Oggetto del Consiglio n. 140 del 7 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 140/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1970, N. 34".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazioni alla legge 4 dicembre 1970 n. 34", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 e 16 marzo 1977:

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"La legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, modificando l'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (in materia urbanistica e di tutela del paesaggio) e l'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 (istitutiva delle comunità montane), ha imposto ai Comuni e alle Comunità montane della Regione di dotarsi, rispettivamente, del piano regolatore generale e del piano urbanistico comprensoriale.

Per quanto riguarda i Comuni, importa far presente che 18 di essi hanno a suo tempo adottato, un programma di fabbricazione che, per effetto della citata legge regionale n. 12/1976, non può più essere approvato. Da ciò consegue che i Comuni medesimi non possono più percepire la somma a saldo del contributo nelle spese per la redazione del programma di fabbricazione, pari al 60% delle spese ritenute ammissibili, in quanto la legge regionale di finanziamento citata in oggetto dispone, all'art. 4 punto b), che detto saldo debba avvenire "all'atto della definitiva approvazione dello strumento urbanistico comunale" che, come già detto, non può più avvenire.

Considerato che tali Comuni devono ora affrontare altre spese per la redazione del rispettivo piano regolatore generale per una, seppure valida, imposizione della Regione, si ritiene opportuno ed equo modificare la legge regionale 34/1970 per consentire ai Comuni medesimi, salvo quello di Roisan, che ha avuto un contributo di L. 1.500.000 prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di percepire la somma a saldo del contributo regionale nelle spese per la redazione del programma di fabbricazione.

Per sollecitare tali Comuni ad adottare il piano regolatore è previsto che il saldo di cui sopra venga liquidato non prima della data di adozione del rispettivo piano regolatore generale.

Si propone, altresì, di modificare la legge regionale 34/1970 per estendere il finanziamento regionale anche alle Comunità montane, mediante la concessione di contributi nelle spese per la redazione dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali, con le stesse modalità già previste per la corresponsione dei contributi ai Comuni dalla legge regionale 34/1970, art. 4, secondo comma.

Ferma restando la competenza della Giunta regionale ad approvare, in via preliminare, i limiti massimi delle spese ammissibili a contributo, è prevista un'ulteriore innovazione alla legge regionale 34/1970 per disciplinare le modificazioni dei limiti massimi delle spese ammissibili a contributo, che si renderanno necessarie nel tempo in relazione alle fluttuazioni del potere d'acquisto della lira, stabilendo che tali limiti siano aumentati o diminuiti in relazione agli aumenti o alle diminuzioni dei compensi previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, decretati di volta in volta dal Ministro di Grazia e Giustizia.

A titolo informativo si fa presente che la tariffa degli onorari anzidetta, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, è stata adeguata quattro volte (negli anni 1958, 1965, 1971 e 1976), con un incremento del 15% per ciascun adeguamento.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla vocazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

Voti favorevoli: ventitré;

Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazioni alla legge 4 dicembre 1970, n. 34".

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Disegno di legge regionale n. 289

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1970, N. 34".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

L'intervento finanziario della Regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, è autorizzato anche a favore delle comunità montane della Valle d'Aosta.

Art. 2

I limiti massimi delle spese ammissibili a contributo, che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono approvati in via preliminare dalla Giunta regionale, sono modificati con deliberazione della Giunta stessa con la decorrenza e nella stessa misura percentuale degli aggiornamenti della "tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 3

E' autorizzata la liquidazione del saldo del contributo di cui all'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, a favore dei Comuni che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, hanno adottato un programma di fabbricazione.

Il saldo del contributo, di cui al primo comma, sarà liquidato ai comuni che ne hanno titolo non prima della data di adozione del rispettivo piano regolatore generale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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