Oggetto del Consiglio n. 68 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 68/77 - RITIRO DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 191, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE COMUNISTA, CONCERNENTE: "NORME E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI CONSULTORIALI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA ED ALLA MATERNITÀ IN ORDINE ALLA EDUCAZIONE ED IGIENE SESSUALE E DEMOGRAFICA".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dal Gruppo consiliare comunista, concernente: "Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei servizi consultoriali di assistenza alla famiglia ed alla maternità, in ordine alla educazione ed igiene sessuale e demografica", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 e 30 aprile 1976:

Presentiamo, allegata, una proposta di legge per l'attuazione della legge statale n. 405 del 29 luglio 1975 che istituisce i Consultori familiari.

Con questa proposta ci inseriamo nel dibattito aperto nel Paese, nell'opinione pubblica, sulla stampa, tra le forze politiche sui cruciali problemi dell'aborto, della maternità e paternità consapevoli, della sessualità e del ruolo della donna nella famiglia e nella società.

La questione dell'emancipazione femminile è divenuta anche nel nostro Paese un fatto di massa, una grande questione nazionale non solo per noi comunisti.

Le donne oggi vogliono conquistare una nuova condizione e affermare la loro piena dignità di cittadine e non essere più vittime di una "fatalità biologica". Non si accetta più che i problemi della sessualità continuino ad essere confinati nella sfera dell'ignoranza e dei tabù ove la donna diventa oggetto e mezzo per la continuazione della "stirpe"; non si accetta più che l'aborto sia il mezzo fondamentale di controllo delle nascite, con il suo carico di sofferenza e di morte; non si accetta più una condizione di arretratezza sociale, sanitaria, della ricerca scientifica che costringe migliaia di bimbi e di famiglie a subire per la vita, il trauma degli handicaps.

Quando parliamo di maternità e paternità consapevoli, di diritto alla vita e alla sessualità abbiamo presente la complessità dei problemi nei suoi vari aspetti, ognuno dei quali richiede misure e soluzioni corrispondenti alle esigenze della donna e della coppia e in quanto tali necessarie allo sviluppo civile dell'intera società.

È guardando a queste esigenze e al contrasto con la realtà che misuriamo fino in fondo l'arretratezza culturale, il colpevole disinteresse delle classi dirigenti, il ritardo storico su alcuni dei valori più significativi del livello civile di una società, quali la maternità e i diritti del bambino.

Basta pensare alle inique norme ancora in vigore sull'aborto; all'assenza di una sana e rigorosa educazione sessuale nelle scuole; all'enorme carenza di servizi sociali e sanitari per la maternità e la prima infanzia.

Si deve alla tenace lotta delle donne, delle loro organizzazioni, dei sindacati, delle forze politiche e democratiche più avanzate e dei Comuni più sensibili alle battaglie peri diritti civili, la conquista di leggi quali quelle che tutelano la maternità delle lavoratrici, impediscono i licenziamenti in caso di matrimonio, finanziano, seppur con seri limiti, il primo piano nazionale di asili-nido pubblici, hanno introdotto il divorzio, rinnovato profondamente il diritto di famiglia ed istituito i "Consultori familiari".

Recentemente anche il Comune di Aosta è intervenuto sul problema dei Consultori con una propria delibera; crediamo a questo proposito che la tempestività e la sensibilità sociale dimostrata dal Comune di Aosta ponga in maggior risalto le nostre responsabilità di Ente regionale nell'affrontare con rapidità e solerzia i compiti di una legge regionale sui Consultori familiari.

Abbiamo consapevolezza che i problemi che solleva l'istituzione dì un Consultorio investono questioni di ordine più generale che non possono essere risolti solo da una legge come questa, né dalla Regione soltanto. Occorrono leggi nazionali nuove capaci di operare un profondo rinnovamento economico, sociale, politico e culturale, tali da rimuovere "a monte" le cause che determinano il fenomeno dell'aborto, che riconoscano alla scuola il compito primario di informazione culturale e di educazione sessuale; leggi che risolvano i problemi del lavoro, della casa, dell'assetto diverso delle città e della vita nelle campagne, dell'arretratezza del mezzogiorno, dei diritti dell'infanzia e che assicurino la piena assunzione, da parte della società, della maternità come valore sociale.

