Oggetto del Consiglio n. 72 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 72/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Protezione della flora alpina", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:

L'enorme sviluppo del turismo di massa, verificatosi negli ultimi decenni in concomitanza con l'aumento del traffico automobilistico e della rete stradale, e il marcato ritorno alla utilizzazione delle piante officinali in forma anche industriale pongono dei rilevanti problemi attuali in ordine alla protezione della flora spontanea locale, problemi la cui soluzione non può essere ricercata che in chiave legislativa.

In attesa che si formi una più elevata coscienza naturalistica nelle varie categorie sociali fruenti del tempo libero e, in particolare, nella categoria dei raccoglitori professionali di flora officinale, non rimane, infatti, altro da fare che porre in essere una severa disciplina legislativa per creare un argine valido contro la continua distruzione della flora spontanea delle nostre vallate.

Riscontrata, in proposito, la incompletezza e la scarsa efficacia in tale senso della legge regionale 8 novembre 1956 n.6, sulla protezione della flora spontanea della Valle d'Aosta, e la inadeguatezza della legge statale 6 gennaio 1931, n.99, e relativo regolamento, in materia di raccolta e commercio delle piante officinali, è stato elaborato, pertanto, l'unito disegno di legge regionale che disciplina ex-novo l'intera materia.

Il nuovo disegno di legge, che stende un manto protettivo più o meno intenso su tutta la flora spontanea erbacea e arbustiva vegetante nel territorio della Regione, è impostato su di una serie di divieti e prescrizioni meticolosi, singolarmente sanzionanti in via amministrativa, tali da porre veramente un freno alla indiscriminata raccolta anche di singoli esemplari di specie floristiche locali. Il tutto nel rispetto delle competenze legislative regionali e nel rispetto dei diritti di chi, in Valle d'Aosta, trae il suo reddito dall'attività agricola.

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Disegno di legge regionale n. 267

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............. N. ...: PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

TITOLO I

(Divieti e limitazioni di raccolta)

Art. 2

Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.

Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 3

È altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.

È tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.

È altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fiori per ogni specie.

Art. 4

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti dì floricoltura.

Art. 5

Nell'esecuzione di opere pubbliche, di impianti di risalita e di piste di discesa per lo sport sciistico, di fabbricati di qualunque genere e di opere di miglioramento fondiario, devono essere adottate le misure necessarie alla salvaguardia delle specie di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.

TITOLO II

(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)

Art. 6

La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco, La domanda deve essere accompagnata dall'assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.

I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.

A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari, che si verifichino posteriormente al rilascio dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.

In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione, il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.

Art. 8

L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questo e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge,

Chi sia incorso nella sanzione di cui al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.

Art. 9

L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici ed altri consimili arnesi da taglio.

L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.

Art. 10

Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.

Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.

Art. 11

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell'allegato 3 della presente legge.

Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

TITOLO III

(Norme comuni)

Art. 12

Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 13

È comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.

Art. 14

La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Art. 15

L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9.

TITOLO IV

(Interventi per la protezione ecologica della flora)

Art. 16

Al fine di evitare eventuali infestazioni dell'ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.

Art. 17

La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.

Art 18

L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove, con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.

Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.

TITOLO V

(Vigilanza e sanzioni)

Art. 19

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 20

I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 3.000 per ogni esemplare di pianta e per ogni pulvino raccolti in violazione all'articolo 2;

b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'articolo 3;

c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'articolo 3.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.

I contravventori alle nonne di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11, relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;

b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;

c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l'essiccazione;

d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;

e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;

f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.

I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50% di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.

Art. 21

Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.

È sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.

In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.

Art. 22

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n.706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

TITOLO VI

(Disposizioni finali e finanziarie)

Art. 23

La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.

Art. 24

I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 25

Per le finalità previste dal precedente articolo 18 è autorizzata la spesa annua di Lire 20 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 328, che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 26

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Capitolo 3346 "Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura"

L 30.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 2175 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti, Allegato E)"

L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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(Seguono gli allegati 1), 2) e 3) riportati in calce al provvedimento).

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge in argomento.

