Oggetto del Consiglio n. 72 del 25 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 72/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Protezione della flora alpina", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:
L'enorme sviluppo del turismo di massa, verificatosi negli ultimi decenni in concomitanza con l'aumento del traffico automobilistico e della rete stradale, e il marcato ritorno alla utilizzazione delle piante officinali in forma anche industriale pongono dei rilevanti problemi attuali in ordine alla protezione della flora spontanea locale, problemi la cui soluzione non può essere ricercata che in chiave legislativa.
In attesa che si formi una più elevata coscienza naturalistica nelle varie categorie sociali fruenti del tempo libero e, in particolare, nella categoria dei raccoglitori professionali di flora officinale, non rimane, infatti, altro da fare che porre in essere una severa disciplina legislativa per creare un argine valido contro la continua distruzione della flora spontanea delle nostre vallate.
Riscontrata, in proposito, la incompletezza e la scarsa efficacia in tale senso della legge regionale 8 novembre 1956 n.6, sulla protezione della flora spontanea della Valle d'Aosta, e la inadeguatezza della legge statale 6 gennaio 1931, n.99, e relativo regolamento, in materia di raccolta e commercio delle piante officinali, è stato elaborato, pertanto, l'unito disegno di legge regionale che disciplina ex-novo l'intera materia.
Il nuovo disegno di legge, che stende un manto protettivo più o meno intenso su tutta la flora spontanea erbacea e arbustiva vegetante nel territorio della Regione, è impostato su di una serie di divieti e prescrizioni meticolosi, singolarmente sanzionanti in via amministrativa, tali da porre veramente un freno alla indiscriminata raccolta anche di singoli esemplari di specie floristiche locali. Il tutto nel rispetto delle competenze legislative regionali e nel rispetto dei diritti di chi, in Valle d'Aosta, trae il suo reddito dall'attività agricola.
---
Disegno di legge regionale n. 267
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............. N. ...: PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.
TITOLO I
(Divieti e limitazioni di raccolta)
Art. 2
Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.
Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.
Art. 3
È altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.
È tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.
È altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fiori per ogni specie.
Art. 4
Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti dì floricoltura.
Art. 5
Nell'esecuzione di opere pubbliche, di impianti di risalita e di piste di discesa per lo sport sciistico, di fabbricati di qualunque genere e di opere di miglioramento fondiario, devono essere adottate le misure necessarie alla salvaguardia delle specie di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.
TITOLO II
(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)
Art. 6
La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.
La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco, La domanda deve essere accompagnata dall'assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.
In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.
I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.
A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari, che si verifichino posteriormente al rilascio dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.
In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione, il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.
Art. 8
L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questo e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge,
Chi sia incorso nella sanzione di cui al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.
Art. 9
L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici ed altri consimili arnesi da taglio.
L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.
Art. 10
Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.
Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.
Art. 11
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell'allegato 3 della presente legge.
Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
TITOLO III
(Norme comuni)
Art. 12
Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6.
Art. 13
È comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.
Art. 14
La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.
Art. 15
L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9.
TITOLO IV
(Interventi per la protezione ecologica della flora)
Art. 16
Al fine di evitare eventuali infestazioni dell'ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.
Art. 17
La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.
Art 18
L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove, con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.
Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.
TITOLO V
(Vigilanza e sanzioni)
Art. 19
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 20
I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
a) L. 3.000 per ogni esemplare di pianta e per ogni pulvino raccolti in violazione all'articolo 2;
b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'articolo 3;
c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'articolo 3.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.
I contravventori alle nonne di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11, relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;
b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;
c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l'essiccazione;
d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;
e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;
f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.
I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50% di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.
Art. 21
Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.
È sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.
In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.
Art. 22
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n.706.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.
TITOLO VI
(Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 23
La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.
Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.
Art. 24
I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 25
Per le finalità previste dal precedente articolo 18 è autorizzata la spesa annua di Lire 20 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 328, che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 26
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
|
Capitolo 3346 "Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura" |
L 30.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
|
Capitolo 2175 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti, Allegato E)" |
L. 30.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
---
(Seguono gli allegati 1), 2) e 3) riportati in calce al provvedimento).
---
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge in argomento.
Il Consigliere PARISI dichiara di vedere con favore il progetto di legge in discussione, ma chiede chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla depenalizzazione delle violazioni.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica, in riposta, che la depenalizzazione discende alle disposizioni contenute nella legge dello Stato 24 dicembre 1975, n. 706.
