Oggetto del Consiglio n. 1459 del 13 luglio 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1459/XI Disegno di legge: "Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme in materia di personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che assume la denominazione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario regionale (ATAR).
2. Al personale ATAR sono assicurati l'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e delle abilità professionali necessarie a garantire supporti idonei all'esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche autonome, attraverso il raggiungimento di livelli ottimali di dimensionamento delle dotazioni organiche e l'adeguamento del rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.
Articolo 2 (Dotazioni organiche)
1. Il personale ATAR appartiene al ruolo unico regionale ed è inquadrato nell'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995.
2. La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la dotazione organica complessiva e per ogni istituzione scolastica, compresi i consigli scolastici distrettuali, del personale ATAR e l'articolazione dello stesso in profili professionali, secondo i criteri stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche autonome e delle compatibilità finanziarie.
3. La Giunta regionale può istituire, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nuovi posti, in via provvisoria e in eccedenza alla dotazione organica complessiva definita ai sensi del comma 2, nel caso in cui istituzioni scolastiche o reti di scuole intendano realizzare progetti innovativi di particolare rilevanza, nonché in ogni altro caso in cui presso la sede dell'istituzione scolastica debbano essere effettuati corsi e attività extracurricolari, parascolastiche o extrascolastiche, compresa l'utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico, previa autorizzazione degli organi collegiali competenti.
CAPO II DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 3 (Accesso all'impiego)
1. Salvo quanto disposto nel comma 2, le modalità di accesso all'impiego del personale ATAR sono disciplinate dalle disposizioni di legge e di regolamento dettate per il restante personale del ruolo unico regionale.
2. La graduatoria dei concorsi per posti di bidello è unica e permanente ed è aggiornata in occasione dei successivi concorsi con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi medesimi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, a tal fine, presentano apposita domanda, nei termini perentori fissati dal bando di concorso, corredata dei titoli valutabili, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima. Resta ferma la validità della graduatoria unica e permanente vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4 (Rinvio alla contrattazione collettiva. Orario di lavoro)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalle norme concernenti il restante personale appartenente al ruolo unico regionale, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale ATAR sono disciplinati dai contratti collettivi regionali, ai sensi degli articoli 37, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 9/2000, e 45 della l.r. 45/1995.
2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995, il dirigente scolastico determina la programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale ATAR, nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli 6, comma 1, lettera f) e 55 della l.r. 45/1995, nonché delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
3. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.
Articolo 5 (Esercizio della potestà disciplinare)
1. Nei confronti del personale ATAR, le funzioni relative all'esercizio della potestà disciplinare spettano al dirigente scolastico, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 5 e 13 della l.r. 45/1995.
2. Sino all'entrata in vigore del contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, le infrazioni, le sanzioni e i procedimenti disciplinari per il personale ATAR sono quelli previsti dalle norme vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.
Articolo 6 (Sostituzioni del personale ATAR appartenente all'area amministrativa)
1. Nei casi di assenza o di vacanza del posto in organico di durata superiore a due mesi, il personale ATAR appartenente all'area amministrativa può essere sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla copertura del posto, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:
a) utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;
b) conferimento di incarico a un dipendente dell'area amministrativa in servizio nella medesima istituzione scolastica appartenente alla categoria immediatamente inferiore, che può a sua volta essere sostituito.
2. Nei casi di assenza o di vacanza del posto in organico di durata inferiore a due mesi, il personale ATAR appartenente all'area amministrativa può essere sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla copertura del posto, da un dipendente dell'area amministrativa in servizio nella medesima istituzione scolastica appartenente alla categoria immediatamente inferiore, individuato dal dirigente scolastico, che non può essere a sua volta sostituito. Nel caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, le eventuali sostituzioni sono disposte, su richiesta motivata del dirigente scolastico, con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
Articolo 7 (Sostituzioni del personale ATAR appartenente alle aree ausiliaria e tecnica)
1. Il personale ATAR appartenente all'area ausiliaria è sostituito, su richiesta motivata del dirigente scolastico, qualora l'assenza o la vacanza del posto in organico siano superiori a quarantacinque giorni e sempre che la sostituzione sia necessaria per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica.
