Oggetto del Consiglio n. 73 del 25 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 73/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:
"Il grande sviluppo della viabilità rurale e forestale verificatosi nel territorio della Regione nell'ultimo decennio consente, oggi, di raggiungere con i mezzi motorizzati le località più recondite della Valle, dove le alterazioni causate dalla presenza dell'uomo, risultato di attività tradizionali e di un turismo estensivo, sono ancora minime e dove il paesaggio conserva tutta la sua naturale bellezza.
Questo fatto, di per sé positivo, ha generato e genera vari problemi in ordine alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente naturale ed alla tutela della proprietà agricola, a causa dell'enorme flusso di veicoli a motore che, in certi periodi, si riversa nelle predette località.
Le caratteristiche costruttive delle strade in questione sono infatti tali da consentire, per mancanza di scarpate e di altre opere di protezione, un facile accesso dei mezzi motorizzati nei prati, nei pascoli e nei boschi, con tutti gli inevitabili danni per le colture e per la vegetazione e le giuste rimostranze dei proprietari interessati, e con tutte le inevitabili offese ai valori ambientali, anche per quanto attiene all'aspetto idrogeologico forestale.
Con il presente disegno di legge si intende porre un rimedio a questo stato di cose, mediante una limitazione della circolazione dei veicoli a motore sulle strade di cui si tratta, che non siano classificate tra le strade statali, regionali e comunali. Limitazione per i veicoli e non anche per le persone, che potranno invece ritrovare in quelle località rifugi di silenzio e di tranquillità contro l'ansia della vita moderna".
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Disegno di legge regionale n. 268
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............. n. ...: NORME DI POLIZIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di tutelare la proprietà agricola, nell'intero territorio della Regione la circolazione dei veicoli a motore è disciplinata dalla presente legge.
Sono escluse da questa disciplina le strade statali, regionali e comunali, classificate tali ai sensi di legge, nonché quelle di accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, sul territorio regionale di cui all'articolo precedente.
La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragione di abitazione o dimora o lavoro o servizio.
Fuori di questi casi, coloro che intendano accedere sul territorio di cui al primo comma, debbono munirsi di autorizzazione comunale, da ottenersi su domanda motivata.
Il Sindaco, in occasione di manifestazioni, su richiesta degli organizzatori, potrà, con propria ordinanza, derogare, per tempi e strade determinati, al divieto di cui all'articolo 1.
Resta salvo e Impregiudicato il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la circolazione e il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi del presente articolo.
Art. 3
In ogni altro caso, la circolazione con veicoli a motore su strade non comprese tra quelle di cui all'articolo 1 può essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli.
Art. 4
I Comuni provvederanno a collocare apposita segnaletica, in conformità alla presente legge, nel termine di mesi sei dalla sua entrata in vigore.
È fatta salva la facoltà dei soggetti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, di apporre analoga segnaletica di divieto.
Art. 5
Per la violazione dei divieti di cui alla presente legge sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 45.000.
I proventi delle sanzioni di cui al precedente comma sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia effettuato da organi di polizia comunale; negli altri casi dalla Regione.
Art. 6
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 7
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 8
Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.
Art. 9
I proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Regione saranno introitati al Capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Vice Presidente CHABOD dà lettura dei sottoriportati pareri delle Commissioni competenti:
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGRICOLTURA
PARERE
sul disegno di legge n. 268, concernente: "NORME DI POLIZIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE".
La Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, nella riunione in data 13 dicembre 1976, presenti il Presidente CLUSAZ e i membri BORBEY, LUSTRISSY e MARCOZ, ha preso in esame il sopracitato disegno di legge ed ha espresso, unanime, parere favorevole all'approvazione del medesimo, con i seguenti emendamenti:
Art. 1 secondo comma, terzo rigo: dopo le parole "...nonché quelle" aggiungere "private".