Il Consigliere PARISI ringrazia sostenendo però che dovranno sempre essere applicate le disposizioni dell'art. 624 del Codice Penale.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il seguente emendamento:
Art. 1
Titolo I: dopo le parole "Divieti e limitazioni di raccolta" aggiungere le seguenti: "Disposizioni particolari".
Si dà atto che l'articolo 1 e l'emendamento sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli da 2 a 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- Emendamento della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica:
Sopprimere l'intero articolo.
- Emendamenti della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura:
Art. 5
Secondo rigo, sopprimere le parole " ...di fabbricati di qualunque genere...".
Aggiungere il seguente comma finale:
"All'uopo gli Enti ed eventuali altri interessati dovranno munirsi di autorizzazioni da rilasciarsi dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste".
Sulla proposta di soppressione dell'articolo 5 si svolge un vivace dibattito al quale prendono parte i Consiglieri:
LUSTRISSY che, dopo aver ricordato che la proposta soppressiva trae origine dal convincimento che le disposizioni contenute nell'articolo 5 rientrino nella materia urbanistica e, pertanto, dovrebbero essere inserite in tale normativa, fa osservare l'infondatezza di tale presupposto e propone il mantenimento dell'articolo;
QUEY che riferisce sulle preoccupazioni della Commissione Affari Generali riguardo al mantenimento dell'articolo che, rientrando nella materia urbanistica, potrebbe essere oggetto di impugnativa;
LUSTRISSY che ribadisce l'opportunità del mantenimento dell'articolo in questione, con l'approvazione del primo emendamento proposto dalla Commissione per l'Agricoltura;
BORDON che sostiene la tesi della soppressione dell'articolo riferendo al Consiglio sulle preoccupazioni, emerse in sede di Commissione, riguardo ad una norma del genere che potrebbe bloccare, in molte zone, l'attività edilizia nonché la realizzazione di opere pubbliche;
TAMONE che fa osservare che, con l'approvazione dell'articolo emendato, come da proposte della Commissione Agricoltura, si otterrebbe il duplice scopo di non pregiudicare la realizzazione di opere o fabbricati e di salvaguardare la flora;
CHANU che, quale componente della Commissione Affari Generali, insiste sulla proposta avanzata dalla Commissione stessa ad evitare un ulteriore aggravio procedurale nei confronti di coloro che intendono realizzare opere edilizie;
ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, a titolo personale, ritiene opportuna l'approvazione dell'articolo in questione, con il correttivo proposto dalla Commissione Agricoltura, al fine di consentire una vigilanza anche sulle opere pubbliche alcune delle quali, benché finanziate ed eseguite dall'Amministrazione regionale, provocano, purtroppo, ingenti danni ecologici;
BORDON che ribadisce di essere favorevole alla soppressione dell'articolo, onde evitare un ulteriore intoppo burocratico nei confronti di coloro che richiedono licenze edilizie;
LUSTRISSY che rileva che l'articolo in questione dovrebbe essere integrato con l'indicazione del procedimento relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia in esso contenute;
BONDAZ che, quale Presidente della Commissione Affari Generali, sostiene la necessità di sopprimere l'articolo 5, suggerendo che le disposizioni in esso contenute vengano eventualmente inserite nel disegno di legge regionale, regolante l'intera materia urbanistica, la cui approvazione da parte del Consiglio è ormai imminente;
ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, in relazione alle proposte testé avanzate dai Consiglieri Lustrissy e Bondaz, entrambe accettabili, lascia ogni decisione al Consiglio.
Si dà atto che l'emendamento soppressivo dell'articolo 5 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli venti e voti contrari quattro espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Clusaz e Marcoz).
Articoli 6, 7, 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli da 6 a 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18
Si dà atto che gli articoli da 11 a 18 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
Si dà atto che gli articoli da 19 a 26 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Allegati 1, 2 e 3
Si dà atto che gli allegati 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i venticinque articoli e gli allegati 1, 2 e 3 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
Voti favorevoli: ventitré;
Voti contrari: due
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Protezione della flora alpina".
---
Disegno di legge regionale n. 267
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............. n. ...: PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.
TITOLO I
(Divieti e limitazioni di raccolta - Disposizioni particolari)
Art. 2
Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.
Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.
Art. 3
È altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.
È tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.
È altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fioriferi per ogni specie.
Art. 4
Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura.
TITOLO II
(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)
Art. 5
La raccolta a scopo commerciale della specie di flora officinale elencata nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.
La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco. La domanda deve essere accompagnata dall'assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.
In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.
I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6
Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.
A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari che si verifichino posteriormente al rilascio dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.
In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.
Art. 7
L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questa e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
Chi sia incorso nella sanzione al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.
Art. 8
L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.
L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.
Art. 9
Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ad avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.
Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.
Art. 10
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell'allegato 3 della presente legge.
Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
TITOLO III
(Norme comuni)
Art. 11
Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 5.
Art. 12
È comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.
Art. 13
La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.
Art. 14
L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 8.
TITOLO IV
(Interventi per la protezione ecologica della flora)
Art. 15
Al fine di evitare eventuali infestazioni dell'ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.
Art. 16
La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.
Art. 17
L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove, con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.
Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.
TITOLO V
(Vigilanza e sanzioni)
Art. 18
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 19
I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
a) L. 3.000 per ogni esemplare di piante e per ogni pulvino raccolti in violazione all'articolo 2;
b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'articolo 3;
c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'articolo 3.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.
I contravventori alle norme di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10, relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;
b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;
c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l'essiccazione;
d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;
e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;
f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.
I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50% di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.
Art. 20
Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.
È sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.
In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.
Art. 21
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.
TITOLO VI
(Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 22
La legge regionale 8 novembre 1956, n.6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.
Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.
Art. 23
I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 24
Per le finalità previste dal precedente articolo 17 è autorizzata la spesa annua di Lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 3346 che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2175 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 25
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
|
Capitolo 3346 "Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura" |
L. 30.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
|
Capitolo 2175 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti, Allegato E)" |
L. 30.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
---
ALLEGATO N. 1
ELENCO PIANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2
ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L.
Polypodiaceae
Capelvenere - Doradille polytrie
Fau capillaire.
CHEILANTHES MARANTAE (L.) Domin
(NOTHOLAENA MARANTAE (L.) Desv.)
Polypodiaceae
Felce di Maranta - Notolène.
EPHEDRA HELVETICA C A. Meyer
Ephedraceae
Efedra-Ephèdre de la Suisse - Uvette Orsin.
LILIUM BULBIFERUM L.
Liliaceae
Giglio rosso - Lis orangé - Lis éclatant
Lis rodzo.
LILIUM MARTAGON L.
Liliaceae
Turbante di turco - Giglio Martagone - Riccio di dama
Lis martagon
Lis - Fleur de sen t'Anna.
TULIPA SYLVESTRIS L.
Liliaceae
Tulipano selvatico - Tulipe Tulipan.
NARCISSUS POETICUS L.
Amarillidaceae
Narciso - Narcisse des poètes
Fleur de sen Dzoset.
IRIS SIBIRICA L.
Iridaceae
Iris di palude - Iris de Sibèrie
Iris.
CAPHALANTHERA DAMASONIUM (Miller) DRUCE
Orchidaceae
Cefalantera pallida - Céphalanthère.
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.
Orchidaceae
Pianella di Venere - Scarpetta della Madonna - Cypripède sabot - Sabot de Venus - Sabot de la Vierge.
EPIPACTIS PALUSTRIS (Miller) Crantz
Orchidaceae
Epipactis delle paludi - Epipactis des marais.
LYCHNIS ALPINA L.
(VISCARIA ALPINA (L.) G. Don)
Caryophyllaceae
Licnide Alpina - Viscaria alpina - Lychnide des Alpes.
CERASTIUM LINEARE All.
Caryophyllaceae
Céraiste.
ACONITUM NAPELLUS L.
Ranunculaceae
Aconito napello - Napel bleu - Pistolet - Tue chien
Casque de Jupiter.
PAEONIA OFFICINALIS L.
(PAEONIA PEREGRINA Mill.)
Ranunculaceae
Peonia - Pivoine - Pivoine voyageuse - Fleurt de mollet
Pivoane.
CLEMATIS ALPINA (L.) Mill.
(ATRAGENE ALPINA L.)
Ranunculaceae
Clematide alpina - Vitalbino dei sassi - Clématite des Alpes
Atragène des Alpes.