3. Nel caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, le eventuali sostituzioni sono disposte, anche in deroga al limite temporale di cui ai commi 1 e 2, su richiesta motivata del dirigente scolastico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale appartenente alle aree ausiliaria e tecnica dell'Istituto regionale "Adolfo Gervasone".
Articolo 8 (Congedo ordinario e limiti di spesa)
1. Gli articoli 6 e 7 non si applicano nel caso di assenza del personale ATAR dovuta alla fruizione del congedo ordinario.
2. Le sostituzioni previste dagli articoli 6 e 7 sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Articolo 9 (Trattamento economico)
1. Ai soggetti ai quali sono affidati gli incarichi di sostituzione ai sensi degli articoli 6 e 7 compete, per l'intero periodo, il trattamento economico di base e accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per il quale l'incarico è conferito.
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Articolo 10 (Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 720.000.000 (euro 371.848,97) per l'anno 2000, in lire 2.150.000.000 (euro 1.110.382,33) per l'anno 2001 e in euro 1.110.382,33 per l'anno 2002, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2000 e di quello pluriennale 2000/2002:
a) capitolo 30500 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi)
anno 2000: 510.000.000
anno 2001: 1.530.000.000
anno 2002: 1.530.000.000;
b) capitolo 30501 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente)
anno 2000: 210.000.000
anno 2001: 620.000.000
anno 2002: 620.000.000.
Articolo 11 (Norma di coordinamento)
1. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali in cui è fatto riferimento al "personale non docente", il riferimento deve intendersi effettuato al "personale amministrativo, tecnico ed ausiliario regionale (ATAR)".
Articolo 12 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 27 dicembre 1979, n. 81;
b) 10 maggio 1985, n. 31;
c) 11 maggio 1998, n. 29.
2. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali, o loro parti, di cui al comma 1.
Articolo 13 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, stabilisce i criteri e le modalità per assegnare il personale ATAR in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle medesime, ed eventualmente trasferirlo all'organico del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.
Articolo 14 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe rappelle à l’Assemblée que la IIème Commission a examiné ce projet de loi, en exprimant un avis favorable à la majorité et la Vème Commission s’est exprimée unanimement en faveur de ce même projet de loi.
La parole au rapporteur, la Conseillère Charles Teresa.
Charles (UV)ATAR est le nouveau sigle qui définit le personnel administratif, technique et auxiliaire régional des institutions scolaires, c'est-à-dire des collaborateurs non enseignants dans le cadre des écoles désormais autonomes.
Examinons rapidement les dispositions de référence.
L'article 21 de la loi n° 59 de 1997 dicte les dispositions générales sur l'autonomie administrative, pédagogique, d'organisation, de recherche et de développement des établissements scolaires et son 20ème alinéa renvoie la réglementation de cette matière à une loi régionale dans le respect du Statut spécial et des dispositions d'application y afférentes.
Dans le projet de loi n° 78, entériné par ce Conseil au cours de la séance passée, nous avons fixé les principes qui régissent les différents aspects de ladite autonomie et défini d'une part les fonctions administratives à attribuer aux établissements scolaires et d'autre part les dimensions que les écoles doivent avoir pour que la personnalité juridique et l'autonomie leur soient reconnues. Cette réforme ne serait pas complète sans le remaniement de la réglementation désormais obsolète sur le personnel qu'on appelle non enseignant, des aires administrative, technique et auxiliaire: à savoir les employés des secrétariats scolaires et les salariés définis auxiliaires comme les concierges, les magasiniers, les gardiens, les cuisiniers.
Il s'agit notamment de requalifier ce personnel et de lui fournir tous les instruments nécessaires pour qu'il puisse contribuer à l'exercice des nouvelles fonctions des établissements scolaires autonomes. Cela exige la définition de l'organigramme optimal et la modification du contrat de travail en fonction des principes généraux énoncés par la loi n° 45, en particulier pour ce qui est des fonctions de gestion et d'organisation des ressources, humaines et autres, qui sont confiées aux directeurs.