Nel processo generale di riforma e di crescita democratica anche la Regione tuttavia può e deve svolgere un'importante funzione; su questa strada si sono poste da tempo numerose Regioni italiane, anticipando, fin dove è possibile, quelle scelte riformatrici che per trent'anni colpevolmente sono state rinviate a livello nazionale e che sono oggi non più eludibili.

Questo vuol dire superare il metodo in campo socio-assistenziale degli interventi frammentari; sganciati dalle effettive esigenze della popolazione, superare la logica di accentramento; soprattutto questo vuol dire per la Regione darsi delle precise linee di riforma e di programmazione democratica dello sviluppo. È per avviare questi processi che noi comunisti abbiamo presentato nel giugno 1975 una proposta di legge sulla "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione"; e non possiamo non denunciare che ancora una volta, nell'affrontare un importante problema socio-assistenziale come quello dei Consultori familiari, siamo costretti a farlo nella perdurante e totale assenza nella nostra Regione di un quadro generale di riforma e di programmazione dei servizi sociali e sanitari.

Avendo presente questa concezione più generale dei problemi, il nostro disegno di legge si propone di introdurre norme legislative applicative della legge nazionale n. 405 del 29 luglio 1975 tali da garantire alle donne e ai cittadini tutti, senza discriminazione di possibilità economiche o di situazioni ambientali e sociali, attraverso adeguate prestazioni pubbliche e gratuite, il diritto di accedere alla conoscenza, all'informazione e quindi all'uso dei mezzi atti a favorire la procreazione o a prevenirla, onde evitare il ricorso all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite come viene affermato dall'articolo 1 della presente legge e per promuovere un'azione di orientamento e di guida per una maternità e paternità responsabili e assistite, gratuitamente, nei servizi socio-sanitari specializzati necessari per la tutela sanitaria e sociale della prima infanzia.

Il Consultorio deve essere visto come uno dei servizi delle future Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari che opera in collegamento con la realtà socio-economica del territorio, che ha il compito di usare tutti gli strumenti informativi per conoscere la realtà al fine di programmare e realizzare il proprio intervento.

Poiché diverse sono le condizioni della nostra Regione e diverso è il livello di maturazione delle donne e degli uomini, il Consultorio deve nascere come una struttura profondamente legata all'ambiente nel quale opera e deve privilegiare il tipo di intervento che risponde alla domanda più pressante e che parte dai gruppi più numerosi. L'articolo 2 tende a rispondere a questa necessità.

Il servizio di consulenza pre-concezionale è un compito fondamentale del Consultorio che viene regolato dall'articolo 3.

Dal lavoro anamnestico e di prima analisi del Consultorio emergono naturalmente dei bisogni a cui si deve rispondere con cure mediche e con interventi specialistici. È compito del Consultorio smistare ed indirizzare l'utenza che necessita di tali prestazioni alle strutture socio-sanitarie che operano sul territorio.

Il Consultorio, infatti, oltre a fornire prestazioni in proprio deve svolgere attività promozionali in collegamento con tutti i servizi operanti nel territorio.

Gli articoli 2, 3 della legge prevedono, inoltre, la raccolta di dati e informazioni mediante apposite Schede individuali, di coppia o di gruppo che consentono la rilevazione delle condizioni lavorative, sanitarie, ostetriche e socio-ambientali che concorrono a determinare le situazioni-rischio per la salute psico-fisica della donna, del neonato e più in generale dei singoli cittadini che si rivolgono ai Consultori.

L'articolo 5 stabilisce che i tipi di intervento che sono indispensabili per garantire la tutela sanitaria e sociale della prima infanzia si realizzano presso le altre strutture sociali e sanitarie delle istituende ULSSS quali gli asili-nido, le scuole per l'infanzia, i centri di riabilitazione, gli uffici di igiene, strutture con le quali il Consultorio collabora.

La proposta di legge intende poi affermare l'esigenza e l'impegno della Regione nella qualificazione, riqualificazione e aggiornamento permanente del personale da adibire ai Consultori. Considerando che, allo stato attuale della formazione scolastica, università compresa, una preparazione teorica e pratica adeguata non è assicurata, la proposta prevede la organizzazione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento.

Tenendo conto che i Consultori sono un servizio delle future ULSSS, gli articoli 7, 8 e 9 puntano ad utilizzare in via prioritaria il personale sanitario e sociale già dipendente dagli Enti locali o provenienti da Enti pubblici disciolti e a garantire il metodo del lavoro di gruppo e la collaborazione interdisciplinare.