AQUILEGIA ALPINA L.
Ranunculaceae
Aquilegia alpina - Ancolie des Alpes - Arabette des Alpes
Alcolie bleu.
AQUILEGIA VULGARIS L.
Ranunculaceae
Amor nascosto - Ancolie vulgaire - Gant de Notre Dame
Gant de bergère
Alcolie.
DELPHINIUM ELATUM L.
Ranunculaceae
Speron di cavaliere - Definio alto - Dauphinelle élevée
Pied d'alouette.
AETHIONEMA THOMASIANUM J.Gay
Cruciferae
Ethionème de Thomas.
MATTHIOLA TRISTIS (L.) R. Br.var. PEDEMONTANA (Conti)
Cruciferae
Matthiole variée.
POTENTILLA GRAMMOPETALA Moretti
Rosaceae
Poténtille à pétales linéaires
POTENTILLA PENSYLVANICA L, SSp. SAGUISORBIFOLIA (Favre)
Rosaceae
Poténtille à feuilles de pimprenelle.
ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br. Bl.var. ALOPECURUS (Pall.) Fiori
(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES auct. var. ALOPECURUS (Pall.) Fiori)
Leguminosae
Coda di volpe - Queue de renard
Cuye di rèinar.
ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br.Bl. SAUSSUREANUS Pamp.
(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES (Pall.) Fiori var. SAUSSUREANUS Pamp.)
Leguminosae
Coda di volpe
Cuye di rèinar
DICTAMNUS ALBUS L.
Rutaceae
Frassinella - Dictame bâtard - Petit frêne - Buisson ardent
Bouèisson arden.
VIOLA PINNATA L.
Violaceae
Viola pennata - Violette pennée
Violetta
DAPHNE MEZEREUM L.
Thymelaeaceae
Fior di stecco - Mezereo - Fiore delle vipere - Bois joli - Bois gentil - Dauphné - Morillon - Laurelle.
PRIMUL A PEDEMONTANA Thomas
Primulaceae
Primula Pedemontana - Primière du Piémont
ANDROSACE ALPINA Lam.
(ANDROSAGE GLAGIALIS Hoppe)
Primulaceae
Androsace Alpina - A. dei ghiacciai - Androsace des Alpes.
CORTUSA MATTHIOLI L.
Primulaceae
Contusa di Matthioli - Cortuse de Matthioli.
CYCLAMEN PURPURASCENS Mill.
(CYCLAMEN EUROPAEUM L.)
Primulaceae
Ciclamino - Pan porcino - Cyclame commun - Alibour - Coquette
Ciclamin di bouque.
ERITRICHIUM NANUM (All.) Schrader
(MYOSOTIS NANA (All.)
Borraginaceae
Miosotite nano - Eritrichio nano - orecchia di topo canuta - Myosotis nain- Jeu
Fleur di rat.
LINNAEA BOREALIS L.
Caprifoliaceae
Linnea boreale - Linnée boreale.
CAMPANULA ALLIONI Vill.
Campanulaceae
Campanula di Allioni - Campanule d'Allioni.
Campanula.
CAMPANULA THYRSOIDES L.
Campanulaceae
Campanula Tirsoide - Campanula gialla - Campanule en tyrse
Campanula dzana.
CARLINA ACAULIS L.
Compositae
Carlina - Carline à tige courte - C,blanche - C.changeante - C.Officinale Chardon argenté - C. Nain - Chardonnerette - Loque - Itzardon.
CENTAUREA RHAPONTICA L.
Compositae
Centaurea - Carciofo selvatico - Rhapontic commun
Rhapontic scarieuse.
---
ALLEGATO N. 2
ELENCO DELLE PIANTE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3
ARUM ITALICUM Miller
Araceae
Aro, Azaro, Gigaro, Gouet italique - Oreille d'âne.
STIPA PENNATA L.
Graminaceae
Indovinatempo - Plumet
Tappacu - Mercaten - Plumet - Pèi de l'oura.
ASPHODELUS ALBUS Miller
Liliaceae
Asfodelo bianco - Poireau de chien - Bâton royal
Lis servadzo.
CONVALLARIA MAJALIS L.
Liliaceae
Mughetto - Giglio delle convalli - Clochettes des bois
Morgué.
PARADISIA LILIASTRUM (L.) Bertol
(ANTHERICUM LILIASTRUM (L.))
