Oggetto del Consiglio n. 65 del 24 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 65/77 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 188, DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PARISI CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI". ESAME E REIEZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa del Consigliere Parisi, concernente: "Istituzione dei Consultori familiari", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1976:
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La legge dello Stato n. 45 del 29 luglio 1975 demanda alle Regioni il compito di istituire i Consultori familiari. L'istituzione di questi Consultori va considerata nel contesto delle mutate condizioni ambientali e sociali, dell'aumento del tasso di vitalità rispetto a periodi storici antecedenti, del sempre più limitato reperimento delle risorse primarie; fattori che rendono drammatico il problema della sovrappopolazione del mondo e rendono attuale la necessità di riesaminare gli indirizzi di sviluppo demografico che pure avevano validità nel passato.
La famiglia, cellula primaria e insostituibile di un ordinato assetto della società, è certamente polo di attrazione di questi problemi e degli altri, non meno vitali ed importanti, che investono il rapporto tra i suoi componenti stessi e tra essa e la immensa problematica del mondo esterno. Va attuata in questo spirito, con responsabilità e coscienza, una politica di controllo delle nascite che, pur rispettando la libera scelta dell'individuo, educhi la società e per essa i cittadini, a responsabilizzarsi di fronte ad un problema che esce dalla sfera personale per divenire un fatto di interesse sociale. A questo scopo, deve essere realizzata una accurata politica di consulenza e di sviluppo per aiutare gli individui e le famiglie a realizzare le loro aspirazioni in un quadro non dannoso per il futuro assetto dell'umanità.
Il Consultorio familiare deve poter offrire alla coppia e all'individuo un servizio prevalentemente socio-psicologico in preparazione al matrimonio e alla vita a due, utilizzabile anche per particolari esigenze della vita del singolo.
Per un corretto e funzionale rendimento dell'attività del Consultorio è necessaria la presenza di un gruppo di esperti che operino collegialmente per chiarire i problemi di ordine medico-genetico, psicologico, etico, giuridico, affettivo, indicandone le connessioni e prospettando le possibili scelte, senza esercitare una influenza coercitiva, ma aiutando gli interessati ad arrivare ad una decisione autonoma e responsabile.
La visione globale della persona umana deve, a parere del proponente, costituire il punto qualificante della impostazione di un Consultorio che non può e non deve essere soltanto un ambulatorio o uno studio di avvocato o di uno psicologo. Le prestazioni devono articolarsi, pur senza soluzione di continuità, in successivi e graduali momenti di intervento da parte della équipe del Consultorio, prevedenti incontri preliminari del soggetto con il sociologo e con gli esperti del caso; studio collegiale degli specialisti e proposta di soluzione del problema, responsabilizzazione sulle possibili soluzioni e libera scelta da parte del soggetto.
Per realizzare le finalità che la presente legge si propone, il Consultorio familiare dovrà occuparsi di:
1) educazione ad un sano costume sessuale attraverso la responsabilizzazione della sessualità, sottratta alla strumentalizzazione perseguita a fini di eversione sociale ed allo sfruttamento commerciale;
2) procreazione responsabile, in rapporto alla situazione socio-economica della famiglia, attraverso una approfondita e meditata informazione su tutti i metodi contraccettivi;
3) collaborazione con il magistrato competente in materia di separazione e divorzio, nel momento del tentativo di conciliazione;
4) sostegno morale e consulenza tecnica in materia di adozione;
5) collaborazione con la famiglia e con la scuola per l'accertamento e la cura dell'omosessualità minorile, al fine di favorire il recupero dei giovani predestinati a divenire facili vittime di emarginazione sociale e di sfruttamento delinquenziale;
6) attività preventiva, d'intesa con la famiglia e con la scuola, sull'uso e sulla diffusione della droga; recupero fisico, psichico e sociale dei giovani drogati;
7) sostegno alle famiglie per i problemi psicologici derivanti dalla presenza dei figli handicappati;
8) consulenza con il giudice minorile nella prevenzione e nel recupero della delinquenza precoce;
9) sostegno morale ed assistenza socio-psicologica alle ragazze madri;
10) interventi per la soluzione dei problemi degli anziani nell'ambito della famiglia.
Per rispondere compiutamente agli obiettivi indicati, il Consultorio deve essere dotato di un organico qualificato attraverso appositi corsi indetti dalla Regione.
I Consultori dovranno essere dotati di sedi fisse e di attrezzature mobili. I Consultori familiari rientrano nelle precipue competenze degli istituendi Assessorati per la condizione della donna e, nell'assenza di questi, in quelle degli Assessorati alla Sanità.
E' ammesso il funzionamento dei Consultori previsti dall'articolo 2 della legge statale n. 405 del 29 luglio 1975, nel rispetto di tutte le norme della presente legge e sotto il controllo da questa previsto.
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Proposta di legge n. 188
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..........................N. .......: ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la presente legge:
Art. 1
A norma della legge dello Stato n. 405 del 29 luglio 1975, sono istituiti, nell'ambito della Regione Autonoma Valle d'Aosta, i Consultori familiari, al fine di attuare una oculata politica di consulenza e di supporto familiare e di consentire ai singoli di realizzare le proprie aspirazioni in un ordinato quadro dello sviluppo della società.
