Oggetto del Consiglio n. 1462 del 13 luglio 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1462/XI Proposta di legge: "Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali".
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Articolo 2 (Presidenza della Giunta regionale)
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici e del personale:
1) legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull’ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione);
b) le seguenti leggi regionali in materia di programmazione:
1) legge regionale 21 marzo 1969, n. 4 (Modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale");
2) legge regionale 30 agosto 1970, n. 18 (Autorizzazione alla spesa per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento necessari per la redazione degli strumenti di programmazione regionale (piani di sviluppo economico-sociale)).
2. Sono o restano abrogati gli articoli da 1 a 65 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione).
Articolo 3 (Agricoltura e risorse naturali)
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale in materia di caccia e pesca:
1) legge regionale 10 settembre 1952, n. 3 (Proroga della Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d’Aosta per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953);
b) le seguenti leggi regionali in materia di zootecnia:
1) legge regionale 16 luglio 1960, n. 6 (Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all’imposta comunale sul bestiame);
2) legge regionale 10 novembre 1967, n. 29 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta);
3) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 19 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione della Centrale del Latte di Aosta);
4) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 13 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte e annesso Caseificio, di Aosta).
Articolo 4 (Bilancio, finanze e programmazione)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di finanze regionali e locali:
1) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 2 (Assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità);
2) legge regionale 16 luglio 1960, n. 5 (Concessione di contributi annui straordinari al Comune di Aosta per finanziamento di parte delle spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 480 milioni da contrarre per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
3) legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 (Assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze e iniziative di interesse regionale);
4) legge regionale 9 novembre 1962, n. 21 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione dell’Istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull’alimentazione delle popolazioni dell’arco alpino);
5) legge regionale 15 novembre 1964, n. 23 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese di ammortamento, per l’anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
6) legge regionale 11 novembre 1965, n. 16 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazione di fondi e per ammortamento, per l’anno 1965, i mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
7) legge regionale 15 luglio 1966, n. 7 (Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrade Valdostane su mutui da contrarre e su prestiti obbligazionari da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per la costruzione dell’autostrada Quincinetto-Aosta);
8) legge regionale 18 agosto 1966, n. 10 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1966, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
9) legge regionale 10 luglio 1967, n. 16 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
10) legge regionale 10 luglio 1967, n. 17 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
11) legge regionale 2 settembre 1968, n. 10 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1968, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
12) legge regionale 2 settembre 1968, n. 11 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
13) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 15 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1969, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
14) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 16 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
15) legge regionale 30 luglio 1970, n. 16 (Concessione di contributi a comuni e a Consorzi di comuni per l’acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombero della neve sulle strade comunali);
16) legge regionale 10 novembre 1970, n. 26 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
17) legge regionale 10 novembre 1970, n. 27 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1970, di muti passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali concernenti la concessione di garanzia fideiussoria da parte della Regione:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 5 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino per il pagamento delle quote annue di ammortamento di un mutuo passivo a lunga scadenza da contrarsi dal Comune di Saint Vincent per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
2) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 35 (Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell’Autostrada Ivrea-Santhià);
c) le seguenti leggi regionali concernenti i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della Regione:
1) legge regionale 5 agosto 1961, n. 7 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
2) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 1 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
3) legge regionale 28 giugno 1962, n. 11 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
4) legge regionale 28 giugno 1962, n. 12 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
5) legge regionale 14 agosto 1962, n. 16 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
6) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 3 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959);
7) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 4 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960);
8) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 5 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961);
9) legge regionale 27 giugno 1963, n. 13 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
10) legge regionale 27 giugno 1963, n. 15 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
11) legge regionale 12 luglio 1963, n. 19 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
12) legge regionale 25 febbraio 1964, n. 1 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
13) legge regionale 15 giugno 1964, n. 7 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
14) legge regionale 22 giugno 1964, n. 9 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell’esercizio finanziario 1° luglio 1964 – 31 dicembre 1964);
15) legge regionale 22 giugno 1964, n. 10 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
16) legge regionale 27 giugno 1964, n. 12 (Provvedimenti di variazione alla parte 1a - Entrata e alla parte 2a - Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
17) legge regionale 20 luglio 1964, n. 13 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
18) legge regionale 18 gennaio 1965, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
19) legge regionale 5 febbraio 1965, n. 2 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
20) legge regionale 24 febbraio 1965, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
21) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’esercizio finanziario 1° gennaio 1966 - 31 dicembre 1966);
22) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 4 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
23) legge regionale 31 marzo 1966, n. 5 (Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2 per l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all’anno finanziario 1966);
24) legge regionale 14 giugno 1966, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1966);
25) legge regionale 10 novembre 1966, n. 14 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966);
26) legge regionale 24 gennaio 1967, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1967);
27) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966);
28) legge regionale 3 aprile 1967, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1967);
29) legge regionale 30 agosto 1967, n. 22 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967);
30) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1968);
31) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 37 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1967);
32) legge regionale 2 settembre 1968, n. 13 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968 (1a variazione));
33) legge regionale 11 novembre 1968, n. 17 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968);
34) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 18 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968);
35) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1969);
36) legge regionale 29 marzo 1969, n. 5 (Proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1 per l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all’anno finanziario 1969);