Le présent projet est donc l'outil législatif indispensable à la réalisation de ces objectifs et il constitue également le nouveau cadre de référence pour tout le personnel administratif, technique et auxiliaire de l'enseignement en remplaçant, par abrogation expresse, les lois précédemment en vigueur dans ce domaine.
Le projet de loi que nous examinons et qui a eu l'avis favorable des organisations syndicales se compose de 14 articles.
L'article 1er définit les finalités et l'objet de la loi: réglementation du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs de la Région.
L'article 2 sanctionne l'appartenance des personnels ATAR au tableau des effectifs des établissements scolaires et éducatifs de la Région et par conséquent au Statut unique régional et confie au Gouvernement régional la tâche de fixer chaque année le total des effectifs ainsi que la répartition de ceux-ci dans les différentes écoles selon des critères qui tiennent compte des exigences d'organisation et de fonctionnement de chaque établissement. A ce propos je proposerai par la suite un amendement.
L'article 3 réglemente l'accès à ces emplois, l'article 4 considère le rapport employeur-salarié et prévoit que le traitement des personnels ATAR est réglé par les conventions collectives régionales. Quant aux heures de travail, à l'alinéa 3, l'article prévoit que les secrétariats des écoles puissent dans certains cas ne pas être ouverts au public pendant une journée entière, dans le respect d'autonomie de chaque établissement et sans préjudice de l'horaire hebdomadaire obligatoire.
Pour ce qui est des mesures disciplinaires, l'article 5 attribue les pouvoirs aux directeurs; l'article 6 concerne les procédures de recrutement et de remplacement des personnels de l'aire administrative, l'article 7 ceux des aires techniques et auxiliaires, y compris ceux de l'Institut Gervasone qui, nous le savons bien, est une fondation.
L'article 8 exclut l'application des dispositions des deux articles précédents en cas de congé ordinaire et plafonne les dépenses découlant de ces derniers.
Au sens de l'article 9 les personnels ATAR qui exerceraient pendant une certaine période des fonctions supérieures à celles qui sont normalement de leur ressort perçoivent le salaire fixe et le traitement accessoire correspondant, conformément à ce que l'article 50 de la loi n° 45/1995 prévoit pour les autres fonctionnaires du statut unique régional.
Les cinq derniers articles (Chapitre III) portent sur les dispositions financières, finales et transitoires.
J’avais souligné à un certain moment de mon rapport qu’on présente un amendement signé par le Président du Gouvernement et par moi-même, l’amendement se rapporte à l’alinéa 2 de l’article 2 en ajoutant une formule. Comme vous le trouvez dans la loi, l’alinéa 2 de l’article 2 dit: "La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale?" et ici on ajoute "sulla base della programmazione triennale" et après cela continue: "? e nel rispetto delle disposizioni concernenti?" eccetera.
Cet amendement a été établi afin d’harmoniser ce texte de la loi avec ce qui a été établi avec l’alinéa 4 de l’article 5 et par l’article 6 de la loi n° 78 sur l’autonomie scolaire.
Il va sans dire que l’intervention de la Junte pour définir le nombre d’employés des services administratifs, techniques et auxiliaires devra tout de même se faire annuellement parce qu’il y a annuellement des variations dues au nombre d’élèves, aux classes, aux espaces occupés par les institutions scolaires et il y a des variations qui sont dues à d’autres activités comme les activités parascolaires.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Questa legge avrebbe dovuto essere fatta in concomitanza con la legge sull'autonomia scolastica, nel senso che regolamenta il personale amministrativo.
Da una parte, c’è stata la scelta di questo Assessorato di fare un testo unico sull’autonomia scolastica in cui mettere tutti i vari aspetti che nel frattempo dovevano essere regolamentati: dirigenza, dimensionamento, organici, curricoli e via dicendo; dall'altra, dopo la legge quadro, si procede ad emanare un'appendice. Sottolineiamo questo modo di procedere che non è coerente con le scelte prese.
