Oggetto del Consiglio n. 64 del 24 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 64/77 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 140, DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO COMUNISTA, CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE". (Reiezione)

Il Vice Presidente CHABOD si richiama alla seduta antimeridiana nel corso della quale, all'oggetto n. 63, si è svolta la discussione generale sulla sottoriportata proposta di legge regionale n. 140, di iniziativa dei Consiglieri del Gruppo comunista, concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".

Propone quindi di passare immediatamente alle dichiarazioni di voto sulla proposta in esame.

Il Consigliere TAMONE avverte che, per evitare ulteriori interventi, intende fare, a nome del Gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine, una dichiarazione di voto unica relativa a tutte le proposte di legge, in materia sanitaria, iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

Dichiara quindi che il suo Gruppo voterà contro tutte le proposte in questione, sia perché ritiene più valida la proposta di legge in fase di elaborazione da parte della Giunta regionale, sia perché rileva nelle singole proposte dei Comunisti e dei demopopolari delle impostazioni errate e contradditorie.

Rileva, infatti, da un lato, che le proposte del P.C.I. sono fondate sull'astrattezza, mancando sia di una esatta definizione delle istituende Unità Locali per i Servizi Socio-sanitari sia di elementi concreti dì giudizio e di valutazione per dimostrare la validità della proposta di suddividere l'intero territorio valdostano in due sole unità sanitarie locali.

Quanto ai Democratici Popolari, che si sono sempre atteggiati a paladini delle Comunità montane, osserva che la loro proposta relativa all'istituzione dei Consultori prevede solo in via provvisoria la gestione degli stessi da parte delle Comunità Montane, essendo ipotizzato un organo, non ben definito, che dovrebbe presiedere alla gestione dei diversi servizi socio-sanitari.

Il Consigliere PARISI, posto l'accento sulla mancanza di volontà di collaborazione da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, poiché ogni Gruppo ha un suo progetto di legge di cui richiede l'approvazione, ricorda al Consiglio che la sua iniziativa legislativa in materia di Consultori è stata la prima, in ordine di tempo, per cui ne richiede la votazione, con l'augurio che tutte le proposte di cui si sta discutendo vengano respinte.

Il Consigliere POLLICINI, in risposta alle osservazioni del Consigliere Tamone relative alla proposta di legge regionale sui Consultori familiari, avanzata dai Democratici Popolari, esclude che vi sia contraddizione di atteggiamenti nei confronti delle Comunità montane, in quanto gli organi destinati a sovraintendere alla gestione dei servizi socio-sanitari sono appunto previsti a livello di comunità ed opereranno nell'ambito delle Comunità stesse.

Passando poi alla dichiarazione di voto sul progetto dì legge in esame, annuncia che il voto favorevole dei Democratici Popolari potrà dipendere dall'accoglimento o meno degli emendamenti presentati.

Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, per dichiarazione di voto, propone prima di procedere alla votazione dei singoli articoli, una breve sospensione dei lavori del Consiglio, allo scopo di consentire la distribuzione delle copie degli emendamenti proposti dai Democratici Popolari.

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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 17,22 e riprende alle ore 17,50.

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Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a procedere alla votazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 non è approvato dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli quindici espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Articolo 2

Si dà atto che all'articolo 2 sono stati presentati da parte dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "in distretti socio-sanitari che coincidono con le Comunità montane";

b) alla lettera d) sono soppresse le parole finali: "nei Consorzi di Comuni";

c) alla lettera f) le parole finali: "dei Comuni" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "delle Comunità montane";

d) la lettera m) è soppressa.

Il Consigliere MONAMI annuncia che il Gruppo comunista si asterrà dalle votazioni sugli emendamenti proposti dai Demopopolari.

Si dà atto che gli emendamenti all'articolo 2 non sono approvati dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi, con unica votazione, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 2 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento sostitutivo:

Articolo 3 (nuovo testo)

La Regione promuove la costituzione di un Consorzio fra le Comunità montane per la gestione comprensoriale di servizi sanitari e socio-assistenziali di loro competenza.

Il complesso dei servizi gestiti dal Consorzio così formato costituisce l'Unità Locale per i Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali (U.L.S.S.S.).

Ai fini della presente legge il territorio della città di Aosta è compreso nella Comunità montana n. 4.

La Comunità montana n. 4, tenuto conto della peculiarità socio-economica e della popolazione del Comune di Aosta, può provvedere, d'intesa con detto Comune, all'ulteriore decentramento dei servizi, oggetto della presente legge, costituendo appositi distretti.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'art. 3 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 3 non è approvato dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 4

Si dà atto che i Democratici Popolari hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 4.