37) legge regionale 14 aprile 1969, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1969);
38) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 12 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969);
39) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 2 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1970);
40) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 4 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969);
41) legge regionale 8 aprile 1970, n. 11 (Proroga al 30 aprile 1970 del termine stabilito con la legge regionale 22 gennaio 1970 n. 2 per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell’anno finanziario 1970);
42) legge regionale 9 giugno 1970, n. 12 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1970);
43) legge regionale 10 novembre 1970, n. 25 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1970);
44) legge regionale 11 novembre 1970, n. 28 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
45) legge regionale 11 novembre 1970, n. 29 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
46) legge regionale 11 novembre 1970, n. 30 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
47) legge regionale 29 dicembre 1970, n. 37 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1970);
48) legge regionale 21 gennaio 1971, n. 1 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970);
d) le seguenti leggi regionali concernenti autorizzazioni alla sottoscrizione di capitale azionario:
1) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 6 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 16 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 10 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla costituenda Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali – Aosta – S.p.A.", con sede in Aosta);
4) legge regionale 18 agosto 1966, n. 9 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla costituenda Società per Azioni "Alpila", per la valorizzazione turistica della conca di Pila);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 9 (Sottoscrizione di capitale azionario della Società "I.S.A.G." S.p.A., con sede in Gressoney La Trinité);
6) legge regionale 10 maggio 1967, n. 12 (Autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie Champoluc, S.p.A.);
7) legge regionale 9 febbraio 1968, n. 2 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della Conca di Pila).
Articolo 5 (Industria, artigianato ed energia)
1. È o resta abrogato il seguente regolamento regionale:
a) regolamento regionale 22 giugno 1956 (Regolamento recante norme per l’applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525 concernente la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale).
Articolo 6 (Istruzione e cultura)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di istruzione pubblica:
1) legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1 (Convenzione per l’istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino);
2) legge regionale 30 agosto 1967, n. 24 (Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell’Istituto Professionale regionale "Emile Chanoux", di Aosta);
3) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3 (Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1964 n. 18. Approvazione di spesa annua per l’assegnazione di borse di studio ad insegnanti e a studenti per la frequenza a corsi di perfezionamento nella lingua francese);
b) le seguenti leggi regionali concernenti le scuole sussidiate:
1) legge regionale 11 novembre 1965, n. 20 (Adeguamento dell’assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex insegnanti delle scuole sussidiate, à sensi della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1);
2) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3 (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d’Aosta);
3) legge regionale 30 novembre 1976, n. 58 (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d’Aosta);
4) legge regionale 21 luglio 1980, n. 30 (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 58);
5) legge regionale 14 luglio 1982, n. 21 (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, in materia di corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d’Aosta);
6) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 89 (Adeguamento, a decorrere dal primo gennaio 1986, della misura dell’assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti di scuole sussidiate della Valle d’Aosta);
7) legge regionale 14 giugno 1989, n. 32 (Adeguamento, a decorrere dall’1 gennaio 1989, della misura dell’assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d’Aosta).
Articolo 7 (Sanità, salute e politiche sociali)
1. Sono o restano abrogati:
a) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di assistenza sociale:
1) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1 (Integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A) per l’assistenza ai vecchi bisognosi);
2) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 2 (Norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per l’effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell’accertamento della silicosi e asbestosi);
3) legge regionale 14 maggio 1964, n. 4 (Norme integrative e di attuazione, in Valle d’Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi);
4) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per l’assistenza ai vecchi bisognosi per l’attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1);
5) regolamento regionale 1° luglio 1961 (Regolamento per l’applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955 sull’integrazione dell’assistenza di malattia ai coltivatori diretti), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 31 luglio 1961;
6) legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 (Assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili);
7) legge regionale 11 maggio 1965, n. 11 (Approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, à sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6);
8) legge regionale 11 novembre 1965, n. 21 (Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, à sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965);
9) legge regionale 12 settembre 1966, n. 12 (Approvazione di maggiore spesa annua perla corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, à sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazione al bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1966);
10) legge regionale 29 luglio 1967, n. 21 (Modificazioni alle norme della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, concernente l’assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili. Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1967);
b) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di assistenza sanitaria:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 6 (Istituzione di una emoteca regionale in Aosta);
2) regolamento regionale 23 ottobre 1963 (Regolamento per il funzionamento del Centro Trasfusionale regionale (Emoteca)), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 31 ottobre 1963;
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 6 (Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell’emoteca regionale (centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961, n. 6);
4) legge regionale 29 luglio 1967, n. 20 (Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell’Emoteca regionale (Centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961, n. 6);
5) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 40 (Finanziamento delle spese annue per il funzionamento dell’Emoteca regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
6) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 9 (Spese annue per il funzionamento dell’Emoteca regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
7) legge regionale 13 novembre 1970, n. 32 (Spese annue per il funzionamento dell’Emoteca regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
8) legge regionale 18 giugno 1971, n. 5 (Trasferimento del Centro Trasfusionale regionale (Emoteca) all’Ente Ospedaliero regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1973, n. 12 (Personale già addetto all’Emoteca regionale – Retribuzioni per il periodo dal primo 7-1970 al 30-9-1971);
10) legge regionale 29 marzo 1963, n. 9 (Concessione di un contributo straordinario alla Nuova Clinica Odontostomatologica presso l’Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l’attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica);
c) le seguenti leggi regionali in materia di enti ospedalieri:
1) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 (Norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l’assistenza ospedaliera);
2) legge regionale 31 agosto 1972, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 recante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l’assistenza ospedaliera);
d) la seguente legge regionale in materia di farmacie rurali:
1) legge regionale 11 maggio 1965, n. 7 (Intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai comuni della Valle d’Aosta sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell’indennità di residenza ai farmacisti).
