Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1846 del 21 febbraio 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 1846/XI Modifica delle modalità di gestione del "bonus" concesso agli anziani degenti presso le microcomunità della Regione. (Interrogazione)

Interrogazione Appreso del disagio creato ai parenti degli anziani ricoverati presso le Microcomunità valdostane dal fatto che viene loro negata, a differenza che nel passato, la possibilità di gestire il "bonus" di £ 200.000 mensili, concesso quale "argent de poche" per le piccole esigenze dell’anziano;

Ritenuto opportuno conoscere le ragioni che hanno determinato la modifica delle modalità di gestione di tale "bonus";

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

l’Assessore competente per sapere:

1) perché non si consente più ai parenti di gestire il "bonus" di £ 200.000 mensili, concesso agli anziani dalle Microcomunità, per le loro piccole esigenze quotidiane;

2) chi ha deciso tale novità;

3) cosa pensa delle rimostranze esternate da alcuni parenti che hanno contestato il nuovo sistema.

F.to: Curtaz

PrésidentLa parole à l’Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.

Vicquéry (UV)Desidero precisare innanzitutto che lo scrivente ha ricevuto le rimostranze di due Signore, le stesse che hanno poi indirizzato una lettera aperta al quotidiano "La Stampa".

Le Signore in questione hanno le rispettive madri ospiti presso una microcomunità, entrambe le anziane non sono più autosufficienti pertanto l’argent de poche viene gestito dall’ente e ai familiari vengono rimborsati gli scontrini presentati a documentazione di spese effettivamente sostenute.

L’ente gestore mi riferisce che si è visto per alcuni mesi richiedere rimborsi per 200.000 lire mensili, verificati gli acquisti dichiarati con quanto avevano le ospiti nell’armadio a proprio corredo non sembrava esserci una reale corrispondenza fra gli scontrini e il contenuto dell’armadio delle anziane. Questo è quanto riferisce l’ente e che prendo con beneficio di inventario.

Senza contestazioni con i familiari l’ente ha deciso di richiedere a tutti di precisare sullo scontrino il tipo di acquisto, ad esempio: acquisto di una camicia da notte di colore verde.

Questa richiesta ha fatto prendere posizione alle due Signore che hanno iniziato la loro protesta sui vari fronti.

Personalmente, e rispondo così alla terza domanda, ritengo che le rimostranze non abbiano più ragion d’essere, anche in virtù delle nuove disposizioni che sono state emanate e che ho personalmente illustrato alle interessate, ma il Consigliere mi chiede il motivo per cui non si consente più ai parenti di gestire il "bonus" di 200.000 lire mensili concesse agli anziani delle microcomunità e il motivo risiede nel fatto che alcuni enti gestori avevano più volte segnalato all’Assessorato che in diversi casi parenti di utenti richiedevano una somma mensile di 200.000 lire senza provvedere ad alcuna necessità del proprio congiunto ospite della microcomunità.

In tal modo l’erogazione della somma si veniva a configurare, ed era intesa così dai parenti, come uno sconto praticato dall’ente gestore ai familiari che contribuivano sia pure in parte ad integrare la quota alberghiera versata dall’utente con reddito insufficiente.

Per rimediare a tale situazione, senza peraltro penalizzare quei familiari, - e sono la maggioranza -, che invece, in maniera corretta utilizzavano la somma per le esigenze dei propri congiunti, impossibilitati a gestire la somma per le loro condizioni di salute, si è disposto che i familiari non potessero riscuotere la somma in contanti, ma provvedessero ad acquisire i beni e i servizi necessari e se ne facessero rimborsare i costi dall’ente gestore della microcomunità su presentazione di idonei giustificativi di spesa. Anche nel caso in cui non vi fossero familiari, o che essi non vi provvedessero, l’ente gestore poteva procedere alle necessarie spese individuali, conservando copia dei giustificativi, per esigenze di trasparenza.

Successivamente, poiché le organizzazioni sindacali dei pensionati avevano evidenziato la necessità di chiarire le modalità di concessione della somma per spese personali, sono state concordate con i sindacati delle modifiche ritenute eque alle disposizioni citate che, con deliberazione della Giunta regionale n. 3.630 del 30 ottobre 2000 e con decorrenza dalla stessa data, sono state così sostituite - leggo il passaggio della delibera di Giunta, punto 3.6.1. che dice -: "Ciascuno degli utenti, che ne faccia personalmente espressa richiesta scritta e che abbia un valore dell’indice S.P.M.S.Q?" che significa indice di non autosufficienza o di autosufficienza "? uguale o inferiore a quattro, riceve dall’ente gestore la somma di lire 200.000 mensili?". Quattro è considerato l’indice entro il quale si ritiene autosufficiente il soggetto sulla base della valutazione dell'Unità di valutazione geriatrica.

"? la richiesta scritta ha valore annuale. Alla consegna della somma mensile l’utente rilascia ricevuta all’ente gestore, senza obbligo di ulteriore rendiconto. Per consentire una completa informazione agli utenti sopra citati, gli enti gestori predispongono e consegnano loro un promemoria chiaro e conciso su tale possibilità?".