Per questo la proposta prevede un organico di operatori limitato ad un operatore sociale ed un operatore sanitario e la consulenza degli altri operatori che lavorano nelle altre strutture socio-sanitarie.

Abbiamo ritenuto necessario sottolineare, al fine di evitare i rischi della settorialità e della frammentazione degli interventi, che il lavoro degli operatori si deve svolgere in équipe e in coordinamento con gli altri operatori sociali sanitari del territorio e che dovrà tendere a stabilire con le donne e i cittadini un continuo rapporto di confronto e di verifica e a promuovere tutte quelle iniziative di dibattito, incontro, indagine, ecc. stimolatrici della partecipazione e della conoscenza della realtà.

L'articolo 11 trova la sua motivazione fondamentale nell'urgenza di regolare le funzioni svolte dal disciolto ONMI e trasferite agli Enti locali dal Parlamento nel dicembre scorso nonché le prerogative che gli eventuali consultori istituiti da Enti pubblici e privati devono avere per essere inseriti nella rete regionale di consultori.

Gli articolo 12 e 13 affrontano la gestione sociale del servizio; tale gestione non può che essere demandata ai Comuni, ai loro consorzi e alle Comunità montane come più diretti rappresentanti della popolazione, in attesa che vengano istituite le ULSSS in cui i Consultori saranno compresi. Viene assicurato poi il principio della partecipazione e del controllo democratico da parte della popolazione.

Gli articoli 15 e 16 fissano i criteri per la programmazione del servizio.

A questo scopo vengono indicati alcuni criteri prioritari: incidenza degli aborti, della mortalità infantile, degli handicaps e del tasso di natalità. Questi criteri riteniamo siano fondamentali nella fase di programmazione della prima rete di Consultori anche al di là della richiesta dei singoli Comuni e circoscrizioni proprio per tener conto di oggettive esigenze e del ruolo di promozione e di impulso che la Regione deve svolgere, tanto più verso quei Comuni che hanno situazioni difficili ed incontrano particolari difficoltà tecnico-operative a svolgere i compiti loro affidati.

Negli ultimi articoli, infine, vengono indicati i criteri con i quali dovranno essere erogati i contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane per l'istituzione e la gestione dei Consultori; le norme finanziarie e la misura del contributo regionale integrativo del finanziamento nazionale.

I presentatori auspicano che il Consiglio affronti i problemi sollevati con la massima urgenza per rispettare il tempo di sei mesi concesso alle Regioni dall'entrata in vigore della legge 405 del 29 luglio 1975 per fissare con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo dei Consultori familiari.

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Proposta di legge n. 191

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : "NORME E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI CONSULTORIALI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA ED ALLA MATERNITÀ IN ORDINE ALL'EDUCAZIONE ED IGIENE SESSUALE E DEMOGRAFICA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Consultorio familiare è un servizio pubblico e gratuito che, nell'ambito dei servizi sociali e sanitari (ULSSS), concorre a realizzare la tutela della salute della donna e del bambino, nonché un efficace intervento per una maternità libera e consapevole ed ha le seguenti finalità:

a) garantire una adeguata ed ampia informazione ed educazione sui problemi della sessualità, della procreazione libera e consapevole e della crescita dei figli;

b) somministrare gratuitamente i mezzi necessari al conseguimento delle finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica dei cittadini utenti e prevenire il ricorso all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite;

c) assicurare l'assistenza necessaria, presso le altre strutture sociali e sanitarie delle istituende ULSSS, per garantire una gravidanza fisiologica ovvero prevenire l'insorgere di eventi morbosi in epoca pre-peri-post-natale e per la tutela sanitaria e sociale della prima infanzia.

Art. 2

Nell'ambito delle istituende ULSSS e in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari, il Consultorio contribuisce a promuovere iniziative volte a conoscere la realtà economico-sociale e culturale del territorio con particolare riferimento a comunità omogenee quali, ad esempio, i luoghi di lavoro, la scuola, agglomerati abitativi intensivi e sprovvisti di servizi sociali, attraverso indagini, dibattiti, incontri e ogni altro mezzo di divulgazione e di informazione.