Articolo 8 (Territorio, ambiente e opere pubbliche)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di opere pubbliche:
1) legge regionale 28 giugno 1962, n. 14 (Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 18 (Approvazione di spese per opere di pubblica utilità);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 12 (Costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne di Aosta – Autorizzazione alla Giunta regionale per l’approvazione, l’impegno e la liquidazione di spese e per l’appalto e l’esecuzione dell’opera);
4) legge regionale 11 novembre 1965, n. 14 (Autorizzazione alla realizzazione di due parcheggi pubblici nella città di Aosta – Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 8 (Autorizzazione alla approvazione di spese per opere di pubblica utilità di interesse regionale);
6) legge regionale 30 agosto 1967, n. 23 (Autorizzazione all’approvazione delle spese per l’arredamento di locali del nuovo fabbricato per servizi turistici in Piazza Narbonne di Aosta – Variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1967);
7) legge regionale 11 novembre 1968, n. 14 (Costruzione di un ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta – Autorizzazione – Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968);
8) legge regionale 27 agosto 1969, n. 10 (Approvazione di spesa per l’ultimazione e l’arredamento del fabbricato sito in Piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1970, n. 10 (Modificazione alle norme della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio:
1) legge regionale 15 novembre 1964, n. 21 (Approvazione e finanziamento di spesa per rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d’Aosta e relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5000);
2) legge regionale 11 novembre 1965, n. 18 (Norme per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali).
Articolo 9 (Turismo, sport, commercio e trasporti)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo e industria alberghiera:
1) legge regionale 21 aprile 1959, n. 4 (Norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo);
2) legge regionale 14 agosto 1962, n. 19 (Realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence Européenne de relations publiques");
b) le seguenti leggi regionali in materia di sport e tempo libero:
1) legge regionale 9 novembre 1962, n. 22 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l’Aeroporto regionale di Aosta a cura dell’Aero Club Valle d’Aosta);
2) legge regionale 29 marzo 1963, n. 6 (Concessione di un contributo straordinario alla Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano);
3) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 2 (Modificazioni alle norme della legge regionale 17-11-1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani);
c) la seguente legge regionale in materia di commercio:
1) legge regionale 20 marzo 1959, n. 2 (Disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di commercio);
d) la seguente legge regionale in materia di trasporti:
1) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 41 (Autorizzazione all’approvazione e alla liquidazione di spese per l’ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois).
Articolo 10 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
PrésidentCe projet de loi a reçu l'avis favorable unanime de la Ière Commission.
La parole au rapporter, Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) Cercherò in premessa di spiegare il perché si è giunti, da parte dei Commissari della I Commissione permanente, nella seduta di commissione del 21 dicembre 1999, ad esprimere unanime volontà politica ed approvazione alla proposta del "Progetto abrogazione: unica via d'uscita dal caos normativo".
Eviterò pertanto di entrare più nel merito del disegno di legge in quanto la relazione allegata è più che esaustiva nel particolare tecnico ed indica i criteri e le metodologie seguite dalla Direzione affari legislativi del Consiglio in collaborazione con la Direzione affari legislativi della Giunta regionale, uffici che ringrazio per la fattiva collaborazione e soprattutto per la tempistica rispettata in merito alla predisposizione di questo primo disegno di legge.
Mi preme inoltre evidenziare ai colleghi che il primo criterio adottato dalla Commissione è stato quello di procedere all'analisi della legislazione regionale ai fini dell'abrogazione delle leggi e dei regolamenti ormai desueti. Le leggi e i regolamenti regionali di oltre cinquant'anni andavano dunque suddivisi in quattro tranches: la prima prendendo in esame gli anni che vanno dal 1950 al 1970; la seconda dal 1971 al 1980; la terza dal 1981 al 1990; la quarta dal 1991 al 1 999.
Pertanto periodicamente a partire da questo primo disegno di legge, che prende in esame il periodo 1950-1970, e sino alla fine legislatura, verrà preso in considerazione uno dei periodi sopraindicati e nella speranza comunque di riuscire a concludere il "riordino" e la "ripulitura" del nostro sistema normativo a tutto il 2003 con la fine appunto del mandato amministrativo di questo Consiglio regionale. La volontà della I Commissione di intraprendere questo lavoro, prende spunto dalle recenti modificazioni della Costituzione approvate con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e con la conseguente elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali, motivi che hanno fatto porre l'attenzione per ridefinire il ruolo degli organi regionali e in modo rilevante il ruolo del Consiglio regionale.
