Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1841 del 7 febbraio 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 1841/XI Disegno di legge: "Riforma dell’organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolare per quanto concerne:

a) la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dell'offerta turistico-commerciale regionale nel suo complesso, tenuto conto che l'intero territorio della regione è considerato turisticamente rilevante;

b) la promozione di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistico-commerciale regionale in tutte le sue componenti ed articolazioni;

c) l'organizzazione, sul territorio regionale, di adeguati servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

CAPO II ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Articolo 2 (Organizzazione dell'attività promozionale turistica)

1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all'attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite ed approvate dalla Giunta regionale e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

b) partecipazione a o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolare riflesso sull'immagine turistica della Valle d'Aosta;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale promozionale e pubblicitario;

d) effettuazione di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l'impostazione e la successiva verifica dell'efficacia dell'attività promozionale e per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) individuazione di un logo identificativo del prodotto turistico regionale da utilizzare nell'ambito delle iniziative promozionali e pubblicitarie attuate dalla Regione e, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di turismo, nell'ambito di quelle attuate da operatori turistici;

f) effettuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la regione e la migliore organizzazione dell'offerta turistica valdostana.

3. Nello svolgimento dell'attività promozionale, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso di enti pubblici e privati.

Articolo 3 (Attività di coordinamento e monitoraggio)

1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di assicurare un'adeguata azione di monitoraggio del mercato e dell'offerta turistico-commerciale valdostana.

2. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), come modificato dall'articolo 4 della presente legge, rientra tra gli strumenti di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) garantire gli elementi informativi per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione ed efficacia degli interventi;

b) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni e delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e turismo, valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di natura amministrativa, curando un rapporto di scambio informativo tra le banche dati degli enti pubblici, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le stesse Amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

"b) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e dell'evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;".

3. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:

a) promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;

b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;

e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.".

4. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è abrogato.

Articolo 5 (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 12/1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 11bis

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale)

1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione e sviluppo delle attività turistiche e sportive, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e attività economiche terziarie, o suo delegato;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

h) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

i) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;

j) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;

k) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);

l) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;

m) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d'initiatives;

n) un rappresentante designato d’intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.

7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.

8. L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.".

Articolo 6 (Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo)

1. È istituito il Sistema Informativo regionale del Commercio e del Turismo (SIRECT), per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della consistenza e dell'evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale;

b) realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e dell'evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.

2. Alla realizzazione e alla gestione del SIRECT provvede l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e con i Comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, possono essere stipulate convenzioni con soggetti, pubblici e privati, aventi specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale, del marketing e del turismo.

4. Nell'ambito del SIRECT è realizzata una Banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla rete di vendita e all'infrastruttura turistica, nonché al monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

5. I Comuni e le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives di cui all'articolo 12 collaborano al regolare aggiornamento della Banca dati regionale sulla base dei dati statistici e amministrativi in loro possesso e, nel caso dei Comuni, sulla base dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle comunicazioni pervenute.

6. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio definisce le modalità di accesso alla Banca dati regionale da parte dei privati interessati.

Articolo 7 (Programma informatico)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, cura, avvalendosi di esperti, la creazione di un programma informatico di archiviazione dei principali dati delle attività turistiche e della rete distributiva, che sia compatibile con il sistema informatico dei servizi camerali, in grado di gestire le procedure di autorizzazione e di comunicazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Il programma di cui al comma 1 è ceduto gratuitamente ed è utilizzato dai Comuni e dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d'initiatives.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di collegamento dei Comuni con la struttura regionale competente in materia di servizi camerali ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico ed amministrativo.

Articolo 8 (Modalità di realizzazione della Banca dati regionale)

1. La Banca dati regionale di cui all'articolo 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT provvede, con la collaborazione dei Comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della regione.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i Comuni forniscono notizie sulle principali variazioni intervenute nella rete distributiva al dettaglio nel corso dell'anno 2000.

4. Entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT invia a ciascun Comune l'elenco delle attività commerciali e turistiche operanti nel rispettivo territorio, affinché il Comune provveda, entro sessanta giorni, al riscontro della loro correttezza e completezza e all'aggiornamento in relazione alle variazioni intervenute.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Banca dati regionale è integrata, con le procedure e le modalità definite dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, da ulteriori dati utili ai fini di una più completa conoscenza dell'infrastruttura turistica e commerciale della regione.

6. Ultimata la fase di costituzione della Banca dati regionale, l'aggiornamento dei dati avviene secondo modalità e tempi definiti dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo.

7. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio promuove altresì l'ulteriore arricchimento della Banca dati regionale mediante:

a) la rilevazione, anche a campione, di ulteriori dati e notizie sulla rete distributiva al dettaglio e sull'infrastruttura turistica;

b) la raccolta di dati acquisiti da altri enti regionali, nazionali o internazionali, istituti di ricerca ed altri organismi specializzati;

c) l'effettuazione di indagini sui prezzi e sui consumi di residenti e turisti.

CAPO III VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-COMMERCIALE

Articolo 9 (Promozione delle iniziative di commercializzazione)

1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistico-commerciale valdostana, la Regione:

a) favorisce la costituzione dei consorzi e delle associazioni di cui all'articolo 10, quale fondamentale strumento di aggregazione finalizzato ad una più efficace commercializzazione del prodotto turistico locale;

b) promuove la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti turistici che comprendano e valorizzino le diverse componenti dell'offerta turistica regionale.

Articolo 10 (Riconoscimento di consorzi e associazioni di operatori turistici)

1. La Regione riconosce i consorzi e le associazioni di operatori turistici costituiti, in uno o più ambiti territoriali delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives, la cui attività abbia almeno ad oggetto la promozione e la vendita dei servizi turistici prodotti dagli operatori associati.

2. Il riconoscimento è concesso su istanza delle associazioni o dei consorzi a ciò interessati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, subordinatamente alla verifica che il relativo statuto non precluda in alcun modo la possibilità di adesione da parte di qualsiasi operatore turistico, operante nell'ambito territoriale interessato o nel territorio di Comuni limitrofi, il quale accetti e rispetti le condizioni poste dallo statuto medesimo.

3. Possono far parte di un consorzio o di un'associazione riconosciuti gli operatori turistici che hanno sede operativa nell'ambito territoriale in cui è costituito il medesimo consorzio o associazione.

4. La vendita diretta al pubblico da parte dei consorzi o delle associazioni riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.

CAPO IV INFORMAZIONE, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

SEZIONE I SERVIZI DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Articolo 11 (Organizzazione dei servizi)

1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e dalle associazioni Pro loco.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti ed organizzati anche in conformità agli indirizzi e alle direttive formulati dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. Per omogeneizzare ed incrementare la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attinenti la realizzazione della Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui al comma 4, la Regione promuove iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti.

4. La Regione promuove inoltre la realizzazione di un sistema informativo turistico, basato su una banca dati informatizzata e gestita in rete con le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e con gli operatori turistici interessati; la Regione cura inoltre la distribuzione sulle reti telematiche delle informazioni contenute nella banca dati turistica.

SEZIONE II AZIENDE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - SYNDICATS D'INITIATIVES

Articolo 12 (Istituzione delle Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives)

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale una più capillare e razionale organizzazione dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica, sono istituite le Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), di seguito denominate Aziende.

2. Le Aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti di indirizzo adottati dalla Regione.

3. Le Aziende operano in collaborazione con gli operatori e le organizzazioni turistiche territorialmente interessati.

4. L'iniziativa per l'istituzione di un'Azienda è assunta da uno o più Comuni, il cui territorio complessivamente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13 ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale; la relativa istanza è indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo ed è corredata di copia degli atti deliberativi con cui i Comuni richiedenti approvano l'iniziativa.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede a trasmettere alla Giunta regionale una motivata proposta di approvazione o di reiezione dell'istanza.

Articolo 13 (Ambito territoriale delle Aziende)

1. Ai fini della costituzione di un'Azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti:

a) estensione sull'intero territorio di almeno un Comune;

b) esistenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.

2. Qualora l'ambito sia esteso sull'intero territorio di tutti i Comuni di una Comunità montana, il numero minimo dei posti letto ufficialmente censiti, di cui al comma 1, lettera b), è ridotto del 50 per cento.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora l'ambito territoriale sia costituito da più Comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo rispetto ad almeno un Comune rientrante nel medesimo ambito.

4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può provvedere alla modificazione e all'aggiornamento del requisito di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 14 (Compiti delle Aziende)

1. È compito delle Aziende:

a) assicurare, in attuazione e in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui all'articolo 11, comma 2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

b) promuovere, coordinare e anche, in collaborazione con altre Aziende, enti pubblici e privati ed associazioni locali, attuare la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, convegni, eventi e ogni altra attività destinata a qualificare l'animazione turistica della località;

c) realizzare e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche del proprio ambito territoriale;

d) istituire e gestire uffici periferici o strumenti idonei all'informazione turistica;

e) effettuare la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali e operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

f) collaborare con la Regione, per l'attuazione di iniziative di promozione;

g) svolgere attività di supporto e di cooperazione nei confronti dei consorzi e associazioni di cui all'articolo 10 e degli operatori turistici allo scopo di favorirne e coordinarne l'attività di commercializzazione del prodotto turistico locale;

h) collaborare, nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali, alla realizzazione e alla gestione della Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Qualora ciò sia funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), le Aziende hanno facoltà di assumere, senza finalità di lucro, la gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico-ricreativo e sportivo.

Articolo 15 (Uffici di Informazione Turistica)

1. Le Aziende possono istituire propri uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) nei Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. È consentito l'uso della denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle associazioni Pro loco o dai Centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della l.r. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni con le Aziende territorialmente competenti volte a garantire l'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli IAT adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 16 (Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 17 (Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Azienda è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composta da:

a) il Sindaco, o un consigliere comunale da questi designato, di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda;

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

1) albergatori;

2) esercenti di centri turistici all'aperto;

3) esercenti impianti a fune;

4) commercianti;

5) altri pubblici esercenti.

c) un rappresentante delle associazioni Pro loco esistenti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

d) un rappresentante delle scuole di sci autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

e) un rappresentante delle società locali di guide alpine autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

f) un rappresentante delle associazioni di accompagnatori della natura costituite ed operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda;

g) un rappresentante dei consorzi o delle associazioni di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, aventi sede nell'ambito territoriale dell'Azienda;

h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico, designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella regione;

i) un esperto in materia di turismo designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, anche quale componente del Comitato esecutivo.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo dell'Azienda, individuato ai sensi dell'articolo 27, comma 4.

3. La struttura regionale competente in materia di turismo richiede alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), di designare i propri rappresentati in seno all'Assemblea; qualora la designazione non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. I componenti dell'Assemblea, con l'eccezione dei rappresentanti dei Comuni e della Regione, debbono risiedere o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale dell'Azienda.

5. L'Assemblea dura in carica cinque anni.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve essere inoltre convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei propri componenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Se gli intervenuti non rappresentano la maggioranza dei componenti, l'Assemblea è nuovamente convocata non prima di cinque giorni dalla prima convocazione e con il medesimo ordine del giorno; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano fatta salva ogni diversa disposizione statutaria.

10. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica quando perdano i requisiti di cui al comma 4 o quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea. In tal caso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, a seguito di segnalazione da parte del responsabile amministrativo dell'Azienda, provvede alla relativa sostituzione.

Articolo 18 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea assicura il necessario coordinamento tra gli operatori interessati allo sviluppo del turismo nell'ambito territoriale di competenza e definisce gli indirizzi generali dell'azione dell'Azienda; l'Assemblea in particolare provvede a:

a) approvare lo statuto;

b) eleggere il Presidente;

c) nominare i membri del Comitato esecutivo di propria competenza;

d) approvare il bilancio di previsione e il rendiconto;

e) approvare i programmi di attività dell'Azienda e formulare annualmente gli indirizzi da impartire al Comitato esecutivo per l'attuazione dei programmi stessi.

Articolo 19 (Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea stessa; il quarto membro è l'esperto designato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile amministrativo dell'Azienda.

2. Qualora il Presidente dovesse coincidere con l'esperto in materia di turismo designato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, l'Assemblea provvederà a nominare un altro membro.

3. I componenti del Comitato esecutivo debbono avere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza nello specifico settore.

4. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata dell'Assemblea.

5. Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi formulati dall'Assemblea, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 20 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea ovvero sino alla elezione di un nuovo Presidente; l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

2. L'elezione è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti l'Assemblea. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività dell'Azienda, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo.

4. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti.

Articolo 21 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è unico per tutte le Aziende, è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dura in carica cinque anni; è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui due designati dalla Giunta regionale, che provvede altresì ad indicare il Presidente del Collegio, e uno designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione delle Aziende, riferendone all'Assemblea e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

4. I revisori possono, in qualunque momento, effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli ed accedere a tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. I revisori sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al Collegio.

Articolo 22 (Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta)

1. Al Presidente compete un'indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell'Assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, spetta un gettone di presenza pari a lire 50.000 (euro 25,82) a seduta, nonché il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti; nel caso del presidente del Collegio tale indennità è aumentata del 30 per cento.

4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali spese, nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

5. Le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite in parti uguali tra tutte le Aziende, mentre i rimborsi di cui al comma 4 sono posti a carico delle Aziende nell'interesse delle quali le trasferte sono state effettuate.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi sono in ogni caso posti a carico dei bilanci delle Aziende.

7. L'ammontare delle indennità può essere ridefinito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 23 (Controlli)

1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro ricezione, l'Assessore regionale competente in materia di turismo non comunichi un provvedimento motivato di annullamento o non faccia richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 2. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, l'Assessore dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. L'Assessore può richiedere per una sola volta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'esercizio del controllo inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Articolo 24 (Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori)

1. Gli organi delle Aziende possono essere sciolti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda; lo scioglimento dell'Assemblea comporta la decadenza del Presidente e del Comitato esecutivo.

2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione dell'Azienda.

3. I nuovi organi debbono essere nominati entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento.

4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, l'Assessore regionale competente in materia di turismo diffida l'Azienda a compierlo assegnando un congruo termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo 25 (Entrate delle Aziende)

1. Le entrate delle Aziende sono costituite da:

a) contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 28;

b) finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;

c) redditi e proventi patrimoniali;

d) eventuali proventi derivanti dalle gestioni e dalle attività economiche di cui all'articolo 14, comma 2.

Articolo 26 (Gestione finanziaria e contabile)

1. Le Aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

12. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile delle Aziende.

