Oggetto del Consiglio n. 1461 del 13 luglio 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1461/XI Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)".
Articolo 1 (Modificazione dell'articolo 1)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserita la seguente:
"ebis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast);".
Articolo 2 (Inserimento del capo VIbis)
1. Dopo il capo VI della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"CAPO VIbis
Strutture ricettive a conduzione familiare (Bed & Breakfast)
Articolo 16bis
(Definizioni e caratteristiche)
1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L'attività di bed & breakfast è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Articolo 16ter
(Requisiti tecnici)
1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di bed & breakfast devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.
2. Qualora l'attività di bed & breakfast sia svolta in più di due stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Articolo 16quater
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati:
a) le generalità e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi complementari offerti;
d) il periodo di esercizio dell'attività;
e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione all'esercizio dell'attività di bed & breakfast; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.
5. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983.
Articolo 16quinquies
(Norma di rinvio)
1. All'attività di bed & breakfast si applicano le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.
2. Chiunque svolga l'attività di bed & breakfast senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.".
Articolo 3 (Inserimento dell'articolo 25bis)
1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"Articolo 25bis
(Informativa ai turisti)
1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo, le Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25.".
Articolo 4 (Modificazione dell'articolo 28)
1. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 11/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività".
Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentLe projet de loi en question a fait l'objet de l'examen de la IVème Commission qui a exprimé son avis favorable unanime sur le texte. Suite à l'expression de ce même avis nous avons reçu une communication de la part du Président de l'ADAVA, qui a été transmis, puisque la commission avait déjà exprimé son avis, à tous les Chefs de groupe de l'Assemblée.
Je rappelle également que le Conseil permanent des collectivités locales a exprimé à son tour un avis favorable sur ce projet de loi.
La parole au rapporter, Conseiller Cuc.
Cuc (UV)La loi régionale n° 11/1996 définit toute une série de structures d'accueil autres que les hôtels et réglemente les obligations administratives de celles-ci ainsi que leurs caractéristiques du point de vue technique et fonctionnel en vue d'assurer la bonne marche desdites structures. Ce projet de loi introduit un nouveau type de structure d'accueil, à gestion familiale, qui est destiné à compléter l'offre touristique de notre Région.
L'activité d'accueil à gestion familiale exercée par des particuliers à leur domicile connaît un large succès dans différents Pays européens.
Du fait de sa réglementation simplifiée, elle constitue pour notre Région une chance importante, non seulement en raison du nombre de clients potentiels, mais surtout en vue d'une réhabilitation des localités moins connues, d'une diffusion de la culture de l'hospitalité et d'une valorisation des ressources et des particularités historiques, culturelles et gastronomiques de notre territoire.
Cette activité, si elle est publicisée et conduite comme il le faut, peut également représenter une source de revenu qui s'inscrit parfaitement dans notre contexte socio-économique étant donné que les femmes au foyer et les retraités pourraient être intéressés par ce projet et que d'autres activités, comme l'agriculture ou l'artisanat, sont parfaitement compatibles avec cette simple gestion.
Conformément à l'article 3 de ce projet de loi, les bureaux de l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme, les Agences de promotion touristique et les pro-loco auront la possibilité de promouvoir toutes les activités d'accueil non hôtelières prévues à l'article 1er de la loi régionale n° 11/1996 au moyen de catalogues et d'autres supports d'information.
Alcune precisazioni credo che siano necessarie per evitare delle incomprensioni e dare ulteriori informazioni e chiarimenti dopo le discussioni avvenute in commissione.
Le attività extralberghiere sono regolamentate dalla legge n. 11/96 e l'attività di bed & breakfast, chambre et petit déjeuner, si inserisce in questa legge per completare l'offerta turistica. È questa un'attività complementare e non in concorrenza con le altre attività alberghiere o extralberghiere.
Ai fini fiscali questa attività non richiede partita IVA in quanto secondo una risoluzione emessa dal Ministero delle finanze, n. 180 del 14 dicembre 1998, l'attività è fuori campo IVA.
