Oggetto del Consiglio n. 1460 del 13 luglio 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1460/XI Disegno di legge: "Disciplina delle mostre-mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche))".
Articolo 1 (Inserimento della lettera mbis) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999)
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è inserita la seguente:
"mbis) per mostre - mercato di interesse locale, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.".
Articolo 2 (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 20/1999)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 20/1999 è inserito il seguente:
"Articolo 11bis
(Mostre - mercato)
1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre - mercato all'anno, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre - mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
3. La partecipazione alle mostre - mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.
4. Ai venditori non professionali non sono richieste le autorizzazioni di cui alla presente legge.
5. I soggetti di cui al comma 2, che intendono partecipare ad una mostra – mercato, devono fare domanda al Sindaco, contenente:
a) le generalità, la residenza e lo stato di famiglia;
b) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché la data di svolgimento della stessa;
c) l'attestazione della condizione di venditore non professionale;
d) l'indicazione del numero e delle mostre - mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno;
e) la richiesta di assegnazione di posteggio.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 5, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre - mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione delle prescrizioni del presente articolo provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione.
8. Alle mostre - mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
9. Le mostre - mercato possono svolgersi su determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga agli orari previsti per le attività commerciali.
10. Con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra - mercato.".
Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe tiens à rappeler, avant de céder la parole au Conseiller Piccolo, que la IVème Commission s'est exprimée à l'unanimité en élaborant un nouveau texte. Ce sera sur ce texte que nous allons discuter et nous exprimer.
Le Conseil permanent des collectivités locales a exprimé à son tour un avis favorable sur ce projet de loi.
La parole au rapporter, Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) La previsione delle mostre-mercato trova ragione nella manifestata esigenza, da parte di alcune amministrazioni comunali, di disporre di una disciplina che regolamenti in modo uniforme, sull'intero territorio regionale, lo svolgimento di determinate manifestazioni che negli anni hanno avuto un sempre crescente interesse di pubblico e che rappresentano quindi un richiamo turistico notevole ed un'occasione per i piccoli comuni per far conoscere e rivitalizzare i propri centri storici ed i borghi.
Il presente disegno di legge si inserisce pertanto con alcune modificazioni alla legge regionale n. 20/99 e alla n. 6/95.
Si tratta in effetti di manifestazioni particolari che, in relazione alle caratteristiche merceologiche dei beni trattati (oggetti d'antiquariato, cose usate, cose vecchie, oggettistica antica, libri, stampe, fiori e piante, oggetti di collezione) comportano l'interesse a parteciparvi anche da parte di soggetti, quali ad esempio gli hobbisti, i collezionisti, che non necessariamente esercitano l'attività commerciale in modo professionale e continuativo.
Evidentemente, tenuto conto dell'ultimo aspetto considerato, che potrebbe rivelarsi in conflitto con l'interesse degli operatori commerciali su aree pubbliche, si è da un lato inteso a limitare il numero delle mostre-mercato circoscrivendole a non più di tre all'anno per ciascun comune, dall'altro si consente una partecipazione limitata a non più di sei manifestazioni annue ai soggetti sopraindicati. Inoltre è stata comunque garantita la possibilità di partecipazione a dette manifestazioni ai commercianti professionali operanti su aree pubbliche.
Infine, al fine di evitare che si verifichino situazioni di abusivismo, è stato affidato al sindaco del comune interessato il compito di autorizzare lo svolgimento delle mostre-mercato nonché quello di controllare e reprimere eventuali comportamenti illeciti.
Preciso che il disegno di legge in discussione ha avuto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali e quello della IV Commissione consiliare permanente competente in materia, che ha provveduto alla predisposizione di un nuovo testo di commissione modificando quello licenziato dalla Giunta riscrivendo con un emendamento all'articolo 2 l'articolo 11bis inserito.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI) Alcune osservazioni su questo disegno di legge.