Articolo 27 (Personale delle Aziende)

1. Al personale delle Aziende si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9 e il contratto collettivo regionale di lavoro del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali della Valle d'Aosta.

Articolo 28 (Fondo per il finanziamento delle Aziende)

1. Per il sostegno dell'attività delle Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento delle AIAT, da ripartire come segue:

a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle Aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda:

1) punti 1: alle sedi delle Aziende;

2) punti 0,50: ad ogni ufficio IAT, situato presso le sedi delle Aziende;

3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio IAT, purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente;

b) per il 40 per cento, in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le Aziende;

c) per il 6 per cento, in proporzione diretta al numero dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le Aziende.

2. Una quota del 2 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

3. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui al comma 2, è ripartita in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle Aziende.

4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio, del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi con le modalità di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, che provvede entro il 30 giugno ad elaborare e a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione del contributo richiesto.

6. In caso di costituzione di nuove Aziende, alla determinazione del contributo regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti, si provvede con legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del Fondo di cui al comma 1.

7. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la riduzione dei contributi qualora l'attività dell'Azienda non sia conforme agli indirizzi e alle direttive regionali.

SEZIONE III ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 29 (Definizione, costituzione e funzionamento)

1. Assumono la denominazione di Pro loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.

2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle associazioni Pro loco.

3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, le Pro loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) costituzione e funzionamento in località in cui non operi altra Pro loco iscritta nell'elenco regionale e che non sia sede di un'Azienda;

b) ambito operativo coincidente con l'intero territorio di un Comune;

c) statuto approvato dal Comune nel quale hanno sede.

4. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale, la Pro loco interessata presenta all'Assessorato regionale competente in materia di turismo apposita istanza, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco nominativo dei soci.

5. L'Assessorato, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, iscrive la Pro loco nell'elenco regionale.

6. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui al comma 3 o l'inosservanza dello statuto o il mancato o irregolare funzionamento degli organi della Pro loco per un periodo superiore a sei mesi, l'Assessorato ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno, le Pro loco trasmettono i programmi delle manifestazioni che intendono svolgere nell'anno successivo all'Azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna Azienda, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

8. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto o di sovrapposizione tra le varie iniziative, l'Azienda o l'Assessorato possono chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.

9. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro il termine di cui al comma 7 o in mancanza di accordo sulle modifiche da apportare, i contributi di cui all'articolo 30, comma 2, sono ridotti del 30 per cento.

Articolo 30 (Fondo per il finanziamento delle Pro loco)

1. Per il sostegno dell'attività delle Pro loco è istituito il Fondo per il finanziamento delle associazioni Pro loco, alla cui ripartizione partecipano tutte le Pro loco iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 29, comma 2, e che abbiano presentato, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle attività da svolgere durante l'esercizio in corso, corredato del bilancio delle entrate e delle uscite previste, della documentazione attestante di aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 7 e 8, nonché del bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

2. L'80 per cento del Fondo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra tutte le Pro loco aventi diritto; le eventuali somme da portare in diminuzione ai sensi dell'articolo 29, comma 9, sono aggiunte a quelle oggetto di ulteriore ripartizione ai sensi del comma 4.

3. Una quota del 10 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

4. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, nonché le eventuali integrazioni del Fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle Pro loco.

5. La concessione dei contributi è disposta, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

6. A decorrere dall'anno 2002 gli interventi a favore delle Pro loco saranno considerati trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

7. Allo scopo di attuare le disposizioni di cui al comma 6, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di trasferimento dei fondi alle Pro loco.

CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 29 gennaio 1987, n. 9;

b) 17 febbraio 1989, n. 14;

c) 2 marzo 1992, n. 4;

d) 24 giugno 1992, n. 33;

e) 12 gennaio 1994, n. 1;

f) 28 luglio 1994, n. 35.

Articolo 32 (Disposizioni transitorie)

1. Le Aziende di promozione turistica (APT), regolarmente costituite ai sensi della l.r. 9/1987 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in Aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex APT possono richiedere la costituzione di nuove Aziende o l'inclusione nell'ambito territoriale di altra Azienda. La relativa istanza deve essere approvata da ciascuno dei Comuni interessati ed inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. L'istanza di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 13. Con il medesimo atto di approvazione, la Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sentito il parere dei Presidenti delle ex APT e dei Sindaci dei Comuni interessati, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle ex APT e di non apportare sostanziali modifiche alla preesistente distribuzione sul territorio di beni ed attrezzature.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, sono nominati i nuovi organi delle Aziende. Fino alla nomina, restano in carica gli organi delle ex APT esistenti alla data del 31 dicembre 2000. Entro sessanta giorni dalla nomina dei nuovi organi, le Aziende adeguano lo statuto e i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge; in attesa dell'adeguamento, si applicano le disposizioni, statutarie e regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Scaduto il medesimo termine di cui al comma 2, i Comuni che non siano inclusi nell'ambito territoriale di alcuna Azienda hanno diritto di entrare a far parte di un'Azienda il cui ambito territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno parzialmente esteso sul territorio della Comunità montana di appartenenza; a tal fine, il Comune di Aosta si intende facente parte della Comunità montana Monte Emilius.

6. Per le finalità di cui al comma 5, i Comuni interessati inoltrano la relativa istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo. Entro trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo provvede, con proprio decreto, alla determinazione del nuovo ambito territoriale dell'Azienda, con l'inclusione del territorio del Comune richiedente e alla conseguente integrazione della composizione dell'Assemblea.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11bis, comma 8, della l.r. 12/1999, inserito dall'articolo 5 della presente legge, coincide con la durata della legislatura in corso.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata delle Assemblee delle Aziende coincide con la durata della legislatura regionale in corso.

9. Le Pro loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 26 della l.r. 9/1987 sono iscritte di diritto all'elenco regionale di cui all'articolo 29, comma 2.

Articolo 33 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno medesimo:

a) quanto a lire 11.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche);

b) quanto a lire 6.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64300, la cui descrizione è così modificata: "Fondo per il finanziamento delle AIAT";

c) quanto a lire 1.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64301 (Fondo per il finanziamento delle Pro-loco).

2. A decorrere dall'anno 2002 gli oneri per l'applicazione della presente legge saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Articolo 34 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PrésidentJe rappelle que la IVème Commission a exprimé à l’unanimité son avis favorable avec l’élaboration d’un nouveau texte, que nous allons discuter. La IIème Commission de l’Assemblée, à la majorité, a exprimé sur le nouveau texte ainsi présenté trois amendements. Je rappelle en même temps que le Conseil permanent des collectivités locales a formulé des remarques qui sont également jointes aux documents qui sont à vos mains.

La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.

Piccolo (SA)Il settore turistico, volano importantissimo e vitale dell'economia della nostra Regione, che ha subito in questi ultimi anni una sempre più costante evoluzione, e che sta chiedendo sempre più servizi diversificati, ha indotto la Giunta regionale a predisporre il disegno di legge oggi in discussione.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge ricordo ai colleghi che il testo predisposto dalla Giunta regionale è stato modificato dalla IV Commissione che ha proposto un nuovo testo, ed al quale si sono aggiunti alcuni emendamenti proposti dalla II Commissione, nel quale sono state tenute in debito conto alcune delle richieste avanzate, in particolare dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti delle attuali APT, dei consumatori ed infine dal CELVA.

Il presupposto del disegno di legge scaturisce pertanto dalla considerazione che la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, con la quale si era cercato di dare un nuovo assetto all'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, non appare più sufficientemente rispondente alle esigenze espresse da un mercato sempre più dinamico e concorrenziale nel quale il successo è diretta funzione di un'azione coordinata tra i principali soggetti interessati allo sviluppo delle varie offerte turistiche.

Il progetto di riforma contenuto nella normativa ora proposta all'attenzione del Consiglio regionale intende pertanto creare i presupposti per realizzare concretamente l’accennato coordinamento con riferimento alle tre attività ritenute basilari per assicurare lo sviluppo turistico, cioè:

- promozione;

- commercializzazione;

- accoglienza;

individuando per ciascuna di tali attività i soggetti interessati, le rispettive competenze e gli strumenti operativi, nell'ottica di razionalizzare e rendere più efficiente l'organizzazione turistica regionale.

Il disegno di legge si pone in particolare le seguenti finalità operative:

- la disciplina delle attività di pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative volte alla promozione dell'offerta turistico-commerciale regionale;

- la promozione di idonei strumenti di commercializzazione del prodotto turistico valdostano;

- la riforma dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

Per quanto specificamente riguarda la pianificazione e l'attuazione dell'attività promozionale, un ruolo centrale è svolto dalla Regione, cui la riforma assegna una funzione programmatoria, di indirizzo e operativa per quanto concerne le iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale e internazionale l'immagine turistica della Valle d'Aosta e la promozione dell’offerta turistica regionale nel suo complesso.

Nello svolgimento di tale ruolo la Regione si avvale naturalmente della collaborazione di enti pubblici e privati, operando comunque in sintonia e in accordo con gli operatori turistici della Valle, anche al fine di realizzare la necessaria saldatura tra l'azione promozionale e quella più direttamente finalizzata alla vendita del prodotto turistico valdostano, la commercializzazione.

Strumento fondamentale per attuare concretamente tale raccordo è "l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo", che rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi e qualificanti del progetto di riforma.

Oltre a dare completo adempimento alla riforma del commercio, di cui alla legge regionale n. 12/1999, con ciò implicitamente riconoscendo la stretta interazione esistente nella nostra Regione tra commercio e turismo, con l'osservatorio si viene inoltre a disporre di uno strumento atto a conseguire una più completa e sistematica conoscenza della struttura commerciale e turistica della Regione nonché delle dinamiche del mercato turistico e commerciale.

È interessante sottolineare il fatto che, in considerazione della delicatezza e complessità dei compiti assegnati all'osservatorio, i suoi componenti debbono avere adeguata esperienza nei settori turistico o commerciale o essere in possesso di titoli di studio idonei.

Più in dettaglio tra i compiti principali dell'osservatorio figura la collaborazione alla realizzazione del SIRECT (Sistema informativo regionale del commercio e del turismo), nel cui ambito è realizzata, su un arco di tempo triennale, una banca dati regionale contenente i principali dati relativi alla rete di vendita e all'infrastruttura turistica nonché al monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

L'osservatorio può inoltre proporre indagini e ricerche sulle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo e può collaborare all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici maggiormente rispondente alle esigenze di marketing e programmazione.

La formulazione di pareri sui programmi promozionali della Regione favorisce infine il raccordo con le analoghe iniziative degli altri operatori.

Va sottolineato a proposito dei componenti l'osservatorio che è stato aumentato il numero dei rappresentanti delle categorie interessate rispetto a quello dei funzionari regionali che erano stati previsti inizialmente dalla Giunta regionale. Tutto questo per rafforzare ancora di più la rappresentanza delle categorie rispetto a quella dei funzionari, con l'obiettivo di contribuire ad un'azione più incisiva nell'intero settore del turismo.

Come già accennato, in tal modo si realizza altresì un opportuno collegamento con la commercializzazione del prodotto turistico valdostano, attività quest'ultima che deve necessariamente rimanere nell'ambito di competenza degli operatori privati, cioè di coloro che materialmente producono i servizi turistici oggetto di vendita.

Va rilevato il fatto che, in tema di commercializzazione, la nuova normativa presenta un forte elemento innovativo costituito dalla possibilità, per i consorzi e associazioni riconosciuti dalla Regione, di poter vendere direttamente al pubblico, senza autorizzazione di agenzia di viaggi, pacchetti turistici contenenti i servizi prodotti dai propri associati.

Le caratteristiche del mercato turistico nazionale e internazionale hanno d'altro canto reso evidente la necessità di presentarsi su tale mercato in forma aggregata e con azioni ben coordinate.

Uno spazio considerevole del disegno di legge è riservato alla riforma del settore dell'accoglienza turistica di importanza strategica nell'ambito dell'offerta turistica della nostra Regione.

Il progetto di riforma prevede che i servizi di informazione, accoglienza e assistenza a favore dei turisti siano svolti da:

- aziende di informazione e accoglienza turistica - syndicats d'initiatives (AIAT);

- pro-loco.

Al fine di omogeneizzare l'accoglienza sull'intero territorio regionale i relativi servizi devono essere svolti in conformità agli indirizzi e alle direttive dell'Assessorato regionale del turismo.

Per il medesimo fine la Regione promuove inoltre la realizzazione di un sistema informativo turistico basato su una banca dati informatizzata e gestita in rete con le AIAT.

Per quanto riguarda le AIAT, pur essendo di fatto sostitutive delle attuali APT, presentano tuttavia rispetto a queste ultime differenze e innovazioni molto rilevanti, in particolare sotto il profilo della maggiore autonomia operativa e gestionale in quanto solo gli atti di particolare rilevanza restano ancora soggetti a procedure di controllo, mentre le procedure di gestione amministrativa e contabile sono state significativamente semplificate e sburocratizzate.

Sotto il profilo organizzativo, il "consiglio di amministrazione" è stato sostituito dall'assemblea, cui restano riservati essenzialmente compiti di indirizzo, mentre viene rafforzato il ruolo operativo del comitato esecutivo con lo scopo di dare maggiore snellezza ed efficacia all'azione dell'azienda. I compiti delle nuove aziende sono stati inoltre maggiormente indirizzati verso l'accoglienza e l'assistenza turistica e sono stati rafforzati i meccanismi di finanziamento destinati a sviluppare il ricorso a contributi da parte di privati.

È stato infine fortemente valorizzato il ruolo degli enti locali, e in particolare dei comuni, in merito all'iniziativa per l'istituzione di nuove AIAT e al diritto di entrare a far parte dell'ambito territoriale di un'AIAT limitrofa nella convinzione che l'intero territorio regionale sia da considerarsi di interesse turistico.

Per quanto riguarda gli organi delle nuove aziende (assemblea, comitato esecutivo, presidente e collegio dei revisori dei conti), il comitato esecutivo è sicuramente quello che presenta le maggiori novità, non solo, come più sopra accennato, in termini di maggiori competenze operative, ma altresì per il fatto che i suoi componenti, a garanzia di una gestione più efficiente, devono possedere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei.

A proposito dell'assemblea può invece essere interessante osservare che, sempre nell'ottica di favorire una gestione più agile delle aziende, è stata prevista la possibilità di deliberare validamente anche in seconda convocazione qualora in prima seduta non sia stato raggiunto il numero legale. Le entrate delle aziende sono costituite da contributi regionali, di enti locali, di altri enti pubblici e di privati nonché da redditi e proventi patrimoniali o di gestione di attività economiche.