L'emendamento soppressivo non è approvato dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 4 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 5

Sì dà atto che all'articolo 5 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento sostitutivo:

Articolo 5 (nuovo testo)

All'U.L.S.S.S., che dovrà essere formata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato dalla Regione il contributo previsto nel successivo articolo 8.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'art. 5 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 5 non è approvato dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 6

Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati da parte dei Democratici Popolari i seguenti emendamenti:

a) al primo comma le parole "i Consorzi devono", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "l'U.L.S.S.S. deve";

b) alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole finali: "tenendo presente la realtà attuale;";

c) la lettera h) è soppressa.

Si dà atto che gli emendamenti all'art. 6 non sono approvati dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto, espressi, con unica votazione, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà atto che l'articolo 6 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 7

Si dà atto che all'articolo 7 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento sostitutivo:


Articolo 7 (nuovo testo)

Sono organi delle U.L.S.S.S.:

a) l'assemblea dell'U.L.S.S.S.

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) gli altri organi eventualmente previsti nello statuto.

Nel disciplinare la composizione, le modalità di elezione, le attribuzioni degli organi e nel regolarne il funzionamento e i rapporti, lo statuto dovrà contenere norme atte ad assicurare:

1) che tra i membri nominati dai Comuni nell'assemblea della U.L.S.S.S. sia garantita la presenza di rappresentanti della minoranza;

2) che i Sindaci dei Comuni, o loro delegati, siano membri di diritto dell'assemblea;

3) che il numero dei rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea dell'U.L.S.S.S. non sia inferiore a tre;

4) che nel Consiglio direttivo sia garantita la presenza della minoranza;

5) che l'assemblea dell'U.L.S.S.S. venga convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; che, in sessione straordinaria, venga convocata su richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o di 1/4 dei membri dell'assemblea;

6) che lo statuto stesso può essere sottoposto a modifiche a richiesta di 2/3 dei membri dell'assemblea dell'U.L.S.S.S.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'art. 7 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque: astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà atto che l'articolo 7 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 8

Si dà atto che all'articolo 8 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento sostitutivo:

Articolo 8 (nuovo testo)

Lo statuto dell'U.L.S.S.S. è approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine, lo statuto si ritiene approvato.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'art. 8 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 8 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 9

Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento sostitutivo:


Articolo 9 (nuovo testo)

La concessione del contributo alla U.L.S.S.S. verrà effettuata annualmente dal Consiglio regionale.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'art. 9 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 9 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 10

Si dà atto che l'articolo non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 11

Si dà atto che all'articolo 11 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari il seguente emendamento:

- alla lettera a) le parole: "zone comprensoriali, oltre che dai Consorzi", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Comunità montane, oltre che dal Consorzio".

L'emendamento non è approvato dal Consiglio, con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 11 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquìgnaz, Pollicini e Quey).

Articolo 12

Si dà atto che all'articolo 12 sono stati presentati, da parte dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

a) a1 primo comma le parole finali: "ai Consorzi" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "alle U.L.S.S.S.";

b) al secondo comma le parole iniziali: "Ogni Consorzio" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "La U.L.S.S.S.".

Si dà atto che gli emendamenti all'art. 12 non sono approvati dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi, con unica votazione, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 12 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 13

Si dà atto che l'articolo 13 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 14

Si dà atto che all'articolo 14 è stato presentato, da parte dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:

- al primo comma le parole finali: "ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla presente legge che le esercitano in sede consortile", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "alla U.L.S.S.S.".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 14 non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 15, 16, 17, 18 e 19

Si dà atto che gli articoli da 15 a 19 non sono approvati dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli quindici espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Allegato A)

Si dà atto che l'Allegato A) non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun articolo della proposta di legge in esame è stato approvato dal Consiglio, ritiene che la proposta nel suo complesso possa considerarsi non approvata e, pertanto, non doversi procedere alla votazione finale a scrutinio segreto.

In riferimento alle proteste di alcuni Consiglieri, il Presidente della Giunta ANDRIONE appoggia la tesi del Vice Presidente Chabod, richiamandosi, per analogia, al disposto del primo comma dell'art. 120 del Regolamento interno del Senato della Repubblica.

Il Consigliere DOLCHI, richiamandosi alla prassi costantemente seguita per i lavori del Consiglio regionale, richiede l'effettuazione della votazione finale prescritta dall'art. 73 del Regolamento interno del Consiglio.

Il Consigliere CHANU si associa alla richiesta del Consigliere Dolchi insistendo sulla necessità della votazione finale.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, pur ritenendo illogica tale procedura, aderisce alla richiesta di votazione finale, auspicando però che, per il futuro, venga chiarita la procedura da seguire in simili circostanze, mediante una modifica o interpretazione chiarificatrice della disposizione regolamentare.