Sulla base dei dati conoscitivi emergenti dalla realtà economico-sociale e culturale, il Consultorio promuove le iniziative più idonee alla formazione sessuale e alla conoscenza e uso dei mezzi anticoncezionali stabilendo gli opportuni collegamenti con gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica e gli altri luoghi di lavoro, con i Comitati di quartiere, nonché altri organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti ed operanti nel territorio.

Promuove, inoltre, incontri specifici con i Gruppi omogenei interessati per la individuazione dei fattori-rischio che minacciano la salute psicofisica della donna e del prodotto del concepimento al fine di rimuovere e prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e sociale che li determinano.

A tale scopo il Consultorio assicura ad ogni Gruppo l'uso di una "Scheda di Gruppo" che preveda i fondamentali parametri socio-economici, culturali e di ordine ambientale, la valutazione del rischio accertabile attraverso una precisa indagine a carattere epidemiologico, con rilevazioni periodiche, sui luoghi di lavoro, nelle comunità scolastiche e di residenza, di intesa con gli altri servizi operanti sul territorio, in particolare con il servizio di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, legge regionale 13 marzo 1975, n. 13.

Art. 3

Le finalità stabilite dall'articolo 1 della presente legge si realizzano attraverso un servizio di consulenza, individuale o di gruppo, che attui interventi che prevedono:

a) l'assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità responsabile per la soluzione dei problemi del singolo, della coppia e della famiglia naturale, adottiva o affidataria, anche in riferimento alla problematica minorile;

b) l'individuazione e la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile;

c) un'azione di orientamento e di informazione sulla prevenzione e sulla terapia di tutte le malattie e di tutte le cause di ordine sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del neonato e del bambino;

d) iniziative di educazione sessuale rivolte in particolare verso i giovani ed in eventuale collaborazione con gli organi di governo della scuola;

e) le informazioni ed i suggerimenti necessari all'equilibrio psico-sessuale del singolo e della coppia senza limiti d'età, con particolare riferimento al periodo della menopausa e del climaterio;

f) l'assistenza alla donna in casi di interruzione della gravidanza e nei casi di interruzione ammessi dalla legge.

Il Consultorio, nell'intento di favorire la piena partecipazione della donna e della coppia a tutti i fenomeni inerenti alla sessualità e alla riproduzione, organizza corsi per la preparazione psico-profilattica al parto e promuove incontri per fornire informazioni sullo sviluppo psico-fisico del bambino ed i relativi problemi di allevamento.

Promuove inoltre iniziative attraverso colloqui, incontri, inchieste, ricerche epidemiologiche, per l'individuazione dei fattori di rischio biologici e sociali dei singoli o della coppia al fine di tutelare la salute psico-fisica della gestante e del prodotto del concepimento.

A tal fine il Consultorio assicura mediante apposita Scheda socio-sanitaria la raccolta e la valutazione di tutte le informazioni relative al rapporto tra condizioni socio-ambientali e dati anamnestetici, lavorativi, sanitari dei singoli e della coppia. In particolare per la donna attraverso un calendario di controlli clinici, di laboratorio e strumentali sono rilevati tutti i dati ostetrico-ginecologici che concorrono alla valutazione del rischio potenziale e attuale in gravidanza, parto, puerperio e neonatalità.

Per la tenuta e l'uso delle informazioni raccolte e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei confronti delle cartelle cliniche degli ospedali.

I dati e le notizie vengono raccolti e trasmessi secondo i metodi attraverso gli strumenti di registrazione ed elaborazione fissati dalla Giunta regionale che a tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce ad ogni Consultorio inserito nel piano regionale la Scheda socio-sanitaria sulla base di un modello unico regionale.

La Scheda socio-sanitaria viene redatta in duplice copia, di cui una tenuta a cura dell'utente ed una a cura del Consultorio.