Il Consigliere PARISI dichiara di vedere con favore il progetto di legge in discussione, ma chiede chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla depenalizzazione delle violazioni.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica, in riposta, che la depenalizzazione discende alle disposizioni contenute nella legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706.

Il Consigliere PARISI ringrazia sostenendo però che dovranno sempre essere applicate le disposizioni dell'art. 624 del Codice Penale.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il seguente emendamento:

Art. 1

Titolo I: dopo le parole "Divieti e limitazioni di raccolta" aggiungere le seguenti: "Disposizioni particolari".

Si dà atto che l'articolo 1 e l'emendamento sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articoli 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli da 2 a 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 5

Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- Emendamento della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica:

Sopprimere l'intero articolo.

- Emendamenti della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura:

Art. 5

Secondo rigo, sopprimere le parole " ...di fabbricati di qualunque genere...".

Aggiungere il seguente comma finale:

"All'uopo gli Enti ed eventuali altri interessati dovranno munirsi di autorizzazioni da rilasciarsi dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste".

Sulla proposta di soppressione dell'articolo 5 si svolge un vivace dibattito al quale prendono parte i Consiglieri:

LUSTRISSY che, dopo aver ricordato che la proposta soppressiva trae origine dal convincimento che le disposizioni contenute nell'articolo 5 rientrino nella materia urbanistica e, pertanto, dovrebbero essere inserite in tale normativa, fa osservare l'infondatezza di tale presupposto e propone il mantenimento dell'articolo;

QUEY che riferisce sulle preoccupazioni della Commissione Affari Generali riguardo al mantenimento dell'articolo che, rientrando nella materia urbanistica, potrebbe essere oggetto di impugnativa;

LUSTRISSY che ribadisce l'opportunità del mantenimento dell'articolo in questione, con l'approvazione del primo emendamento proposto dalla Commissione per l'Agricoltura;

BORDON che sostiene la tesi della soppressione dell'articolo riferendo al Consiglio sulle preoccupazioni, emerse in sede di Commissione, riguardo ad una norma del genere che potrebbe bloccare, in molte zone, l'attività edilizia nonché la realizzazione di opere pubbliche;

TAMONE che fa osservare che, con l'approvazione dell'articolo emendato, come da proposte della Commissione Agricoltura, si otterrebbe il duplice scopo di non pregiudicare la realizzazione di opere o fabbricati e di salvaguardare la flora;

CHANU che, quale componente della Commissione Affari Generali, insiste sulla proposta avanzata dalla Commissione stessa ad evitare un ulteriore aggravio procedurale nei confronti di coloro che intendono realizzare opere edilizie;

ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, a titolo personale, ritiene opportuna l'approvazione dell'articolo in questione, con il correttivo proposto dalla Commissione Agricoltura, al fine di consentire una vigilanza anche sulle opere pubbliche alcune delle quali, benché finanziate ed eseguite dall'Amministrazione regionale, provocano, purtroppo, ingenti danni ecologici;

BORDON che ribadisce di essere favorevole alla soppressione dell'articolo, onde evitare un ulteriore intoppo burocratico nei confronti di coloro che richiedono licenze edilizie;

LUSTRISSY che rileva che l'articolo in questione dovrebbe essere integrato con l'indicazione del procedimento relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia in esso contenute;

BONDAZ che, quale Presidente della Commissione Affari Generali, sostiene la necessità di sopprimere l'articolo 5, suggerendo che le disposizioni in esso contenute vengano eventualmente inserite nel disegno di legge regionale, regolante l'intera materia urbanistica, la cui approvazione da parte del Consiglio è ormai imminente;

ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, in relazione alle proposte testé avanzate dai Consiglieri Lustrissy e Bondaz, entrambe accettabili, lascia ogni decisione al Consiglio.

Si dà atto che l'emendamento soppressivo dell'articolo 5 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli venti e voti contrari quattro espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Clusaz e Marcoz).

Articoli 6, 7, 8, 9 e 10

Si dà atto che gli articoli da 6 a 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Si dà atto che gli articoli da 11 a 18 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26

Si dà atto che gli articoli da 19 a 26 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Allegati 1, 2 e 3

Si dà atto che gli allegati 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i venticinque articoli e gli allegati 1, 2 e 3 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

Voti favorevoli: ventitré;

Voti contrari: due

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Protezione della flora alpina".