Art. 3 dopo le parole "...dai rispettivi Consigli" aggiungere la seguente frase finale "fermo restando il consenso previsto all'ultimo comma dell'articolo 2".
Art. 4 primo comma, primo e secondo rigo: dopo la parola "segnaletica" aggiungere le seguenti: "bilingue, fornita dall'Amministrazione regionale".
Aosta, li 13 dicembre 1976
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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER GLI AFFARI GENERALI, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E URBANISTICA
PARERE
sul disegno di legge n. 268, concernente: "NORME DI POLIZIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE".
La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 18 gennaio 1977, presenti il Presidente BONDAZ e i membri BORDON, CHANU, MONAMI e QUEY, ha preso in esame il sopracitato disegno di legge.
Visti gli emendamenti proposti dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, in data 13 dicembre 1976 sui quali la Commissione si esprime come segue:
- non concorda sull'emendamento proposto all'art.1;
- non concorda sull'emendamento proposto all'art.4 ad eccezione della parola "bilingue";
- accoglie l'emendamento proposto all'art. 3.
I Commissari si sono quindi espressi sul sopracitato disegno di legge emendato nel modo seguente:
BONDAZ, BORDON, CHANU e QUEY - Parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti accolti;
MONAMI - Parere favorevole alla discussione in aula, con gli emendamenti accolti.
Aosta, li 18 gennaio 1977
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Il Consigliere CLUSAZ, quale presidente della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, dopo essersi dichiarato d'accordo con la Commissione Affari Generali per il non accoglimento dell'emendamento proposto all'articolo 1 in quanto già in sede di Commissione Agricoltura sono sorte perplessità in tal senso, insiste per il mantenimento dell'emendamento proposto all'articolo 4 onde evitare di far gravare sulle finanze comunali l'onere per la fornitura della segnaletica.
Il Consigliere PARISI difende l'operato della Commissione Agricoltura facendo notare che la Commissione Affari Generali avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare, per quanto di sua competenza, la parte finanziaria del disegno di legge.
Fatta questa premessa si sofferma ad esaminare il disegno di legge e fa osservare che il divieto in esso contenuto è troppo rigido nei confronti delle popolazioni valdostane, dal momento che tutte le strade ricadenti nel divieto di circolazione sono state costruite con notevoli interventi finanziari da parte degli enti pubblici.
Il Consigliere MANGANONI, premesso che il Gruppo del P.C.I. voterà a favore del disegno di legge in questione, con gli emendamenti proposti dalla Commissione consiliare per l'Agricoltura, suggerisce di emendare il secondo comma dell'articolo 1 aggiungendo, dopo le parole "strade statali, regionali e comunali" la parola "carrozzabili".
Il Consigliere TAMONE, dopo aver criticato l'indebita ingerenza della Commissione per gli Affari Generali nei confronti della Commissione per l'Agricoltura, sostiene, a titolo personale, che alcune delle numerosissime strade consorziali costruite, con contributo regionale, negli ultimi anni sono inutili ed hanno danneggiato irrimediabilmente l'ambiente naturale, per cui richiede che, da parte dell'Assessorato Agricoltura, siano attentamente vagliate le varie istanze di finanziamento e siano accolte solamente quelle che veramente si rivelano utili per l'agricoltura.
Dichiara quindi di non concordare con quanto asserito dal Consigliere Parisi ritenendo che le strade poderali e consorziali debbano essere destinate ad esclusivo uso agricolo.
Conclude sottolineando la necessità di avviare una campagna di propaganda allo scopo di dare la massima diffusione alle disposizioni del disegno di legge in esame.
Il Consigliere BONDAZ, quale Presidente della Commissione Affari Generali, interviene per illustrare i motivi che stanno alla base del parere della Commissione stessa.