La questione è attuale anche per una Regione a Statuto speciale come la Valle d'Aosta, il cui Statuto costituzionale è oggetto di modificazioni in tal senso da parte del Parlamento, ma si collega ad una rinnovata presa di coscienza di noi consiglieri regionali eletti in questa legislatura iniziata il 1° luglio 1998.
Questa nuova consapevolezza dei Commissari della I Commissione nasce dal profondo confronto politico spesso avuto in questa Assemblea, che ha istituito una Commissione speciale per le riforme istituzionali incaricata di rivedere lo Statuto speciale, e che si focalizza sull'esercizio della funzione legislativa, erroneamente ritenuto un fatto scontato e semplice, e che richiede oggi un grande sforzo culturale e politico per sapere leggere criticamente l'attuale fase involutiva della legge e recuperare innovazione e progettualità alla funzione legislativa.
In questo processo di "riqualificazione della funzione legislativa", le commissioni consiliari permanenti possono essere protagoniste e ciò sulla base di diversi motivi che trovano il loro supporto principale nelle norme dei regolamenti interni delle assemblee.
Infatti nella maggior parte degli ordinamenti a Governo parlamentare europeo e in quello italiano è sancito un ruolo incisivo e largamente autonomo delle commissioni permanenti nell'esame dei progetti di legge, ruolo che si traduce in termini di prevalenza sull'aula consiliare. Le commissioni hanno infatti larghe competenze di emendamento potendo giungere alla riformulazione dei testi che vengono loro sottoposti.
In particolare, nel Regolamento interno di questo Consiglio il ruolo delle commissioni permanenti, cui è affidato l'esame in sede referente dei progetti di legge è rilevante, infatti:
- le commissioni hanno larghe competenze di emendamento potendo giungere a una riformulazione dei testi loro assegnati: questa possibilità è riconosciuta a tutte le commissioni cui il progetto di legge sia assegnato in sede referente;
- possono procedere a consultazioni di soggetti pubblici e privati esterni al Consiglio regionale per acquisire informazioni; il testo eventualmente predisposto dalla commissione è il testo su cui discuterà il Consiglio regionale, il testo elaborato dalla commissione ha infatti una corsia preferenziale nel procedimento in Assemblea. Il Regolamento interno riconosce, inoltre, ai consiglieri regionali un'ampia facoltà di emendamento in tutte le fasi del progetto legislativo e di cui noi tutti siamo a conoscenza.
Le norme che disciplinano il procedimento legislativo attribuiscono quindi alle commissioni il ruolo di presidiare la formazione della volontà legislativa, con ampi poteri circa la determinazione del contenuto. Si tratta pertanto di spazi istituzionali che possono essere riempiti da un'iniziativa politica di contenuti innovatori atti a riqualificare l'esercizio della funzione legislativa di competenza dei consiglieri regionali. In questa direzione si è anche mossa la Camera dei deputati con le recenti modifiche ai regolamenti parlamentari che per la prima volta stabiliscono i contenuti dell'istruttoria legislativa.
L'innovazione regolamentare della Camera dei deputati ha un grande valore in quanto costituisce un'iniziativa attraverso la quale "s'innova il processo legislativo per tentare di innovare il prodotto legge".
Ma se il percorso tracciato dal Parlamento affronta il modo di formarsi della volontà legislativa, vi sono anche strade minori che il legislatore può percorrere per riqualificare la sua attività, volgendo la sua attenzione al "prodotto legge" e a quel fenomeno di "inflazione legislativa" che costituisce uno dei connotati negativi della produzione legislativa italiana, sia statale che regionale.
Su questo percorso minore si è incamminata la I Commissione consiliare permanente con un approccio di conoscenza, di analisi dell'ordinamento legislativo della Valle, per progettare un intervento di riordino che fosse concretamente praticabile.
L'obbiettivo di riordino che la I Commissione si è data con la proposta del "Progetto abrogazione" prevede di utilizzare in una prima fase uno strumento solo: l'abrogazione di leggi desuete e non più applicate. Si tratta di un'operazione già effettuata da molte regioni e che abbiamo potuto verificare nel seminario di studio organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali delle Province autonome il 24 marzo scorso. Si tratta quindi di un'operazione mirata a ridurre lo stock legislativo esistente, molto rilevante in una Regione a Statuto speciale che ha dietro di sé 50 anni di legislazione e circa 1.540 leggi e regolamenti ancora formalmente vigenti a tutto il 31 gennaio 2000.
Qualcuno ritiene che questa sia un'attività puramente formale, forse addirittura, inutile, priva di qualsiasi rilevanza e impatto positivo per il cittadino.
Per noi invece è funzionale all'obbiettivo di rendere il messaggio legislativo più comprensibile al cittadino. Nel momento in cui ci attiviamo per creare ed aggiornare banche dati delle leggi regionali, per diffonderle tramite Internet, la complessità di un sistema normativo gravato di leggi non più applicabili, richiede al cittadino, che desidera informarsi e consultarle, un'attività di interpretazione per individuare quali sono le leggi realmente vigenti e da applicare.