I contributi regionali sono posti a carico di uno specifico fondo costituito nell'ambito del bilancio regionale e ripartito sulla base di parametri che tengono conto della dimensione delle strutture aziendali, dell'affluenza turistica nel comprensorio di competenza e dei contributi ottenuti da parte dei privati.

È importante sottolineare che, grazie all'inserimento di specifiche norme transitorie, il passaggio al nuovo assetto previsto dalla riforma e quindi la costituzione delle nuove aziende potrà avvenire senza il ricorso a lunghe e defatiganti procedure di liquidazione e quindi senza recare disservizi o danni all'offerta turistica delle località turistiche.

In materia di pro-loco le differenze tra la normativa attuale e quella proposta dalla riforma non sono molto marcate, ma sono comunque significative, soprattutto per quanto concerne i rapporti con le AIAT del cui ambito territoriale fanno parte.

Viene infatti introdotto l'importante principio che i programmi di attività delle pro-loco devono raccordarsi, a pena di una decurtazione dei contributi, con quelli delle AIAT di riferimento; in tal modo si dovrebbe risolvere il problema, più volte sollevato, di una certa sovrapposizione o conflittualità nelle attività di animazione delle località.

Inoltre l'apertura di uffici IAT da parte di una pro-loco presuppone una convenzione con l'AIAT territorialmente competente.

Infine, analogamente alle AIAT, anche per le pro-loco è previsto un meccanismo di finanziamento che incentiva la ricerca e l'ottenimento di contributi da parte di privati.

Le risorse necessarie per il finanziamento del progetto di riforma sono quelle già previste nell'ambito del bilancio regionale sui capitoli 64.100 (Spese per pubblicità e promozione), 64.300 e 64.301 (Fondi per il finanziamento di APT e pro-loco).

Per quanto riguarda il passaggio dal sistema delle APT a quello delle AIAT sono stati perseguiti gli obiettivi di ridurre al minimo i tempi necessari e di evitare, come sopra già accennato, l'attivazione di lunghe e complesse procedure di messa in liquidazione.

Ciò nell'ottica di assicurare continuità ai servizi attualmente erogati a turisti e operatori e di evitare quindi ricadute negative sulla qualità complessiva dell'offerta turistica regionale. Viene inoltre stabilito un termine di sei mesi per proporre e dare corso a eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti territoriali delle vecchie APT e per avviare la costituzione degli organi delle nuove aziende in armonia con le nuove norme. Decorso l'accennato periodo di sei mesi, non sono invece previsti limiti di scadenza in ordine alla possibilità per i comuni, che non siano ancora inclusi in alcun ambito territoriale di AIAT, di entrare a far parte, a richiesta, di un'azienda il cui ambito territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno parzialmente esteso sul territorio della comunità montana di appartenenza.

Per quanto riguarda la completa realizzazione del SIRECT (Sistema informativo regionale del commercio e del turismo) e della relativa banca dati, stante la complessità tecnica del progetto, il disegno di legge prevede un arco di tempo massimo di tre anni, individuando però varie scadenze intermedie.

Già entro il primo anno il sistema potrà infatti consentire di avere una panoramica completa delle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della Regione.

Nel concludere, tutto quanto sopra detto affinché i diversi operatori del turismo possano, senza che uno prevarichi l'ambito dell'altro, ma anzi completarsi, dare un più qualificato servizio ai numerosi turisti che visitano la nostra Valle.

Una Regione che dovrà sempre più favorire lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo delle attività turistiche, e quindi la possibilità che tale settore diventi un volano sempre più importante e prioritario per la nostra economia, soprattutto in questo particolare momento economico e finanziario difficile a causa della terribile calamità che ci ha colpiti recentemente utilizzando al tempo stesso ed al massimo le risorse umane e le ricchezze naturali presenti nella nostra Regione, a vocazione primaria turistica, e per poter cominciare, proprio con il turismo, a parlare di vero federalismo e di vero autogoverno, offrendo una Valle d'Aosta all'avanguardia di un turismo moderno e qualificato, al passo con i tempi ed aperta all'Europa.

PrésidentLa parole au Conseiller Ottoz pour la présentation du rapport de la part de la IIème Commission.

Ottoz (UV)Comunico intanto che sono stati depositati tre emendamenti firmati da numerosi consiglieri che verranno illustrati man mano che si procederà nell’esame della legge, articolo per articolo.

Discutiamo oggi un'importante legge di riforma di un settore, quello turistico, che riveste il ruolo economico e di sviluppo occupazionale più importante nella nostra Regione. È, questo, un concetto che da più parti si sarebbe ritenuto opportuno inserire nel primo articolo, relativo all'oggetto ed alle finalità, ma che d'altra parte sarebbe quasi pleonastico data l'evidenza del peso che il turismo rappresenta nell'economia produttiva della Valle d'Aosta. Non starò a ripetere quanto analiticamente elencato nell'esaustiva relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge che avrete certamente già letto con grande attenzione e che è stata ben sottolineata e ripresa dal relatore Piccolo. Mi limiterò ad alcune molto sintetiche considerazioni di ordine politico.

È una legge, questa, sulla quale abbiamo potuto lavorare molto e bene, grazie soprattutto alla disponibilità dell'Assessore e della Giunta a recepire le istanze di tutte le categorie operanti nel settore ed al contributo dei Consiglieri della IV e della II Commissione. Il testo originario adottato dalla Giunta è stato quindi oggetto di parziali miglioramenti e rielaborazioni.

La novità principale del disegno di legge n. 110 è il chiarimento e la separazione dei ruoli dei principali soggetti che intervengono nella formazione della nostra offerta turistica:

- alla Regione sono riservati la promozione del "sistema Valle d'Aosta", la pianificazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative;

- alle AIAT, come non casualmente vengono rinominati gli eredi delle attuali APT, sono riservate invece l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti.

Con l'istituzione dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si dà attuazione alla previsione della legge n. 12 del 7 luglio 1999. Esso, pur avendo funzioni meramente consultive, permetterà un'ampia partecipazione del territorio all'arricchimento e all'integrazione delle informazioni necessarie alla formazione dei programmi e delle decisioni. L'osservatorio fornirà un prezioso servizio di filtro e d'interpretazione dei dati provenienti dalla rete di monitoraggio.

La legge n. 12 del 1999 trova piena applicazione anche per quanto concerne la realizzazione di un servizio informatico integrato, il SIRECT (Sistema informatico regionale del commercio e del turismo). Esso si appoggerà su un'apposita banca dati regionale che razionalizzerà e metterà in rete tutto il nostro sistema informativo turistico.

Disporremo così di un vero e proprio sistema nervoso della nostra Regione che collegherà le AIAT, i servizi regionali, quelli degli enti locali e le reti informative nazionali del commercio e del turismo. Una rete che, grazie ad informazioni aggiornate in tempo reale sulla dinamica dei flussi turistici e sull'evoluzione delle richieste del mercato, potrà costituire un valido supporto alle decisioni e renderà possibili tempestivi interventi per una sintonia fine del "sistema Valle d'Aosta" con gli obiettivi di lungo termine.

È inoltre da sottolineare il riconoscimento dell'importante funzione dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici, finalizzati alla promozione e vendita dei servizi turistici prodotti dagli associati.

Per quanto concerne la ripartizione dei fondi per il finanziamento delle aziende AIAT e delle pro-loco (articoli 28, comma 3, e 30, comma 3) è stato infine previsto un meccanismo che premia la capacità di ottenere contributi dal settore privato, innescando potenzialmente un circuito virtuoso che stimoli AIAT e pro-loco a collaborare più strettamente con le imprese ed a tenere maggiormente conto delle loro esigenze per meglio operare sul mercato.

Secondo alcuni questa legge sarebbe eccessivamente "dirigistica". Se l'osservazione può essere non del tutto infondata per quanto riguarda le pro-loco, il cui collegamento fino alla macchina regionale è un po' lungo, la scelta di non definire le AIAT, i soggetti principali, come enti strumentali dà loro sufficienti margini di autonomia per poter svolgere la loro funzione senza vincoli che non siano quelli delle lince guida della pianificazione regionale.

Altri osservano infine che questo disegno di legge non sottolinea esplicitamente la necessità del "miglioramento" della qualità dell'informazione. Per fare un solo esempio, la segnaletica, da quella turistica vera e propria (sentieri, particolarità architettoniche, storiche e religiose) a quella alberghiera, stradale ed autostradale. È però del tutto evidente che ciò, come altri aspetti pratici dei servizi turistici, sarà oggetto dell'attività di coordinamento dell'Assessorato e non era forse indispensabile farne oggetto di legge.

Questi ed altri aspetti potranno in ogni caso essere utilmente considerati qualora, sotto la pressione della legislazione nazionale, dovessimo essere chiamati a riprendere questa materia in un prossimo futuro. È infatti in discussione al Senato, dopo essere stata approvata dalla Camera, una legge di riforma del turismo. Essa definisce e regola aspetti che non sono contenuti nel disegno di legge che discutiamo oggi. Tra i più importanti:

- gli standard minimi di qualità (per i servizi di informazione turistica, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio, le professioni turistiche, le attività ricreative senza scopo di lucro, l'accoglienza non convenzionale, i servizi delle imprese turistiche sul territorio, eccetera);

- la carta dei diritti del turista;

- i sistemi turistici locali, come contesti omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali ed attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato;

- le imprese turistiche e le attività professionali, le nuove professioni emergenti e in particolare la regolazione dei soggetti praticanti queste professioni provenienti da Paesi extracomunitari;

- infine uno sforzo di delegificazione e la semplificazione delle norme mediante la modifica di varie parti dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

PrésidentLa parole au Conseiller Nicco.

Nicco (GV-DS-PSE)In una Regione come la nostra il settore turistico occupa, per ragioni che sono troppo evidenti per essere ulteriormente ricordate, una posizione centrale nell’economia, nella produzione del reddito, nell'occupazione. Bene fa dunque la legge oggi in discussione, all’articolo 1, comma 1 a), a definire "turisticamente rilevante" l’intero territorio della Regione.

Un settore a cui dobbiamo perciò guardare con particolare attenzione, i cui problemi sono stati già altre volte analizzati. In particolare, il piano territoriale paesistico, nelle "linee programmatiche", ha cercato di delineare delle strategie di lungo periodo fondate su due direttrici di fondo:

- la prima: razionalizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica delle grandi stazioni;

- la seconda: diversificazione dell’offerta e sviluppo di forme definite "soffici" ed estensive di fruizione turistica.

Ed ha anche indicato una serie di progetti e programmi di differente rilievo: sovraregionale, quali l’Espace Mont-Blanc, regionale, quali il recupero del Forte di Bard, e subregionale, quali i progetti del Grand Paradis e della Coumba Freida.

Credo che sarebbe interessante, mi rivolgo direttamente all’Assessore, poter avere, non oggi, ma in una qualche sede istituzionale, un quadro complessivo ed organico di queste iniziative, cioè stato di avanzamento, risorse disponibili, eccetera; iniziative che, tutte assieme, vanno a comporre un mosaico certo di grande interesse per la nostra Regione.

È in questo quadro che si inserisce questa legge di riforma, di riorganizzazione dell'organizzazione turistica regionale. È una legge di cui ritengo che non si possano che condividere le finalità indicate al capo I, come pure le azioni che il Governo regionale deve porre in essere, elencate all’articolo 2, al fine di assicurare una promozione globale dell’offerta turistica sui mercati internazionali.

La sfida è oggi certamente a quel livello ed è lì, con strumenti adeguati, che occorre confrontarsi.

È fuor di dubbio che, a tal fine, occorra una forte azione sinergica di tutte le componenti del settore, pubbliche e private. Ed è certo positivo il ruolo "fondamentale", come recita l’articolo 9, comma 1, che si intende attribuire ai consorzi e alle associazioni di operatori turistici per una più efficace commercializzazione del prodotto turistico locale. Così come è fuori di dubbio che sono necessari sia una costante ed efficace opera di monitoraggio del settore (e dunque banca dati, sistema informativo regionale del commercio e del turismo), sia un'azione di raccordo e di coordinamento delle strutture esistenti.

In merito qualche perplessità esprimo tuttavia sull’Osservatorio (peraltro già indicato nella legge 7 giugno 1999, n. 12, articolo 11). Perplessità di carattere generale sul proliferare di strutture e di organismi. Questa pare che sia oggi la fase degli osservatori: c’è un problema, si istituisce un osservatorio. Così abbiamo: l’Osservatorio energetico regionale, l’Osservatorio regionale per il volontariato, l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, l’Osservatorio epidemiologico per le politiche sociali e, ultimo in ordine di tempo, credo sia l’Osservatorio annunciato dai Verdi sul dopo alluvione. Probabilmente sono tutti utili?

(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)

? non conosco le specifiche situazioni, ma forse talvolta è possibile realizzare gli stessi obiettivi con le strutture esistenti opportunamente rimodulate e coordinate. Ho qualche perplessità anche specifica rispetto a questo Osservatorio regionale del commercio e del turismo. Mi pare che vi sia una certa duplicazione di funzioni rispetto al SIRECT, per esempio, a parte qualche variante linguistica, non rilevo differenze sostanziali fra le funzioni attribuite al SIRECT nel comma 1 b) dell’articolo 6 e quelle attribuite all’osservatorio nel comma 3 b) dell’articolo 4, in uno si legge: "? monitoraggio del mercato turistico? al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale" e nell’altro: "? attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici? in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione?". Qualche perplessità ho anche per la composizione che mi pare alquanto pletorica: 18 membri di diritto secondo quanto previsto dall’articolo 5 nella versione emendata dalla II Commissione.

Il punto che suscita maggiori dubbi è tuttavia un altro: è l’articolo 13 che definisce l’ambito territoriale delle aziende di informazione e di accoglienza turistica (AIAT). Premesso che concordo con il principio espresso all’articolo 12, comma 4, che attribuisce l’iniziativa per l'istituzione di un'azienda al comune, singolo o associato, non ritengo invece adeguati da un punto di vista generale i requisiti richiesti per poter assumere tale iniziativa.

Si tratta di requisiti puramente quantitativi, cioè il numero di posti letto extralberghieri ed alberghieri.