Precisa che il parere negativo, nei confronti di alcuni degli emendamenti proposti dalla Commissione per l'Agricoltura, non deve essere considerato come atto di controllo sull'operato della Commissione, bensì come giudizio teso a conservare la legittimità del disegno di legge. Infatti, da un lato, l'emendamento proposto all'articolo 1 verrebbe ad incidere nella sfera del diritto privato in cui la Regione non ha alcuna competenza legislativa e, dall'altro lato, l'emendamento proposto all'articolo 4, così come formulato, comporterebbe un onere finanziario a carico regionale, per il quale non è previsto il relativo finanziamento.
L'Assesseur à l'Instruction Publique, M.lle Maria Ida VIGLINO, recommande que les pancartes prévues par l'article 4 du projet de loi, soient écrites en bon français.
Le Président de la Junte, M. ANDRIONE, se déclare favorable à l'approbation de l'amendement à l'article 4 du projet de loi proposé par la Commission Agriculture, pourvu que le financement relatif pourrait facilement rentrer dans le chapitre 9200 du budget régional.
Ensuite présente deux amendements, substitutifs de l'article 1 et du 1er alinéa de l'article 2 du projet de loi dont il s'agit, qui, d'un côté, accueillent la proposition du Conseiller Manganoni et, d'autre part, sont écrits d'une façon plus correcte:
Articolo 1
Sopprimere e sostituire:
Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.
Articolo 2
Sopprimere il primo comma e sostituire:
È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade come definite nell'articolo precedente.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e, prima di procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, propone una breve sospensione dei lavori, allo scopo di consentire ai Consiglieri l'esame dei vari emendamenti.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,10 alle ore 19,22.
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Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte del Presidente della Giunta, il seguente emendamento sostitutivo:
Articolo 1
Sopprimere e sostituire:
Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato, da parte del Presidente della Giunta, il seguente emendamento:
Articolo 2
Sopprimere il primo comma e sostituire:
È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade come definite nell'articolo precedente.
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il seguente emendamento:
Articolo 3
Dopo le parole "...dai rispettivi Consigli" aggiungere la seguente frase finale "fermo restando il consenso previsto all'ultimo comma dell'articolo 2".
Si dà atto che l'emendamento è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto)
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il seguente emendamento:
Articolo 4
Primo comma, primo e secondo rigo: dopo la parola "segnaletica" aggiungere le seguenti: "bilingue, fornita dall'Amministrazione regionale".
Si dà atto che l'emendamento è approvato dal Consiglio con ventiquattro voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bondaz e Chanu).
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articoli 5, 6, 7, 8 e 9
Si dà atto che gli articoli da 5 a 9 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrari: uno.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 268
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............ n. ...: NORME DI POLIZIA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.
Art. 2
È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, al di fuori delle strade come definite dall'articolo precedente.
La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragione di abitazione o dimora o lavoro o servizio.
Fuori di questi casi, coloro che intendano accedere sul territorio di cui al primo comma, debbono munirsi di autorizzazione comunale, da ottenersi su domanda motivata.
Il Sindaco, in occasione di manifestazioni, su richiesta degli organizzatori, potrà, con propria ordinanza, derogare, per tempi e strade determinati, al divieto di cui all'articolo 1.
Resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la circolazione e il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi del presente articolo.
Art. 3
In ogni altro caso, la circolazione con veicoli a motore su strade non comprese tra quelle di cui all'articolo 1 può essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli, fermo restando il consenso previsto all'ultimo comma dell'articolo 2.
Art. 4
I Comuni provvederanno a collocare apposita segnaletica, bilingue, fornita dall'Amministrazione regionale in conformità alla presente legge, nel termine di mesi sei dalla sua entrata in vigore.
È fatta salva la facoltà dei soggetti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, di apporre analoga segnaletica di divieto.
Art 5
Per la violazione dei divieti di cui alla presente legge sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 45.000.
I proventi delle sanzioni di cui al precedente comma sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia effettuato da organi di polizia comunale; negli altri casi dalla Regione.
Art. 6
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della Caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 7
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 8
Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.
Art. 9
I proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Regione saranno introitati al Capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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