Art. 4

Per gli accertamenti diagnostici e gli interventi ritenuti necessari alla prevenzione di particolari eventi morbosi o di forme di handicaps, i Consultori si servono degli altri presidi e strutture socio-sanitarie previste dalle istituende ULSSS o dal Piano Sanitario Regionale. Essi intervengono presso tali strutture per una messa in opera puntuale e sistematica di tutti gli interventi necessari a garantire la prevenzione e la terapia:

a) delle situazioni in grado di determinare infertilità o sterilità;

b) delle malattie veneree;

c) delle condizioni morbose in grado di determinare, per via genetica o non, conseguenze sulla prole: malattie di sicura origine ereditaria con particolare riguardo alla microcitemia, incompatibilità materno-fetale, dismetabolismi, endocrinopatie, malformazioni ed affezioni diverse dell'apparato genitale femminile e, in particolare, dei tumori;

d) delle condizioni morbose e dei fattori ambientali in grado di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza: promuovendo in particolare a tale scopo la necessità di controlli periodici della gestante, la vaccinazione contro la rosolia, la profilassi dei danni da farmaco;

e) delle condizioni morbose e dei fattori di rischio legate alla situazione del parto: in particolare le gestanti con gravidanze a rischio dovranno essere avviate presso presidi attrezzati per garantire interventi di prevenzione, diagnosi precoce e di terapia intensiva;

f) delle condizioni morbose in grado di incidere sulla salute e sullo sviluppo del neonato: rapida e corretta valutazione dei diversi organi e apparati; prevenzione dei danni (mucoviscidosi, cerebropatia, ecc.) legati ad un intervento tardivo;

g) delle condizioni morbose in grado di incidere, dal punto di vista sanitario, sociale e psicologico sulla salute e sullo sviluppo del bambino;

h) di altre eventuali condizioni morbose che possono determinarsi.

Nell'esercizio delle funzioni fin qui elencate, il personale del Consultorio si muove essenzialmente nel senso della promozione di una coscienza di diritto a livello degli utenti e nel sostegno concreto tutte le volte che ciò sia necessario, per la soddisfazione dello stesso diritto.

TUTELA SANITARIA E SOCIALE ALLA PRIMA INFANZIA

Art 5

La tutela sanitaria e sociale della prima infanzia e il controllo dello sviluppo psicofisico e sociale del bambino si attua attraverso i presidi e servizi socio-sanitari della istituenda ULSSS.

Il Consultorio collabora con tali servizi fornendo tutte le informazioni ed i dati di cui è in possesso.

Art. 6

Il servizio consultoriale agisce sulla base di uno o più gruppi di lavoro socio-sanitari atti ad assicurare l'assistenza biologica-psicologica e sociale degli utenti.

Sino all'istituzione dell'Unità Locale dei Servizi, per ogni gruppo di lavoro operano una assistente sociale, una assistente sanitaria od una ostetrica o una infermiera professionale; la loro attività è integrata, attraverso rapporti di consulenza, dall'opera delle seguenti figure professionali: ginecologo, psicologo, pedagogista, consulente legale, sociologo, che possibilmente nell'ambito di un rapporto di lavoro presso Enti pubblici, esplicheranno la propria opera presso i Consultori.

I servizi consultoriali si avvalgono inoltre dell'opera di esperti esterni e delle strutture esistenti nel territorio.

Eventuale personale volontario potrà essere utilizzato nei servizi consultoriali.

Tutto il personale addetto ai Consultori, di cui alla presente legge, è tenuto a frequentare z corsi programmati dalla Regione ai fini della sua qualificazione, riqualificazione e formazione permanente.

Art. 7

Lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo del Consultorio è assicurato dal personale dipendente dal Comune o dall'organo di decentramento amministrativo secondo le effettive necessità del Consultorio stesso.

Con delibera consiliare verranno stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento della suddetta attività.

Art. 8

I servizi consultoriali ai fini dell'assistenza si avvalgono degli Enti operanti nel territorio, sia per esami di laboratorio e radiologici, sia per ogni altra ricerca idonea al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Gli Enti ospedalieri ed i presidi specialistici degli Enti pubblici di assistenza sanitaria sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico dell'utente.

I servizi consultoriali si avvalgono del personale dei servizi socio-sanitari del territorio, degli uffici sanitari comunali e consortili, delle condotte mediche ed ostetriche e delle altre strutture di base socio-sanitarie che attuano interventi nel campo psicologico.

Sono autorizzati rapporti di consulenza o convenzione con professionisti esterni qualora, per la disciplina necessaria, non siano reperibili specialisti all'interno degli Enti pubblici.

Art. 9

L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo e che coinvolga attraverso periodici momenti di verifica anche l'opera dei Consultori.