È un tipo di impostazione, quella fondata su indici puramente quantitativi per definire degli ambiti territoriali, che abbiamo più volte respinto proprio in questo Consiglio. Ricorderanno alcuni colleghi le discussioni sulle macroregioni. Abbiamo detto allora che la realtà è troppo complessa per essere imbrigliata o ritagliata sulla base di questo unico indicatore. Il principio è in questo caso lo stesso: l’elemento quantitativo va certamente preso in considerazione, ma è uno degli elementi, non può essere l’unico elemento.

Capisco perfettamente e condivido l’esigenza che ha dettato questa norma e cioè la necessità di non consentire il proliferare indistinto di nuove AIAT, la cui gestione risulterebbe antieconomica, ma rilevo che la rigida applicazione di tale norma, non correlata ad altri elementi, porta a situazioni non meno negative, anzi talvolta paradossali.

In merito vi è stato un dibattito che ha portato alla formulazione dell’emendamento n. 3, presentato dal relatore Ottoz, emendamento che consente di superare in determinati casi la rigidità iniziale recependo fra l’altro una delle proposte avanzate dalla Comunità montana Valdigne e fatta propria dal Consiglio permanente degli enti locali.

Tra i casi che trovano adeguata risposta nella prima parte di quell’emendamento, laddove si dice: "Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'Azienda sia esteso sull'intero territorio di tutti i Comuni di una Comunità montana?", vi è certamente quello della VII Comunità montana.

Esiste oggi nella bassa Valle un'anomala azienda turistica che comprende la Valle del Lys e il Comune di Champorcher e di cui non fanno parte i Comuni di Pontboset, Hône, Bard e Donnas.

I Comuni dell’alta Valle del Lys, ovvero la Comunità montana Walser, con 3.641 posti letto, di cui 1.870 alberghieri, potrebbero, sulla base della normativa prevista, costituire una propria AIAT. Tra l’altro, avendo lo stesso punto di riferimento essenziale e naturale di quelli dell’alta Valle d’Ayas, cioè il Monte Rosa, ed anche un unico comprensorio sciistico integrato, la Monterosa Ski, potrebbero anche decidere di costituire congiuntamente un'unica AIAT che avrebbe oltre 7.600 posti letto. Scelta del tutto comprensibile e forse anche auspicabile, essendo il comprensorio omogeneo e in grado di proporre una qualificata offerta incentrata su sci in inverno e alpinismo in estate.

Ma a questo punto, se ciò avvenisse, i Comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône, Bard, Pontboset e Champorcher, pur costituendo un'intera comunità montana, non avrebbero, senza quell’emendamento, i requisiti quantitativi per costituire una propria AIAT non avendo che 729 posti letto complessivi. AIAT che invece, per altre considerazioni, avrebbe una propria significativa ragion d’essere potendo proporre anch’essa una propria qualificata offerta centrata sul turismo ambientale-naturalistico (Mont-Mars, Fer, Valle di Champorcher quale accesso al parco del Mont-Avic) e storico culturale (Bard, il borgo di Donnas, Pont-Saint-Martin). Offerta che si rivolgerebbe, fra l’altro, ad un segmento di mercato differente da quello dell’ipotizzata AIAT del Monte Rosa.

Su questo punto specifico avrei proposto la seguente sintetica riformulazione del comma 2 dell’articolo 13: "qualora l’ambito sia esteso sull’intero territorio di una comunità montana, l’azienda può comunque essere istituita". Il concetto nella sostanza, anche se in differente forma, è recepito dall’emendamento citato e quindi mi trova consenziente.

Altre ancora potrebbero tuttavia essere le suggestioni, se si ragiona non in termini puramente numerici ed astratti, ma in termini di sinergie che si possono costruire attorno a progetti concreti. Ecco perché credo che su questo punto occorrerà tornare in seguito quando si procederà a quella verifica della situazione che è prefigurata nello stesso articolo 13, al comma 4.

PrésidentLa parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU)Questa legge di riforma del turismo era attesa da tempo, da circa tre anni; dal 1998 ad oggi spesso siamo tornati sull’argomento con interrogazioni e interpellanze. Finalmente ci siamo, il confronto si è aperto e siamo qui per dare una valutazione su questo disegno di legge. Mi limiterò a fare delle valutazioni e delle riflessioni sull'impostazione della legge e sull’articolato che la compone.

Ho preso atto delle osservazioni e proposte di modifica alla legge pervenute da più parti, dalle associazioni di categoria, dal consorzio degli enti locali, dal Comune di La Thuile, dalla Comunità montana della Valdigne e di altri. Anche se certe osservazioni e proposte di modifica degli addetti ai lavori che ho ricordato possono anche apparire campanilistiche, possono essere di parte, possono risentire di un particolare egoismo di categoria che è umano anche che ci sia, possono essere persino in contrasto con gli obiettivi e i principi dell’Assessorato competente, occorre, e in parte sarà avvenuto, tener presente le osservazioni e le indicazioni che dalle parti interessate provengono a modifica di un testo di legge.

Ma ciò che lascia perplessi, Assessore, è che, nonostante il tempo di gestazione della legge che è stato lungo, delle consultazioni che sicuramente ci saranno state, del lavoro svolto nelle commissioni a cui saranno state presenti anche le categorie interessate, nonostante le spiegazioni che saranno state date, alla fine ci ritroviamo con diverse richieste e proposte di modifica ed emendamenti.

Non entro nel merito delle singole proposte e degli emendamenti, lo farò nel momento in cui saranno messi all'approvazione del Consiglio; mi limiterò, come dicevo prima, ad alcune valutazioni e riflessioni.

Mi domando e lo domando a tutti: questa legge è quella giusta per dare una svolta al settore turistico in senso positivo? È giusta questa legge per realizzare un progetto di sviluppo turistico adeguato alla Valle d’Aosta? Noi come tanti altri ce lo siamo domandato, ma non ne siamo convinti.

Io vi domando, e mi rivolgo al Presidente, all’Assessore, alla Giunta, se ritenete di poter dare una svolta al settore del turismo in senso positivo con questa legge. Certamente mi direte di sì dal momento che l’avete proposta, ma io sono convinto che bisogna pensare a dare un assestamento al turismo anche sul piano organizzativo, del decentramento delle competenze sul territorio, nel coinvolgimento di tutte le parti interessate che devono contribuire alla riuscita finale.

Questa legge, Assessore, e non lo dico perché sto all'opposizione, cambia poco o nulla; dopo tre anni di attesa cambiano i nomi, le etichette, qualche piccola cosa operativa che era obbligatoria, ma l’impianto della legge valdostana sul turismo resta uguale.

Assessore, è inutile che scuota la testa: qua non cambia niente, cambia poco o nulla. Credo che dobbiate tener conto dell'importanza che sul piano economico-sociale ed occupazionale riveste il turismo nella nostra società per cui questa legge non basta per raddrizzare e rimediare alla crisi che da più parti viene subita ed anche denunciata.

Noi parliamo di crisi e pensiamo che basti questa leggina, che basti cambiare il nome alle APT in AIAT per risorverla? Non dimentichiamo, nel discutere questa legge, ciò che già fa la Regione per favorire il turismo in Valle d’Aosta. Basta guardare nei capitoli di bilancio regionale, i capitoli concernenti gli impianti di risalita, i capitoli che riguardano anche l’agricoltura per la difesa dell’ambiente che favorisce il turismo, nel settore alberghiero, negli impianti sportivi e tutto questo avviene nel momento in cui si sente parlare ancora di crisi.

Questa legge risente di due elementi:

- il primo è quello della volontà politica della Regione o dell’Assessorato di determinare, accentrare, mantenere in pugno la gestione, infatti della promozione totale come delle risorse l’unico referente deve essere la Regione, l’Assessorato. Questo lei, Assessore, lo ha ripetuto in diverse occasioni anche in commissione, ma noi lo ricaviamo dalla lettura della legge;

- il secondo elemento è quello che si evince dal collage delle aspirazioni, delle richieste e delle proposte pervenute e accolte con l’intento di non scontentare nessuno, un contentino a tutti e magari si darà ancora qualcosa con gli emendamenti che sono stati presentati.

Infatti ritengo che in questa legge sia evidente una cosa: da una parte la volontà accentratrice della Regione o dell’Assessorato, dall’altra la possibilità con questa impostazione di una conflittualità che può aprirsi tra il centro e le strutture periferiche (quando si fa una legge bisogna avere anche l’accorgimento che non possano nascere conflittualità successive a quello che andiamo facendo).

Pertanto oltre all'importanza che riveste l’Osservatorio che è stato previsto sul turismo e commercio perché serve anche da controllo, da monitoraggio della situazione alberghiera e commerciale nella nostra Regione, è necessario comprendere l’importanza che rivestono queste strutture che ora chiamate AIAT - è anche brutto questo nome, era meglio APT – sia per i compiti che la legge prevede, sia per il ruolo che sono chiamate a svolgere sul territorio.

Serve una struttura, un punto di riferimento che coordini e aggreghi i vari operatori locali, che sia presente in maniera forte, che sia il punto di riferimento, di aggregazione e di coordinamento per responsabilizzare, per portare i vari operatori e le istituzioni a fare sistema; occorre che venga fatto sistema, è indispensabile che chi opera in un determinato territorio si senta parte del gruppo stesso, del gruppo di lavoro e che le APT (o le AIAT) divengano un punto di incontro e di riferimento per le realtà locali. Questo è importante.

Bisogna tener conto, e mi sembra invece che di questo non se ne voglia tener conto, che le caratteristiche di un territorio, di un ambiente vadano valorizzate con il contributo di tutti gli operatori che su quel territorio vivono e lavorano. Non possono essere decise e gestite centralmente con il rischio di perderne di vista le peculiarità e le differenze che sussistono.

La Valle d’Aosta non è la Lombardia, la nostra è una piccola Regione e può sembrare giusto che vi sia una promozione e una comunicazione istituzionale globale.

Non bisogna però dimenticare le differenze e le particolarità che devono essere gestite e valorizzate in ambito locale attraverso la cooperazione e la sinergia degli enti, fra gli operatori, delle istituzioni come delle pro-loco. Se non si tiene conto delle realtà locali, si finisce per aver fatto una legge che poi non serve.

Assessore, non mi sento depositario della verità né tanto meno mi ritengo uno che sa tutto per cui attendo delle risposte alle riflessioni e alle affermazioni che ho fatto.

Ma altre sono le riflessioni che ritengo ancora di fare. Sono d’accordo che le associazioni di categoria che fanno capo al settore turismo richiedano di essere rappresentate in tutte le sedi e anche in commissione dove si trattano i problemi che li riguardano, ma anche in quelle sedi occorre che siano rappresentate da persone professionalmente preparate. Nell’osservatorio occorre che siano presenti rappresentanti che sappiamo leggere e valutare i dati raccolti. Le piccole e le grandi imprese devono capire quando è il momento di consorziarsi, di aggiornarsi, di essere preparate sul piano della professionalità. Le imprese devono capire che il personale formato alla scuola regionale deve trovare un'occupazione in Valle e non sempre essere preparati e poi emigrare per poter lavorare.

Le piccole come le grandi imprese devono capire che tutti gli aiuti e gli interventi della Regione servono nella misura in cui gli alberghi, come i negozi, restano aperti tutto l’anno o quasi. Se i prezzi reggono la concorrenza con quelli praticati in altre regioni, si avrà un afflusso di turismo nella nostra Regione.

È vero che il settore turismo agli effetti economici, occupazionali e per lo sviluppo riveste una primaria importanza in Valle d’Aosta, ma le imprese devono comprendere che per avere bisogna anche dare, non basta chiedere, se non ci sono contropartite sul piano generale, produttivo e occupazionale, se non partecipano alla promozione del "prodotto Valle d’Aosta".

Ritengo che il turismo in Valle d’Aosta possa uscire dalla crisi se e nella misura in cui la legge risponde alle nostre esigenze, se oltre a sfruttare le nostre risorse naturali per la posizione geografica che abbiamo la fortuna di avere riusciamo a sfruttare anche le altre ricchezze storiche e le attività culturali che possiamo aprire ai turisti.

Questo è quanto volevo dire sul disegno di legge in discussione visto dal mio punto di vista. Non ho toccato tutti i punti dell’articolato, lo hanno fatto coloro che mi hanno preceduto e lo faranno gli altri che seguiranno. La mia è stata una valutazione più politica che tecnica, ma ha rappresentato soltanto un contributo che ho voluto dare a questo dibattito anche se sinteticamente.

PrésidentLa parole au Conseiller Cuc.

Cuc (UV)Con un po' di ritardo rispetto alle aspettative finalmente oggi è in discussione questo disegno di legge.

L’organizzazione turistica della nostra Regione è sicuramente un elemento importante per garantire un servizio ottimale per i nostri ospiti e per dare risposte adeguate agli operatori del settore.

Se è vero che il comparto turistico-commerciale della nostra Valle rappresenta più del 50 percento della nostra economia, è evidente che dobbiamo prestare attenzione a questo disegno di legge.

Da una prima analisi non potrebbero apparire così evidenti i contenuti, a mio modo di vedere importanti ed innovativi, che trovano riscontro da un'attenta e corretta interpretazione dei vari articoli del testo di legge in esame.

L’istituzione dell’osservatorio regionale deve essere per il futuro il vero motore e qui vorrei essere un po' più ottimista del Consigliere Nicco, vorrei che questo Osservatorio fosse dotato effettivamente di un motore da 200-210 cavalli dove le varie associazioni, tutte coinvolte, saranno in grado di affrontare positivamente questa sfida.

L’osservatorio è un momento importante di confronto e di coordinamento delle idee al fine di assicurare tutti gli elementi necessari per programmare e pianificare, senza disperdere energie, le migliori offerte di questo comparto economico.

Il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore, albergatori, ristoratori, gestori degli impianti di risalita, professionisti della montagna, responsabili regionali dei vari comparti strategici, ambiente, territorio, beni culturali, agricoltura, devono garantire finalmente un'azione meglio coordinata ed efficace al fine di trovare nuovi sbocchi, nuovi mercati e di migliorare e perfezionare l’attuale offerta turistico-commerciale della nostra Regione.

Alcune considerazioni sulla situazione attuale e l’attività oggi svolta dalle ex APT e dagli uffici di informazione turistica (IAT) credo sia necessario fare analizzando sia gli aspetti positivi ed eventualmente i momenti di criticità di questo sistema.

Attualmente non tutti i comuni della nostra Regione sono inseriti in un ambito territoriale di un'AIAT e vi è comunque la possibilità con le norme transitorie di ridisegnare gli ambiti in modo da coinvolgere tutte le realtà comunali e dare pari opportunità a tutti.