È una legge - e io mi riconosco quasi completamente nell'esposizione fatta dalla Consigliera Charles -, che risistema nell’ambito della nuova organizzazione del lavoro, derivante sia dal comparto unico, sia dall’autonomia scolastica, il personale regionale - non chiamiamolo non docente - che operava ed opererà ancora all’interno delle istituzioni scolastiche con compiti diversi da quello docente: con compiti amministrativi, compiti ausiliari, ma anche come aiutante tecnico, cuoco, custode, magazziniere, tutta una serie di figure diverse.
È una legge che definisce i confini dell'organizzazione, mentre i problemi veri sono demandati, in base all’articolo 2 e all’articolo 13, a momenti successivi, quando, in base all’articolo 2, dovrà essere assegnato il quantitativo di personale alle singole istituzioni scolastiche necessarie per il funzionamento delle scuole come pure quando dovranno essere affrontati, nell’articolo 13, i problemi di come sistemare il personale in esubero in sede di prima applicazione.
I problemi veri sono questi, problemi che richiedono delle scelte politiche e che saranno però affrontati in momenti diversi con i sindacati secondo modalità che sono legate alla specificità dei problemi che saranno affrontati. Vorrei qui complimentarmi, come ho già fatto in commissione, per la formula che è stata trovata, nel senso che, nel momento in cui si definisce il rapporto con i sindacati, viene individuata una formulazione di questo tipo: "nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali". Questa formula avrebbe soddisfatto anche le esigenze formulate in I Commissione circa la necessità di sostituire nella legge sull’autonomia scolastica l’espressione: "sentite le organizzazioni sindacali", in quanto questa espressione richiama un rapporto di informazione più che di concertazione fra Amministrazione e sindacati.
Si era sentita l’esigenza di sostituire tale espressione con altre formulazioni più rispettose del ruolo di concertazione o di contrattazione riconosciuto dalla legge ai sindacati. Purtroppo questa formulazione arriva in aula dopo che è stata approvata la legge sull’autonomia scolastica e di questo mi dispiace. Dispiace soprattutto vedere che non c’è un coordinamento fra chi lavora su questa legge e chi ha lavorato sull’altra legge sull’autonomia scolastica, probabilmente se i due gruppi di lavoro si fossero parlati o avessero avuto più contatto, forse lo hanno fatto, ma non in modo sufficiente, alcuni di questi aspetti sarebbero stati meglio omogeneizzati.
Diciamo che ci sono altri particolari che testimoniano visioni diverse fra i due dipartimenti e riconosco che in questa legge c’è una maggiore flessibilità ed aderenza alle esigenze della scuola; tutto questo lo trovo nell’articolo 2, comma 3, laddove viene prevista la possibilità di istituire in via provvisoria, sottolineo in via provvisoria, nuovi posti eccedenti l’organico a fronte di progetti innovativi di particolare rilevanza.
Questa stessa richiesta era stata fatta dai sindacati per quanto riguarda l’organico dei docenti e la stessa richiesta era stata riproposta dai nostri emendamenti in quest’aula, in sede di discussione della legge sull’autonomia, ma non si è voluto accettare e mi dispiace dover constatare ancora una volta questa discrasia fra i due dipartimenti: non si è voluto accettare, dicevo, a livello docente, quella flessibilità che invece giustamente è stata riconosciuta a livello amministrativo non docente. Dicevo all’inizio del mio intervento che questa legge è stata resa necessaria anche per adeguare all’autonomia scolastica l’organizzazione del lavoro non docente.
A questo riguardo va notato che con la razionalizzazione decisa e realizzata in Valle si creeranno, anche per quanto riguarda la gestione del personale ausiliario, problemi non indifferenti in quanto nelle nuove istituzioni scolastiche, in cui sono presenti ordini di scuole diversi, dalle materne ed elementari alle medie, lavorerà personale che dipende da enti diversi: dalla Regione per quanto riguarda la scuola media, dai comuni per quanto riguarda la scuola di base e naturalmente anche le modalità di sostituzione di questo personale saranno soggette a contrattazioni diverse.
