitive i comuni facciano ripartire degli interventi che sono comunque interventi ad alto rischio.
Allora vorremmo capire se non sia opportuno precisare meglio i limiti delle normative che prima ho elencato e che richiamo semplicemente senza stare a rianalizzare e soprattutto quali considerazioni l’Assessore esprime sulle indicazioni di tipo edilizio e urbanistico che il Comune di Pollein ha adottato in merito all’obbligo di ricostruire alcune unità abitative che sono state fortemente danneggiate e sventrate nei piani alti o nei piani bassi a seconda delle situazioni al fine di consentire al recupero integrale di quell’immobile, un immobile che, sottolineiamo, è a distanza di poche decine di metri da case andate completamente distrutte.
Vorremmo anche sapere se nell’ipotizzato disegno di legge, che andrà in Giunta lunedì, c’è l’intendimento di creare delle prime fasce di sicurezza che vadano oltre le zone colpite duramente dall’alluvione in modo tale che non possano essere effettuati, fino a quando non verranno fatti certi studi, interventi di recupero.
Un altro dato che voglio fornire alla riflessione dell’Assessore è quello sempre del Comune di Pollein, dove 26 nuclei familiari sono evacuati, il dato ce lo aveva fornito l’Assessore a una scorsa adunanza del Consiglio, a fronte di un numero di case distrutte che è intorno alle 5 unità. Bisognerebbe capire come ci si muove in questi comuni e se l’Amministrazione regionale, che ha competenza sull’argomento, non ritenga di intervenire prima che partano una serie di interventi di recupero onerosi per i nostri cittadini, interventi fra l’altro che precludono la possibilità di accedere a quei finanziamenti della legge regionale destinati a chi ha l’abitazione dichiarata non più ripristinabile.
PresidenteLa parola all’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV)Le premier point de l’interpellation déplore le manque d’une interprétation univoque concernant les interventions admissibles sur les zones soumises aux risques hydrogéologiques majeurs prévus par les instructions approuvées par le Gouvernement régional avec la délibération n° 4.268/2000 et par le projet de PAI (Piano assetto idrogeologico) adopté par le Comité institutionnel de l’Autorità di bacino del fiume Po.
On demande s’il n’était plus opportun d’uniformiser les indications susdites en se rapportant aux dispositions pour les zones endommagées par l’inondation d’octobre 2000.
Tout d’abord, il faut éclaircir une équivoque de fond contenue dans les prémisses; au moment actuel le PAI ne s’applique pas; il existe "le projet de PAI" qui doit conclure sa démarche aux sens de l’article 4 de la "loi Soverato". Les dispositions à appliquer sont celles dictées par la loi n° 11/1998, dans le cas spécifique la délibération du Gouvernement n° 422/1999.
J’ajoute que les lois que M. Frassy a cité dans son introduction, précisément la "loi Soverato" et la loi n° 365/2000 et la loi n° 457, prévoyant les définitions urbanistiques à niveau national, ne s’appliquent pas pour les aspects concernant l’urbanisme en Vallée d’Aoste. En effet pour notre Région, ayant compétence primaire en matière d’urbanisme, la loi de référence est la loi-cadre: la loi n° 11/1998 et ses dispositions d’application.
Donc, comme le concept d’entretien extraordinaire est défini par nos dispositions applicatives, qui sont approuvées par un acte du Gouvernement, avec un acte du Gouvernement, et précisément la délibération n° 4.268, nous avons voulu préciser le concept d’entretien extraordinaire auquel on fait référence dans le cas spécifique des bâtiments endommagés au cours des événements du mois d’octobre.
Il vaut bien de souligner que la délibération du Gouvernement valdôtain n° 4.268/2000 fait partie des initiatives urgentes et d’obligation temporaire qui doivent être appliquées pour la période nécessaire aux communes pour revoir leur délimitation des zones non constructibles ou pour y pourvoir tout court dans le cas où cette délimitation n’existerait pas.
La délibération du Gouvernement n’introduit pas de dispositions nouvelles mais, étant donné la complexité de l’argument, nous avons retenu nécessaire de définir un acte qui puisse faire clarté dans un domaine assez complexe.
Pour ce qui concerne le PAI, ont été acquises les délimitations des zones soumises au risque naturel et les cartographies annexes pour avoir une base de référence en phase d’évaluation, pour imposer des obligations temporaires à leur utilisation.
Ce qui est établi avec la délibération n° 4.268 est aussi conforme à la loi régionale n° 5/2001 de la Protection civile qui admet l’entretien extraordinaire dans les zones endommagées jusqu’à la mise à jour des cartographies y afférentes.
Dans le cas spécifique la disposition à appliquer est celle prévue au point n° 2, lettre a), de la délibération n° 4.268 qui renvoie au 4ème alinéa de l’article 36 de la loi n° 11/1998. Quand M. Frassy a cité la disposition à laquelle il fait référence, il a cité les dispositions prévues pour les zones soumises au danger d’éboulements tandis qu’ici on doit faire référence aux dispositions prévues pour les zones soumises au risque d’exondation.