Definire con precisione i compiti di ogni istituzione è uno degli obiettivi di questo disegno di legge anche perché in questo settore non si può o, per meglio dire, si deve sbagliare il meno possibile. Si è obbligati a tenere il passo con le altre realtà a noi concorrenti e se possibile essere ancora più pronti ed incisivi al fine di garantire una continuità di sviluppo per la nostra Regione.

In questi ultimi anni l’Amministrazione ha investito parecchie energie finanziarie garantendo comunque il funzionamento delle APT, promovendo e organizzando corsi di formazione professionale finalizzati a migliorare gli standard di qualità. Le varie associazioni come l’Associazione maestri di sci, le guide alpine, gli accompagnatori della natura con sempre più apprezzata professionalità e competenza sono sicuramente un esempio positivo in grado di offrire un servizio di qualità operando attivamente sul territorio valdostano.

Le AIAT continueranno a svolgere le funzioni di accoglienza e saranno un punto importante di riferimento per gli ospiti, coordineranno le attività e le manifestazioni organizzate in collaborazione con le pro-loco esistenti.

Con il sistema informatico saranno in grado di fornire dati precisi e in tempo reale sull’andamento delle presenze nonché avere dati aggiornati sulle disponibilità degli alberghi e delle altre strutture ricettive.

Altro punto importante è sicuramente il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni degli operatori turistici. Dando questo giusto spazio operativo ai privati, i quali, anche in forma associata, sono in grado di preparare pacchetti puntuali dei loro prodotti. L’offerta può essere così diversificata e più consona alle peculiarità delle realtà locali ed essere allo stesso tempo più competitiva in termini economici.

Un ruolo sempre importante è ancora svolto dall’Amministrazione regionale, precisamente dagli uffici competenti in materia di turismo. Promuovere il "prodotto Valle d’Aosta" nel suo insieme diventa un'esigenza fondamentale e per riuscire in questo intento è necessario coordinare e programmare con chiarezza e unità in modo da non disperdere energie.

Una strategia della comunicazione ritengo sia un elemento importantissimo, una delle priorità, così come incentivare l’utilizzo dei mezzi informatici nelle singole attività. A volte si evocano esempi di altre realtà come l’Alto Adige.

A tal proposito credo sia corretto ricordare che queste regioni hanno forse una storia turistica più antica e forse meglio radicata nella popolazione, anche se nella nostra Valle, in questi ultimi anni, sono stati fatti notevoli passi avanti ed è necessario continuare su questa strada.

Sempre più importante e necessaria è la stretta collaborazione fra le attività alberghiere e imprenditoriali del settore per poter sviluppare ed applicare economie di scala in modo da proporre di conseguenza offerte e proposte sempre più competitive. L’attività delle pro-loco riveste poi un'importanza rilevante soprattutto nelle località meno conosciute e la loro azione deve essere per forza coordinata in modo da evitare sovrapposizioni di manifestazioni ed eventi.

Da evidenziare che tutte queste iniziative riscuotono grande successo e sono organizzate con grande e provata professionalità anche se i componenti di queste associazioni svolgono le loro attività a titolo gratuito.

In conclusione ritengo che in questa riforma esistano elementi innovativi che tengono conto delle esigenze sempre più rapide e veloci a subire mutamenti conseguenti all'evoluzione del mercato. Vengono definite le competenze e le responsabilità dando spazio operativo a coloro che sono direttamente implicati nello sviluppo turistico della nostra Regione, coinvolgendo negli indirizzi strategici della programmazione tutti gli operatori del settore al fine di ottenere i risultati migliori con un equilibrato dispendio di energie finanziarie ed umane.

Accolgo poi favorevolmente la presentazione degli emendamenti, di cui sono anche firmatario, presentati dal relatore. Il primo emendamento semplifica e comunque dà un po' più di rilevanza alle pro-loco in quanto i due rappresentanti saranno designati di intesa fra le aziende di informazione e accoglienza turistica e le pro-loco, quindi anche queste ultime potranno far parte dell’Osservatorio.

L’emendamento n. 2 sarà forse il Consigliere Ottoz a illustrarlo meglio.

Il terzo emendamento, già in parte ben spiegato dal Consigliere Nicco, mi trova estremamente favorevole là dove andiamo ad accogliere l’esigenza di un comune che ha presentato tramite CELVA le sue osservazioni.

Il Comune di La Thuile, leggevo nelle note presentate dal Sindaco e firmate poi da altri operatori del comune stesso, è una località che ospita un milione di persone l’anno, con 125.000 presenze nell’inverno, 450.000-600.000 nell’estate, quindi un milione circa di turisti che gravitano su un comprensorio.

Non dimenticherei i rapporti internazionali del Comune di La Thuile con la Savoia e con la zona della Tarantaise; queste sono iniziative storiche portate avanti dalla Comunità di La Thuile da tantissimi anni. La zona di Arpy, un colle che garantisce il non isolamento di La Thuile con la Valle d’Aosta in caso di problemi sulla strada principale è collegata al Comune di Morgex, dove il settore del turismo è legato alla disciplina dello sci di fondo, in continua espansione ed è anche meritevole di più attenzione e miglior sviluppo. Ritengo, in conclusione, che questo Comune abbia il diritto e la possibilità di avere un'azienda propria, soprattutto per poter garantire una migliore efficienza nel promuovere la propria località.

PrésidentLa parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI)Il comparto turistico valdostano merita attenzione da parte del principale organo politico e legislativo regionale, il Consiglio Valle.

Merita attenzione perché comunque il comparto turistico valdostano produce i due terzi del PIL regionale, se consideriamo anche l’indotto commerciale e i servizi annessi e connessi.

Questa annunciata e definita riforma o rivoluzione arriva con un po' di ritardo, perché già nel 1998 si sarebbe dovuto mettere mano alla legge istitutiva delle APT e quindi alla legge regionale n. 9/1987, ormai piuttosto obsoleta, per regolamentare e disciplinare il settore.

Quando si arriva con un disegno di legge di questo tipo, che viene denominato riforma o rivoluzione da molti giornali, bisogna verificare se oltre al titolo sussistono quelle innovazioni, quei cambiamenti radicali che uno si attende, cioè se l’impianto normativo e quindi la disciplina del settore sia effettivamente modificata rispetto al passato.

Bisogna vedere in poche parole se politicamente si è avuto il coraggio di compiere degli atti che possono essere definiti come riforma.

Ho guardato l’impianto normativo del 1987, la legge regionale n. 9, e sinceramente non è che ho colto quelle grosse novità rispetto al passato, perché i compiti di promozione appartenevano già alla Regione che li esercitava tramite le APT, esisteva un organismo di carattere consultivo e assembleare che si chiamava "Comitato regionale per il turismo", tuttora in vigore fin quando non entrerà in funzione questa legge.

C’era quindi un'articolazione territoriale che ci pare di capire non cambi, la definizione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti che grosso modo si rifanno agli stessi parametri e tutto un insieme di norme minori che riguardano puntigliosamente il funzionamento delle APT, che ora si accingono a cambiare nome e a diventare AIAT, mentre in tutta Italia si chiameranno APT per cui possiamo dire che l'unica novità è questa.

Cosa dire su questo disegno di legge?

Questo disegno di legge non ha alcuna portata innovativa. Si fa un cenno molto rapido all’attività di pianificazione, ma lo si fa indicandolo nell’articolo 1 quale oggetto e finalità, poi tutto l’articolato si sofferma sui compiti promozionali, come vengono svolti, come funzionano l’osservatorio, la banca dati, il SIRECT; una gran parte dell’articolato è destinata alle AIAT che rafforzano la loro costruzione politico-burocratica e un breve cenno viene fatto ai consorzi, ma è un cenno ricco di contraddizioni e poi spiegherò il perché. Se il Consiglio regionale è un organo di indirizzo politico, qui il compito di indirizzo politico viene ancora una volta trasferito alla Giunta regionale e lo ravvisiamo nell’articolo 2. Il Consiglio regionale viene ulteriormente impoverito di una funzione che dovrebbe spettargli secondo lo Statuto e le leggi che regolamentano le proprie competenze. A differenza, per esempio, della Lombardia: una Regione che ha dimensioni geografiche e demografiche decisamente superiori alle nostre, che ha problematiche più complesse e che invece lascia che i poteri di programmazione a livello regionale siano affidati al Consiglio regionale e sto leggendo l’articolo 2 di una legge del 1986 rivista tre anni fa. Il Consiglio regionale, organo di indirizzo politico e legislativo, fissa delle precise direttive in materia di programmazione turistica.

In Valle d'Aosta invece, ancora una volta, si concentrano nella Giunta tutte le competenze e questa è una scelta politica che non ci vede concordi.

Vado avanti seguendo l’articolato nella nuova dizione elaborata dalla IV Commissione, poi rivista dalla II. Si fa riferimento alla recente legge n. 12/1999 sul commercio, legge che ha istituito il cosiddetto "osservatorio", organismo peraltro già previsto dalla "legge Bersani" di cui noi abbiamo dato applicazione pedissequa in sede regionale con la legge n. 12/1999.

Se prima l’osservatorio aveva una funzione più evidente e più marcata, oggi la sua funzione viene leggermente cambiata, se prima secondo l’articolo 11 originario l’osservatorio regionale perseguiva le seguenti finalità "realizza un sistema di monitoraggio della rete distributiva, realizza un sistema di monitoraggio del mercato turistico ed opera in raccordo con l’osservatorio nazionale", oggi di questo osservatorio si dice che "collabora alla realizzazione del monitoraggio e della rete distributiva e di quella del sistema turistico".

Perché è stata avvilita la funzione dell’osservatorio? Perché si è dato più peso alla struttura dirigenziale dell’Assessorato, limitando l'operatività dell'osservatorio, ente più distaccato, più autonomo che poteva probabilmente formulare critiche sgradite. Da oggi l'osservatorio viene messo sotto la tutela, perché "collabora" ma non "realizza" più il sistema di monitoraggio, del dirigente regionale che fa capo all’Assessorato specifico.

Quindi le sue funzioni vengono svolte in modo sensibilmente ridotto e questa è una novità anche per quanto riguarda la sua composizione, perché se pensiamo al settore commerciale (strettamente connesso a quello turistico) constatiamo che le quattro branches del commercio (la grande distribuzione, la media distribuzione, gli esercizi di vicinato e il commercio su aree pubbliche) sono oggi rappresentate da due soli componenti in seno a questo organismo. Viene quindi mortificata la rappresentatività del comparto commerciale, viene ridotta la sua funzione consultiva di portare proposte, di formulare pareri, di dire la sua opinione. Due di questi quattro settori dovranno riconoscersi in altri rappresentanti o comunque dovranno rinunciare ad avere voce in capitolo.

All’osservatorio peraltro, e questa è un'ulteriore umiliazione del Consiglio regionale, è concesso di formulare pareri sui programmi promozionali. Non è concesso però di dare pareri sui programmi da parte del Consiglio regionale.

Sono queste le contraddizioni che ci sentiamo innanzitutto di rilevare.

L'osservatorio, ma anche il SIRECT (Sistema informativo regionale) e la banca dati, hanno tempi di attuazione quasi biblici perché ci vuole solo un anno per "accendere" la macchina del monitoraggio.

L’articolo 7, relativo al programma informatico, ci dice che la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi cura la creazione di un programma informatico di archiviazione dei principali dati delle attività turistiche della rete distributiva entro un anno.

I tempi sono piuttosto lunghi e questo ci fa subito pensare ai dati di cui finora disponiamo: se ci vuole un anno per avviare la macchina del monitoraggio, se ci vorranno addirittura tre anni per avere una prima banca dati con numeri che possono essere considerati credibili, tutte le volte che abbiamo fatto interpellanze o interrogazioni o che abbiamo sentito dispensare dati in questa sede, che affidabilità avevano questi numeri? Assessore, se oggi siamo in questo stato, se una Regione a vocazione turistica, in cui - ripeto - i due terzi del PIL sono generati da questo settore, non è mai stata in grado di monitorare organicamente il flusso turistico, la stanzialità e il dinamismo di questi fenomeni, ha potuto programmare le scelte nello stesso settore?

I tempi estremamente lunghi lasciano sottintendere appalti, consulenze, che saranno naturalmente onerosi, poiché allestire una macchina del genere non è che ci costerà due lire.

D'altronde questa legge stanzia già 18 miliardi per una prima attuazione in questo arco di tempo.

Veniamo poi all’aspetto dei consorzi. Qualcuno diceva viene riconosciuto un ruolo anche a questi soggetti privati, cioè alle imprese che hanno il coraggio di associarsi per pesare di più sul mercato. È vero ed è condivisibile: il ruolo delle imprese è importante, va favorito, va riconosciuto anche perché non può tutto dipendere sempre e comunque dagli enti pubblici. Accogliamo con piacere la nascita in questi ultimi tempi di consorzi che, passo dopo passo, stanno dimostrando una loro efficacia, una loro capacità di portare in Valle d’Aosta clientela nuova, magari da paesi che non ci aspettavamo, e quindi hanno controbilanciato sotto un certo punto di vista l’inerzia e della Regione e di certe APT.

Ma come vengono trattati i consorzi in questa legge? "? la Regione favorisce?" si dice nell’articolo 9 "? la costituzione dei consorzi e delle associazioni di cui all’articolo successivo? e promuove la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti turistici?".

Ma su come favorisca la costituzione dei consorzi però non ci è dato molto a capirlo negli articoli successivi perché, mentre per le APT o per la stessa Regione o per le pro-loco questo favore viene monetizzato perché solo le APT costano 6 miliardi e le pro-loco 1 miliardo, per i consorzi non si capisce se questo occhio di riguardo si concretizzi in termini di competenze, agevolazioni amministrative o supporti finanziari. Questa legge, Assessore, non dice nulla.

Quanto poi ai pacchetti turistici, questa è una parola densa di significato e sulla quale bisogna fare alcune riflessioni.

Innanzitutto la Regione riconosce i consorzi e le associazioni di operatori turistici costituiti, la cui attività abbia almeno ad oggetto la promozione e la vendita di servizi turistici prodotti; però sui pacchetti turistici bisogna capirci un po' meglio perché il comma 4 è piuttosto pericoloso, perché ci sembra al di fuori di qualsiasi previsione normativa.

Si dice che la vendita diretta al pubblico da parte di consorzi o delle associazioni riconosciute non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e di turismo: cioè i consorzi possono vendere i pacchetti turistici. In poche parole i consorzi sono esentati dal possesso di un'autorizzazione amministrativa?