Il regolamento dei servizi consultoriali deve disciplinare anche l'organizzazione del lavoro nel rispetto del metodo di gruppo secondo i criteri di distribuzione, di responsabilità e dei campi di intervento di ciascun operatore.

Il Consultorio dovrà tenere conto delle esigenze di informazione dei gruppi e delle comunità, oltreché dei singoli, intervenendo in modo particolare anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio-sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

Nel rapporto utente-operatore si dovrà assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del Consultorio.

Art. 10

L'onere delle prestazioni dei prodotti farmaceutici e di ogni presidio contraccettivo è a carico dell'Ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o sprovvisti di altra forma di assistenza farmaceutica o quando particolari implicazioni di riservatezza deontologica lo impongono.

Sino alla revisione del prontuario farmaceutico, gli enti ospedalieri provvederanno ad acquistare per conto dei servizi consultoriali i prodotti farmaceutici contraccettivi, sulla base dell'articolo 9 della legge nazionale 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11

I Consultori della disciolta Opera Nazionale Maternità e Infanzia, le cui competenze sono state trasferite dallo Stato ai Comuni, Province, Regioni, legge 23 dicembre 1975, n. 689, faranno parte integrante della rete pubblica dei Consultori di cui alla presente legge, opportunamente riorganizzati e ristrutturati secondo le esigenze locali.

Possono essere istituiti Consultori anche da Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro.

L'istituzione dei Consultori privati deve essere autorizzata secondo le leggi vigenti, dai Comuni o loro Consorzi previa domanda agli stessi indirizzata. Tale autorizzazione è rilasciata in rapporto alle reali esigenze del servizio sul territorio.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge la presenza sul territorio di Consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di Consultori pubblici.

Art. 12

Fino all'istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari la gestione dei servizi consultoriali è affidata ai Comuni, ai loro Consorzi e alle Comunità Montane, i quali garantiranno la salvaguardia del pieno diritto alla partecipazione democratica e popolare.

Gli Enti gestori, consultate le Associazioni Femminili Sindacali e Sociali più rappresentative nel territorio, approvano con deliberazione consiliare o consortile, il regolamento dei servizi consultoriali che stabilisce le norme e la forma di gestione del Consultorio.

Art. 13

L'Ente di gestione elabora e dispone i piani di intervento in ordine ai problemi che il buon funzionamento del Consultorio e il raggiungimento delle finalità della presente legge propongono e vigila sulla loro applicazione.

L'Ente di gestione manterrà in costante collegamento, nello svolgimento delle sue attività, con l'assemblea dei cittadini e del personale del Consultorio, mezzo essenziale di partecipazione democratica al Servizio.

Art. 14

Compete al Consiglio regionale:

- approvare il piano pluriennale di istituzione dei Consultori;

- determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi previsti per la istituzione e la gestione dei Consultori;

- approvare il piano annuale di finanziamento con le relative graduatorie dei Comuni, Consorzi dei Comuni e Comunità Montane.

Compete alla Giunta regionale:

- elaborare il piano annuale regionale;

- deliberare in ordine alla concessione dei contributi.

Compete al Presidente della Giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi, previa conforme deliberazione di Giunta.

Per stabilire i criteri per l'elaborazione del piano pluriennale e per la formazione dei piani annuali, la Giunta promuove, di intesa con le Commissioni consiliari competenti, apposite conferenze consultive dei Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, delle associazioni femminili, dei Sindacati e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 15

Il piano di erogazione dei contributi per l'istituzione e il funzionamento dei Consultori sarà predisposto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) equilibrata diffusione del servizio sul territorio anche in rapporto alla carenza o lontananza di altri presidi socio-sanitari;

b) incidenza degli aborti spontanei;

c) tasso di natalità e mortalità infantile;

d) tasso di handicaps collegati al periodo pre-peri-post-natale.

I contributi approvati dal Consiglio regionale per l'istituzione e la gestione dei Consultori sono erogati ai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane in un 'unica soluzione.

Art. 16

I Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane presentano al Presidente della Giunta regionale:

- entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'intero fabbisogno di Consultori per la programmazione pluriennale;

- entro il 30 aprile di ogni anno la domanda di contributo per la istituzione dei Consultori da includere nei piani annuali.