Ma vi è anche un gruppo di "utenti" delle leggi: i funzionari pubblici che da un'operazione del genere possono trarre indubbi vantaggi nel momento in cui devono applicare le leggi regionali e si trovano di fronte un sistema normativo "ripulito" dalla sovrapposizione di norme di identico oggetto.
Se questa operazione di pura abrogazione consegue anche solo questi limitati benefici, il "Progetto abrogazione", che la I Commissione consiliare sta realizzando con l'indispensabile supporto tecnico delle strutture del Consiglio regionale, trova, in assenza al momento di altri strumenti atti a ridurre l'inflazione legislativa, piena validità.
L'iniziativa della I Commissione vuole anche essere uno stimolo perché altri e più efficaci strumenti di semplificazione legislativa siano adottati, un contributo ed un impegno perché il legislatore si spogli della sua "autoreferenzialità" e dialoghi con il cittadino, ciò si potrà riordinando la legislazione regionale in testi unici e distinti per materia, obbiettivo che intende raggiungere e che si è prefissata la I Commissione consiliare. Aggiungo che la semplificazione del sistema normativo regionale è stata auspicata anche pochi giorni fa dall'Associazione valdostana degli industriali in occasione della loro assemblea annuale.
Aggiungo inoltre che la volontà politica espressa dalla I Commissione viene rafforzata da un'indagine del CENSIS sulle regioni e nella quale è indicativo il livello di conoscenza in Valle d'Aosta da parte dei cittadini della competenze regionali e di conoscenza diretta o mediata di chi effettivamente opera all'interno degli organismi istituzionali, pertanto la conoscenza diretta di chi li amministra.
Concludo quindi con un augurio e cioè che questo progetto, e questo primo disegno di legge, costituiscano un primo passo verso un'assunzione consapevole e sempre più determinata da parte del legislatore dell'esigenza di riqualificare in senso positivo l'esercizio della funzione legislativa: questo è il valore politico fondamentale della nostra iniziativa. Riqualificare significa innovare il processo di produzione della legge ossia le regole che governano il procedimento legislativo per rinnovare il prodotto ossia la legge, i suoi contenuti: questa è la sfida che attende il legislatore di oggi e di domani e su questa sfida si gioca il nuovo ruolo del Consiglio regionale.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Voglio fare alcune osservazioni su questo disegno di legge perché non vorrei che ci prendesse un'enfasi eccessiva.
Il lavoro di riorganizzazione della normativa passa attraverso tre momenti. Il primo riguarda la ripulitura o la pulizia tout court, che è quello che contiene questo disegno di legge, che in sostanza prevede l'abrogazione formale di leggi che già non sono più sostanzialmente in vigore, quindi dal punto di vista sostanziale oggi non si innova nulla, ma si ripulisce una "banca dati". Non è che sia un lavoro inutile perché se pensiamo al cittadino che si avvicina alla normativa, è comunque un lavoro di una certa utilità, ma dal punto di vista sostanziale nulla cambia.
Un lavoro molto più complesso che andrà fatto e molto più difficile è quello della razionalizzazione normativa o, come definì il Prof. Pizzorusso in occasione di quel seminario che facemmo qualche mese or sono, della consolidazione delle leggi. È questo un lavoro più complesso ed è un lavoro utile non solo dal punto di vista formale, ma utile dal punto di vista sostanziale.
Questo lavoro complessivo rischia però, ed è il terzo momento, di essere vanificato se non c'è da parte del legislatore attuale una maggiore attenzione nella formazione normativa in divenire. L'esempio contrario emerge subito da una delle leggi che abbiamo approvato oggi: nel giro di qualche mese abbiamo approvato tre leggi in materia di commercio! In questo caso andiamo nella direzione completamente opposta di quella che ci proponiamo con questo lavoro che la I Commissione si è incaricata di fare. Questo lo dico perché per uscire veramente dal caos normativo bisogna che ci sia il concerto di tutti, non solo della I Commissione, ma anche della Giunta, del Consiglio nel suo complesso e io direi una maggiore consapevolezza da parte dei dirigenti regionali, di coloro che redigono le leggi. Perché se le leggi continuano ad essere redatte in questo modo frammentario, spesso senza che segua l'abrogazione dei testi di legge vigenti, rischiamo di inseguire un obiettivo che non raggiungeremo mai.
PrésidentLa parole au Conseiller Perron.
Perron (UV) Il tema dell'eccesso di complessità del sistema normativo si sta imponendo in tutti i paesi europei, nella stessa Unione europea nonché in alcuni organismi internazionali, ovunque i cittadini, le associazioni e le imprese esprimono forme sempre più evidenti di disagio a causa di un peso complessivo sui medesimi soggetti di normative di diversa origine e di diversa finalità. Le pubbliche amministrazioni manifestano loro stesse a volte delle difficoltà a realizzare fino in fondo gli obiettivi delle politiche pubbliche. L'eccesso di complessità normativa può dunque essere prefigurato come uno dei problemi delle democrazie avanzate nel periodo storico che si apre.