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Disegno di legge regionale n. 267

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............. n. ...: PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

TITOLO I

(Divieti e limitazioni di raccolta - Disposizioni particolari)

Art. 2

Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.

Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 3

È altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.

È tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.

È altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fioriferi per ogni specie.

Art. 4

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura.

TITOLO II

(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)

Art. 5

La raccolta a scopo commerciale della specie di flora officinale elencata nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco. La domanda deve essere accompagnata dall'assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.

I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.

A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari che si verifichino posteriormente al rilascio dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.

In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.

Art. 7

L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questa e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Chi sia incorso nella sanzione al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.

Art. 8

L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.

L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.

Art. 9

Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ad avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.

Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.

Art. 10

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell'allegato 3 della presente legge.

Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

TITOLO III

(Norme comuni)

Art. 11

Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 12

È comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.

Art. 13

La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Art. 14

L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 8.

TITOLO IV

(Interventi per la protezione ecologica della flora)

Art. 15

Al fine di evitare eventuali infestazioni dell'ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.

Art. 16

La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.

Art. 17

L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove, con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.

Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.

TITOLO V

(Vigilanza e sanzioni)

Art. 18

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 19

I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 3.000 per ogni esemplare di piante e per ogni pulvino raccolti in violazione all'articolo 2;

b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'articolo 3;

c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'articolo 3.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10, relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;

b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;

c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l'essiccazione;

d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;

e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;

f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.

I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50% di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.

Art. 20

Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.

È sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.

In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.

Art. 21

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

TITOLO VI

(Disposizioni finali e finanziarie)

Art. 22

La legge regionale 8 novembre 1956, n.6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.

Art. 23

I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 24

Per le finalità previste dal precedente articolo 17 è autorizzata la spesa annua di Lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 3346 che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2175 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 25

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 3346 "Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura"

L. 30.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 2175 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti, Allegato E)"

L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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ALLEGATO N. 1

ELENCO PIANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2

ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L.

Polypodiaceae

Capelvenere - Doradille polytrie

Fau capillaire.

CHEILANTHES MARANTAE (L.) Domin

(NOTHOLAENA MARANTAE (L.) Desv.)

Polypodiaceae

Felce di Maranta - Notolène.

EPHEDRA HELVETICA C A. Meyer

Ephedraceae

Efedra-Ephèdre de la Suisse - Uvette Orsin.

LILIUM BULBIFERUM L.

Liliaceae

Giglio rosso - Lis orangé - Lis éclatant

Lis rodzo.

LILIUM MARTAGON L.

Liliaceae

Turbante di turco - Giglio Martagone - Riccio di dama

Lis martagon

Lis - Fleur de sen t'Anna.

TULIPA SYLVESTRIS L.

Liliaceae

Tulipano selvatico - Tulipe Tulipan.

NARCISSUS POETICUS L.

Amarillidaceae

Narciso - Narcisse des poètes

Fleur de sen Dzoset.

IRIS SIBIRICA L.

Iridaceae

Iris di palude - Iris de Sibèrie

Iris.

CAPHALANTHERA DAMASONIUM (Miller) DRUCE

Orchidaceae

Cefalantera pallida - Céphalanthère.

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.

Orchidaceae

Pianella di Venere - Scarpetta della Madonna - Cypripède sabot - Sabot de Venus - Sabot de la Vierge.

EPIPACTIS PALUSTRIS (Miller) Crantz

Orchidaceae

Epipactis delle paludi - Epipactis des marais.

LYCHNIS ALPINA L.

(VISCARIA ALPINA (L.) G. Don)

Caryophyllaceae

Licnide Alpina - Viscaria alpina - Lychnide des Alpes.

CERASTIUM LINEARE All.

Caryophyllaceae

Céraiste.

ACONITUM NAPELLUS L.

Ranunculaceae

Aconito napello - Napel bleu - Pistolet - Tue chien

Casque de Jupiter.

PAEONIA OFFICINALIS L.

(PAEONIA PEREGRINA Mill.)