Il punto 3.6.2. della delibera dice:

"Per gli utenti che hanno un valore dell’indice superiore a quattro, per gli utenti che presentano un vagabondaggio grave o un'agitazione psicomotoria frequente e per gli utenti etilisti l’ente gestore provvederà, se necessario, ad acquistare beni e a fornire servizi sino alla concorrenza con l’importo massimo di 200.000 lire mensili.

Tali beni e servizi dovranno fare riferimento ad esigenze individuali, quali ad esempio l’abbigliamento, le sigarette, i dolciumi, il barbiere, il parrucchiere, l’estetista, i giornali, le riviste, i fiori, eccetera.

L’ente gestore provvederà a predisporre un'idonea modalità di registrazione delle spese sostenute in tal senso per ogni utente, anche i relativi familiari potranno fornire i beni e i servizi che essi ritengono necessari per i loro congiunti, utenti della struttura.

A questo fine i familiari potranno provvedere direttamente ovvero per il tramite dei fornitori di servizi, ad esempio il barbiere, il parrucchiere, le manicure, eccetera, l’ente gestore rimborserà loro le spese sostenute su presentazione di idonea documentazione: scontrini, ricevute e fatture sino alla concorrenza con l’importo massimo di 200.000 lire mensili. Sono fatti salvi eventuali controlli da parte dell’ente gestore".

Questo è il testo della delibera dell’ottobre che modificava quella precedente ed è stata concordata parola per parola con le organizzazioni sindacali pensionati.

Si è ritenuto che con tali modalità tutti gli ospiti di microcomunità fossero tutelati, nel senso che quelli ancora in grado di gestire una somma di denaro lo possono fare in totale libertà e senza dover rendere conto ad alcuno, mentre quelli che non sono più in grado di gestire tale somma possono contare sui familiari ovvero sull’ente gestore per vedere soddisfatte le loro personali necessità di piccola entità.

Va anche rimarcato che, per determinare il limite di autosufficienza necessaria alla gestione della somma di denaro, si è scelto, come dicevo, di riferirsi al dato oggettivo del valore dell’indice da anni in uso nelle strutture sanitarie così da non dover affidare ad alcuna figura, (operatori di struttura, assistente sociale, personale amministrativo o amministratore dell’ente gestore) il compito di decidere se l’anziano era o meno capace di gestire la somma di denaro.

Da ultimo, e questo ho fatto presente durante l’incontro alle Signore interessate, con nota del sottoscritto n. 3.703 in data 1° febbraio 2001 indirizzata a tutti gli enti gestori dei servizi per anziani, si è ritenuto opportuno fornire precisazioni su alcuni punti delle direttive regionali. Per quanto riguarda le modalità di concessione della somma per spese personali si è precisato quanto segue:

"In merito alla somma mensile per spese personali, 200.000 lire per utente di microcomunità ovvero 130.000 lire per utente di centri diurni con possibilità di pernottamento, in seguito definita per brevità "bonus", sono giunte da alcuni enti gestori numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità di erogare agli utenti "bonus" relativi a mesi precedenti a quello in cui viene fatta la richiesta ovvero di rimborsare ai parenti somme superiori al "bonus" relativo al mese in cui vengono presentati i giustificativi di spesa.

Tale possibilità nascerebbe dal fatto che in alcuni casi, malgrado l’utente abbia presentato domanda scritta di ricevere i "bonus", di fatto non li abbia mai ricevuti per qualche mese perché non interessato ad usarli. Quando poi l’utente intendeva sostenere delle spese personali di importo superiore al "bonus" avanzava la pretesa di ricevere i "bonus" non goduti relativi a ciascuno dei mesi precedenti.

Analogamente è avvenuto in alcuni casi per parenti che abbiano presentato giustificativi di spese personali di importo superiore al "bonus" e che richiedevano il rimborso con riferimento al mancato uso dei "bonus" nei mesi precedenti. Allo scopo di definire modalità uniformi di applicazione per tutti i cittadini utenti dei servizi e per tutti gli enti erogatori dei servizi, ferma restando la necessità che ogni utente interessato presenti all’ente gestore una richiesta con validità annuale, si precisa quanto segue:

a) il "bonus" è erogato mensilmente all’utente che firma apposita quietanza;

b) i "bonus" che eventualmente non fossero ritirati dall’utente non potranno essere consegnati all’utente nei mesi successivi salvo il caso in cui un utente abbia necessità di sostenere spese personali di importo superiore al "bonus"; l’ente gestore potrà consegnargli anche il "bonus" del mese precedente se esso non sia già stato usufruito dall’utente ovvero anche quello del mese successivo;

c) fatto salvo quanto disposto alla lettera b) in nessun caso l’utente può richiedere l’erogazione di più di 12 "bonus" all’anno;

d) i "bonus" non usufruiti dall’utente nel corso dell’anno rientrano nella disponibilità finanziaria dell’ente gestore in quanto si tratta di una concessione fatta dal sistema dei servizi pubblici all’utente.

Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di rimborsare ai parenti dell’utente le somme spese per esigenze personali degli utenti stessi, analogamente si precisa quanto segue:

e) il rimborso di spese sostenute nel limite del "bonus" può avvenire con riferimento a spese effettuate nel corso del mese in cui viene fatta la richiesta o del mese precedente;

f) in nessun caso i parenti dell’utente possono richiedere il rimborso di più di 12 "bonus" per anno;

g) i "bonus" non rimborsati ai parenti dell’utente nel corso dell’anno rientrano nella disponibilità finanziaria dell’ente gestore in quanto si tratta di una concessione fatta dal sistema dei servizi pubblici.

Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) valgono anche per le spese sostenute dagli enti gestori in assenza di parenti o in alternativa ad essi."

Questo è l’estratto della circolare che abbiamo inviato e che rispondeva a tutta una serie di quesiti che erano stati posti dalle amministrazioni locali che gestiscono i servizi.

Noi abbiamo cercato di far passare questo concetto: il "bonus" è per l’anziano, non è per i parenti, non è uno sconto di retta, però la gestione del "bonus" deve essere una gestione elastica perché se si compra il cappotto per l’anziano e questo costa più di 200.000 lire, il "bonus" va comunque autorizzato e viene poi rendicontato sulle spese annuali del "bonus". Faccio un esempio come potremmo farne tanti altri.

Con questa lettera si cerca di ipotizzare tutte le fattispecie che possono presentarsi, devo dire però che, quando si parla poi di gestione delle strutture da parte della Regione o da parte degli enti, qui stiamo facendo una politica contraria perché queste disposizioni che sono state date sono disposizioni che devono essere applicate con il buon senso da parte di tutti.

Ci sono troppe rigidità alcune volte e cerchiamo di far capire che queste non devono esserci così come ci sono state delle situazioni in cui i parenti ritenevano questi "bonus" come una disponibilità loro. Noi insistiamo nel dire che questa è una disponibilità dell’anziano e non dei familiari anche perché 200.000 lire al mese a disposizione per anziano ospitato, che, pur pagando una retta è a carico dell’ente, sono una cifra equa per le spese personali.

Concludo dicendo che se è vero, come è vero, che la Regione non gestisce più queste strutture, è opportuno che ci si rivolga direttamente al responsabile delle strutture così come ho invitato queste due Signore a fare e devo dire che in linea di massima mi sono parse soddisfatte della risposta. L’applicazione concreta poi non intendo seguirla perché sta nell'assoluta competenza dell’ente locale.

PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU)Prendo atto della risposta molto dettagliata che mi ha dato l’Assessore. Intravedo nelle argomentazioni dell’Assessore la risposta a un'esigenza che può essere anche comprensibile. Quando l’Assessore sostiene che dare del denaro a dei parenti può aver comportato degli abusi, non ho motivo per non credergli, cioè credo che questo possa essere avvenuto, quindi capisco che si dovesse anche far fronte a questa problematica.

Ritengo tuttavia che ci siano due difetti in questa impostazione; intanto quello di aver sostituito a una rigidità eccessiva un’altra rigidità, perché il fatto di impedire comunque a un certo tipo di anziano che ha particolare difficoltà di gestire queste 200.000 lire attraverso i propri parenti significa manifestare un atto di sfiducia nei confronti di questi parenti.

Ora io ammetto che ci possano essere stati degli abusi; ritengo però che la maggior parte dei figli, delle persone che seguono questi parenti utilizzino le 200.000 lire per le esigenze dell’anziano. Credo che questa rigidità, che è stata percepita anche dalle Signore che hanno scritto la lettera come un qualcosa di offensivo: "? Insomma, non ci danno più queste 200.000 lire da gestire per i nostri genitori quasi ce le tenessimo, quasi le rubassimo, quasi le mettessimo in tasca noi?", non vada bene.

Condivido il principio che ha enunciato l’Assessore, quando ha detto che ci vuole una maggiore elasticità, però l’elasticità a mio giudizio non deve essere solo di carattere temporale, quelle modificazioni che sono state suggerite attraverso la circolare dell’Assessore vanno anche bene, ma secondo me ci deve essere proprio un'elasticità personale, da verificare laddove si teme che ci siano degli abusi.

Però dove si pensa di aver a che fare con delle persone oneste e ragionevoli nel gestire questa piccola somma, credo che ci voglia un atteggiamento più disponibile anche perché poi le persone che hanno questi problemi li vivono in maniera non dico traumatica, ma ci restano male a vedersi sottrarre anche questa piccola disponibilità.

E poi il principio che condivido, ma che va associato ad un altro è questo, Assessore: lei sostiene che questi soldi devono essere impiegati a favore dell’anziano e non dei parenti e io sottoscrivo, però attenzione a non dare l’impressione che non venga gestito a favore dell’anziano, ma venga gestito a favore della microcomunità perché è anche questa l’impressione: "Ve li volete tenere, così non li spendete e ve li incamerate" e questo è un po' quello che possono pensare i parenti.

Per finire prendo atto delle osservazioni che ha fatto l’Assessore; ritengo che questo problema, che coinvolge una serie di persone, venga affrontato con un po' di umanità, di tatto, di elasticità.