L'Assessore alle Finanze RAMERA accede, per sensibilità politica, alla richiesta di votazione finale, pur considerando che l'assurdità di tale richiesta non possa che essere dettata da volontà ostruzionistica.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i diciannove articoli e l'allegato A) della proposta di legge regionale in esame non sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sulla sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: quindici;

- Voti contrari: diciassette.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".

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Proposta di legge n. 140

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................................ N. ......: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Finalità e obiettivi della legge)

Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e assistenziale, promuove il riordinamento ed il coordinamento dei seguenti servizi sanitari e socio-assistenziali già gestiti dai Comuni e dagli altri Enti locali, ai sensi delle vigenti leggi in materia:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) educazione sanitaria;

1) recupero e qualificazione professionale degli handicappati tenendo presente che tutti i servizi dovranno conformarsi ai principi dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

m) assistenza e protezione dell'anziano;

n) servizio di Soccorso Urgente;

o) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva.

Art. 2

Il riordinamento dei servizi di cui al precedente articolo dovrà garantire in particolare:

a) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzione e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;

b) l'adeguata articolazione territoriale dei presidi;

c) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione sanitaria e socio-assistenziale;

d) la parità di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzati nei consorzi di Comuni;

e) la completa attuazione delle deleghe regionali in materia di sanità ed assistenza da parte dei Comuni associati in consorzi;

f) un adeguato impegno finanziario regionale che integri le disponibilità dei Comuni;

g) l'approntamento e la disponibilità di attrezzature regionali specializzate non ripartibili a livello locale;

h) la raccolta di informazione e la promozione di studi e ricerche per la migliore articolazione dei servizi previsti dalla presente legge;

i) la promozione di convenzioni fra le strutture sanitarie regionali e gli istituti universitari;

1) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra ospedalieri nell'ambito di una gestione democratica da parte dei cittadini, realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e riabilitazione, quali strumenti finalizzati dall'assistenza;

m) la promozione di opportune convenzioni tra i Consorzi di Comuni per l'utilizzazione dei servizi ospedalieri che non siano presenti nel territorio di ciascun Consorzio.

TITOLO II

(Zone comprensoriali e Consorzi tra Comuni)

Art. 3

La Regione favorisce la costituzione di Consorzi fra Comuni per la gestione comprensoriale di servizi sanitari e socio-assistenziali di loro competenza.

Il complesso dei servizi gestiti da ciascun Consorzio di cui alla presente legge costituisce l'Unità Locale per i Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali (U.L.S.S.S.).

Art. 4

I Consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all'allegato A.

Su deliberazione dei Consigli comunali interessati, il Consiglio regionale, in base alle norme di cui al successivo capitolo tre, potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più Comuni al Consorzio limitrofo.

Art. 5

Al Consorzio di Comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del precedente articolo e che si sia formato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato dalla Regione il contributo consortile previsto nel successivo articolo 9.

La Regione eroga l'intero contributo, stanziato per la corrispondente zona, al Consorzio quando i Comuni che ad esso hanno aderito comprendano almeno il 50% della popolazione residente nella zona stessa.

Ad ogni zona corrisponderà un solo Consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Tutti gli altri Comuni della zona possono aderire al Consorzio anche dopo la sua costituzione.

Art. 6

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge i Consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

a) adeguare l'attività agli indirizzi programmatori della Regione, in connessione anche con i piani zonali delle Comunità montane;

b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;

c) prevedere nello statuto i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliare e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione sanitaria e promozione sociale, nonché la profilassi e l'assistenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;

d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali presenti nella zona o di livello regionale;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle Organizzazioni sindacali, degli Enti locali esistenti nel territorio ed aventi funzioni di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assistenziali;

f) stabilire nello statuto le modalità di collegamento tra organi del distretto e gli organi del Consorzio e le modalità di finanziamento del Distretto;

g) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenza, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

h) fissare i casi e i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali.

Art. 7

Sono organi del Consorzio di Comuni:

a) l'assemblea consortile;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) gli altri organi eventualmente previsti nello statuto.

Nel disciplinare la composizione, le modalità di elezione, le attribuzioni degli organi e nel regolarne il funzionamento e i rapporti, gli statuti dovranno contenere norme atte ad assicurare:

1) che tra i membri nominati dai Comuni nell'assemblea consortile sia garantita la presenza di rappresentanti della minoranza;

2) che i Sindaci dei Comuni, o loro delegati, siano membri di diritto dell'assemblea;

3) che il numero dei rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea consortile non sia inferiore a tre;

4) che nel Consiglio direttivo sia garantita la presenza della minoranza;

5) che l'assemblea consortile venga convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; che, in sessione straordinaria, venga convocata su richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o di 1/4 dei membri dell'assemblea;

6) che i rappresentanti dei Comuni, che abbiano aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione, sono cooptati nell'assemblea consortile e ne diventano membri di diritto;

7) che lo statuto stesso può essere sottoposto a modifiche a richiesta di 2/3 dei membri dell'assemblea consortile.