Dal punto di vista procedurale non ci pare che ci sia stata molta concertazione. Come si legge nella relazione allegata è stato sentito il CELVA, cioè il Consiglio permanente degli enti locali, di conseguenza i sindaci, però gli operatori del settore, quelli professionali, sono stati completamente ignorati. Quindi il primo appunto che ci sentiamo di fare è proprio quello che questa concertazione auspicata e proclamata non sempre trova sede durante le procedure di formazioni di leggi o di atti amministrativi anche rilevanti come questo.
Sotto il profilo sostanziale dobbiamo fare altre osservazioni: innanzitutto con questa leggina, con cui si inserisce il cosiddetto "concetto della mostra-mercato" nella legge n. 20/1999, si crea di fatto una deroga: si individuano le mostre-mercato, si individua la figura dei venditori non professionali. Continuando di questo passo, andando avanti per leggine su leggine e deroghe su deroghe, faremo delle norme per coloro che professano una determinata religione, che provengono da una determinata parte e così via con il rischio di accumulare norme su norme e di creare confusione su confusione.
Con questa legge per mostre-mercato si intendono coloro che operano in determinate specializzazioni merceologiche quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante e gli oggetti da collezione e sempre nell'ambito di questa legge si individua una categoria nuova: il venditore non professionale, cioè colui che non deve sottostare a tutto quel ginepraio di norme, di regole, di burocrazia che normalmente è richiesto al cosiddetto "venditore professionale".
Infatti il venditore non professionale, ai sensi di questa legge, ha così il vantaggio di poter partecipare a queste mostre-mercato purché in numero non superiore a tre e in tutto sei nel corso dell'anno e naturalmente questa cosa qui è una deroga di non poco conto; si crea in poche parole una figura commerciale la cui regolamentazione è completamente diversa da quella che è prevista dalla legge madre, la n. 20/99, che è stata approvata lo scorso anno.
Basti pensare, come si evince dalla legge n. 20/99, che i produttori agricoli devono sottostare a tutte le norme previste per gli operatori di commercio professionali e sappiamo che i produttori agricoli hanno delle situazioni che sono differenti, spesso più gravose rispetto agli stessi commercianti.
In particolare questa legge, a nostro avviso, è in profonda contraddizione in un punto con la legge madre, la n. 20/99, laddove si stabilisce che alle mostre-mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
Nella legge n. 20/99 la priorità è completamente invertita: gli operatori professionali, cioè quelli che hanno una regolare autorizzazione, hanno un posteggio assegnato o possono esercitare secondo le norme di legge la loro attività di ambulante o di itinerante, hanno una priorità rispetto agli altri tipi di operatori. In questo caso viene invertita tant'è che nel comma 5 dell'articolo 3 si stabilisce che: "Al fine di valorizzare specifiche aree urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni locali, attività culturali, economiche e sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità. A tali manifestazioni partecipano prioritariamente gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle imprese."
Questo è un principio importante che è contenuto nell'articolo 3, comma 5, e che stabilisce una condizione di priorità per gli operatori professionisti e una condizione di eventualità per gli operatori non professionisti.
Qua viene ribaltato il principio, però non se ne spiega il motivo, e non si spiega come questo principio qui ribaltato nel disegno di legge possa conciliarsi con quello contenuto nella legge n. 20/99.
Sappiamo che questo vincolo numerico della partecipazione di sei volte all'anno alle mostre può essere facilmente eluso, nel senso che un venditore non professionista può partecipare sei volte in Valle d'Aosta, sei volte in Piemonte, sei volte in Lombardia o comunque in altri comuni e in altre province e di conseguenza eludere la normativa.
Le finalità di questa legge sinceramente non è che si comprendano molto, si capisce solo che si crea questa sacca di immunità, una sacca di immunità che sta creando non poco disagio all'interno di coloro che lavorano secondo le rigide norme regolamentari e di legge previste dalla legge n. 20/99 e che già solo per ottenere un'autorizzazione all'uso di un posteggio o a una formula itinerante devono fare una trafila burocratica che è di non poco conto.
Si pensi che le domande devono essere inoltrate con lettera raccomandata al comune sulla base di una serie di indicazioni previste in apposito bando comunale, che i comuni devono far pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio i propri bandi, che le domande di rilascio dell'autorizzazione vengono esaminate e rilasciate solo sulla base di una graduatoria che individua i posteggi e di conseguenza delle priorità stabilite con estremo rigore.