Ci sarà cioè una situazione ibrida, una situazione diversa nel senso che è diversa la persona da cui queste persone dipendono, il Comune di Aosta non è la Regione?
(interruzione del Presidente della Giunta, fuori microfono)
? ma no. Certamente, ma ad Aosta non è così.
Ci sarà cioè una situazione ibrida che, come tutte le situazioni ibride, non reggerà a lungo e occorrerà intervenire per omologare quanto si è voluto tenere insieme forzosamente con la razionalizzazione. Peccato, ripeto, che questi ragionamenti non siano stati fatti in occasione della decisione del dimensionamento.
Avrei da porre una domanda sul significato di un'espressione che c’è nel comma 2 dell’articolo 2. Anch’io ho preparato un emendamento, pensavo fosse lo stesso, invece è diverso, emendamento che è collegato anche al significato di un'espressione che qui è presente, cioè vorrei capire cosa vuol dire che: "La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale?" e via dicendo "? la dotazione organica complessiva e per ogni istituzione scolastica, compresi i consigli scolastici distrettuali?".
C’è una richiesta che è stata presentata dai sindacati e formalizzata anche dai presidenti dei consigli scolastici distrettuali del 1° e 2° distretto scolastico. La richiesta è quella di capire se nella nuova organizzazione del lavoro che viene prefigurata sarà riconosciuta un'autonomia alle segreterie dei consigli distrettuali.
Spero che l’Assessore mi risponda prima della chiusura della discussione generale. No? Allora, come al solito, ormai si è ingenerato un tale regime di gestione del Consiglio per cui?
(interruzione di un Consigliere di maggioranza, fuori microfono)
? il Regolamento prevede che in discussione generale ogni Consigliere possa fare due interventi, non uno solo, ed è fatto appositamente per consentire un primo intervento in cui si fanno una serie di osservazioni e un secondo intervento impostato sulla base delle risposte dei rappresentanti del Governo.
Questa regola ormai non è più rispettata, è diventata prassi ormai condivisa, è talmente chiaro, è lampante che il Governo non si degna mai o rarissimamente?, non si degna in questo caso di rispondere in sede di discussione generale. Questo è molto grave dal punto di vista democratico.
Visto che ho avuto conferma che non mi sarà data risposta in questo momento, sono costretta a presentare l’emendamento e poi, in base alla risposta che l’Assessore mi darà, lo ritiro oppure lo mantengo. Risposta che mi darà l’Assessore o il Presidente della Giunta: c’è comunque nella legge una parte che riguarda più la scuola che non il Presidente della Giunta per certi aspetti?
(interruzione del Presidente della Giunta, fuori microfono)
? sono contenta che vi divertiate, meno male.
Si dà atto che, dalle ore 12,12, presiede il Vicepresidente La Torre.
PresidenteSe nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Presidente della Giunta.
Viérin D. (UV)Comme il a été souligné et par le rapporteur, que je remercie, et par l’intervention de la collègue Squarzino, ce projet de loi s’insère dans ce nouveau scénario représenté et par le secteur unique de la fonction publique et par l’autonomie qui a été attribuée à nos établissements scolaires.
C’est un projet de loi qui représente le résultat de l'activité d’un groupe de travail composé par différents chefs d’établissements et responsables des secrétariats des établissements scolaires, qui a eu l’avis favorable des organisations syndicales, qui définit les principes généraux sur la base desquels le Gouvernement devra définir les effectifs des différents établissements scolaires ainsi que les critères réglementant les conditions de travail du personnel, notamment les situations de surnombre qui devraient se vérifier en raison de la nouvelle organisation des établissements scolaires.
Il n’y a pas de visions différentes entre les différents services de l’Administration, ni entre les départements ou les responsables politiques pour ce qui est des articles 2 et 13; nous avons voulu définir d’une façon différente ce qui était déjà défini exprimé auparavant. Si vous me le permettez, nous avons fait un peu de marketing sémantique: plutôt que de définir quelqu’un comme sourd, nous le définissons comme malentendant.