Ai fini IRPEF tuttavia è necessario rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale con bollo eventualmente da lire 2.500 se il cliente la deve scaricare, tipo madre-figlia, numerata progressivamente con la data del pagamento. La copia che rimane in mano al gestore costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi da indicare nel modello unico del quadro E: attività commerciale svolta in via occasionale.
Un altro argomento di discussione è legato alla somministrazione degli alimenti ovvero le famose colazioni che devono essere servite con cibi e bevande confezionati senza alcuna manipolazione. Una prima considerazione deve essere fatta sullo spirito e la finalità della legge che vuole semplificare e dare la possibilità a famiglie di non costituire una nuova impresa o attività commerciale primaria, ma eventualmente di completare o meglio integrare il proprio reddito con un'attività saltuaria.
Differenti infatti sono gli obblighi degli affittacamere, le residenze turistico-alberghiere che sono per legge obbligate ad osservare la normativa prevista dal decreto legge n. 155/97 in materia di HACCP e devono iscriversi al REC. Non richiedendo tutte queste incombenze ai gestori dei bed & breakfast, è però giusto garantire un'offerta di qualità ai clienti con alcune regole precise.
Per cibi confezionati si intendono quegli alimenti posti in confezioni chiuse e con data di scadenza fissata dal produttore. Devono essere monouso ossia una volta aperta la confezione, gli alimenti devono essere consumati in giornata e le parti rimanenti di quelle confezioni non possono essere offerte ad altri ospiti nei giorni successivi.
È auspicabile e non vietata la somministrazione di alcuni prodotti tipici o alimenti sfusi come il pane, la frutta, i formaggi, i salumi, eccetera, la cui freschezza è facilmente riconoscibile a patto che questi vengano consumati in giornata. Il latte deve solo essere acquistato pastorizzato, il caffè e il tè possono essere preparati al momento; è invece esclusa la possibilità di preparare cibi in casa come torte, omelette, eccetera.
Personalmente mi auguro che nel futuro coloro che intendono dare vita a questa attività si costituiscano in associazione in modo da poter meglio organizzarsi e proporsi ai turisti in modo positivo e per poter trovare formule di collaborazione con le altre realtà ricettive operanti sul territorio. Per la sua promozione questa attività trova risposta nell'articolo 3, il 25 bis, di questo disegno di legge.
I gestori fra l'altro hanno l'obbligo di segnalare sia il periodo di esercizio di apertura quindi dell'attività, di comunicarne i prezzi applicati oltre a dover comunicare all'azienda di promozione turistica competente per territorio gli arrivi e le partenze di ciascun cliente, l'articolo 23, comma 3, della legge n. 11/96.
È questo a mio modo di vedere un fenomeno in forte espansione che rappresenta una nicchia di mercato importante che in tutta Europa è già da anni stabilmente consolidata. Quasi tutte le regioni in territorio nazionale hanno già legiferato in materia e la nostra Regione, forse con qualche mese di ritardo, introduce questa ulteriore possibilità sia per questo ospite particolare, sia alla Comunità valdostana per un'ulteriore possibilità di lavoro.
Comunico che presento due emendamenti che poi eventualmente spiegherò.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Voglio approfittare della possibilità data dalla discussione generale per chiedere all'Assessore un parere specifico e dettagliato sulle osservazioni che vengono svolte dall'ADAVA con lettera del 10 luglio 2000, che è stata indirizzata a tutti i consiglieri.
Premetto che il nostro gruppo vede con favore l'istituzione dei bed & breakfast nella nostra regione, certo però che, di fronte a certe osservazioni che vengono svolte in maniera molto puntuale dall'ADAVA, alcune perplessità ci sono sorte.
Osservazioni che - ricordo brevissimamente – riguardano, anche in questo caso, la mancata audizione di questa categoria nella redazione del disegno di legge, poi ci sono osservazioni che personalmente condivido sulla difficoltà di lettura del testo legislativo che fa continui riferimenti ad altre normative e, se non ricordo male, nella lettera viene utilizzato questo argomento anche con un po' di ironia, infine ci sono delle osservazioni più di merito sul testo della legge che mi limito a richiamare e in ordine ai quali chiedo all'Assessore la sua opinione.
