Oggetto del Consiglio n. 67 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 67/77 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 188, DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PARISI, CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI". REIEZIONE.

Il Vice Presidente CHABOD dà la parola al Consigliere Parisi il quale, richiamandosi alla seduta pomeridiana del giorno precedente, nel corso della quale, all'oggetto n. 65, si sono svolte la discussione generale e la votazione sui singoli articoli della proposta di legge regionale, di sua iniziativa, concernente: "Istituzione dei Consultori familiari", chiede, analogamente a quanto avvenuto in passato, che la sua proposta di legge sia posta in votazione finale, a scrutinio segreto, a norma del secondo comma dell'art. 73 del Regolamento interno del Consiglio.

Il Consigliere CHANU, dopo aver stigmatizzato il comportamento del Vice Presidente CHABOD per l'ingiustificata ed arbitraria sospensione anticipata della seduta pomeridiana di ieri, dichiara di ritenere, per motivi di correttezza, che si debba procedere alla votazione sulla proposta di legge del Consigliere Parisi.

Il Consigliere DOLCHI protesta, a nome del Gruppo comunista per il grave abuso commesso dal Vice Presidente Chabod, in occasione dell'anticipata sospensione della seduta pomeridiana di ieri, giudicando tale atto come manifestazione di disprezzo nei confronti dell'Assemblea.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, premesso che la conclusione della seduta di ieri è stata un po' movimentata a causa dell'atmosfera di estrema tensione, sostiene che il prestigio dell'assemblea potrebbe essere compromesso dall'assurdità della pretesa di porre in votazione finale un progetto di legge i cui singoli articoli hanno riportato un solo voto favorevole.

Sottolinea che l'aver accondisceso alla precedente votazione finale sulla analoga proposta di legge comunista, al solo scopo di permettere una verifica politica, non può costituire un precedente valido, per cui chiede che il Consiglio si pronunci al più presto sull'interpretazione della norma regolamentare concernente le votazioni finali dei progetti di legge.

Il Consigliere CHANU, dopo aver polemizzato brevemente con il Presidente della Giunta, fa osservare che la norma di Regolamento, che prevede la votazione finale sui progetti di legge, per quanto assurda, è ancora in vigore, quindi va rispettata.

Il Vice Presidente CHABOD, premesso che la decisione di sospendere la seduta di ieri, anche se criticabile, è stata dettata dalla preoccupazione di non veder degenerare i lavori del Consiglio, dato il clima di estrema tensione regnante in aula, comunica di aver già preso accordi per promuovere le opportune modificazioni al Regolamento interno.

Quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere, mediante scrutinio segreto, alla votazione finale sulla sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Il Consigliere RAMERA, a nome dei Consiglieri della maggioranza, annuncia l'astensione dalla votazione.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voto favorevole: uno;

- Voti contrari: quattordici;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Bondaz, Borbey, Chabod, Clusaz, Di Stasi, Jorrioz, Manganone, Mappelli, Marcoz, Perruchon, Ramera, Tamone, Tripodi e Viglino.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione dei Consultori familiari".

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Proposta di legge n. 188

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......................... n : ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A norma della legge dello Stato n. 405 del 29 luglio 1975, sono istituiti, nell'ambito della Regione Autonoma Valle d'Aosta, i Consultori familiari, al fine di attuare una oculata politica di consulenza e di supporto familiare e di consentire ai singoli di realizzare le proprie aspirazioni in un ordinato quadro dello sviluppo della società.

Art. 2

I Consultori familiari operano, senza fini di lucro, sotto il controllo dell'istituendo Assessorato per la Condizione della Donna e, in vacanza di questo, dell'Assessorato alla Sanità.

Art. 3

Rientrano nelle competenze dei Consultori familiari:

a) educazione sessuale;

b) procreazione responsabile;

c) interventi conciliativi, su richiesta del magistrato, nelle cause di separazione e di divorzio;

d) consulenza in materia di adozioni;

e) iniziative di recupero dei casi di omosessualità giovanile, di uso della droga e di delinquenza minorile;

f) assistenza sociale alle famiglie sui problemi degli handicappati e degli anziani;

g) sostegno e assistenza alle ragazze madri e ai loro figli.

Art. 4

Il servizio dei Consultori è dovuto gratuitamente a tutti coloro che intendano ricorrervi. L'onere delle prescrizioni medicinali è a carico degli Enti mutualistici fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Per coloro che non usufruiscono di assistenza mutualistica, l'onere è a carico della Regione.

Art. 5

Ciascun Consultorio dovrà essere composto del seguente personale:

- uno psicologo;

- un ginecologo;

- un pediatra;

- un sociologo;

- un'assistente sociale;

- un assistente sanitario;

- personale amministrativo.

Art. 6

Il personale medico e paramedico dei Consultori familiari dovrà essere assunto per concorso indetto dalla Giunta regionale.

Art. 7

La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifici corsi di qualificazione del personale. L'idoneità in essi conseguita è titolo indispensabile per l'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione.

Art. 8

Sono altresì previsti, con frequenza obbligatoria, periodici seminari di aggiornamento da ripetersi ogni tre anni.

Art. 9

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoporrà all'approvazione del Consiglio:

- il piano di dislocazione territoriale dei Consultori familiari;

- i relativi piani di finanziamento e di fornitura delle attrezzature fisse e mobili;

- il regolamento tipo dei Consultori stessi;

- il programma dei corsi di qualificazione.

Art. 10

È prevista l'istituzione di un Consultorio ogni trentacinquemila abitanti con sede fissa e con attrezzature idonee per l'attività itinerante da appoggiare alle condotte mediche.

Art. 11

Condizione indispensabile per il funzionamento dei Consultori previsti alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405, è l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle norme previste dalla presente legge per quanto attiene la dislocazione territoriale, l'organico e la specializzazione del personale, la gratuità delle prestazioni. Anche il controllo di questi Consultori è di spettanza diretta dell'Assessorato regionale competente.

Art. 12

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 300.000.000 che sarà coperta dallo stanziamento di Lire 300.000.000 di cui al capitolo 736 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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