Nous prenons acte que c’est une formulation qui est appréciée.
Ces modalités sont le résultat d’accords qui ont été souscrits entre les organisations syndicales et l’Administration régionale, accords que nous voulons respecter et donc le fait de reprendre une formulation: "après avoir entendu les organisations syndicales" ou "dans le respect des dispositions concernant les rapports avec les syndicats" pour nous a exactement la même signification.
Je sais qu’ici on fait souvent le procès aux intentions. Ce n’est pas donc de mon intention de convaincre quelqu’un qui veut être convaincu.
Mais à part cette considération, je voulais rappeler qu’il n’y avait pas de volonté différente. S’il est vrai qu’il y aura un changement, toutes réformes impliquent un changement, ce changement concernera aussi le personnel non enseignant des établissements scolaires, j’ai quelques difficultés à saisir la portée de certaines affirmations concernant un changement de responsabilité ou de statut. A ma connaissance aujourd’hui dans tous nos établissements scolaires, à l’exception des agents de service, le personnel est un personnel ayant un statut d’employé de l’Administration régional. Il ne devrait donc pas y avoir de changements à cet égard.
Mais en tout cas c’est une question que nous allons approfondir, notamment pour la Commune d’Aoste, étant la seule qui a des agents de service.
Enfin, pour ce qui est des conseils scolaires de district, je voudrais souligner que tout en attendant - et là encore ce ne sera pas uniquement une décision de l’Administration régionale - de connaître le futur des organes collégiaux de l’école, car vous savez qu’il y a des propositions, visant à modifier profondément ce secteur et, en soulignant que nous voulons assurer aux conseils de district les conditions pour leur fonctionnement, la question que nous nous posons est la suivante. Pour assurer ces modalités de fonctionnement, est-il nécessaire de leur affecter un secrétaire avec 15 millions de budget et dix délibérations par année?
Il nous semble que, dans cet effort de rationalisation de l’emploi de nos ressources, vu que dans chaque institution scolaire il y aura un seul 8ème niveau, avec une augmentation du personnel de secrétariat (secrétaires et d’agents), analyser le problème des conseils de district suivant la même logique.
Objectif et volonté déclarés: permettre aux conseils de district de fonctionner correctement et donc ne pas créer d’entraves pour leur fonctionnement.
Deuxième considération. Tout en tenant compte de leur activité, attribuer aux établissements scolaires, au sein desquels ils seront fonctionnellement reliés, un personnel supplémentaire de 5ème niveau.
Or, s'il est vrai que nous avons expérimenté cette attribution, dans ce contexte spécifique de réforme et de rationalisation, il nous semble néanmoins que nous pouvons attendre notre objectif, non pas assurant un effectif spécifique pour les conseils de district, mais en leur permettant de remplir les conditions pour exercer convenablement leurs fonctions.
Nous voulons donc les rattacher à une institution scolaire, cette institution scolaire pourra bénéficier de personnel supplémentaire compte tenu des exigences de fonctionnement des conseils de district.
PresidenteSe nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto, si passa all’esame dell’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
All’articolo 2 vi sono due emendamenti.
Do lettura dell’emendamento presentato dalla Consigliera Charles Teresa e dal Presidente Viérin Dino:
Emendamento Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale sulla base della programmazione triennale e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la dotazione organica complessiva e per ogni istituzione scolastica, compresi i consigli scolastici distrettuali, del personale ATAR e l’articolazione dello stesso in profili professionali, secondo i criteri stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche autonome e delle compatibilità finanziarie".
Do lettura dell’emendamento presentato dalla Consigliera Squarzino Secondina:
Emendamento All’articolo 2, comma 2, sostituire l’espressione "compresi i consigli scolastici distrettuali" con "e per i consigli scolastici distrettuali".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per mozione d’ordine.
Squarzino (PVA-cU)A me sembra di aver capito che l’emendamento del Presidente e della collega Charles fosse finalizzato a inserire il riferimento alla programmazione triennale e su questo sono pienamente d’accordo?