In forme diverse, secondo le esigenze proprie dell'ordinamento di ciascun paese dell'Unione europea, ci si sta muovendo in questa direzione; numerosi presidenti hanno considerato che i parlamenti devono essere in grado di adattarsi alla società dell'informazione e delle nuove tecnologie potenziando in tal modo il controllo parlamentare, legislativo e di bilancio.
Il Presidente della Camera, Violante, ha presentato in un convegno a Cogne, al quale abbiamo potuto partecipare, il tema della qualità della legislazione e della semplificazione legislativa, oggetto del gruppo di lavoro avviato già a Helsinki. La conferenza ha sottolineato il ruolo dei parlamenti in quanto principali organi legislativi riguardo a questa questione.
Legiferare meglio significa non solo applicare correttamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma anche rendere la legislazione più semplice, più leggibile, più accessibile da parte di tutti, in questo senso bisogna muoversi. Ne risulta al tempo stesso una maggiore efficacia, una maggiore accettabilità anche dell'azione della politica nel suo complesso.
La crescita quantitativa delle norme è un fenomeno oggettivo e misurabile. Esso coinvolge sia la sfera pubblica sia quella privata che partecipa anch'essa alla produzione di una grande quantità di regole di portata più o meno generale e imperativa.
Numerosi governi europei hanno adottato programmi di semplificazione normativa, in alcuni casi imponenti. La stessa Unione europea da tempo persegue questa finalità con numerose iniziative anche di tipo interistituzionale. I risultati sin qui raggiunti non sembrano essere sempre significativi.
Vi è su questo tema un interesse politico crescente; credo che non esista forza politica che non abbia inserito nel suo programma di governo o elettorale una semplificazione della legislazione e una diminuzione per quanto possibile della burocrazia. In questo senso dobbiamo lavorare.
Si può attualmente constatare che gli sforzi per rendere la legislazione più chiara, più semplice, più accessibile, acquisiscono una preminenza nell'agenda politica sia a livello comunitario che a livello di Stati membri e in generale di tutte le assemblee legislative che rimangono i principali responsabili della legislazione. Occorre però che a ciò corrispondano progressi reali.
Voglio sottolineare due aspetti importanti, a mio giudizio, di questo processo per ricordare l'azione positiva che l'Amministrazione regionale ha intrapreso in questi settori per ottenere nel limite del possibile i risultati migliori: il primo aspetto è la qualità redazionale, il secondo aspetto è la semplificazione.
La comprensione della legislazione comunitaria da parte dei suoi destinatari è essenziale in quella che vogliamo essere un'Europa che ci si augura sempre più trasparente e più vicina al cittadino. I testi devono essere chiari, coerenti, senza ambiguità, non fosse altro che per garantire un'applicazione uniforme della legislazione di tutti gli Stati membri.
Occorre poi evitare disposizioni legislative inutilmente complesse. I metodi di semplificazione fin qui sperimentati, di carattere prevalentemente tecnico-giuridico, a volte non sono sufficienti rispetto alla portata generale e profonda dei fenomeni alla base della crescente complessità normativa. Occorre distinguere chiaramente la parte eliminabile da quella ineliminabile della sua complessità normativa, agire con strumenti differenziati su ciascuna delle due parti. Sulla parte eliminabile si può operare con le tecniche di semplificazione e di miglioramento della qualità dei testi legislativi, mentre sulla parte non eliminabile, che è forse la prevalente, le istituzioni politiche possono agire solamente adeguando il proprio modo di essere e le proprie procedure.
In particolare, la legislazione approvata da tutti i parlamenti è elaborata in prevalenza in seno agli esecutivi; gli effetti quindi della complessità intaccano a volte il funzionamento della democrazia agli occhi dei cittadini. Dal punto di vista dei cittadini a volte sono un po' minacciate le condizioni di conoscibilità, di trasparenza, di responsabilità che costituiscono la sostanza della democrazia nell'esercizio concreto del potere.
È importante mettere in piedi dei programmi di riordino e di semplificazione, come quello che stiamo intraprendendo, che intervengano in via successiva con l'obiettivo del riordino, del consolidamento, della conoscenza integrata delle norme vigenti eliminando ovunque è possibile l'incoerenza e l'eccessivo dettaglio delle norme e la sovrapposizione di previsioni legislative nonché assicurando l'aggiornamento dei testi normativi e la puntuale abrogazione di quelli obsoleti.
Si tratta sicuramente di un grande lavoro, di un'attività importante, indispensabile che deve assumere carattere permanente e ciclico in relazione alla continua necessità di aggiustamenti alla legislazione preesistente. Sono pertanto particolarmente utili programmi organici e stabili e quelli che prescrivono forme ordinate per la successiva modifica di codici di testi unici o di leggi stesse.
Credo che sia corretto porsi anche il problema se vi è in generale la capacità della politica e di conseguenza delle assemblee parlamentari, come la nostra, di rispondere in modo semplice e chiaro ai bisogni dei cittadini. In questo contesto a volte i parlamenti tendono a divenire più deboli e a emarginare in loro alcuni settori chiave; i parlamentari e in generale i loro membri vengono ancora considerati, giustamente, i principali responsabili dell'approvazione di leggi e delle politiche nei confronti dei cittadini e allora il ruolo della rappresentanza politica dovrebbe essere meglio messo a fuoco e rafforzato in modo da poter fronteggiare le nuove sfide della democrazia che provengono dai più recenti sviluppi dell'attività di produzione normativa.