(interruzione dell’Assessore Lavoyer, fuori microfono)

? l’Assessore dice che non è così. Ripeto: non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e di turismo?

(nuova interruzione dell’Assessore Lavoyer, fuori microfono)

? ecco, si parla proprio di intermediazione turistica, disciplinata da un decreto statale del 1995, però la lettera della norma qui non lascia spazio a tante interpretazioni. Poi se l’Assessore vuole dare un'interpretazione autentica, saremo lieti di ascoltarla, ma qui "scripta manent" perché i pacchetti turistici che hanno ad oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso risultano dalla combinazione di almeno due di tre elementi che sono il trasporto, l’alloggio e i servizi turistici non accessori né al trasporto né all’alloggio. Si tratta di quei pacchetti che normalmente vengono organizzati dalle agenzie di viaggio e dai tour operators e che sono definiti puntualmente in questo decreto legislativo del 1995 che recepisce una direttiva CEE del 1990.

Questa normativa nazionale di recepimento di una direttiva comunitaria fissa precise responsabilità in capo agli intermediari del settore turistico: responsabilità per danni alla persona, responsabilità per danni diversi di quelli alla persona, obblighi di risarcimento, obblighi di assicurazione, obblighi di comunicazioni di diverso tipo. C’è tutta una normativa piuttosto articolata che impone non pochi adempimenti in capo ai soggetti che operano l’intermediazione nel settore turistico: agenzie viaggi e tour operators.

Allora questa esenzione dell’autorizzazione che la Regione concederebbe ai consorzi ci sembra che crei qualche discriminazione; non so quanto le agenzie di viaggi e i tour operators siano a conoscenza della potenziale concorrenza che si sta creando, ma soprattutto non so quanto una Commissione di coordinamento possa avallare una normativa in contrasto con il decreto legislativo del 1995. Se è pur vero che la Regione Valle d’Aosta ha competenza primaria in materia, è altrettanto vero che la competenza primaria ci impone di rispettare gli obblighi fondamentali dello Stato rispetto alla Comunità europea e gli obblighi internazionali in genere nonché le normative generali in materia socio-economica, e quindi quelli che sono i principi del nostro ordinamento giuridico.

Riteniamo che questo comma 4 sia al di fuori della normativa tuttora vigente.

Il capitolo della promozione turistica è la sezione più corposa di questa legge.

A parte la denominazione AIAT che l’Assessore ci dirà racchiude anche una nuova competenza, ma se le competenze sono l’informazione e l’accoglienza turistica, tanto valeva affidarle ad altri organismi locali che sono già presenti sul territorio. Voglio fare l’esempio di altre regioni. Abbiamo sei regioni in Italia che hanno avuto il coraggio di istituire una sola APT, concordo sulla posizione di chi dice che devono avere natura giuridica pubblica, ed è più che mai sufficiente una sola APT se bene organizzata, se bene strutturata sul territorio, a svolgere le funzioni e di informazione e di accoglienza turistica. La Provincia di Trento lo ha fatto, cito ancora una volta la Lombardia che ha 9 milioni di abitanti, 11 province, 11 APT.

In Valle d'Aosta ci sono 120.000 abitanti, non abbiamo una provincia, abbiamo una regione che non coinciderebbe nemmeno con la dimensione demografica di una provincia lombarda e abbiamo 9 o 10 APT, adesso ho perso il conto perché so che c’era stata una recente istituzione. È un paradosso anche perché abbiamo sul territorio enti territoriali organizzati che si chiamano Comunità montane, i cui perimetri coincidono spesso con quelli delle APT e allora, visto che hanno strutture già operative, organizzate, con tanto di personale e con tanto di contatti, perché non possono farlo le Comunità montane? Perché non possiamo avere una sola APT a livello regionale con una serie di uffici per l’informazione e l’accoglienza decentrati sul territorio, magari ubicati presso le Comunità montane?

Le AIAT saranno monumenti burocratico-politici, come dicevo prima, perché buona parte della legge disciplina il funzionamento del loro Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori, del presidente, delle assemblee, della convocazione delle assemblee, di come viene decretata la validità di queste convocazioni, dell'indennità del presidente delle assemblee, dei gettoni di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, dell'indennità annua del collegio dei revisori, dei controlli, delle sanzioni, eccetera. La metà della legge tratta questi aspetti.

Quindi la metà della legge, definita di riforma e di rivoluzione, in realtà accresce quelle che saranno le elefantiache strutture che andranno a sostituire le APT. All’Assessore, che è anche lui della mia zona, ricordo un esempio: ho vissuto due volte un evento, anche importante, che viene organizzato annualmente, che si chiama "la Super roll del Cervino"; è un evento che oltre alla gara fra gli ski-rollisti vede una straordinaria competizione fra le autorità che rappresentano i vari enti che organizzano questa manifestazione nell’intento di acquisire visibilità. Una gara di quella portata, anche se importante, può essere organizzata o dalla Comunità montana o da un'APT.

In questa occasione emerge chiaramente la sovrapposizione di due organismi, a livello di battibecchi fra i vari funzionari e i vari presidenti degli enti per avere la primogenitura, per avere la visibilità maggiore, tanto che alla fine ci si chiede se la competizione è fra questi o fra gli ski-rollisti.

Buona parte della legge si sofferma quindi sui compiti dell’AIAT, compiti che sono disciplinati minuziosamente e che fanno capire che la volontà politica va in questa direzione tant’è che i finanziamenti sono copiosi. L’Assessore ci dirà che le AIAT hanno anche la funzione di reperire denaro sul territorio da parte di privati, da parte di sponsor, però vediamo che nella dotazione finanziaria alle aziende, alle AIAT, alla fine la componente privatistica di incentivazione è solo del 10 percento rispetto a un 90 percento che fa riferimento ad altri parametri di natura squisitamente pubblica.

Questa legge non ha a nostro avviso quella portata che qualcuno ha voluto assegnarle e noi ci sentiamo di esprimere tutte le perplessità che abbiamo rilevato, perplessità che sono state manifestate anche da operatori turistici, da persone afferenti ai vari enti che abbiamo sentito nelle diverse audizioni fatte in sede di commissione.

Sono riflessioni che vogliamo porre anche a questa Assemblea e soprattutto a lei Assessore, anche per capire qual è la novità di questa legge, visto che qui non si ravvisa nulla di nuovo.

Probabilmente dal suo intervento sortirà qualche elemento sostanziale, in caso diverso naturalmente il nostro voto non potrà essere favorevole.

PrésidentLa parole au Conseiller Borre.

Borre (UV)Penso che gli interventi dei relatori e dei colleghi che mi hanno preceduto diano la giusta misura dell'importanza di questa legge in questo settore.

Con questa legge si stabilisce un principio caro a tutti secondo il quale tutto il territorio regionale è a vocazione turistica.

Si trova nell’articolato una prima organica copertura organizzativa a tutto il territorio, si individuano iniziative che intendono prolungare le stagioni turistiche, iniziative che dovrebbero portare flussi turistici anche nelle stagioni critiche come la primavera e l’autunno. È vero, erano già scritte nelle leggi n. 33/1992 e n. 9/1987 enunciazioni come quelle che ho appena detto. Ci sono però in questa proposta di legge delle novità che permetteranno alle enunciazioni di trasformarsi in fatti concreti.

Una novità per tutte è la precisa definizione dei ruoli fra i vari attori: Regione, AIAT, consorzi, pro-loco. La Regione promuove, coordina, pianifica le iniziative di un settore che oggi è un elemento strategico nel quadro dell'economia regionale valdostana: il turismo. Per svolgere questa azione la Regione si avvale dell’osservatorio, strumento questo che permette non solo il coinvolgimento fra tutti gli operatori interessati, ma anche un continuo monitoraggio sul mercato dell’offerta turistico-commerciale della nostra Regione.

Altri strumenti innovativi sono: il Sistema informativo regionale del commercio e del turismo, la banca dati regionale.

AIAT, ex APT, sono quelle che prima ho chiamato copertura dell’intero territorio, fra i loro compiti l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza.

Consorzi e associazioni di operatori turistici con il compito di promozione e vendita dei servizi turistici associati.

Le pro-loco sono associazioni costituite per promuovere le iniziative del comune di appartenenza. La proposta che oggi va all’approvazione del Consiglio ha visto più bozze ritirate, ripresentate, modificate, nuovamente ritirate e oggi questa che mi auguro vada alla votazione e non è questo un fatto negativo. A mio parere, oltre ad essere prova della complessità della materia, è anche prova della volontà di confronto e dibattito dimostrato dall’Assessore e dalla Giunta, dibattito che si è svolto nelle due Commissioni IV e II nel corso delle audizioni.

Vi sono stati cambiamenti di sostanza non nelle proposte di questa bozza, ma nel pensiero passato su un'unica azienda turistica regionale e quello è un pensiero che vuole sì una grande autonomia dal pubblico, ma che dovrebbe anche vedere una grande capacità finanziaria autonoma, una partecipazione dei privati più concreta.

Credo sia la presente proposta una ragionevole tappa. Mi auguro, anzi spero fortemente che i privati, legati direttamente ai benefici economici derivanti da un turismo regionale più ricco e qualificato, diventino attori di una struttura capace di mantenere viva ed efficace la promozione, l’informazione, la commercializzazione dei prodotti.

Mi permetta, Assessore, ho qualche perplessità sull’osservatorio così concepito. Lo vedevo come organismo più ristretto e più snello, un esecutivo del mondo operativo valdostano turistico. Non è questo comunque un elemento che mi mette in ombra la legge, infatti le leggi possono essere sottoposte a verifica dopo un periodo di prova.

Concludo ricordando che con legge n. 14/1998 questo Consiglio istituiva la Fondazione del Grand Paradis.

I compiti della fondazione erano:

- promozione del turismo naturalistico;

- promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell’insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;

- promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, arboreti, musei di esposizioni temporanee al fine di valorizzare il territorio interessato;

- informazioni e offerta di servizi;

- diffusione di materiali e di pubblicazione a carattere turistico.

Questi sono compiti che penso possano interessare anche tutte le strutture che hanno a che vedere con questa legge, quindi con il turismo. Credo diventerà quindi esigenza fondamentale un coordinamento di questa istituzione, innanzitutto con l’Assessorato del turismo poi con il Consorzio o eventuali Consorzi del Grand Paradis, con le AIAT e le pro-loco.

PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Nella passata legislatura almeno una volta all’anno rivolgevo questa domanda all’allora Assessore al turismo: "Allora queste APT, quando c’è la legge? Quando ci sarà un'unica APT al posto delle attuali cinque, sei, sette, otto, o quelle che sono?"

La legislatura è passata, non siamo riusciti a far maturare all’interno della maggioranza questa scelta e adesso era scontato che con questa maggioranza non avremmo avuto un'unica APT, quindi non era questo il disegno politico che avevamo e che abbiamo continuato a ripresentare in quest’aula nella passata legislatura.

Non mi soffermo sulla legge in generale anche perché il collega Beneforti lo ha fatto molto bene e così pure anche quelli che mi hanno preceduto.

Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti, parte dei quali rientrano negli emendamenti che abbiamo presentato.

Intanto vorrei fare un'osservazione: questa legge, che ha una lunga storia, giunge con una formulazione che dal punto di vista strutturale è veramente inadeguata, nel senso che si presenta come una legge che affronta il problema della promozione, del coordinamento, dell'informazione dell’aspetto turistico.

Ma in realtà contiene tutta una parte, piuttosto regolamentare, quasi un'intrusione dal punto di vista legislativo, nel senso che vengono ad essere modificati alcuni articoli di una legge precedente senza razionalizzare il tutto: e questo comporta delle sovrapposizioni, come già qualcun altro ha fatto notare, delle ridondanze.

Certamente gli articoli 3 e 4 di questa legge non aiutano a capire quali sono le finalità dell’osservatorio; un domani che l’osservatorio si costituisce e fa un elenco delle sue finalità, vede che le stesse finalità sono riportate in modi diversi, in lettere diverse, in articoli diversi, quindi questo crea ambiguità.

L’Assessore scuote la testa per intendere che non è così, va bene; io la pregherei di verificare puntualmente quello che è scritto alle lettere a) e b) dell’articolo 3 e quello che è scritto alle lettere b), c), d) dell’articolo 4; vengono dette le stesse cose con parole diverse, chiaramente c’è l’intelligenza e la capacità di usare il linguaggio.

Ma vorrei capire quale differenza c’è fra "promuovere l’acquisizione, elaborazione, diffusione delle informazioni e delle statistiche per una migliore conoscenza del settore del commercio e turismo valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di natura amministrativa, creando un rapporto di scambio informativo fra le banche dati, evitando duplicazioni" e "collaborare all’elaborazione e all’attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati". Da una parte si dice che bisogna garantire gli elementi conoscitivi per programmare, dall’altra parte si ridicono con parole diverse le stesse identiche cose.

Questo per dire che c’è una sovrapposizione: questa legge risente di inserimenti diversi di elementi all’interno dell’impianto complessivo.

Fra l’altro stupisce che, nel momento in cui vengono inseriti diversi emendamenti, a seconda anche delle richieste ritenute giuste da parte dei diversi soggetti che sono stati interpellati, non vengano prese in esame le richieste fatte dalle organizzazioni sindacali, dal mondo del lavoro. I sindacati auditi in commissione hanno, da una parte, sottolineato con forza che c’era un articolo, l’articolo 27, che regolamentava il personale, in contrasto con la vigente normativa che riguarda il personale regionale, il personale del comparto unico. Vedo che questa osservazione è stata poi accettata.

L’altra richiesta che i sindacati avevano fatto, quella cioè di rivolgere un'attenzione anche al mondo del lavoro, al mondo dell'occupazione, ai sistemi formativi che contribuiscono allo sviluppo del turismo, non è stata presa in considerazione. Siamo convinti che, proprio perché i fenomeni turistici sono collegati integralmente con chi vi lavora, con chi vi opera e non è indifferente l’organizzazione del lavoro rispetto alla tipologia di servizi che vengono offerti o all'innovazione dei servizi, è importante la presenza, nel momento in cui si puntualizzano i problemi di rappresentanti del mondo del lavoro, ma soprattutto è utile che sia mantenuta alta l'attenzione alle tematiche legate al mondo del lavoro. In questo senso abbiamo presentato una serie di emendamenti.