Ranunculaceae

Peonia - Pivoine - Pivoine voyageuse - Fleurt de mollet

Pivoane.

CLEMATIS ALPINA (L.) Mill.

(ATRAGENE ALPINA L.)

Ranunculaceae

Clematide alpina - Vitalbino dei sassi - Clématite des Alpes

Atragène des Alpes.

AQUILEGIA ALPINA L.

Ranunculaceae

Aquilegia alpina - Ancolie des Alpes - Arabette des Alpes

Alcolie bleu.

AQUILEGIA VULGARIS L.

Ranunculaceae

Amor nascosto - Ancolie vulgaire - Gant de Notre Dame

Gant de bergère

Alcolie.

DELPHINIUM ELATUM L.

Ranunculaceae

Speron di cavaliere - Definio alto - Dauphinelle élevée

Pied d'alouette.

AETHIONEMA THOMASIANUM J.Gay

Cruciferae

Ethionème de Thomas.

MATTHIOLA TRISTIS (L.) R. Br.var. PEDEMONTANA (Conti)

Cruciferae

Matthiole variée.

POTENTILLA GRAMMOPETALA Moretti

Rosaceae

Poténtille à pétales linéaires

POTENTILLA PENSYLVANICA L, SSp. SAGUISORBIFOLIA (Favre)

Rosaceae

Poténtille à feuilles de pimprenelle.

ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br. Bl.var. ALOPECURUS (Pall.) Fiori

(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES auct. var. ALOPECURUS (Pall.) Fiori)

Leguminosae

Coda di volpe - Queue de renard

Cuye di rèinar.

ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br.Bl. SAUSSUREANUS Pamp.

(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES (Pall.) Fiori var. SAUSSUREANUS Pamp.)

Leguminosae

Coda di volpe

Cuye di rèinar

DICTAMNUS ALBUS L.

Rutaceae

Frassinella - Dictame bâtard - Petit frêne - Buisson ardent

Bouèisson arden.

VIOLA PINNATA L.

Violaceae

Viola pennata - Violette pennée

Violetta

DAPHNE MEZEREUM L.

Thymelaeaceae

Fior di stecco - Mezereo - Fiore delle vipere - Bois joli - Bois gentil - Dauphné - Morillon - Laurelle.

PRIMUL A PEDEMONTANA Thomas

Primulaceae

Primula Pedemontana - Primière du Piémont

ANDROSACE ALPINA Lam.

(ANDROSAGE GLAGIALIS Hoppe)

Primulaceae

Androsace Alpina - A. dei ghiacciai - Androsace des Alpes.

CORTUSA MATTHIOLI L.

Primulaceae

Contusa di Matthioli - Cortuse de Matthioli.

CYCLAMEN PURPURASCENS Mill.

(CYCLAMEN EUROPAEUM L.)

Primulaceae

Ciclamino - Pan porcino - Cyclame commun - Alibour - Coquette

Ciclamin di bouque.

ERITRICHIUM NANUM (All.) Schrader

(MYOSOTIS NANA (All.)

Borraginaceae

Miosotite nano - Eritrichio nano - orecchia di topo canuta - Myosotis nain- Jeu

Fleur di rat.

LINNAEA BOREALIS L.

Caprifoliaceae

Linnea boreale - Linnée boreale.

CAMPANULA ALLIONI Vill.

Campanulaceae

Campanula di Allioni - Campanule d'Allioni.

Campanula.

CAMPANULA THYRSOIDES L.

Campanulaceae

Campanula Tirsoide - Campanula gialla - Campanule en tyrse

Campanula dzana.

CARLINA ACAULIS L.

Compositae

Carlina - Carline à tige courte - C,blanche - C.changeante - C.Officinale Chardon argenté - C. Nain - Chardonnerette - Loque - Itzardon.

CENTAUREA RHAPONTICA L.

Compositae

Centaurea - Carciofo selvatico - Rhapontic commun

Rhapontic scarieuse.

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ALLEGATO N. 2

ELENCO DELLE PIANTE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3

ARUM ITALICUM Miller

Araceae

Aro, Azaro, Gigaro, Gouet italique - Oreille d'âne.