Liliaceae
Giglio di monte - Paradisia - Paradisie Faux Lis
Lis servadzo.
CEPHALANTHERA RUBRA (L.) Rich.
Orchidaceae
Cefalantera rossa - Petit oiseau rouge de la forêt
Céphalanthère rouge.
NIGRITELLA NIGRA (L.) Rchb.
(NIGRITELLA ANGUSTIFOLIA Rchb),
Orchidaceae
Nigritella - Vaniglia d'Alpe - Morettina - Orchis vanillé
Nigritelle noire
Tsancon - Fionda - Boton de farcon.
LYCHNIS FLOS JOVIS (L.) Desr.
Caryofillaceae
Fior di Giove - Lycnic fleur de Jupiter - Oeillet de Dieu
Fleur de sen Pantion.
ACONITUM LYCOCTONUM Koch (ACONITUM VULPARIA Rchb.)
Aconito giallo - Etrangle loup - Coqueluchon jaune.
PULSATILLA ALPINA (L.) Delarbre SSp. SULPHUREA (D.C.) A & G. (ANEMONE SULPHUREA L.)
Ranunculaceae
Anemone solforosa - Anémone des Alpes.
PULSATILLA VERNALIS (L.) Miller
(ANEMONE VERNALIS L.)
Ranunculaceae
Anemone di primavera - Anémone souris - Pulsatille du printemps.
PULSATILLA HALLERI (All.) Willd.
(ANEMONE HALLERI All.)
Ranunculaceae
Anemone di Haller - Anémone de Haller.
PULSATILLA VULGARIS (L.) Miller
(ANEMONE PULSATILLA L.)
Ranunculaceae
Anemone comune - Coquelourde - Erbe au vent - Pulsatille
Fleur di boque.
GENTIANA ASCLEPIADEA L.
Gentianaceae
Genziana asclepiade - Gentiane asclépiade.
GENTIANA BAVARICA L.
Gentianaceae
Genziana della Baviera - Genzianella tradiva - Gentiane de Bavière
Dzensana.
GENTIANA BRACHYPHYLLA Vill.
Gentianaceae
Genzianella a foglie corte - Gentiane a feuilles larges.
GENTIANA KOCHIANA Perr. et Song.
Gentianaceae
Genziana di Koch - Gentiane à larges feuilles.
GENTIANA PUNCTATA L.
Gentianaceae
Genziana punteggiata - Genziana puntata - Gentiane punctée.
MENYANTHES TRIFOLIATA L.
Gentianaceae
Trifoglio fibrino, trifoglio d'acqua - Trèfle d'eau.
KENTRANTHUS RUBER (L.) D.C.
Valerianaceae
Valeriana rossa - Centranthe rouge.
ARNICA MONTANA L.
Compositae
Arnica - Arnique des montagnes.
LEONTOPODIUM ALPINUM Cass.
Compositae
Stella alpina - Fior di roccia - Etoile d'argent - Immortelle des neiges - Belle étoile Immortella - Etèila.
---
ALLEGATO N. 3
ELENCO DELLE PIANTE OFFICINALI SPONTANEE
N.B.: Le piante seguite dal segno (*) per il loro alto potere tossico, sono escluse dall'uso familiare.