PrésidentLa parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Mi sembra doveroso rispondere alla domanda del Consigliere Curtaz in sede di discussione generale.
Innanzitutto voglio ribadire che la concertazione è quanto ho definito prima al Consigliere Tibaldi, posso capire che ci siano delle categorie che possono non essere d'accordo o intravedere in un disegno di legge, che va a dare delle possibilità di tipo ricettivo, una concorrenza che secondo me concretamente non dovrebbe sussistere, però ognuno legittimamente può pensarla come meglio crede e se dopo aver discusso di questo argomento non si ritiene di dover dare un assenso favorevole di massima all'iniziativa, questo rimane democraticamente nel diritto di ciascuna categoria, di ciascun presidente di categoria.
Voglio anche sottolineare che questo argomento è stato illustrato e discusso all'interno di una riunione dove erano convocati tutti gli operatori del settore; per motivi certamente seri a quella riunione non ha potuto partecipare nessun rappresentante dell'ADAVA, però c'è stata la convocazione e in quella riunione si è discusso del problema della legge, della riorganizzazione turistica in senso lato, quindi vi erano tutti i rappresentanti, erano presenti i presidenti delle APT e si è illustrato in quella sede questo intervento di legge, in particolare un articolo specifico che è l'articolo 25bis, che il gruppo dei Verdi alternativi conosce bene, oltre chiaramente a dare da parte delle APT delle informazioni sugli alberghi, sui bed & breakfast, anche sugli alloggi, che era una norma che ci eravamo impegnati in sede di discussione in Consiglio regionale di regolamentare.
Quindi in quella sede abbiamo illustrato i contenuti di questo testo di legge che, lo voglio sottolineare, va a regolamentare una tipologia di turismo specifica che è quella di poter dare l'alloggio e la prima colazione con un massimo di tre camere per un massimo di sei posti letto, ma utilizzando unità immobiliari ad uso abitativo, quindi sono strutture che non nascono con questo tipo di destinazione, sono strutture che fanno parte dell'alloggio, dell'abitazione e quindi rimangono strutture a destinazione abitativa, non a destinazione ricettiva. Questo è molto importante.
Poi questo tipo di autorizzazione è saltuario, occasionale, cioè può essere un mese all'anno, può essere durante le stagioni, non è un'attività continuativa. È anche una risposta che si può dare a un certo tipo di utenza che ha minori possibilità finanziarie, che magari sceglie località dove manca una struttura ricettiva di tipo tradizionale, quindi è importante questo tipo di premessa per capire cosa andiamo a fare. In questa legge abbiamo messo i requisiti che sono la pulizia dei locali, il cambio di biancheria due volte alla settimana oltre che chiaramente quando cambia la clientela, la fornitura di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento. Se ci sono più di due stanze, è necessario avere due servizi a disposizione esclusiva del cliente, ma questo poi lo possiamo verificare nel testo di legge analizzando le osservazioni puntuali fatte dal Presidente dell'ADAVA.
Abbiamo anche cercato di semplificare al massimo le procedure dal punto di vista burocratico, quindi denuncia di inizio attività al comune che fa un sopralluogo, esamina l'idoneità di questi locali dal punto di vista dei regolamenti edilizi e dei regolamenti sanitari ed entro 60 giorni il comune dà il benestare per l'utilizzo di queste strutture, quindi una burocrazia estremamente semplice che finora ha frenato attività di questo tipo perché tutta una serie di procedure non permettevano di svolgerla a chi aveva una disponibilità occasionale, quindi non duratura, e a chi aveva dei locali non destinati a questo tipo di attività in quanto locali normalmente destinati ad attività abitative.
Sulle osservazioni ho ripetutamente discusso con il Presidente dell'ADAVA, lui rimane della sua opinione e su questo argomento la Giunta regionale rimane della propria opinione che è poi quella del contenuto del disegno di legge che sottoponiamo al Consiglio per l'approvazione.