Questa legge, che ha fissato nel 1999 delle norme precise, qui viene completamente scavalcata. È vero, come diceva il relatore, che ci sono dei precedenti di legislazione regionale nel Veneto e nel Molise, ma è altrettanto vero che questi precedenti sono antecedenti alla "riforma Bersani", di conseguenza pare, sulla base delle informazioni che abbiamo noi, che siano di fatto disapplicati.
Ecco che quindi, secondo noi, per le ragioni che ho detto sotto il profilo sostanziale questa legge contiene anche degli elementi di illegittimità, i quali pongono in evidenza il contrasto con la legge n. 20/99 e che creano disparità di trattamento fra operatori professionisti e operatori non professionisti.
Sulla base delle perplessità che ora ho enunciato, sarebbe interessante sapere dall'Assessore e dallo stesso relatore se queste osservazioni sono superabili o se costituiscono dei limiti invalicabili che individuano quelle ragioni di illegittimità che enunciavo fermo restando che - tornando anche all'aspetto procedurale - la concertazione con la categoria interessata non è affatto intervenuta.
PrésidentLa parole au Conseiller Comé.
Comé (Aut) Sicuramente questa legge che oggi è in discussione va incontro a quelle richieste che erano state avanzate soprattutto da chi, come il sottoscritto, ha ricoperto il ruolo di sindaco, quindi da parecchi amministratori locali che si trovavano in grosse difficoltà quando dovevano autorizzare questi tipi di mostre-mercato.
Da questo punto di vista esprimiamo il nostro apprezzamento per la legge in oggetto in quanto permetterà a una categoria nuova di persone, cioè gli hobbisti, a gente non professionista, di partecipare a queste manifestazioni, anche se in numero minimo, senza avere necessità di presentare tutto quel cumulo di domande che è richiesto invece a un venditore professionista.
Questo ci lascia un po' perplessi, perché sappiamo che i venditori professionisti, di fronte alle attuali difficoltà di mercato e di vendite, si troverebbero invece oggi nelle diverse mostre-mercato ad avere un numero elevato di hobbisti non professionisti che sicuramente creerebbe un conflitto tra le due "categorie".
Oltre a questo la nostra perplessità rimane su quella parte di articolato che demanda ai comuni l'attività di controllo.
È vero che c'è l'autocertificazione, ma viene demandato al sindaco di controllare, di verificare e abbiamo qualche perplessità che in fase applicativa l'amministratore locale riesca a fare questi controlli; questo potrebbe permettere a qualche hobbista di diventare un semiprofessionista. Per quanto ci riguarda, sebbene vi sia questo intervento per sollevare le difficoltà amministrative dei sindaci, le perplessità che ho sollevato non ci permettono di dare un giudizio positivo su questo disegno di legge.
PrésidentS'il n'y a plus de conseillers inscrits à parler, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Inizio dalla concertazione. Sul metodo e sulle procedure, ricordo un recente disegno di legge che era arrivato in discussione in Consiglio regionale, dove la concertazione forse era stata perfino troppo approfondita perché fui accusato in quella sede di aver troppo concertato e quindi di non lasciare più spazio ai consiglieri perché se tutte le categorie interessate sono d'accordo sul provvedimento, i consiglieri vanno in difficoltà.
In questo caso, anche se il provvedimento va inquadrato per la sua importanza, che è più che altro creare non dico una sanatoria, ma creare una situazione di legittimità in comportamenti che sono già di per sé molto diffusi, la concertazione c'è stata, ma la concertazione non significa che tutti quelli che abbiamo sentito siano di avviso favorevole a quanto viene oggi discusso in Consiglio. D'altro canto le osservazioni legittime, se vogliamo, anche di contenuto fatte dal Consigliere Tibaldi, ricalcano punto per punto le osservazioni che mi sono state fatte da un rappresentante di categoria che non condivideva l'impostazione di questo disegno di legge.
