Oggetto del Consiglio n. 69 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 69/77 - RITIRO DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 195, CONCERNENTE: "TUTELA SOCIO-SANITARIA DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITÀ".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dai Consiglieri Pollicini, Lanivi, Dujany e Lustrissy, concernente: "Tutela socio-sanitaria della famiglia e della maternità", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1976:

La proposta di legge per la tutela socio-sanitaria della famiglia e della maternità, elaborata dalla Commissione Sanità del Movimento Democratici Popolari con l'intervento e la collaborazione dei Consiglieri Regionali del Movimento, pone l'accento sui seguenti punti:

A - La proposta - preso, anzitutto, atto che l'articolo 1 della legge nazionale, istitutiva dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975 n. 403), è stato formulato in modo talmente ampio da consentire che il servizio consultoriale, una volta istituito, si interessi di tutti gli ipotizzabili problemi propri della coppia, della famiglia, della donna, della prima infanzia - non ha ritenuto di doversi soffermare a individuare tutti i possibili settori di intervento che la rilevata ampia formulazione della legge nazionale permette di intravvedere.

Lo scendere in dettagli, sciogliendo la lata accezione legislativa in sostantivi corrispondenti alle diverse individuabili funzioni del servizio consultoriale, è, invero, sembrato superfluo sotto ii profilo tecnico-legislativo e, soprattutto, contrario al principio politico della partecipazione democratica.

Quanto alla superfluità è sufficiente osservare che, essendo difficile prevedere un numero di formule onnicomprensivo della tematica affrontata dalla legge nazionale, l'eventuale parcellizzazione o frammentazione dei contenuti, si risolverebbe, inevitabilmente, in una indicazione puramente esemplificativa dei contenuti medesimi.

Il legislatore, è vero, suole talvolta segnalare l'ambito non tassativo di applicazione di determinate norme.

Ma, a prescindere dal rilievo che questa tecnica legislativa è utilizzata quando la stringatezza della norma può importare difficoltà di interpretazione - cosa da escludere nella materia che ne occupa per la sottolineata onnicomprensività adottata dal legislatore - è incontestabile l'opportunità che la individuazione dei diversi aspetti o settori di intervento, ai quali la legge nazionale sui consultori ha prestato attenzione, sia effettuata dagli operatori e dagli utenti del servizio consultoriale.

Nessun tema come questo, forse, è nato dal basso; nessun tema come questo è stato colto dal legislatore a seguito della pressione della coscienza popolare; appare esatto, allora - ed è questa la seconda fondamentale ragione della non esemplificazione - lasciare a questa coscienza, utilizzando le ampie enunciazioni fatte dal legislatore nazionale nell'arti, il compito del concreto accertamento del campo di applicazione della legge.

B - La proposta, in secondo luogo, ha individuato nelle Comunità Montane l'organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo nel settore socio-sanitario delegando ad esse l'istituzione e la gestione dei consultori familiari.

Superata la dimensione comunale, per ragioni agevolmente intuibili, la proposta è andata anche al di là della figura giuridica del "Consorzio tra Comuni".

Il Consorzio, infatti, è un istituto che, opportunamente previsto dal legislatore, si presenta, per altro, con caratteristiche "volontaristiche" che, nella subiecta materia, potrebbero condurre i comuni, più dotati di mezzi e di uomini, a unirsi, consorziarsi appunto, emarginando sostanzialmente i comuni più deboli.

Questi pericoli, insiti nella citata caratteristica volontaristica, possono, ci pare, essere sventati da quel nuovo strumento di decentramento territoriale e di partecipazione democratica rappresentato dalle Comunità Montane, tratteggiate dal legislatore regionale ispirandosi a criteri di "omogeneità", nell'ambito della comunità, e di "proporzione" tra le varie comunità .