|
Nome volgare della pianta |
Nome botanico |
Parti usate |
Quantitativo di droga secca detenibile |
|
Adonidi (*) |
Adonis spec. var. |
Piante intere |
(*) |
|
Angelica |
Angelica Archangelica L. |
Semi e radici |
Kg. 2 |
|
Artemisia |
Artemisia vulgaris L. |
Foglie, fiori, radici |
Kg. 2 |
|
Assenzio gentile |
Artemisia pontica |
Parti aeree |
Kg. 2 |
|
Assenzio maggiore |
Artemisia absinthium L. |
Parti aeree |
Kg. 2 |
|
Assenzio pontico alpino |
Artemisia vallesiaca All. |
Parti aeree |
Kg. 2 |
|
Assenzio romano |
V. Assenzio maggiore |
Parti aeree |
- |
|
Bardana |
Lappa major D.C. |
Radici |
Kg. 5 |
|
Belladonna (*) |
Atropa Belladonna L. |
Foglie |
(*) |
|
Brionia (*) |
Bryonia dioica Iacq? |
Radici |
(*) |
|
Calamo aromatico |
Acorus calamus L. |
Radici |
Kg. 2 |
|
Camomilla comune |
Matricaria Chamomilla |
Fiori |
Kg. 10 |
|
Cardosanto |
Carbenia benedicta B.H. |
Parti aeree |
Kg. 2 |
|
Centaurea minore |
Erytraea Centarium Pers. |
Erba fiorita |
Kg. 5 |
|
Cicuta maggiore (*) |
Conium Maculatum L. |
Foglie |
(*) |
|
Colchico (*) |
Colchicum autumnale L. |
Bulbi e semi |
(*) |
|
Coloquintide |
Citrullus Colocynthis Schrad. |
Frutti |
Gr. 500 |
|
Digitale (*) |
Digitalis purpurea L. |
Foglie |
(*) |
|
Dulcamara |
Solanum dulcamara L. |
Stipiti |
- |
|
Elleboro bianco (*) |
Veratrum album L. |
Radici |
(*) |
|
Enula campana |
Inul a helenium L. |
Radici |
Kg. 2 |
|
Erba rota |
Achillea Herba-rota All. |
Parti aeree |
Kg. 1 |
|
Farfara |
Tussilago Farfara L. |
Fiori |
Kg. 5 |
|
Felandrio |
Oenanthe Phellandrium L. |
Semi |
Gr. 500 |
|
Frangula |
Rhamnus Frangula L |
Corteccia del fusto |
Gr. 500 |
|
Frassino da manna |
Fraxinus spec. var. |
Manna |
Gr. 2 |
|
Artemisia Mutellina will |
Parti aeree |
Kg. 0,500 |
|
|
Artemisia spicata wulf |
Parti aeree |
Kg. 0,500 |
|
|
Genepì |
Artemisia glacialis L |
Parti aeree |
Kg. 0,500 |
|
Artemisia nana Gaud |
Parti aeree |
Kg. 0,500 |
|
|
Genziana |
Genziana lutea L. |
Radici |
Kg. 10 |
|
Giusquiamo (*) |
Hyosciamus niger L. |
Foglie |
(*) |
|
Imperatoria |
Pencedanum Ostruthium Kock |
Radici |
Kg. 2 |
|
Issopo |
Hissopus officinalis L. |
Radici |
Kg. 2 |
|
Iva |
Achillea moscata L. |
Parti aeree |
Kg. 1 |
|
Lavanda vera |
Lavandula officinalis Chaix |
Sommità fiorite |
Kg. 10 |
|
Lavanda spigo |
Lavandula latifolia will |
Sommità fiorite |
Kg. 10 |
|
Licopodio |
Lycopodium clavatum L. |
Spore |
Kg. 0,500 |
|
Limonella |
Dictamnus albus L. |
Sommità fiorite |
Kg. 2 |
|
Liquirizia |
Glycyrrhiza glabra L. |
Radici |
Kg. 10 |
|
Melissa |
Melissa officinalis L. |
Foglie e sommità fiorite |
Kg. 5 |
|
Pino mugo |
Pinus pumilio Hancke |
Rametti |
Kg. 10 |
|
Psillio |
Plantago Psylium L. |
Semi |
Kg. 5 |
|
Polio montano |
Teucrium montanum L. |
Parti aeree |
Kg. 2 |
|
Sabina (*) |
Juniperus Sabina L. |
Rametti |
(*) |
|
Saponaria |
Saponaria officinalis L. |
Foglie e radici |
Kg. 10 |
|
Scilla marittima (*) |
Urginea maritima Bak |
Bulbi |
(*) |
|
Spincervino |
Ramnus Cathartica L. |
Frutti |
Kg. 0,500 |
|
Stafisagria |
Delphinium Staphysagria L. |
Semi |
Kg. 1 |
|
Stramonio (*) |
Datura Stramonium L. |
Foglie |
(*) |
|
Tanaceto |
Tanacetum vulgare L. |
Fiori |
Kg. 5 |
|
Tarassaco |
Taraxacum officinalis L. |
Radici |
Kg. 5 |
|
Tiglio |
Tila species |
Fiori |
Kg. 10 |
|
Timo volgare |
Thymus vulgaris L. |
Erba fiorita |
Kg. 10 |
|
Valeriana |
Valeriana officinalis |
Radici |
Kg. 2 |
---
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Chabod Guido)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Borbey)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Luigi Pasquino)
______