Detto questo, noi intendiamo che la concertazione deve essere al limite un confronto e poi se l'ente pubblico decide, per interessi di carattere più generale, di portare avanti un provvedimento, anche se interessi più particolari non condividono tale provvedimento, noi dobbiamo continuare per la nostra strada.
Questa è una legge che è molto attesa dagli enti locali, i sindaci in particolare hanno dei grossi problemi interpretativi e autorizzativi, quindi noi pensiamo che al di là del fatto che sia una norma specifica non si poteva operare in modo diverso in questo caso, cioè non si poteva che andare a specificare meglio quella che è un'attività di per sé molto particolare.
Voglio sottolineare al Consiglio per inquadrare il problema che qui parliamo dei mercatini, parliamo soprattutto di specializzazioni merceologiche molto particolari, come antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, stampe, oggetti di collezione e quindi un'oggettistica che normalmente non trova occasioni di mercato in attività commerciali di tipo professionale.
È anche vero che questa legge non è in contrasto con la legge n. 20 perché quella è la legge che regola le mostre e non prevede attività di tipo commerciale, quindi diventa eccezionale la presenza in queste occasioni dell'attività commerciale; prova ne è che questo tipo di attività sta in capo all'Assessorato dell'industria e commercio, mentre questa è un'attività tipica del settore commerciale.
È chiaro che nelle mostre e nelle fiere l'attività commerciale è un'attività complementare e collaterale, quindi è eccezionale la presenza dell'attività commerciale e professionale.
Qui è l'esatto contrario, diciamo che queste sono mostre per le quali richiediamo la possibilità con delle tipologie merceologiche ben precise, con dei limiti ben precisi nel numero di volte in cui uno può partecipare per nucleo familiare, con tutta una serie di vincoli che non possono far pensare, se si legge attentamente il testo di legge, che questa è una liberalizzazione di attività commerciali per soggetti che possono fare questa cosa in modo occasionale.
Poi non mi preoccuperei molto delle perplessità sollevate dal Consigliere Comé, d'altro canto la legge è molto chiara, in quanto i sindaci rilasciano l'autorizzazione, mi pare molto semplice.
Inoltre la legge prevede delle sanzioni pesanti per coloro che disattendono. Il Consigliere Comé mi chiedeva come fanno a divulgare queste sanzioni, ma se diciamo che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione, più diffusa di così l'informazione!
Del resto non è che possiamo tutte le volte che si va a comminare una multa o a rilevare un'infrazione andare a telefonare a tutti i sindaci dei 74 comuni e il controllo che è delegato al sindaco e agli enti locali mi sembra proprio che vada nella direzione di decentrare; vogliamo che sia l'Amministrazione regionale che vada a controllare attività tipiche di iniziative di enti locali.
Quindi il nostro compito era quello di legiferare, evitare abusi, evitare comportamenti che non fossero legittimi tenuto conto che sono esigenze e organizzazioni e gestioni tipicamente degli enti locali.
Per concludere le finalità di questa legge sono quelle di permettere di svolgere i mercatini nel modo corretto, mercatini che chi di noi anche in estate ha occasione di andare in vacanza nelle località balneari vede che sono diffusi, specialmente nel mese di agosto e dove anche figure non professionali possono occasionalmente vendere certi tipi di prodotti.
In questo caso pensiamo di mettere solo anche a livello regionale gli enti locali nella condizione di operare in questo senso, in una direzione che ha più che risvolti di tipo commerciale, risvolti di tipo turistico-promozionale.
PrésidentOn passe à l'examen de la loi article par article, sur le nouveau texte élaboré par la IVème Commission.
Sur l'article 1er la parole au Conseiller Tibaldi pour déclaration de vote.
Tibaldi (FI) Vede, Assessore, io non mi metto nei panni del sindaco che deve organizzare una possibile mostra-mercato all'interno del proprio comprensorio bensì mi metto nei panni del commerciante, sia esso in sede fissa o sia esso ambulante, in ipotesi un libraio o un fioraio, il quale vede che, magari nel corso di un evento che ha rilevanza turistica, in alta stagione o durante una festa di Paese, dove il sindaco ha pensato di organizzare una mostra-mercato, davanti alla sua vetrina si colloca un hobbista che vende libri, fiori o piante o oggetti di antiquariato di qualunque genere e di conseguenza fa affari in concorrenza con lui.