Art. 2
I Consultori familiari operano, senza fini di lucro, sotto il controllo dell'istituendo Assessorato per la Condizione della Donna e, in vacanza di questo, dell'Assessorato alla Sanità.
Art. 3
Rientrano nelle competenze dei Consultori familiari:
a) educazione sessuale;
b) procreazione responsabile;
c) interventi conciliativi, su richiesta del magistrato, nelle cause di separazione e di divorzio;
d) consulenza in materia di adozioni;
e) iniziative di recupero dei casi di omosessualità giovanile, di uso della droga e di delinquenza minorile;
f) assistenza sociale alle famiglie sui problemi degli handicappati e degli anziani;
g) sostegno e assistenza alle ragazze madri e ai loro figli.
Art. 4
Il servizio dei Consultori è dovuto gratuitamente a tutti coloro che intendano ricorrervi. L'onere delle prescrizioni medicinali è a carico degli Enti mutualistici fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Per coloro che non usufruiscono di assistenza mutualistica, l'onere è a carico della Regione.
Art. 5
Ciascun Consultorio dovrà essere composto del seguente personale:
- uno psicologo;
- un ginecologo;
- un pediatra;
- un sociologo;
- un'assistente sociale;
- un assistente sanitario;
- personale amministrativo.
Art. 6
Il personale medico e paramedico dei Consultori familiari dovrà essere assunto per concorso indetto dalla Giunta regionale.
Art. 7
La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifici corsi di qualificazione del personale. L'idoneità in essi conseguita è titolo indispensabile per l'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione.
Art. 8
Sono altresì previsti, con frequenza obbligatoria, periodici seminari di aggiornamento da ripetersi ogni tre anni.
Art. 9
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoporrà all'approvazione del Consiglio:
- il piano di dislocazione territoriale dei Consultori familiari;
- i relativi piani di finanziamento e di fornitura delle attrezzature fisse e mobili;
- il regolamento tipo dei Consultori stessi;
- il programma dei corsi di qualificazione.
Art. 10
E' prevista l'istituzione di un Consultorio ogni trentacinquemila abitanti con sede fissa e con attrezzature idonee per l'attività itinerante da appoggiare alle condotte mediche.
Art. 11
Condizione indispensabile per il funzionamento dei Consultori previsti alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405, è l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle norme previste dalla presente legge per quanto attiene la dislocazione territoriale, l'organico e la specializzazione del personale, la gratuità delle prestazioni. Anche il controllo di questi Consultori è di spettanza diretta dell'Assessorato regionale competente.
Art. 12
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di Lire 300.000.000 che sarà coperta dallo stanziamento di Lire 300.000.000 di cui al capitolo 736 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Il Consigliere PARISI vuole sottolineare che il suo progetto di legge regionale sui consultori, è cronologicamente il primo presentato sull'argomento. Ricorda però che, nelle fasi istruttorie dei progetti di legge sui consultori familiari, si era tacitamente convenuto che le varie proposte, di iniziativa dei Consiglieri, sarebbero state ritirate per consentire l'approvazione del disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale.
Poiché ciò non è avvenuto chiede che anche la proposta di legge di sua iniziativa sia sottoposta alla votazione dell'Assemblea.
Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio a procedere alla votazione dei singoli articoli della proposta di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 non è approvato dal Consiglio con voti contrari ventisette e un voto favorevole espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone ai Consiglieri della maggioranza di astenersi dalla votazione dei successivi articoli.
L'Assessore alle Finanze RAMERA ribadisce l'assurdità della procedura asserendo che il progetto di legge in esame, non essendo stato approvato l'articolo 1, deve intendersi respinto, senza dover ricorrere ad ulteriori votazioni.
Il Consigliere PARISI insiste perché si continui con la votazione, in analogia a quanto avvenuto per la precedente proposta di legge di iniziativa del Gruppo comunista.
Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
Si dà atto che gli articoli da 2 a 13 non sono approvati dal Consiglio con voti contrari quindici e un voto favorevole espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: sedici; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Borbey, Bordon, Chabod, Clusaz, Di Stasi, Jorrioz, Manganone, Mappelli, Marcoz, Perruchon, Ramera, Tamone, Tripodi e Viglino).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tredici articoli della proposta di legge in esame non sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, ritiene che la proposta di legge debba considerarsi respinta nel suo complesso e che, pertanto, sarebbe inopportuno procedere alla votazione segreta per l'approvazione finale della proposta di legge.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene assurdo effettuare la votazione finale a scrutinio segreto, in quanto i singoli articoli sono stati tutti respinti, avendo gli stessi conseguito un solo voto favorevole.
I Consiglieri CHANU, MONAMI e DOLCHI intervengono per richiedere l'effettuazione della votazione finale a scrutinio segreto, nel rispetto della costante prassi seguita dal Consiglio regionale.
Il Consigliere PARISI dichiara di rinunciare alla votazione segreta.
Il Vice Presidente CHABOD sospende la seduta e rinvia i lavori del Consiglio alle ore nove e trenta di domani mattina.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 18,37.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Luigi Pasquino)