Venendo alle osservazioni il fatto di: "Prevedere? tre camere per un massimo di sei posti letto significa interferire con l'attività degli affittacamere?", questo non ha nulla a che vedere perché è la premessa che ho fatto prima, che è molto importante, e ancora: "? Prevedere l'esercizio di attività per periodi "saltuari" significa rendere difficoltoso l'accertamento degli effettivi periodi di attività e, di conseguenza, la possibilità di una corretta promozione e informazione da parte delle istituzioni a ciò preposte, ivi? l'Assessorato competente?", cosa significa?
È un non senso perché, nel momento in cui viene comunicato che c'è questa disponibilità, che viene fatto un sopralluogo, che c'è l'idoneità, immediatamente questa cosa viene comunicata all'APT e a tutti coloro che danno informazione di questa opzione. Se il periodo non è saltuario, ma è temporale, ripetitivo, nulla vieta che il titolare di questa attività possa anche iscriversi su delle riviste specializzate per pubblicizzare questo tipo di opportunità.
Sul fatto della non manipolazione degli alimenti mi pare che abbia già chiarito in modo esaustivo il relatore Cuc che peraltro ringrazio del lavoro che ha fatto perché, a quanto mi è stato riferito, nel corso di un incontro approfondito il relatore ha esaminato punto per punto e ha cercato di controbattere punto per punto le osservazioni del Presidente dell'ADAVA, anche se nessuno ha l'obbligo poi di condividerle.
Sul fatto poi della "? sostituzione della biancheria con un minimo di due volte la settimana significa penalizzare?" quando l'altra legge mi pare prevede il cambio di biancheria una volta la settimana?, quindi non ho capito neanche con quale serietà sono state fatte queste osservazioni.
Nell'altra legge si prevede il cambio una volta la settimana, qui andiamo a prevedere due volte la settimana, quindi diamo un servizio migliorativo al cliente e questo viene visto come una scelta penalizzante dal punto di vista della pari condizione con altri situazioni similari.
"? Non viene regolato l'eventuale utilizzo del telefono?": se su un testo di legge dobbiamo regolamentare quante telefonate può fare chi utilizza un bed & breakfast?, se il telefono è gratuito e via dicendo?, diciamo che non mi pare certamente questo un argomento che deve essere regolamentato da un testo di legge.
Per quanto riguarda l'osservazione che viene fatta all'articolo 16ter, dove si sottolinea che non è specificato chi utilizza, se il bagno viene utilizzato contestualmente? ma io dico che qui basta leggere: "? Qualora l'attività di bed & breakfast sia svolta in più di due stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite?".
È chiaro che ci sono dei servizi igienici destinati agli ospiti e dei servizi igienici destinati alla famiglia che ospita e che si avvale di questo tipo di attività, non è possibile fare confusione sotto questo aspetto. La richiesta era di precisare con un articolo che questo era un utilizzo di tipo esclusivo, ma mi sembra che dal punto di vista della tecnica legislativa, anche seguendo testi di legge fatti da altre regioni, sia sufficientemente chiaro il concetto.
Per quanto riguarda l'esonero dell'iscrizione nel REC questo era uno degli obiettivi di semplificazione delle procedure perché se per poter fare un'attività di tipo saltuario è necessario fare tutte le procedure che normalmente necessitano per uno che fa questa attività di tipo turistico continuativo, ci sembrava che venisse a mancare la finalità specifica che sta alla base del disegno di legge.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Ringrazio l'Assessore per due motivi: il primo perché ci ha risposto in sede di discussione generale rendendo più fluida la discussione e garantendo la possibilità di replica; il secondo perché ha espresso delle osservazioni condivisibili che fugano i dubbi che aveva sollevato la lettera di osservazioni dell'ADAVA.
Non succede molto spesso, ma dobbiamo ammettere che questa volta l'Assessore Lavoyer ci ha convinto, quindi annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento di legge.
PrésidentChambres d'hôtes.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Solo per completare quel che ha detto il mio collega. Siamo d'accordo che venga regolamentata un'attività che può consentire la creazione di imprese nell'ambito femminile.