C - La proposta, poi, occupandosi nel capo 1 del titolo 2 del personale in servizio presso i Consultori, ha previsto che alcuni operatori, quali un'ostetrica, un'assistente sociale, un assistente sanitario, o infermiere professionale, prestino l'attività a tempo pieno; ha introdotto, quindi, il principio della qualificazione iniziale e della riqualificazione professionale periodica; ha affermato, infine, che i lavoratori del Consultorio debbono operare collegialmente o, se si vuole, dipartimentalmente e, anche a tal fine, la proposta ha istituzionalizzato l'Assemblea dei lavoratori dei Consultori.

D - Il problema della "Gestione" dei Consultori è stato risolto con una norma di rinvio: la proposta ha rimesso all'autonomia delle Comunità Montane la predisposizione di un regolamento per la gestione dei Consultori.

La proposta ha ritenuto però di dover imporre alle Comunità la previsione di uno strumento di controllo democratico, strumento ravvisato nell'Assemblea dei lavoratori dei Consultori, degli utenti, delle forze sociali e sindacali.

L'Assemblea, il cui modo di convocazione sarà regolamentato dalle Comunità, deve essere in ogni caso convocata semestralmente per esprimere il parere sulla relazione e sulle proposte che, ai sensi dell'art. 15, le Comunità Montane debbono inviare alla Regione.

La convocazione in queste due occasioni, conseguenza del previsto parere obbligatorio che l'Assemblea deve dare, è sembrato il mezzo più efficace per consentire ai membri della comunità che si avvalgono dell'opera dei Consultori di far valere tutte quelle esigenze che saranno emerse nel corso della gestione.

E - La proposta ha, anche, attribuito alla Giunta Regionale il potere del controllo istituzionale sull'attività dei consultori e, al fine di consentire detto controllo, ha imposto alle Comunità l'obbligo di inviare semestralmente alla Regione, sentite le Assemblee dei consultori, una relazione comprensiva di eventuali proposte. Allo stesso adempimento sono tenuti i Consultori costituiti ai sensi dell'art. 7.

F - Per quanto concerne il problema della programmazione annuale, la proposta, in armonia con l'affermato principio dell'opportunità che siano gli utenti, gli operatori e le forze sociali ad individuare i diversi settori di intervento, ed ispirandosi a quell'orientamento dottrinale che, dando corpo al principio della partecipazione democratica, vuole che la Regione, organo di controllo, si limiti a recepire ed a finanziare le proposte pervenutele dalla base, ha previsto, per l'appunto, che la Giunta Regionale provveda al finanziamento annuale dei Consultori sulla base delle proposte trasmessele negli ovvii limiti della previsione di spesa.

Sempre in ordine al finanziamento, infine, va puntualizzato che la proposta ha ritenuto di dover distinguere tra i consultori istituiti dalle Comunità Montane, che saranno finanziati anche con fondi della Regione oltre che con i fondi a quest'ultima all'uopo assegnati dallo Stato, e i consultori istituiti ai sensi dell'art. 7, i quali ultimi saranno finanziati con i soli fondi previsti dall'art.5 della legge istitutiva nazionale.

Non si tratta, evidentemente, di disparità di trattamento, perché le istituzioni, gli Enti e i privati che provvederanno ad istituire i consultori potranno attingere a propri bilanci e fondi interdetti alle Comunità Montane alle cui esigenze può far fronte soltanto l'Ente pubblico.

Per concludere, le Comunità Montane, nell'ispirarsi a questi principi, dovranno in particolar modo tener presente il contenuto dell'art. 4, il quale vuole che i Consultori familiari non siano considerati come occasione di intervento settoriale, non, cioè, come "struttura", ma come parti, componenti del complesso degli istituendi servizi socio-sanitari che dovranno essere aperti a tutti.

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Proposta di legge n. 195

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .................. N..: "TUTELA SOCIO-SANITARIA DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITÀ".

II Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NATURA E F1NALITA' DEI CONSULTORI

Art. 1

Natura dei Consultori familiari

I Consultori familiari sono servizi di assistenza alla coppia, alla famiglia, alla maternità, alla donna, alla prima infanzia pubblici e privati da coordinare con gli altri servizi propri delle U.S.L.L.

Art. 2

Finalità dei Consultori familiari

I Consultori familiari prestano l'assistenza socio-psicologico-sanitaria alla coppia e alla famiglia, alla donna e alla prima infanzia in ordine:

1) alla procreazione responsabile;

2) ai problemi propri della coppia e della famiglia;

3) alla problematica minorile.

I Consultori familiari somministrano i mezzi idonei al conseguimento delle finalità liberamente prescelte dalla coppia e dal singolo per la procreazione responsabile, rispettando le condizioni etiche e l'integrità psicofisica della persona.

I Consultori familiari garantiscono, altresì, la più ampia e corretta informazione sui problemi della sessualità, della procreazione, della crescita ed educazione dei figli e curano, in particolare, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DEGLI INTERVENTI

Art. 3

Programmazione territoriale

La Regione Valle d'Aosta individua nelle Comunità Montane, nelle loro qualità di Enti di diritto pubblico, minima unità territoriale di programmazione socio-economica e di pianificazione, l'organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo nel settore socio-sanitario, e, pertanto, delega ad esse l'istituzione e la gestione dei consultori familiari.

Ai fini di cui alla presente legge la Città di Aosta è compresa nella Comunità Montana numero 4.

Art. 4

Istituzione dei Consultori da parte delle Comunità Montane

Le Comunità Montane istituiscono un consultorio familiare nella sede più opportuna, possibilmente connessa con quella degli altri servizi sanitari e sociali operanti nell'ambito delle stesse Comunità Montane.

Le Comunità Montane, sentita la Regione, possono predisporre, tenuto conto delle risultanze delle indagini, di cui al successivo articolo 5, un ulteriore decentramento dei consultori sul proprio territorio.

Art. 5

Programmazione degli interventi

Le Comunità Montane promuovono studi, indagini, rilevamenti di dati e ricerche per la programmazione, tipologia, ubicazione dei Consultori familiari e loro eventuali trasformazioni al fine di rendere il servizio sempre meglio rispondente alle necessità ambientali, socio-economiche e individuali degli utenti.

Art. 6

Collegamento dei Consultori con gli altri Presidi sanitari

Le Comunità Montane, considerata la natura di funzione dei Consultori familiari, si avvalgono, oltre che dei medesimi, di tutti i servizi e presidi sociali e sanitari esistenti nel loro territorio, provvedendo alle necessarie unificazioni, integrazioni e trasformazioni delle strutture esistenti in centri socio-sanitari di base polifunzionali.

Art. 7

Degli altri Consultori

La Giunta regionale autorizza la istituzione di servizi consultoriali da parte di istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitari e assistenziali senza scopo di lucro, sempreché rispondano alle finalità ed alla metologia di intervento previste dalla legge istitutiva nazionale e dalla presente legge.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEI CONSULTORI

CAP. I

DEL PERSONALE

Art. 8

Rapporti dei Consultori con altri Enti Pubblici, anche territoriali, per l'utilizzazione del personale di questi ultimi.

I Consultori pubblici, ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari, si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari, comunali e consorziali, delle condotte mediche ed ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie, nonché del personale ad essi trasferito dalla Regione o per effetto dello scioglimento di enti pubblici con funzioni analoghe.

I Consultori di cui all'art. 7 adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità locali dei servizi socio-sanitari.

Ai servizi di amministrazione dei Consultori, di cui alla lettera a) dell'art. 2 della Legge istitutiva nazionale, provvede il personale in servizio presso le Comunità Montane.

Art. 9

Specializzazione del personale e tempo pieno

Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai Consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia e assistenza sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Presso ciascun Consultorio familiare prestano la propria attività a tempo pieno, almeno una ostetrica, un'assistente sociale, un assistente sanitario o infermiere professionale.