Per quanto riguarda quello che è un po' il supporto cardine dell’osservatorio, la banca dati, il sistema dell'informatizzazione dei dati, c’è la mancanza di un quadro di riferimento. Tra l’altro lo stesso Coordinatore del Dipartimento sistema informativo in commissione ha detto che non è stata predisposta un'architettura del sito in modo congiunto fra gli estensori della legge e i responsabili dello stesso sistema informativo: da una parte abbiamo una serie di dati già esistenti, di banche dati, ciascuna con una finalità propria, settoriale, separata dall’altra; dall’altra parte abbiamo una legge in cui si afferma l’importanza che ci sia un sistema integrato da implementare in collaborazione fra il turismo e il sistema informatico, secondo quanto dice l’articolo 6, comma 2.

Ma se la collaborazione richiesta dalla legge non è stata prevista né attivata nel momento in cui si predispone la legge, ho alcuni dubbi che questa collaborazione possa esercitarsi in un secondo momento.

Si ha l’impressione che tutta l’impostazione della banca dati, della raccolta degli elementi informativi sul settore turistico-commerciale, riveli l’assenza di prospettive, di finalità, l’uso e la funzionalità stessa della banca. Perché? Perché la banca dati viene qui costruita pezzo per pezzo in assenza di un'architettura complessiva, di una strategia complessiva, di un quadro complessivo che tenga insieme questi dati.

Faccio un esempio concreto: all’articolo 7 si dice che entro un anno viene creato il programma informativo; all’articolo 8 si dice che, sempre entro un anno, si cominciano a raccogliere alcuni dati. Ma come si fanno a raccogliere i dati se non è stato ancora attivato il programma informativo? È vero, sono i dati relativi al commercio, ma come faccio a raccogliere dei dati se non ho il quadro di insieme della struttura? Raccolgo dati separati cui aggiungo successivamente un’altra banca di dati settoriale che colloco accanto a quelli che già adesso esistono.

Manca nella stessa struttura della legge il raccordo fra chi conosce le finalità delle informazioni e dei dati che si intendono raccogliere chi in concreto deve dare forma a questi dati e chi dovrà utilizzarli.

Sempre all’articolo 8, si dice che "entro tre anni si inseriscono ulteriori dati" e poi al comma successivo che "l’ulteriore arricchimento della banca sarà deciso dalla Giunta". Faccio pertanto mie le osservazioni del rappresentante del Presidente delle APT della Valle d’Aosta, il quale auspica, a proposito della banca dati regionale, che questa questione venga affrontata bene una volta per tutte, in modo che la rete informatica sia inserita in un sistema.

Al momento attuale è attiva una banca dati che non è aggiornata on line, che non è collegata con altre banche. Si chiede quindi che una volta per tutte si affronti il problema con una visione di insieme, che non si proceda aggiungendo un pezzetto all’altro. Questa legge, così come è formulata, rispetto alla banca dati, traduce la mentalità di qualcuno che pensa di procedere aggiungendo un pezzo di informazione all’altro pezzo di informazione già consolidato, anche se in più parti si afferma che il sistema deve essere tutto quanto integrato.

Aggiungerei ancora che in questa integrazione del sistema c’è una presenza pesante, puntuale, direi invadente, della Giunta anche laddove si tratterebbe di decisioni e di osservazioni di carattere tecnico. Addirittura questa Giunta è chiamata a definire i tempi con i quali vanno aggiornate le banche dati. Ho sempre immaginato che ogni banca dati, proprio per la sua caratteristica di mettere a disposizione dei dati in tempo reale, debba essere aggiornata in tempo reale on line, continuamente, ogni volta che ci sono delle modifiche; ma qui addirittura viene detto che l’aggiornamento dei dati avviene secondo modalità e tempi definiti dall’Assessore regionale competente in materia di turismo.

È l’Assessore che decide la periodicità con cui devono essere aggiornati i dati?

A me sembra che da una parte si affermi l’autonomia di queste aziende e l’importanza dei dati, d’altra parte c’è questa invadenza dell’Assessorato e della Giunta rispetto agli strumenti tecnici che devono essere usati.

Si dà atto che, dalle ore 19,44, presiede il Vicepresidente Viérin Marco.

PresidenteSe nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all’Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (SA)Devo innanzitutto ringraziare il gruppo di lavoro, le Commissioni competenti, la IV e la II, i relativi Presidenti, il Consigliere Borre e il Consigliere Cerise, i relatori Ottoz e Piccolo e i Consiglieri che sono intervenuti durante il dibattito dando il loro contributo all’esame di questo disegno di legge.

Mi limiterò ad alcune brevissime considerazioni iniziali per poi cercare di dare alcune risposte puntuali sui singoli interventi fatti dai Consiglieri.

Riteniamo che questo disegno di legge sia estremamente innovativo, oltre che innovativo è un disegno di legge che pone chiarezza nei compiti, nei ruoli, nelle attività dei singoli organismi che normalmente si occupano dei tre momenti importanti che sono quelli della promozione, della vendita e dell’accoglienza.

In sostanza con questo disegno di legge creiamo i presupposti affinché una realtà piccola come quella della nostra Regione, una realtà peraltro molto variegata, abbia un'unica struttura che promuove un "prodotto della Valle d’Aosta" a 360 gradi, quindi uno degli obiettivi principali è quello di creare una promozione dove un unico ente promuove tutte le potenzialità della nostra Regione e questo è un elemento molto importante perché attorno ad esso si crea l’organizzazione della fase della vendita dei cosiddetti "pacchetti", qualunque sia la località prescelta dal turista vi è la possibilità di usufruire di una Valle d’Aosta non soltanto per il suo ambiente, ma per la sua cultura, la sua tradizione, la sua storia.

Aosta è detta da tutti una seconda Roma, abbiamo un'architettura medioevale eccezionale, tutte quelle che sono le potenzialità, le specificità, le unicità della nostra Regione possono essere promosse con un unico organismo, quindi do già qui indirettamente la risposta ad alcune osservazioni che non possono che scaturire da una lettura distratta del testo di legge.

Quando si parla di un'unica azienda di promozione turistica? questo prevede il disegno di legge nel momento in cui dice che la promozione è accentrata in un unico ente: nell’Assessorato del turismo, è un unico ente che fa la promozione, quindi il fatto di dire: "Vogliamo un'unica azienda di promozione turistica", cosa vuol dire? Che si vuole raggiungere l’obiettivo di creare un carrozzone a latere che faccia della promozione oppure che la promozione venga accentrata in unico organismo? Questo è quanto prevede il disegno di legge.

In sostanza il disegno di legge prevede una realtà che è simile all’unica APT e non abbiamo creato il carrozzone per tanti motivi. In primo luogo perché tutte le iniziative promosse da quelle regioni, che hanno provato legiferando a creare una struttura indipendente con la partecipazione di privati per creare la promozione della loro Regione, sono fallite, quindi questo disegno di legge è da una parte estremamente innovativo, ma tiene conto della realtà specifica della nostra Regione e tiene conto del tessuto e dello sviluppo turistico della nostra Regione esistente al momento dell’approvazione del disegno di legge.

Quindi la promozione viene concentrata in un unico organismo che è l’Assessorato supportato dall’azione dell’osservatorio; a scendere i consorzi che si dovranno occupare insieme ai tour operators, a coloro che per professione si occupano della vendita del prodotto turistico della nostra Regione, a scendere i pacchetti dovranno tener conto di questa promozione. La promozione a 360 gradi crea i presupposti affinché si possa mettere a disposizione del turista, qualsiasi sia la località che presceglie per trascorrere le proprie vacanze, tutte le opportunità che offre la nostra Regione.

E volutamente sono chiamate AIAT perché se si confonde l’organizzazione prevista dal nostro disegno di legge e si continua a chiamarle APT, si vuole fare della confusione.

Le AIAT si occuperanno prevalentemente delle funzioni di accoglienza, quindi creazione di quegli eventi per rendere piacevole il soggiorno al turista che ha scelto di venire a trascorrere le vacanze in Valle d’Aosta oltre ad avere una funzione estremamente importante di informazione sul territorio creando eventualmente anche degli uffici decentrati che sono gli IAT in collaborazione con le pro-loco, ma qual è l’altro compito importante dell’AIAT al di là della loro autonomia che questo disegno di legge gli riconosce quasi al 90 percento? Il compito importante dell’AIAT sarà quello di fornire i dati, inserirsi in questa architettura del sistema informatico in modo che possa da una parte qualsiasi AIAT avere in tempo reale tutto quanto avviene a livello regionale e questo porterà ad irrobustire quelle che erano già le finalità del vecchio Progetto "Turis", dove presso qualsiasi azienda di informazione e accoglienza turistica si potrà avere in tempo reale l’invenduto e la potenzialità dell'offerta di posti letto a livello regionale.

Se voi mi dite che questa non è un'innovazione?, io mi rivolgo prevalentemente agli interventi dei Consiglieri Beneforti e Tibaldi, mi pare che questa sia una rivoluzione dal punto di vista dell'organizzazione turistica. Questo presuppone che tutte le strutture ricettive, gli alberghi, tutti coloro che vogliono inserirsi in questo tipo di organizzazione siano collegati con questo sistema.

Quindi da una parte le AIAT forniranno i dati alla banca dati, dall’altro saranno uno strumento operativo sul territorio per dare tutte quelle informazioni che sono utili al turista. È chiaro che a fronte di questi servizi vi sono i finanziamenti che attualmente erano previsti per le APT, sono i famosi 6 miliardi che saranno ridistribuiti alle aziende.

Detto questo, e non mi dilungo sugli aspetti più puntuali che sono stati bene sottolineati dai relatori, volevo fare alcune osservazioni più puntuali su quanto è stato evidenziato da coloro che sono intervenuti.

Inizio dall’intervento del Consigliere Nicco che ha qualche perplessità sull’osservatorio. Innanzitutto l’osservatorio è previsto da un disegno di legge nazionale, il "decreto Bersani", che prevede che ogni regione istituisca un osservatorio del commercio e del turismo. Non è vero, Consigliera Squarzino, che c’è sovrapposizione perché la legge n. 12 non attuava l’osservatorio; la legge n. 12 dava un'elencazione dei contenuti e l’osservatorio doveva essere in base alle previsioni del disegno di legge sul commercio attuato con delibera di Giunta. Visto che più volte viene rimarcato il fatto che la Giunta si arroga dei poteri del Consiglio regionale si è volutamente nella riforma dell'organizzazione turistica inserito l’Osservatorio del commercio e del turismo all’interno del disegno di legge.

Ma questo osservatorio non è un carrozzone Consigliere Nicco. Questo organismo ha una duplice funzione, la prima è quella di far partecipare tutte le esperienze, le competenze, le intelligenze. Una delle accuse che normalmente veniva formulata all’Assessorato e all’Amministrazione regionale era quella di dire che la promozione, l’azione, le strategie del settore turistico sono decisioni di pochi, non sempre dell’organo politico, ma dell’organo tecnico-dirigenziale. Ebbene si va proprio in una direzione totalmente diversa; l’osservatorio sarà la testa che darà gli indirizzi di come si dovranno formulare le azioni di promozione, di supporto ai consorzi per la creazione dei pacchetti e di collegamento con le AIAT per la diffusione delle informazioni a livello regionale.

L’altro elemento importante è che all’interno di questo osservatorio vi sono tutte le competenze e oltre alle competenze c’è la richiesta di requisiti specifici per poter far parte dell’osservatorio e cioè o il possesso di titoli di studio nel settore oppure provata competenza in materia turistica.

Ma dov’è l’altro elemento di grandissima novità? È che finalmente vi è un organismo dove tutte le azioni dell’Amministrazione regionale, dei singoli assessorati che hanno qualche attinenza con il settore turistico trovano un momento di sintesi. Infatti all’interno dell’osservatorio, oltre all’azione della promozione istituzionale fatta dall’Assessorato del turismo, si prevede la presenza dell’Assessorato dell’agricoltura per quanto attiene l’aspetto promozionale dei prodotti tipici, degli aspetti più legati alla gastronomia che più hanno attinenza all’attività promozionale dell’Assessorato dell’agricoltura. Vi è la presenza all’interno dell’osservatorio del referente dei beni culturali dell’Assessorato della pubblica istruzione.

Quindi assolutamente non è un nuovo carrozzone, ma è un momento di sintesi dove vi sono le competenze, le esperienze presenti sul territorio regionale e l’attività della Giunta regionale.

Diceva il Consigliere Beneforti che il suo intervento non era un intervento negativo perché fa parte dell'opposizione; se così non è, per onesta intellettuale, dopo le precisazioni che mi sento di fare al suo intervento, sono convinto che il Consigliere Beneforti voterà sì al disegno di legge perché tutto quanto ha detto è previsto all’interno del disegno di legge.

Sembrava quasi che avesse ripreso una serie di interventi che sono stati fatti da parte dell’Assessore e da altri esponenti del gruppo all’interno delle commissioni consiliari nel momento in cui si andava a descrivere quali erano le finalità della legge; quando parla di piano organizzativo, di decentramento, del fatto stesso che le AIAT non sono enti strumentali, che le AIAT non devono più fare riferimento all’Assessorato per tutte le delibere, ma solo più per l’approvazione del bilancio - le AIAT non sono enti strumentali quindi la gestione dell'informazione è prettamente lasciata alla loro autonomia -; quando parla di competenze sul territorio - abbiamo inserito in accordo con le associazioni di categoria che all’interno della composizione dei consigli delle AIAT i consiglieri dovevano avere determinati requisiti -; quando parla di coinvolgimento - faccio notare che l’osservatorio è il coinvolgimento delle categorie interessate -. Quando il Consigliere Beneforti parla di conflittualità fra centro e strutture periferiche, è proprio tutta l’organizzazione del sistema informatico che eviterà una conflittualità. Si è messa chiarezza nei compiti e nei ruoli con il disegno di legge; prima tutti si occupavano della promozione, tutti partecipavano ad azioni che erano più finalizzate alla vendita senza avere gli strumenti per poterlo fare, tutti si occupavano di informazione turistica.

Quindi a me pare che proprio tutte le osservazioni che sono state fatte dal Consigliere Beneforti vadano in questa direzione. Quando dice che le caratteristiche del territorio vanno valorizzate con il contributo di tutti, peculiarità e differenze, è quanto vuole fare questo disegno di legge perché fa un reticolo di coinvolgimento nelle decisioni che interessano tutto il ciclo del settore turistico cercando di valorizzare tutte le potenzialità e le peculiarità che abbiamo solo noi.