Le richieste di contributo per la istituzione dei Consultori devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia della deliberazione con la quale il Consiglio comunale, l'Assemblea consortile e la Comunità Montana ha deciso di istituire o gestire direttamente uno o più Consultori;

- i programmi del servizio che si intende realizzare;

- lo stato della situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai servizi necessari alla erogazione delle prestazioni per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

- la dotazione del personale ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge e le indicazioni sulle strutture utilizzate e sulle previsioni di spesa.

Per accedere ai finanziamenti gli Enti pubblici e privati devono assicurare: la globalità degli interventi previsti dalla presente legge; corrispondenti livelli quantitativi e qualitativi di personale; la gestione sociale e accettino le forme di controllo e dì vigilanza previste dagli appositi regolamenti dei Comuni e dei loro Consorzi.

Le domande di contributo vanno presentate ai Comuni o loro Consorzi i quali le trasmettono alla Regione con proprio parere motivato.

Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le apposite Commissioni consiliari permanenti, formula il piano annuale e la conseguente graduatoria per la concessione dei contributi, anche in mancanza di domanda specifica dei Comuni.

NORME FINANZIARIE

Art. 17

Le richieste di contributo per la gestione dei Consultori pubblici o privati debbono essere presentate dai Comuni o loro Consorzi al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Esse devono essere corredate:

- da una copia del bilancio preventivo;

- dal conto consuntivo dell'anno immediatamente precedente;

- da una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 18

La spesa a carico della Regione per il finanziamento del servizio di cui alla presente legge è determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

A partire dall'esercizio 1976 è istituito un nuovo capitolo denominato: "Contributi per il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e alla prima infanzia".

Per l'esercizio 1976 è autorizzata, per i fini di cui alla presente legge la spesa di Lire ......... alla quale si farà fronte.

Il capitolo "Contributi per il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e alla prima infanzia" sarà inoltre alimentato dalle somme di cui alla legge statale del 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge di scioglimento dell'ONMI e da altri eventuali assegnati da Enti pubblici e privati.

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 19

La Regione delega ai Comuni singoli o associati i poteri di vigilanza e di controllo del disciolto ONMI come dall'articolo 2 della legge di scioglimento 23 dicembre 1975, n. 689.

NORME TRANSITORIE

Art. 20

Fino allo scioglimento degli Enti mutuo-assistenziali i Comuni, gli organi di decentramento comunale, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane, stabiliranno con i suddetti Enti, nonché con gli Enti ospedalieri, opportune intese affinché la tutela delle donne e il prodotto del concepimento possa avvalersi del coordinato utilizzo di tutte le strutture sanitarie e sociali presenti nel territorio.

Le prestazioni erogate dai Consultori sono gratuite.

Il Comitato di Coordinamento tra la Regione, gli Enti mutualistici e gli Enti ospedalieri, previsto dall'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, dispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli opportuni atti per rendere operativo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 405 del 29 luglio 1975.

Art. 21

Per preparare il personale da adibire alla prima rete di Consultori, la Regione organizza, sentiti i Comuni, corsi straordinari di riqualificazione del personale dipendente degli Enti locali e loro Consorzi o dagli Enti disciolti (ostetriche e medici condotti ed altri eventuali operatori sociali e sanitari) al fine di fornire loro la preparazione richiesta dalle finalità della presente legge.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Il Consigliere DOLCHI, richiamandosi alla discussione di ieri in tema di politica sanitaria, ribadisce alcune critiche alla maggioranza per la totale mancanza di iniziative in campo sanitario, nonché per l'ostinata opposizione a tutte le proposte avanzate in materia dai Consiglieri dell'opposizione.

Riferendosi all'oggetto in discussione, comunica che il Gruppo comunista, allo scopo di non intralciare i lavori del Consiglio, ha stabilito che, se il primo articolo della proposta non riporterà l'approvazione del Consiglio, la proposta stessa sarà ritirata dai proponenti.

Conclude il suo intervento facendo osservare che, con il perdurare dell'assenza del Presidente del Consiglio per motivi di salute, la presidenza dell'Assemblea dovrebbe essere affidata a turno, mediante rotazione, ai tre Vice Presidenti in carica.

Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione invita il Consiglio a votare i singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e favorevoli cinque (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventitre; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Il Consigliere DOLCHI dichiara, pertanto, a nome del Gruppo del P.C.I., di ritirare la proposta.

Il Consiglio prende atto.

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