Oggetto del Consiglio n. 71 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 71/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 febbraio 1977:

"La raccolta e la distruzione di funghi e di alcune specie della fauna inferiore ha registrato, in questi ultimi anni, a causa della crescente pressione antropica sul territorio, anche in relazione al turismo di massa, un aumento impressionante, tale da farne temere la completa scomparsa nelle zone più accessibili e frequentate, con grave pregiudizio per l'equilibrio naturale del territorio stesso.

È, infatti, cosa ormai risaputa, almeno a livello scientifico, se non anche a livello popolare, che i funghi rivestono una grande importanza nell'ecosistema naturale, soprattutto nei confronti dei boschi, che rappresentano il loro tipico ambiente di sviluppo.

In effetti, l'indiscriminata raccolta dei funghi nei boschi sta recando agli ecosistemi forestali profonde modificazioni, dirette o indirette, che arrivano a condizionare l'esistenza delle foreste e che contribuiscono ad alterare il già precario equilibrio che caratterizza lo stato generale dei boschi stessi.

Invece, per i terreni agrari, più che la raccolta, anch'essa foriera di squilibrio ecologico, è dannosa la ricerca dei funghi, a causa del continuo calpestio, per lunghi periodi, delle colture in atto da parte di torme indisciplinate di ricercatori, i quali, traendo motivo dai funghi, non disdegnano la raccolta anche di altri prodotti agricoli. Questi fatti, evidentemente, suscitano continue lagnanze da parte dei coltivatori interessati, i quali avvertono soprattutto il disagio psicologico di non sentirsi protetti nei loro primordiali diritti.

È altresì nota l'utilità per l'equilibrio ambientale di alcune specie della fauna inferiore, oggi soggetta ad una progressiva rarefazione se non a completa estinzione, a causa della costante riduzione dei loro "habitat" naturali, provocata, oltre che dalla crescente pressione antropica, dall'inquinamento delle acque, dall'uso di insetticidi e di fertilizzanti di ogni tipo nonché dalla loro ricerca per motivi prettamente culinari o commerciali.

Si rende pertanto necessario, allo scopo di assicurare l'indispensabile equilibrio naturale del territorio e di garantire l'integrità delle colture agrarie, emanare delle opportune norme per disciplinare in modo adeguato la raccolta dei funghi e la cattura delle specie della fauna inferiore più meritevoli di protezione.

A tal fine si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale.

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Disegno di legge regionale n. 266

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...............n. : NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Disciplina della raccolta dei funghi)

Art. 1

Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2

La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari.

Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

Nei boschi soggetti a vincolo idraulico forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotiti e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.

Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto.

Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.

Art. 3

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'articolo 4.

Art. 4

Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.

È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.

La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

TITOLO II

(Tutela di alcune specie della fauna inferiore)

Art. 5

È vietato alterare, disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonché raccogliere uova e girini di tutte le specie di anfibi.

Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste è consentita la loro raccolta in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 6

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero).

Art. 7

Dal 1° novembre al 31 luglio è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola).

Dal 1° agosto al 31 ottobre è consentita la cattura di esemplari di tale genere, purché la loro dimensione minore non sia inferiore a mm.35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24 esemplari.

Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'articolo 3.

La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

TITOLO III

(Norme comuni)

Art. 8

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole, nonché le coltivazioni e gli allevamenti artificiali.

Art. 9

Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo per la raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge.

Art. 10

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 11

I contravventori alle norme di cui ai commi primo e secondo e alle disposizioni del decreto di cui al comma terzo dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a 100 grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti.

I contravventori alle norme di cui all'articolo 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma.

Qualora si tratti della violazione di cui agli articoli 5 e 6, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 60.000.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 900 per ogni lumaca raccolta.

Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa del materiale e si applica una sanzione amministrativa di L.60.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi.

I contravventori alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di Lire 30.000, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Viene applicata la metà del minimo della sanzione nei confronti del contravventore che rimette in libertà nel loro ambiente originario gli animali catturati, purché, a giudizio dell'agente, siano in grado di sopravvivere.

Art. 12

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n.706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 13

I proventi di spettanza regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Il Vice Presidente CHABOD dà lettura dei sottoriportati pareri delle Commissioni competenti:

"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGRICOLTURA

PARERE

sul disegno di legge n. 266, concernente: "NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE".

La Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, nella riunione in data 13 dicembre 1976, presenti il Presidente CLUSAZ e i membri BORBEY, LUSTRISSY e MARCOZ, ha preso in esame il sopracitato disegno di legge ed ha espresso, unanime, parere favorevole all'approvazione del medesimo, con i seguenti emendamenti:

Art. 2 terzo comma, terzo rigo: dopo la parola "divieto" sostituire il punto con una virgola e aggiungere la seguente frase: "a cura del servizio forestale".

Art. 11 primo comma, secondo rigo: sostituire "del decreto" con "dei decreti".

Aosta, li 13 dicembre 1976"

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"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER GLI AFFARI GENERALI, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E URBANISTICA

PARERE

sul disegno di legge n. 266, concernente: "NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE."

La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 18 gennaio 1977, presenti il Presidente BONDAZ e i membri BORDON, CHANU, MONAMI e QUEY ha preso in esame il sopracitato disegno di legge.

Visto il parere della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, espresso in data 13 dicembre 1976; dopo ampia discussione ed aver all'unanimità proposto i sottoriportati emendamenti, i presenti si sono espressi sul predetto disegno di legge nel modo seguente:

BONDAZ, BORDON, CHANU e QUEY - Parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

MONAMI - Parere favorevole alla discussione in aula.

Emendamenti proposti dalla Commissione

Art. 2 primo comma, primo rigo: dopo le parole: "terreni agrari" sopprimere il punto ed aggiungere le seguenti parole: "fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri s.l.m., nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo".

Art. 7 secondo comma, terzo e quarto rigo: sostituire la frase: "...non superiore a 24 esemplari" con la seguente: "...non superiore a 60 esemplari".

Art. 11 - L'ultimo comma dell'articolo 11 è soppresso.

Aosta, li 18 gennaio 1977"

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge, proponendone l'approvazione, con l'emendamento all'articolo 2 proposto dalla Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica.

Il Consigliere CLUSAZ, dopo aver suggerito la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11, dichiara di essere contrario all'emendamento all'articolo 7 proposto dalla Commissione Affari Generali, ritenendo eccessivo il limite di 60 esemplari di lumache per raccoglitore.

Il Consigliere MANGANONI propone di tener fermo a 24 il quantitativo giornaliero di lumache raccoglibili e suggerisce di limitare il periodo di raccolta ai soli mesi di settembre ed ottobre, escludendo quindi il mese di agosto nel corso del quale, a detta degli esperti, le lumache sono ancora in periodo di riproduzione.

Il Consigliere TAMONE esprime, a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo sul cosiddetto "pacchetto delle leggi ecologiche" che giunge finalmente, dopo un tormentato iter, all'esame consiliare.

Quindi, soffermandosi sulle proposte avanzate dai colleghi Manganoni e Clusaz, che ritiene entrambe fondate, si dice d'accordo di autorizzare la raccolta di un quantitativo massimo per raccoglitore di 36 lumache e di escludere la possibilità di raccolta di tale specie nel mese di agosto.

Il Consigliere LUSTRISSY, premesso che il Gruppo demopopolare è favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione, con il mantenimento del testo originario dell'articolo 7, dichiara, a titolo personale, di essere contrario all'emendamento all'articolo 2 proposto dalla Commissione Affari Generali, ritenendo che la disposizione emendata, oltre ad essere priva di ogni fondamento scientifico, creerebbe seri problemi di applicazione da parte degli addetti alla sorveglianza.

Quindi, dopo aver espresso il proprio scetticismo circa le future possibilità di una corretta applicazione delle leggi ecologiche, ritiene che sarebbe opportuno organizzare un'adeguata campagna, per la divulgazione e l'illustrazione delle leggi di cui si sta discutendo, attraverso pubblicazioni ed azioni di sensibilizzazione, sia negli ambienti scolastici sia in pubblici dibattiti a livello di Comuni e di Comunità Montane.

Il Consigliere PARISI dichiara di essere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame che, a suo giudizio, è troppo permissivo. Ritiene auspicabile, per la tutela e la protezione dei boschi e di tutto il territorio della Valle d'Aosta, l'approvazione di una norma che faccia divieto di raccogliere funghi e quelle specie della fauna inferiore citate nella proposta.

Il Consigliere MAQUIGNAZ, preoccupato che il disegno di legge in esame non tuteli sufficientemente i diritti dei proprietari o di coloro che hanno il godimento dei fondi, propone che l'articolo 9 sia emendato come segue:

Art. 9 - La raccolta dei funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

Il Consigliere BORDON invita l'Assessore competente ad esaminare con attenzione le numerose proposte di emendamento avanzate, alcune delle quali risultano fondate, però propone che non siano ammessi rinvii della votazione sulla proposta il cui iter è già stato sufficientemente lungo.