Se le preoccupazioni del Consigliere Beneforti sono quelle che sono state esplicitate nel suo intervento, penso che all’interno di questo disegno di legge trovino delle risposte precise. Per quanto attiene alcuni aspetti evidenziati dal Consigliere Tibaldi, penso che molte delle cose che sono state dette sono state esplicitate senza leggere con attenzione il testo di legge. Quando si parla di attuazione lunga del sistema informatico?, ma un progetto di queste dimensioni, un progetto così rivoluzionario non si può fare in due o tre mesi, il Consigliere Tibaldi lo sa benissimo.

Per quanto riguarda le problematiche relative ai consorzi al comma 4, voglio tranquillizzare il Consigliere Tibaldi che quel comma è stato visionato insieme agli operatori del settore, ai tour operators, a coloro che normalmente fanno di professione la vendita, ma quel comma cosa dice? Che all’interno del consorzio chiunque può vendere il prodotto che all’interno di quel consorzio il singolo operatore può fornire.

Se all’interno del consorzio vi è anche un'agenzia di viaggi, c’è la soluzione complessiva al problema e viene fuori anche l’intermediazione e quegli aspetti che sono regolamentati all’esterno del comma 4, quindi la formulazione del comma 4 tiene conto di questi aspetti e assolutamente non va nella direzione di essere contro le normative europee.

Penso che le altre osservazioni siano più di tipo provocatorio che non sostanziale, quando si prende ad esempio l’iniziativa del super roll per ipotizzare delle conflittualità di ruoli. In quella comunità ad esempio le attuali aziende di promozione turistica sono due, quindi non coincidono con la composizione della comunità montana stessa. Ma la legge contiene un altro elemento importante di novità: che all’interno delle singole APT i comuni possono fare delle aggregazioni diverse, partendo dal basso, quindi se ci sono attualmente nell'organizzazione delle singole APT delle situazioni che possono essere emerse anche negli anni non prettamente conformi a quello che poteva essere il progetto complessivo, si può porre rimedio riorganizzandosi all’interno delle singole APT. Si dà un tempo di sei mesi, che mi sembra abbastanza celere, per poter riorganizzare dal basso l’attuale suddivisione delle aziende stesse.

Quindi penso che questo disegno di legge vada nella direzione di dare una risposta precisa, puntuale; è il frutto di un lavoro molto approfondito fatto da un gruppo di lavoro nel quale hanno partecipato tutti gli operatori del settore.

Tranquillizzo anche la Consigliera Squarzino che i vari articoli che riguardano la banca dati e l'informatizzazione sono compatibili e in particolare il comma 2 dell’articolo 3 precisa e ribadisce le finalità dell’Osservatorio del commercio e del turismo previste a suo tempo dalla legge n. 12 in attuazione al "decreto Bersani".

Con questo provvedimento la modificazione dell’articolo 11 della legge n. 12, che rinviava a una successiva deliberazione di Giunta, va proprio nella direzione di rendere compatibili tutti questi organismi che già esistono e soprattutto va a correlarsi con quanto prevede il "decreto Bersani" che questi dati devono poi essere inseriti e forniti al ministero competente. Sono convinto che con l’approvazione di questo disegno di legge creiamo i presupposti per una riorganizzazione complessiva e positiva del settore turistico della nostra Regione.

Si dà atto che, dalle ore 20,08, riassume la presidenza il Presidente Louvin.

PrésidentJe vous propose de procéder maintenant à l’examen article par article sur la base du texte élaboré par la IVème Commission et de remettre à la fin de la discussion la déclaration générale de vote. Est-ce que cela vous convient? Bien.

La parole au Conseiller Tibaldi sur l’article 1er.

Tibaldi (FI)Per dichiarazione di voto e per replicare ad alcune osservazioni fatte dall’Assessore. Assessore, se dice che la promozione di fatto l’avete?

PrésidentJ’avais demandé tantôt si vous étiez tous d’accord à reporter les déclarations de vote à la fin, mais cela ne pose finalement pas de problèmes. D’accord.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 4 nous avons deux amendements présentés par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 1 All'articolo 4, comma 2, aggiungere alla fine del comma la seguente espressione:

"e del mercato del lavoro nel settore turistico e commerciale".

Emendamento n. 2 All'articolo 4, comma 3, a conclusione della lettera c), aggiungere:

"e del mercato del lavoro nel settore turistico e commerciale".

Je soumets au vote l’amendement n° 1:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour l’illustration de l’amendement n° 2.

Squarzino (PVA-cU)Avevo già accennato nella mia relazione ai motivi per cui avevamo presentato una serie di emendamenti, facendo proprie le osservazioni e le richieste delle organizzazioni sindacali. Non è mia intenzione illustrare uno ad uno gli emendamenti. Non avevo illustrato il primo perché speravo che ci fosse da parte dell’Assessore almeno la presentazione delle motivazioni per cui ha deciso di non accettare nessun emendamento che preveda, insieme all’attenzione sul settore turistico e commerciale, anche l’attenzione al mondo del lavoro che è collegato a questo settore.

Vorrei almeno capire le motivazioni, in modo che possiamo ridirle ai sindacati che ci hanno fatto queste richieste in commissione. Possiamo dir loro: "Guardate, la commissione non le ha fatte proprie, il Consiglio neanche e i motivi sono questi?". Quindi sarei grata all’Assessore se potesse elencare i motivi che noi riferiremo ai sindacati.

PrésidentLa parole à l’Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (SA)Mi pare che la presenza del mondo sindacale già ci sia all’interno dei vari organismi, dell’osservatorio in particolare, però voglio sottolineare che facevano parte del gruppo di lavoro i rappresentanti sindacali e all’interno del gruppo di lavoro hanno concordato sul testo che è stato redatto.

All’Assessorato e all’Assessore non è giunta assolutamente alcuna richiesta di modificazione del testo e posso dire che ho avuto ancora un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non più tardi di martedì scorso, ieri.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement n° 2 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 5 nous avons une série d’amendements que je rappelle rapidement avant d’en donner lecture: l’amendement n° 1 de la IIème Commission qui comprend le remplacement du premier alinéa; deux sub-amendements présentés par le Conseiller Ottoz, à la signature de l'Assesseur et d'autres 12 conseillers: il s'agit de l'amendement n° 1 présenté par ces 14 signataires et de l'amendement n° 2 présenté par ces mêmes signataires et l’amendement n° 3 du groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo.

Emendamento n. 1 All'articolo 5, comma 1, il comma 1 dell'articolo 11bis è sostituito dal seguente:

"1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;

c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;

d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;

e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;

h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;

i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);

j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;

k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndicats d'initiatives;

l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta.".

Emendamento n. 1 All'articolo 5, comma 1, come emendato dalla II Commissione consiliare permanente, la lettera k) del comma 1 dell'articolo 11 bis è sostituita dalla seguente:

"k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro-loco;".

Emendamento n. 2 All'articolo 5, comma 1, come emendato dalla II Commissione consiliare permanente, dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 bis è inserita la seguente:

"lbis) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI."

Emendamento n. 3 All'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera j) col seguente testo:

"j) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale".

Je soumets au vote l’amendement n° 1 présenté par la IIème Commission:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’amendement n° 1 présenté par le Conseiller Ottoz et autres:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’amendement n° 2 présenté par le Conseiller Ottoz et autres:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour l’illustration de l’amendement n° 3.

Squarzino (PVA-cU)Per far presente che questa serie di emendamenti non me li sono inventati, ma li ho presi tali e quali dall’audizione.

Farò adesso omaggio all’Assessore del verbale delle audizioni in IV Commissione dei rappresentanti sindacali in modo che abbia contezza delle richieste fatte dai sindacati.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement n° 3 du groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 5 dans le texte amendé:

Articolo 5 (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 12/1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 11bis

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale)

1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;

c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;

d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;

e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;

h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;

i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);

j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;

k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro-loco;

l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;

m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.

7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.

8. L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.".

Conseillers présents: 31

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l’article 6 nous avons deux amendements présentés par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 4 All'articolo 6, aggiungere alla conclusione del primo comma, lettera b) la seguente espressione:

"dell'occupazione nei settori degli investimenti formativi e degli sbocchi professionali".

Emendamento n. 5 All'articolo 6, aggiungere alla conclusione del quarto comma, la seguente espressione:

"e del mercato del lavoro nei due settori".

Je soumets au vote l’amendement n° 4 du groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 32

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 29 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’amendement n° 5 du groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 32

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 29 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 7 nous avons l’amendement n° 6 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 6 All'articolo 7, aggiungere alla fine del comma 2, la seguente espressione:

"e dalle Organizzazioni sindacali".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 32

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 29 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 7:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 8 nous avons deux amendements présentés par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 7 All'articolo 8, aggiungere alla conclusione del secondo comma, la seguente espressione:

"e dell'occupazione".

Emendamento n. 8 All'articolo 8, aggiungere alla conclusione del comma 5, la seguente espressione:

"e della ricaduta occupazionale".

Je soumets au vote l’amendement n° 7 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’amendement n° 8 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 9:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 10:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 11 nous avons l’amendement n° 9 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 9 All'articolo 11, il comma 1 viene sostituito dal seguente:

"1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende per l'informazione e l'accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (APT) e dalle associazioni pro-loco".

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU)Portate pazienza, ma voglio dare un chiarimento sul perché di questo emendamento. L’Assessore ha spiegato, in maniera convincente o meno, perché è stata scelta un’altra terminologia in luogo della terminologia classica di aziende di promozione turistica.

Con questo emendamento noi, proponiamo una diversa denominazione dal punto di vista lessicale proponendo così di mantenere la sigla APT. Perché? Perché a me sembra che in questa innovazione, ripeto indipendentemente dalle ragioni, fondate o meno, esposte dall’Assessore, non si tiene conto di una cosa: dei turisti. Per i quali il riferimento alla sigla APT è estremamente importante.

E allora faccio un caso personale: dieci giorni fa dovevo andare a Dobbiaco, devo prenotare un albergo, faccio il numero 12 della Telecom e chiedo dell’APT di Dobbiaco. L'impiegata della Telecom mi dice che non esiste, allora proviamo ufficio turistico, o altro, non esiste; c’è un'AIAT anche lì o qualcosa del genere, ovviamente.

Cosa ho dovuto fare? Idea luminosa. Sapendo che Cortina è a 30 chilometri da Dobbiaco, ma in Veneto, ho pensato di farmi dare con il 12 il numero dell’APT di Cortina e questa volta c’era; ho telefonato all’APT di Cortina per avere il numero dell'ente che corrisponde all’APT di Dobbiaco. Questo è successo al turista Carlo Curtaz, dieci giorni fa.

Guardate che la stessa cosa succederà in Valle d’Aosta perché il turista di Milano, di Roma, di Firenze telefonerà al numero 12 della Telecom per sapere il numero dell’APT di Cogne e gli diranno che l’APT di Cogne non esiste.

Allora la nostra proposta a me sembra di buon senso, se poi l’Assessore vorrà rigettarla, mi dovrà spiegare perché; perché rimane inalterata la terminologia che lui ha proposto, perché la sua proposta era azienda di informazione e di accoglienza turistica, noi proponiamo azienda per l’informazione e l’accoglienza turistica, per trovare una "p" e quindi mantenere la sigla APT. A me sembra una cosa di buon senso.

Propongo forse poche cose di buon senso, ma è già successo tante volte che sono state rigettate, quindi non mi stupirei che succedesse anche questa volta.

PrésidentLa parole à l’Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (SA)Questa secondo me non è assolutamente di buon senso come non è stato di buon senso andare a chiedere all’APT informazioni per una prenotazione alberghiera. L’APT è l’azienda di promozione turistica, per avere le informazioni per le prenotazioni alberghiere vai nell’ufficio di informazione turistica.

L’APT, se il nome ha ancora un senso: azienda di promozione turistica, fa la promozione, non fa l’informazione e non è l’ufficio che è collegato? ma non sorridere, Consigliera Squarzino, perché così è. L’APT fa la promozione, quelli che sono collegati con l’informatizzazione e con le strutture ricettive per le disponibilità alberghiere sono gli uffici di informazione turistica.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement n° 9 présenté par le groupe Valle d’Aosta con l’Ulivo:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 11:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 12:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 13 nous avons l’amendement n° 3 présenté par le Conseiller Ottoz, l'Assesseur Lavoyer, les Conseillers Piccolo, Collé, Comé, Lanièce, Bionaz, Fiou, Praduroux, Cottino, Borre, Cuc, Charles Teresa et Rini, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 3 Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'Azienda sia esteso sull'intero territorio di tutti i Comuni di una Comunità montana oppure qualora l'ambito territoriale, di particolare interesse turistico, sia caratterizzato dalla presenza di collegamento internazionale stradale e sciistico.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 13 dans le texte amendé:

Articolo 13 (Ambito territoriale delle Aziende)

1. Ai fini della costituzione di un'Azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti:

a) estensione sull'intero territorio di almeno un Comune;

b) esistenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'Azienda sia esteso sull'intero territorio di tutti i Comuni di una Comunità montana oppure qualora l'ambito territoriale, di particolare interesse turistico, sia caratterizzato dalla presenza di collegamento internazionale stradale e sciistico.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora l'ambito territoriale sia costituito da più Comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo rispetto ad almeno un Comune rientrante nel medesimo ambito.

4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può provvedere alla modificazione e all'aggiornamento del requisito di cui al comma 1, lettera b).

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 14:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 15:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 16:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 17:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 18:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 19 nous avons l’amendement n° 2 de la IIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 2 All'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il Presidente dovesse coincidere con l'esperto in materia di turismo di cui al comma 1, l'Assemblea provvede a nominare un altro membro.".

Je soumets au vote l’article 19 dans le texte amendé:

Articolo 19 (Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea stessa; il quarto membro è l'esperto designato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile amministrativo dell'Azienda.

2. Qualora il Presidente dovesse coincidere con l'esperto in materia di turismo di cui al comma 1, l'Assemblea provvede a nominare un altro membro.

3. I componenti del Comitato esecutivo debbono avere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza nello specifico settore.

4. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata dell'Assemblea.

5. Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi formulati dall'Assemblea, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 20:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 21:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 22:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 23:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 24:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 25:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 26:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l’article 27 nous avons l’amendement n° 3 de la IIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

(Personale delle Aziende)

1. Il personale delle Aziende appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale delle Aziende si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. La dotazione organica delle Aziende non può prevedere posti di qualifica dirigenziale.".

Je soumets au vote l'article 27 ainsi amendé:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 28:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 29:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 30:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 31:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 32:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 33:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 34:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.