C'era stato fra l'altro un corso organizzato dall'Agenzia del lavoro in cui erano state formate una serie di persone che avevano chiesto con forza che la Regione si dotasse di una legislazione che regolamentasse questo settore, perché credo possa essere un'occasione anche questa per favorire la crescita di imprenditoria femminile non continuativa nel tempo, anche saltuaria, flessibile, come molte volte è la richiesta di occupazione da parte delle donne. Quindi è un'attività che può servire ad integrare l'economia familiare.
Chiederei all'Assessore di considerare anche questa legge un po' sperimentale, nel senso di fare fra un anno una verifica su come ha funzionato e se effettivamente le procedure che sono state individuate e le condizioni previste sono realmente aderenti alle esigenze del servizio.
Chiedo pertanto all'Assessore di fare una verifica in modo che, in un secondo momento si possa, in base all'esperienza, apportare i dovuti correttivi alla legge.
PrésidentS'il n'y a plus de conseillers inscrits à parler, je déclare close la discussion générale. Nous procédons à l'examen du projet de loi article par article. A l'article 1er nous avons un amendement présenté par le Conseiller Cuc qui implique des variations des articles suivants.
Je donne lecture de l'amendement:
Emendamento Nel disegno di legge n. 84, la locuzione "bed & breakfast" è sostituita dalla locuzione "bed & breakfast - chambre et petit déjeuner".
La parole au Conseiller Cuc.
Cuc (UV)Il s'agit seulement d'ajouter aux mots "bed & breakfast" les mots "chambre et petit déjeuner" et de suite dans toute la loi.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 1 à l'article 1er présenté par le Conseiller Cuc:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 1er amendé:
Articolo 1 (Modificazione dell'articolo 1)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserita la seguente:
"ebis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);".
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l'article 2 nous avons un amendement présenté par le Conseiller Cuc.
Je donne lecture de l'amendement:
Emendamento All’articolo 2 del disegno di legge n. 84, l’articolo 16bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 16bis
(Definizioni e caratteristiche)
1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L’attività bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acque calda e fredda, riscaldamento."
La parole au Conseiller Cuc.
Cuc (UV)Questo secondo emendamento invece si inserisce all'articolo 16bis, dove andiamo a precisare che chi svolge questa attività nella sua abitazione il tutto non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
La cosa più importante, che caratterizza questo emendamento e che lo caratterizza tenendo conto della realtà valdostana, è la seguente.
Alcune regioni, legiferando in merito, hanno specificato dichiarando la possibilità di utilizzo oltre all'abitazione di residenza, altre abitazioni di proprietà o in affitto; noi vogliamo mantenere salva la prerogativa di questo disegno di legge, cioè che l'ospite viva o comunque abbia un contatto diretto con l'ospitante, con il gestore del bed & breakfast, ma vogliamo dare anche la possibilità a chi possiede altri immobili, magari nelle zone di montagna o, come specificato nella seconda parte dell'emendamento, nei cinquanta metri intorno alla propria abitazione, di poter svolgere questa attività.
Questo sempre per mantenere salva la vita in comune fra ospite e ospitante, quindi la possibilità di estendere non solo nella casa di proprietà o di residenza, ma anche in altre case di proprietà o dove il gestore dimora nel periodo di svolgimento dell'attività.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 2 à l'article 2 présenté par le Conseiller Cuc:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2 amendé:
Articolo 2 (Inserimento del capo VIbis)
1. Dopo il capo VI della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"CAPO VIbis
Strutture ricettive a conduzione familiare (Bed & breakfast – chambre et petit déjeuner)
Articolo 16bis
(Definizioni e caratteristiche)
1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L’attività bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Articolo 16ter
(Requisiti tecnici)
1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.
2. Qualora l'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Articolo 16quater
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati:
a) le generalità e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi complementari offerti;
d) il periodo di esercizio dell'attività;
e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione all'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.
5. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983.
Articolo 16quinquies
(Norma di rinvio)
1. All'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner si applicano le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.
2. Chiunque svolga l'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.".
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.