Art. 10

Concorsi per la assunzione di personale

Le Comunità Montane, qualora non possano utilizzare il personale previsto dall'art. 8 e, in ogni caso, qualora non siano in grado di fornire i consultori del personale che deve prestare l'attività a tempo pieno, assumono il personale specializzato, previo pubblico concorso.

Le Comunità Montane, sentite le Confederazioni Sindacali dei lavoratori e, qualora sussistano, i Sindacati di categoria più rappresentativi, disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di assunzione del personale, prevedendo, tra l'altro, le materie di esame, la remunerazione e la progressione in carriera dei lavoratori.

La lingua francese è materia obbligatoria per ogni tipo di esame.

Art. 11

Corsi di qualificazione e riqualificazione del personale

La Regione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per il personale che le Comunità Montane, d'intesa con gli enti pubblici indicati nell'art. 8, avranno destinato a prestare l'attività nei Consultori familiari.

La Regione, inoltre, ogni tre anni e, comunque, quando lo ritenga opportuno, organizza, previo concerto con le Comunità Montane, corsi di riqualificazione professionale di tutto il personale in servizio o che presta la propria opera presso i Consultori familiari.

Art. 12

Collegialità e interdisciplinarità delle attività del personale dei Consultori

I lavoratori, dipendenti dei Consultori, al fine di superare la frammentazione delle attività e la rigidità dei ruoli professionali, prestano la propria opera collegialmente e interdisciplinarmente.

La collegialità consiste nel preventivo dibattito sugli indirizzi del consultorio, oltre che nel trattamento unitario dei singoli casi, quando detto trattamento sia richiesto dalla peculiarità dell'intervento o sia ritenuto opportuno dall'operatore.

I lavoratori dei Consultori si riuniscono periodicamente in assemblee.

CAP. II

DELLA SCHEDA SOCIO-SANITARIA

Art. 13

Istituzione della scheda socio-sanitaria

I Consultori familiari, anche per coordinare i propri interventi con gli altri di prevenzione, cura e riabilitazione, dei quali gli utenti del servizio possono avvalersi nell'ambito della Unità Sanitaria Locale dei Servizi, istituiscono, per ciascun utente, una scheda socio-sanitaria personale ove vengono raccolti e valutati collegialmente dagli operatori i dati anamnestici, socio-ambientali, sanitari dei singoli e della coppia.

Per la tenuta e l'uso delle informazioni raccolte e per gli obblighi di segreto professionale, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per le cartelle cliniche degli ospedali.

La Regione predispone un modello unico regionale di scheda socio-sanitaria personale.

TITOLO III

DELLA GESTIONE DEI CONSULTORI

Art. 14

Norme regolamentari da predisporre dalle Comunità Montane

Le Assemblee

In attesa dell'attuazione della riforma socio-sanitaria e della conseguente attribuzione del servizio dei Consultori familiari ad un organo incaricato di condurre unitariamente i diversi servizi socio-sanitari di competenza ella Comunità Montana, queste ultime disciplinano, con proprio regolamento, la gestione dei Consultori prevedendo, tra l'altro, la partecipazione di uno o più rappresentanti delle Confederazioni Sindacali dei Lavoratori.

Al fine di rendere i Consultori sempre più rispondenti alle esigenze degli abitanti le Comunità, queste, nel regolamento, debbono prevedere periodiche Assemblee aperte ai cittadini, alle forze sindacali e sociali e ai lavoratori dei Consultori.

Le Assemblee vengono convocate in seduta ordinaria per esprimere il parere sulle relazioni e proposte semestrali che le Comunità Montane debbono inviare alla Regione, a' sensi del successivo articolo 15.

TITOLO IV

CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DEI CONSULTORI

Art. 15

Controllo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale

La Giunta regionale esercitala funzione di vigilanza sui Consultori previsti dalla presente legge.