Cosa possono fare i consiglieri? La qualità della legislazione dovrebbe diventare un obiettivo di primario rilievo politico che coinvolga attivamente le principali istituzioni politiche e che modelli le loro relazioni. I consiglieri devono sviluppare la loro capacità di formarsi visioni nuove, creative, così da restare in qualche modo al centro dell'arena politica.
I consiglieri possono anche contribuire a stabilire migliori relazioni con l'opinione pubblica e nei rapporti con i cittadini. Tutto ciò richiede uno sforzo anche da parte dei consiglieri, uno sforzo ulteriore delle relazioni fra consiglieri e i media e la società del sapere dall'altra.
Per ottenere allora delle norme più chiare sia sotto l'aspetto della comprensibilità che di quello dell'applicabilità bisogna, prima di passare a un'abrogazione spesso indiscriminata, effettuare un monitoraggio dello stato di attuazione della vecchia legge che tratta la materia su cui si intende intervenire con una nuova disciplina e valutare l'opportunità di operare, cioè di scegliere di non approvare una legge qualora non sia strettamente necessaria lì dove quella data materia è già stata forse disciplinata in modo soddisfacente, ancorché risalente nel tempo, ovvero chiarita dalla giurisprudenza costituzionale.
Un giudizio positivo va dato al ricorso a strumenti quali il testo unico e il testo coordinato, però ritengo che sia ugualmente importante in ogni caso una politica di revisione organica della normativa sulla base di criteri e procedimenti che tendano a una coerenza e a una qualità delle leggi e dei regolamenti.
È indubbio che laddove è possibile si debbano produrre meno norme di legge e assicurare una più decisa delegificazione. Resta il fatto che le norme prodotte devono essere migliori.
I consiglieri regionali dovrebbero produrre a loro volta leggi di portata generale idonee ad occupare insomma il terreno della normazione primaria affinché venga assicurata come accennato anche quella maggior certezza delle fonti che riteniamo sia un valore importante.
Nel quadro generale del processo di semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione in genere rientra sicuramente la semplificazione normativa che si attua attraverso l'eliminazione di tutte quelle disposizioni che si sono stratificate nel tempo e che rendono difficoltoso non solo al cittadino, ma anche all'operatore giuridico individuare quale sia effettivamente la disciplina di volta in volta da applicare.
Sottolineiamo ancora una volta proprio in questo caso la necessità e l'estrema importanza dei testi unici. Sarà oltremodo necessario e importante studiare e predisporre dei meccanismi per far sì che approvando una nuova legge ci si ponga sempre il problema del suo rapporto con le disposizioni precedentemente in vigore e, se è il caso, si proceda ad abrogare espressamente.
Un contributo in questo senso al perseguimento di questo obiettivo potrebbero fornirlo sia adeguate misure organizzative o anche norme apposite da inserire nel Regolamento interno del Consiglio. Noi valutiamo positivamente questa iniziativa perché credo che sia una delle poche iniziative di un gruppo di consiglieri che arriva in questo Consiglio, anche di forze politiche diverse e quindi con opinioni, visioni e sensibilità diverse.
Aspettiamo con grande fiducia il lavoro che gli uffici stanno predisponendo per quella che può essere definita la seconda fase di questo progetto.
L'obiettivo comune, credo condiviso da tutti, è quello di armonizzare la nostra legislazione e di offrire un servizio migliore per tutti coloro, cittadini, enti e imprese, che si rivolgono alla Regione come a un punto di riferimento importante per la loro attività.
PrésidentLa parole au Conseiller Ottoz.
Ottoz (UV) Nell'affrontare questo problema il dibattito in I Commissione ha evidenziato tre linee su cui ci si dovrebbe muovere. La prima è quella che discutiamo oggi, questa legge di abrogazione e di semplificazione che dà inizio a un processo assolutamente necessario e cioè l'abrogazione finora in questa legge di quello che ormai è inutile, di quello che sarebbe quasi inutile abrogare, in quanto non ha più efficacia legislativa, ma intasa semplicemente i testi e che, a vario titolo, non serve più. È un lavoro comunque importante per semplificare la massa di carta e di documenti che bisogna consultare quando si affronta un problema e si vuol sapere in che modo è trattato dalla legge.
La seconda richiesta che la commissione ha fatto e che mi auguro possa andare avanti è quella di abrogare seriamente man mano che si legifera. Il primo processo riguarda il passato, noi adesso partiamo dall'inizio della nostra autonomia ed andiamo ad eliminare nel passato a partire dalle leggi più lontane, quelle che non hanno più effetto. Ma la seconda linea da seguire abbiamo chiesto che sia quella di abrogare man mano che si legifera con maggiore attenzione tutto quello che, alla luce delle nuove leggi che vengono proposte, portate avanti e votate da questo Consiglio, di per sé perde efficacia, quindi facendo nel presente un'altra azione di alleggerimento della quantità di leggi presenti.