STIPA PENNATA L.

Graminaceae

Indovinatempo - Plumet

Tappacu - Mercaten - Plumet - Pèi de l'oura.

ASPHODELUS ALBUS Miller

Liliaceae

Asfodelo bianco - Poireau de chien - Bâton royal

Lis servadzo.

CONVALLARIA MAJALIS L.

Liliaceae

Mughetto - Giglio delle convalli - Clochettes des bois

Morgué.

PARADISIA LILIASTRUM (L.) Bertol

(ANTHERICUM LILIASTRUM (L.))

Liliaceae

Giglio di monte - Paradisia - Paradisie Faux Lis

Lis servadzo.

CEPHALANTHERA RUBRA (L.) Rich.

Orchidaceae

Cefalantera rossa - Petit oiseau rouge de la forêt

Céphalanthère rouge.

NIGRITELLA NIGRA (L.) Rchb.

(NIGRITELLA ANGUSTIFOLIA Rchb),

Orchidaceae

Nigritella - Vaniglia d'Alpe - Morettina - Orchis vanillé

Nigritelle noire

Tsancon - Fionda - Boton de farcon.

LYCHNIS FLOS JOVIS (L.) Desr.

Caryofillaceae

Fior di Giove - Lycnic fleur de Jupiter - Oeillet de Dieu

Fleur de sen Pantion.

ACONITUM LYCOCTONUM Koch (ACONITUM VULPARIA Rchb.)

Aconito giallo - Etrangle loup - Coqueluchon jaune.

PULSATILLA ALPINA (L.) Delarbre SSp. SULPHUREA (D.C.) A & G. (ANEMONE SULPHUREA L.)

Ranunculaceae

Anemone solforosa - Anémone des Alpes.

PULSATILLA VERNALIS (L.) Miller

(ANEMONE VERNALIS L.)

Ranunculaceae

Anemone di primavera - Anémone souris - Pulsatille du printemps.

PULSATILLA HALLERI (All.) Willd.

(ANEMONE HALLERI All.)

Ranunculaceae

Anemone di Haller - Anémone de Haller.

PULSATILLA VULGARIS (L.) Miller

(ANEMONE PULSATILLA L.)

Ranunculaceae

Anemone comune - Coquelourde - Erbe au vent - Pulsatille

Fleur di boque.

GENTIANA ASCLEPIADEA L.

Gentianaceae

Genziana asclepiade - Gentiane asclépiade.

GENTIANA BAVARICA L.

Gentianaceae

Genziana della Baviera - Genzianella tradiva - Gentiane de Bavière

Dzensana.

GENTIANA BRACHYPHYLLA Vill.

Gentianaceae

Genzianella a foglie corte - Gentiane a feuilles larges.

GENTIANA KOCHIANA Perr. et Song.

Gentianaceae

Genziana di Koch - Gentiane à larges feuilles.

GENTIANA PUNCTATA L.

Gentianaceae

Genziana punteggiata - Genziana puntata - Gentiane punctée.

MENYANTHES TRIFOLIATA L.

Gentianaceae

Trifoglio fibrino, trifoglio d'acqua - Trèfle d'eau.

KENTRANTHUS RUBER (L.) D.C.

Valerianaceae

Valeriana rossa - Centranthe rouge.

ARNICA MONTANA L.

Compositae

Arnica - Arnique des montagnes.

LEONTOPODIUM ALPINUM Cass.

Compositae

Stella alpina - Fior di roccia - Etoile d'argent - Immortelle des neiges - Belle étoile Immortella - Etèila.

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ALLEGATO N. 3

ELENCO DELLE PIANTE OFFICINALI SPONTANEE

N.B.: Le piante seguite dal segno (*) per il loro alto potere tossico, sono escluse dall'uso familiare.

Nome volgare della pianta

Nome botanico

Parti usate

Quantitativo di droga secca detenibile

Adonidi (*)

Adonis spec. var.

Piante intere

(*)

Angelica

Angelica Archangelica L.

Semi e radici

Kg. 2

Artemisia

Artemisia vulgaris L.