Le Comunità Montane, le istituzioni e gli enti pubblici o privati di cui all'art. 7, per consentire alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza, redigono ogni sei mesi, sentite le Assemblee dei Consultori, una relazione che inviano alla Regione sull'attività dei Consultori.

La Giunta Regionale riferisce annualmente al Consiglio Regionale.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 16

Finanziamento regionale

La Regione, esaminate le proposte contenute nelle relazioni semestrali trasmessele dalle Comunità Montane, predispone, sulla base di dette proposte, un programma annuale per finanziare i Consultori istituiti dalle Comunità Montane.

Il programma è discusso e votato dal Consiglio Regionale in occasione dell'approvazione del bilancio regionale.

La Regione provvede, inoltre, esaminate le relazioni e disposti, se del caso, gli opportuni accertamenti al finanziamento dei consultori previsti dall'art. 7, utilizzando le somme assegnatele a' sensi dell'art.5 della legge istitutiva nazionale.

A partire dall'esercizio 1977 è istituito nel bilancio regionale un nuovo capitolo denominato: "Contributi per i servizi di assistenza alla famiglia, alla coppia, alla donna, alla prima infanzia".

Art. 17

Onere finanziario per i prodotti farmaceutici e per le altre prestazioni

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Le altre prestazioni, fornite dal servizio dei consultori, sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, sul territorio italiano.

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Il Consigliere POLLICINI illustra, a nome dei presentatori, la proposta di legge, alla cui predisposizione si è addivenuti dopo una serie di consultazioni a livello di Comunità montane, di Comuni, di forze sociali e sindacali, sottolineandone le principali peculiarità che consistono soprattutto nell'aver individuato, quale organo di istituzione e gestione dei Consultori familiari, la Comunità montana, nonché nella previsione di particolari forme di controllo sui Consultori stessi.

Quindi, dopo aver ricordato che la proposta in esame è ispirata ai fondamentali criteri della partecipazione e del decentramento, conclude affermando la necessità e l'urgenza di una legge regionale in materia di Consultori familiari ed invitando la maggioranza ad uscire dal proprio immobilismo concretizzando l'avvio della riforma sanitaria.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ replica alle critiche sostenendo che il suo Assessorato sta lavorando alacremente per l'avvio della riforma sanitaria in Valle d'Aosta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione invita il Consiglio a votare i singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e favorevoli sette (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Siggia e Tonino).

Il Consigliere CHANU, in analogia a quanto fatto in precedenza dal Gruppo comunista, dichiara, a nome dei Democratici popolari, di ritirare la proposta. Ribadisce comunque la propria posizione critica nei confronti del Presidente della Giunta, in relazione agli avvenimenti della seduta di ieri, nei quali è stato, suo malgrado, coinvolto lo stesso Presidente dell'Assemblea.

L'Assessore alle Finanze RAMERA, dopo aver escluso qualsiasi scorrettezza nel comportamento del Presidente dell'Assemblea, sostiene la necessità di rivedere il Regolamento interno del Consiglio modificando alcune disposizioni allo scopo di snellire i lavori ed evitare l'attuale fenomeno negativo dell'accumulo di argomenti arretrati.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, pur concordando sulla opportunità di apportare alcune modificazioni al Regolamento interno, memore della laboriosa e contrastata preparazione del Regolamento stesso, ritiene che l'opera della Commissione consiliare per il Regolamento non sarà certamente agevole.

D'altro canto vuole sottolineare che qualsiasi Regolamento, per quanto perfetto, non potrà mai servire ad accelerare i lavori dell'Assemblea se mancherà, da parte dei Consiglieri, la volontà di interpretarne le norme con logica e con correttezza.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara chiusa la trattazione dell'argomento, in relazione all'avvenuto ritiro della proposta di legge da parte dei proponenti.

Il Consiglio prende atto.

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