Il terzo punto, che è stato toccato a vario titolo da chi mi ha preceduto, è quello di porsi l'obiettivo di legiferare meglio.
Legiferare meglio non solo in modo più semplice, con maggiore qualità e creando minori necessità successive di andare a modificare leggi appena fatte perché non si era riusciti a inquadrare o a risolvere perfettamente il problema, ma a legiferare meglio cambiando il proprio punto di vista, cioè non ponendosi nei panni del funzionario che deve applicare ed esercitare un suo ruolo di interpretazione quando non di interdizione, ma ponendosi nei panni del cittadino che le leggi deve rispettare e deve capire per poterle rispettare e quindi adottare nello scrivere le leggi un atteggiamento più umile, scrivendole in modo da verificare a priori che il nostro concittadino valdostano sia in grado di capire quello che viene scritto perché il ruolo del funzionario non è quello dell'esegeta, ma è quello di chi deve applicare; nessuno deve interpretare, già il giudice non dovrebbe interpretare la legge, figuriamoci i funzionari. Quindi le leggi devono essere semplici e non devono essere vissute dai nostri concittadini come imposizioni.
Sovente infatti la complessità delle leggi, che poi si traduce in difficoltà applicativa e in tutta una serie di problemi che ben conosciamo, nasce dall'inutile, cioè le leggi sono costituite da una parte che sicuramente è utile e sovente da alcune parti inutili o utili perché si è sempre fatto così, o perché è sempre stato scritto così, o perché si dice in questo modo, o perché chissà che poi qualcuno non interpreti e faccia?, eccetera.
Sovente in questi casi già solo eliminando l'inutile a livello di esame preventivo delle leggi si potrebbe rendere la normativa finalmente utile per il cittadino.
Ovviamente questo impone non solo una rivisitazione del modo nel quale si scrivono le leggi, ma anche forse un diverso ruolo e lavoro delle commissioni che dovrebbero poter esaminare le leggi alla luce di queste necessità e poter incidere in modo più profondo sulla loro modifica senza toccare quelle che sono eventualmente le linee strategiche politiche che hanno portato alla determinazione di quella legge e di quei principi, ma andando a semplificare anche in fase di legislazione perché non sempre le leggi che arrivano in commissione hanno questa caratteristica di leggibilità, comprensibilità, di semplicità per il cittadino, però non sempre è così facile o così ben accetto un intervento di semplificazione perché comunque passa attraverso la modificazione e sappiamo che modificare le leggi in commissione non è così semplice.
Quindi dipende tutto questo da una nuova impostazione strategica che dovremmo imporci e che dovremmo chiedere a noi stessi di seguire in commissione e soprattutto da un'impostazione strategica che parta da questa domanda: nella nostra Regione, nella nostra Valle, l'impostazione deve essere che tutto ciò che non è normato è da normare domani, magari domani mattina, la settimana prossima, l'anno prossimo oppure che tutto ciò che non è normato è da lasciare alla libera iniziativa dei cittadini, delle associazioni? Cioè dobbiamo normare proprio tutto?
Quello che non è normato è solo temporaneamente libero, ma è da normare oppure esiste uno spazio di libertà per gli operatori, i cittadini, le associazioni, gli imprenditori, tutte le categorie? In breve, la sussidiarietà che noi portiamo avanti giustamente come una bandiera e come uno degli elementi di fondo di costituzione del federalismo nel quale crediamo non si identifica forse con questo, cioè con la non interferenza dei livelli superiori nell'azione autonoma dei livelli inferiori quando questi possono esercitare questa azione, hanno i mezzi, le capacità e la disponibilità a farlo?
Quindi normare tutto fino nei minimi dettagli, con i rischi che conosciamo di contraddirsi e poi dover reintervenire, regolamentare tutto, eccetera, non va forse contro questo nostro concetto di federalismo che fa della sussidiarietà l'elemento costitutivo? La gente questo si aspetta da noi, di sapere cosa può fare e cosa non può fare, di saperlo in modo semplice, di non dover chiedere troppo spesso interpretazioni di esegeti che poi vanno al di là per eccesso di zelo da quello che in realtà la legge dice. La gente si sente strangolata da tutta una serie di regole e regolette che non capisce.
Quindi con grande piacere e convinzione ho firmato questo progetto e soprattutto questa linea che ci siamo dati di procedere con ulteriori semplificazioni per cui questo è solo un inizio di abrogazione; mi auguro che sia possibile anche l'abrogazione contemporanea all'emissione di nuove leggi che semplifica ulteriormente il nostro lavoro e soprattutto mi auguro che si possa arrivare a un nuovo modo di scrivere le leggi che le renda comprensibili non solo ai nostri funzionari, peraltro bravissimi, ma anche ai nostri cittadini che a queste leggi devono sottostare.
È con grande convinzione che abbiamo firmato questa legge e che porteremo avanti in I Commissione questo processo necessario di semplificazione delle norme per i nostri cittadini.
PrésidentN'ayant plus de conseillers inscrits à parler, je déclare close la discussion générale.
Nous procédons à l'examen du projet de loi article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.