Quelles sont les activités qui peuvent être autorisées dans ces zones? Il faut faire référence à la délibération n° 422/1999, là où on parle de démolition sans reconstruction, d’entretien ordinaire et extraordinaire, de remise en état, de réhabilitation sans augmentation de surface ni de volume visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants.
La précaution dans les zones endommagées est ainsi sauvegardée et une définition restrictive d’entretien extraordinaire a été définie. C’est la définition que le Conseiller a citée, prévue par la lettre f) de la délibération n° 4.268.
Justement, nous avons voulu introduire une définition d’entretien extraordinaire restrictive en vue d’interdire de rebâtir et en vue seulement de réparer les dégâts.
Pour ce qui concerne le deuxième point, la Commune de Pollein aussi, comme toutes les autres communes, doit s’uniformiser aux instructions citées et devra évaluer si les bâtiments concernés sont intègres et peuvent être soumis à une intervention d’entretien extraordinaire.
Par rapport à la troisième question, il vaut bien de mettre en évidence que tous les bâtiments endommagés rentrent dans le cadre de délimitation auquel les dispositions les plus restrictives sont à appliquer.
Pour ce qui concerne, donc, les immeubles gravement touchés, si leurs structures portantes ont été compromises ou si leur fonction a été compromise, les communes ne peuvent pas permettre le rétablissement aux termes de la délibération n° 4.268/2000. Ceci entraîne une évaluation qui revient aux compétences des communes mêmes.
Le fait d’introduire d’autres délimitations par rapport à celles en vigueur il nous semble excessif ainsi qu’inutile par rapport à l’objectif de sauvegarde qu’on s’est fixé et qui est amplement défini.
PresidenteLa parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Mi sembra però, Assessore, che sul punto n. 3 non abbia risposto o probabilmente la risposta è quella che l’Amministrazione regionale non vuole introdurre vincoli diversi rispetto a quelli già posti.
Aspettiamo con curiosità di leggere il contenuto di questo disegno di legge regionale, ma non possiamo non esprimere alcune preoccupazioni che avevamo già espresso nell'interpellanza e nell'illustrazione della stessa.
Il ragionamento fatto dall’Assessore a premessa della sua risposta sull’intreccio normativo avvalora la nostra preoccupazione iniziale ossia che fra competenze primarie regionali, fra aspetti non normati da quelle competenze primarie, che portano come riferimento la normativa nazionale, ce n’è quanto basta per avere forti dubbi su quali siano le definizioni applicabili e di conseguenza su quali siano gli interventi realizzabili.
L’Assessore mi sembra che abbia espresso una serie di ragionamenti che possono essere così riassunti: le competenze sono comunali, le linee di massima la Regione le ha delineate e nella legge n. 11/1998 e nella successiva delibera n. 4.268/2000 dopodiché sono i comuni che devono fare le loro valutazioni, di conseguenza se gli immobili sono strutturalmente integri e funzionalmente adatti all’esigenza prevista, possono procedere.
Prendiamo atto di questa interpretazione, ma riteniamo che non sia un'interpretazione che dia garanzie di sicurezza, in particolare per la situazione di Pollein che è oggetto delle preoccupazioni nostre, ma ancora di più di quanti lì vi abitano ci sono delle situazioni che stridono contro il buon senso. Perché sfido qualsiasi tecnico a documentare con dei modelli scientifici che diano certezza di conclusione che a 60 metri da una colata di frana ci siano sicurezze tali da poter ricostruire sul presupposto che quegli edifici sono strutturalmente stabili in quanto sono stati sventrati nelle mura di tamponamento, che non sono elementi strutturali e che avendo solette e pilastri portanti, cioè la struttura integra, possono essere fatti oggetto di ristrutturazione di tipo straordinario.
Riteniamo che interventi di questo tipo siano ad altissimo rischio non solo da un punto di vista dei fatti, ma espongano anche l’Amministrazione regionale ad un altissimo rischio politico-amministrativo perché non intervenire in situazioni di questo genere non è rispettare l’autonomia dei comuni, ma è dimenticare quel ruolo che compete al Presidente della Giunta di garantire l'incolumità sul territorio della Regione.
Prendiamo atto di questa risposta, ma ci preoccupa moltissimo. Il caso che abbiamo portato è quello di Pollein perché è un caso che ci è stato documentato e che conosciamo. Abbiamo il timore che questo tipo di procedura venga applicato anche in altre zone che sono a fortissimo rischio. Sostenere che immobili sventrati possono essere ristrutturati perché sono in zone di sicurezza ci lascia molto perplessi.
Si dà atto che, dalle ore 11,30, riassume la presidenza il Presidente Louvin.