Art. 8

Gli statuti dei Consorzi sono approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine, gli statuti si ritengono approvati.


Art. 9

La concessione del contributo verrà effettuata annualmente dal Consiglio regionale con riguardo ad ogni singola zona di cui al precedente articolo 4 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- consistenza demografica ed estensione territoriale;

- situazione socio-economica;

- stato dei servizi sanitari e sociali.

Una somma, comunque, non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà essere ripartita in parti uguali a tutti i Consorzi di cui alla presente legge.

TITOLO III

(Norme per la formazione del piano dei Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali)

Art. 10

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale ed in armonia con i principi della legislazione dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, la Giunta regionale predispone un progetto di piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il progetto di cui al comma precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Il progetto di piano contiene:

a) la previsione degli interventi da svolgere, nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai Consorzi, dagli Enti Ospedalieri, dagli Enti comunali di assistenza e da altre istituzioni assistenziali di livello comunale, anche dagli Enti locali, onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli Enti che operano nelle materie sanitarie e socio-assistenziali;

b) i criteri di distribuzione dei presidi sanitari: distretti sanitari di base, poliambulatori, ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presidi di secondo livello, nonché i criteri di distribuzione dei presidi assistenziali;

c) la previsione di ammodernamenti e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere:

d) le ipotesi di riordinamento degli Enti Ospedalieri e dei loro servizi;

e) un piano per l'approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci;

f) i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei centri di formazione.

Art. 12

Il progetto di piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del Consiglio regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, ai Consorzi.

Ogni Consorzio elabora, nel termine di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto del piano.

Il piano comprensoriale, nell'ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione delle utilizzazioni degli interventi finanziari per la attuazione del piano.

Art. 13

La Giunta regionale, ricevute le osservazioni e gli elaborati di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale, entro trenta giorni, la proposta aggiornata del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali con le relative proposte di attuazione.

Nei successivi novanta giorni il Consiglio regionale approva con legge il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

TITOLO IV

(Deleghe)

Art. 14

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla presente legge che le esercitano in sede consortile.

Restano alla competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:

a) le case di cura private, esclusa la vigilanza;

b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

c) i concorsi e stato giuridico degli ufficiali sanitari;

d) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

f) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la vigilanza;

g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezione degli animali;

h) i requisiti di idoneità degli istituti assistenziali.

Art. 15

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in conformità delle previsioni del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Qualora gli Enti delegatari non adempiono all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Art. 16

Gli Enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alla Regione sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegatari.

La spesa per la somministrazione dei fondi agli Enti delegatari per le funzioni delegate dallo Stato sarà posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo, e iscritti in appositi capitoli della contabilità speciale.

Art. 17

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli Enti delegatari.

Art. 18

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di Lire 50 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 728 che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 8 della Parte ENTRATA del bilancio stesso.

Per l'anno 1976 e successivi la spesa per l'applicazione della presente legge sarà autorizzata con provvedimenti legislativi annuali sostanziali.

Art. 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 8 Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3 lett. a), b), c) della legge 6.12.1971, n. 1065 (art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 638)

L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Categoria V - Trasferimenti

Capitolo 728 Contributi annui ai Consorzi fra Comuni per la gestione comprensoriale di servizi sanitari e socio-assistenziali

L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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ALLEGATO A

I Consorzi previsti dalla presente legge si configureranno nel seguente modo:

CONSORZIO N 1 (Comunità Montane 1- 2 - 3- 4)

Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, La Thuile, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Avise, Villeneuve, Aymavilles, Arvier, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Cogne, Valsavarenche, Bionaz, Ollomont, Etroubles, Saint-Oyen, Oyace, Saint-Rhémy, Doues, Allein, Valpelline, Roisan, Gignod, Saint-Christophe, Quart, Nus, Aosta, Sarre, Fénis, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Gressan, Charvensod.

CONSORZIO N. 2 (Comunità Montane 5 - 6 - 7)

Valtournenche, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Antey, Verrayes, Châtillon, Saint-Denis, Saint-Vincent, Chambave, Pontey, Ayas, Brusson, Emarèse, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad, Gressoney-La-Triníté, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Perloz, Lillianes, Champorcher, Hône, Pontboset, Donnas, Pont-Saint-Martin.

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