Per questo motivo, essendo egli il presentatore dell'emendamento, approvato in Commissione, per l'elevazione da 24 e 60 del numero massimo di lumache stabilito dall'articolo 7, dichiara di rinunciare all'emendamento stesso.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ è favorevole all'accoglimento degli emendamenti proposti dai Consiglieri Clusaz, Manganoni e Maquignaz.

Quindi, dopo aver dichiarato di non condividere le opinioni espresse dal Consigliere Parisi, comunica, in relazione alle proposte del Consigliere Lustrissv, circa la necessità di dare la massima pubblicità ai disegni di legge, di aver già dato disposizioni per la preparazione di un opuscolo illustrativo da distribuire alla popolazione.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio con ventisette voti favorevoli e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 2

Si dà atto che all'articolo 2 sono stati presentati i due sottoriportati emendamenti:

- Emendamento proposto dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica:

primo comma, primo rigo: dopo le parole: "terreni agrari" sopprimere il punto ed aggiungere le seguenti parole: "fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri s.l.m., nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo".

- Emendamento proposto dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura: terzo comma, terzo rigo: dopo la parola "divieto" sostituire il punto con una virgola e aggiungere la seguente frase: "a cura del servizio forestale".

Si dà atto che entrambi gli emendamenti e l'articolo 2 emendato sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli ventisette e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 3, 4, 5 e 6

Si dà atto che gli articoli da tre a sei sono approvati dal Consiglio, con voti favorevoli ventisette e un voto contrario espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 7

Si dà atto che all'articolo 7 sono stati presentati i due sottoriportati emendamenti:

Emendamento dei Consiglieri Manganoni e Tamone:

- primo comma, primo rigo, la parola "luglio" è sostituita dalla parola "agosto";

- secondo comma, primo rigo, la parola "agosto" è sostituita dalla parola "settembre".

L'emendamento è approvato con voti favorevoli ventisette e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Emendamento della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica:

- secondo comma, terzo e quarto rigo: sostituire la frase: "...non superiore a 24 esemplari" con la seguente: "...non superiore a 60 esemplari".

L'emendamento non è approvato dal Consiglio con voti contrari ventotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, con ventisette voti favorevoli e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 8

Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio con ventisette voti favorevoli e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 9

Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato, da parte del Consigliere Maquignaz, il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 9: La raccolta dei funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 10

Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio con ventisette voti favorevoli e un voto contrario espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 11

Si dà atto che all'articolo 11 sono stati presentati i due sottoriportati emendamenti:

Emendamento della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura:

- primo comma, secondo rigo: sostituire "del decreto" con "dei decreti".

Emendamento della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica:

- L'ultimo comma è soppresso.

Si dà atto che entrambi gli emendamenti e l'articolo così emendato sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli ventisette e un voto contrario espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 12 e 13

Si dà atto che gli articoli 12 e 13 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli ventisette e un voto contrario espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tredici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore".

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Disegno di legge regionale n. 266

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................... n. ............. : NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Disciplina della raccolta dei funghi)

Art. 1

Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2

La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri s.l.m., nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.

Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

Nei boschi soggetti a vincolo idraulico-forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.

Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale.

Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.

Art. 3

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'articolo 4.

Art. 4

Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.

È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.

La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

TITOLO II

(Tutela di alcune specie della fauna inferiore)

Art. 5

È vietato alterare, disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonché raccogliere uova e girini di tutte le specie di anfibi.

Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste è consentita la loro raccolta in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 6

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero).

Art. 7

Dal 1° novembre al 31 agosto è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola).

Dal 1° settembre al 31 ottobre è consentita la cattura di esemplari di tale genere, purché la loro dimensione minore non sia inferiore a mm. 35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24 esemplari.

Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'articolo 3.

La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

TITOLO III

(Norme comuni)

Art 8

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole, nonché le coltivazioni e gli allevamenti artificiali.

Art. 9

La raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

Art. 10

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 11

I contravventori alle norme di cui ai commi primo e secondo e alle disposizioni dei decreti di cui al comma terzo dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a 100 grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti.

I contravventori alle norme di cui all'articolo 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di lire 30.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma.

Qualora si tratti della violazione di cui agli articoli 5 e 6, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 60.000.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 900 per ogni lumaca raccolta.

Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa del materiale e si applica una sanzione amministrativa di L. 60.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi.

I contravventori alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di Lire 30.000, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 12

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n.706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 13

I proventi di spettanza regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Guido Chabod)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)

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