Foglie, fiori, radici

Kg. 2

Assenzio gentile

Artemisia pontica

Parti aeree

Kg. 2

Assenzio maggiore

Artemisia absinthium L.

Parti aeree

Kg. 2

Assenzio pontico alpino

Artemisia vallesiaca All.

Parti aeree

Kg. 2

Assenzio romano

V. Assenzio maggiore

Parti aeree

-

Bardana

Lappa major D.C.

Radici

Kg. 5

Belladonna (*)

Atropa Belladonna L.

Foglie

(*)

Brionia (*)

Bryonia dioica Iacq?

Radici

(*)

Calamo aromatico

Acorus calamus L.

Radici

Kg. 2

Camomilla comune

Matricaria Chamomilla

Fiori

Kg. 10

Cardosanto

Carbenia benedicta B.H.

Parti aeree

Kg. 2

Centaurea minore

Erytraea Centarium Pers.

Erba fiorita

Kg. 5

Cicuta maggiore (*)

Conium Maculatum L.

Foglie

(*)

Colchico (*)

Colchicum autumnale L.

Bulbi e semi

(*)

Coloquintide

Citrullus Colocynthis Schrad.

Frutti

Gr. 500

Digitale (*)

Digitalis purpurea L.

Foglie

(*)

Dulcamara

Solanum dulcamara L.

Stipiti

-

Elleboro bianco (*)

Veratrum album L.

Radici

(*)

Enula campana

Inul a helenium L.

Radici

Kg. 2

Erba rota

Achillea Herba-rota All.

Parti aeree

Kg. 1

Farfara

Tussilago Farfara L.

Fiori

Kg. 5

Felandrio

Oenanthe Phellandrium L.

Semi

Gr. 500

Frangula

Rhamnus Frangula L

Corteccia del fusto

Gr. 500

Frassino da manna

Fraxinus spec. var.

Manna

Gr. 2

Artemisia Mutellina will

Parti aeree

Kg. 0,500

Artemisia spicata wulf

Parti aeree

Kg. 0,500

Genepì

Artemisia glacialis L

Parti aeree

Kg. 0,500

Artemisia nana Gaud

Parti aeree

Kg. 0,500

Genziana

Genziana lutea L.

Radici

Kg. 10

Giusquiamo (*)

Hyosciamus niger L.

Foglie

(*)

Imperatoria

Pencedanum Ostruthium Kock

Radici

Kg. 2

Issopo

Hissopus officinalis L.

Radici

Kg. 2

Iva

Achillea moscata L.

Parti aeree

Kg. 1

Lavanda vera

Lavandula officinalis Chaix

Sommità fiorite

Kg. 10

Lavanda spigo

Lavandula latifolia will

Sommità fiorite

Kg. 10

Licopodio

Lycopodium clavatum L.

Spore

Kg. 0,500

Limonella

Dictamnus albus L.

Sommità fiorite

Kg. 2

Liquirizia

Glycyrrhiza glabra L.

Radici

Kg. 10

Melissa

Melissa officinalis L.

Foglie e sommità fiorite

Kg. 5

Pino mugo

Pinus pumilio Hancke

Rametti

Kg. 10

Psillio

Plantago Psylium L.

Semi

Kg. 5

Polio montano

Teucrium montanum L.

Parti aeree

Kg. 2

Sabina (*)

Juniperus Sabina L.

Rametti

(*)

Saponaria

Saponaria officinalis L.

Foglie e radici

Kg. 10

Scilla marittima (*)

Urginea maritima Bak

Bulbi

(*)

Spincervino

Ramnus Cathartica L.

Frutti

Kg. 0,500

Stafisagria

Delphinium Staphysagria L.

Semi

Kg. 1

Stramonio (*)

Datura Stramonium L.

Foglie

(*)

Tanaceto

Tanacetum vulgare L.

Fiori

Kg. 5

Tarassaco

Taraxacum officinalis L.

Radici

Kg. 5

Tiglio

Tila species

Fiori

Kg. 10

Timo volgare

Thymus vulgaris L.

Erba fiorita

Kg. 10

Valeriana

Valeriana officinalis

Radici

Kg. 2

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Chabod Guido)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Giuseppe Borbey)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)

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