Non so come si possa solamente pensare di concertare a senso unico una normativa di questo peso. Ci saranno fiorai o librai in Valle d'Aosta che magari avrebbero potuto dire la loro in occasione dell'elaborazione di questa legge.
È vero che bisogna salvaguardare anche l'iniziativa turistico-promozionale del piccolo comune che vuole allestire una mostra-mercato con hobbisti che vengono sul proprio territorio e vendono i loro prodotti, però è altrettanto vero che questa cosa, pur essendo lodevole e da difendere, deve armonizzarsi con norme e categorie professionali che operano sul territorio e per operare quotidianamente devono combattere con queste trafile burocratiche che sono imposte dall'ente pubblico e la Regione non fa difetto.
La preoccupazione nostra non è quindi di mettersi solo nei panni dei sindaci, ma è anche di mettersi nei panni dei commercianti. Mi pare che questa attenzione sia mancata da parte non voglio dire dell'Assessorato, comunque degli uffici che hanno predisposto questo disegno di legge, i quali fanno capo all'Assessorato.
Allora secondo noi non è che venga tutelato quell'interesse di carattere generale che diceva l'Assessore Lavoyer; qui gli abusi non si evitano, ma vengono permessi e vengono permessi solo a una categoria di operatori che vengono definiti per comodità non professionali.
Al sindaco si lascia poi anche quel fardello di responsabilità e di controlli non indifferenti come quello di accorgersi di eventuali falsità nelle dichiarazioni rilasciate da questi venditori non professionali o addirittura di provvedere a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, come se fosse un bollettino dei protesti, l'eventuale nominativo di colui che sta abusando della posizione uscendo dalle regole fissate dalla normativa.
Non ci pare che perlomeno le motivazioni che lei, Assessore, ci ha fornito oggi tendano a dipanare le nostre perplessità e i nostri dubbi sulla materia.
Nella relazione si fa riferimento alla necessità di approvare questa legge e si prevede: "? Per evidenti ragioni di equità?" - si legge testualmente - che: "? possano prendere parte anche gli operatori commerciali che esercitano l'attività commerciale in modo professionale?", ma qui non c'è equità, qua c'è iniquità perché comunque gli operatori professionali avrebbero un diritto semmai superiore, ma non sono io a dirlo, non è la logica a dirlo, è la stessa legge n. 20/99 che all'articolo 3, comma 5, stabilisce la priorità degli operatori professionali, priorità che qui è stata ribaltata e allora delle due l'una: o scegliamo prioritaria la norma dell'articolo 3 della legge n. 20 oppure scegliamo come prioritaria la norma che oggi è contenuta in questo disegno di legge.
Basta aver chiare le idee, ma mi pare che anche nella sostanza non ci sia chiarezza sufficiente nelle idee del legislatore.
Per queste ragioni non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole a questa legge anche perché le motivazioni fornite dall'Assessore sono senz'altro insufficienti.
PrésidentLa parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (FA)Per una brevissima precisazione. Non avevo la presunzione di convincere il Consigliere Tibaldi di votare a favore di questo disegno di legge, ma volevo solo precisare sul discorso dell'equità, nel senso che si voleva evitare un equivoco.
Dicendo che possono partecipare categorie commerciali si voleva evitare l'equivoco che potessero partecipare solo con le attività merceologiche che sono loro attribuite dal punto di vista della loro attività specifica, quindi si precisava che possono partecipare anche operatori che sono professionalmente attivi nel settore utilizzando quel tipo di manifestazione per poter vendere anche gli altri prodotti che non fanno parte della loro attività abituale.
PrésidentJe soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 25
Votants: 22
Pour: 21
Contre: 1
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 26
Votants: 23
Pour: 22
Contre: 1
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 26
Votants: 23
Pour: 22
Contre: 1
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 26
Votants: 23
Pour: 22
Contre: 1
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.