(interruzione del Presidente della Giunta, fuori microfono)
Ma se votiamo l’emendamento, così com’è formulato, emendamento che pur innovando solo per l'inserimento della programmazione triennale, di fatto, riprende il testo dell'intero comma, non consente più la votazione del mio emendamento. Era questa la mia osservazione.
Io voglio che si faccia chiarezza delle cose, pertanto chiedo per correttezza e per onestà intellettuale ai presentatori di presentare come emendamento solo il pezzo che è stato inserito?
PresidenteMi scusi, Consigliera Squarzino, ognuno ha il diritto di presentare gli emendamenti che vuole.
Esula un po' dalle nostre competenze di suggerire gli emendamenti agli altri.
Squarzino (PVA-cU)Io credo che un consigliere possa chiedere agli altri colleghi di modificare un emendamento. Prendo atto del diniego del Presidente della Giunta.
PresidentePongo in votazione l’emendamento presentato dalla Consigliera Charles Teresa e dal Presidente Viérin Dino all'articolo 2:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Si passa alla votazione dell’emendamento della Consigliera Squarzino Secondina. La Consigliera chiede la parola? No.
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
? prego, si deve iscrivere. Perfetto.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Meno male si vede che presentando prima allora tornano indietro?
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
? vedo che il collega Marguerettaz ha capito?
Cottino (fuori microfono) ? Abbiamo capito tutti?
Squarzino (PVA-cU)? non ho abbastanza tempo per spiegare tutto, Signor Cottino. Adesso sto parlando io?
(un consigliere chiede la parola per mozione d’ordine)
Ieri, ho chiesto di intervenire per mozione d’ordine, mi è stato detto che non si poteva interrompere l’esposizione di un collega. Ho iniziato il mio intervento e devo portarlo fino in fondo, Signor Presidente...
PresidentePer la mozione d’ordine diciamo che dobbiamo superare? comunque mi sembra giusto che lei ricordi che in altre occasioni, le lasciamo la parola, però la mozione d’ordine?
Squarzino (PVA-cU)? decidiamo qual è la regola?
PresidenteLa regola dovrebbe essere solo una: che la mozione d’ordine in qualche modo?
Squarzino (PVA-cU)? ieri questa regola non è stata adottata?
Presidente? infatti, in rispetto di quello che è accaduto ieri, le lascio la parola, però la mozione d’ordine avrebbe la precedenza.
Quando uno presiede fa come vuole, adesso presiedo io, faccio come voglio io?
(ilarità in Assemblea)
Squarzino (PVA-cU)Prendo atto che ieri non mi è stata data la parola per la mozione, in modo irregolare a termini di Regolamento. Grazie, Signor Presidente.
Voglio fare due tipi di intervento rispetto a questo.
Signor Presidente della Giunta non concordo con l’analisi che lei ha fatto dell’espressione che riguarda i sindacati, nel senso che nel momento in cui si dice: "nel rispetto delle disposizioni concernenti le organizzazioni sindacali" può esserci sia il "sentito", sia il "concertato", sia il "contrattato": sono le disposizioni che stabiliscono in quali circostanze si "sente", o si "concerta" o si "contratta". Se si mette solo "sentite", sono escluse concertazione e contrattazione. Chiusa parentesi.
Rispetto all’emendamento insisto nel trasformare quel "compresi i consigli scolastici distrettuali" in un’espressione in cui si dica che anche per i consigli scolastici distrettuali sia prevista una specifica figura amministrativa.
È vero che non abbiamo ancora normato - forse perché non è ancora tutto così chiaro - la parte che riguarda gli organi collegiali periferici, i consigli scolastici locali, come si chiameranno probabilmente.
La norma indica che questi consigli scolastici locali possono avere sede presso una scuola, presso un ufficio, ma "devono avere un'apposita segreteria": questa non è una regola a cappello; ha un suo significato ben preciso. Perché? Perché questi consigli scolastici locali hanno, rispetto ai grandi obiettivi che ci sono, la funzione di svolgere competenze consultive, propositive nei confronti delle istituzioni scolastiche autonome, quindi hanno competenza consultiva e propositiva proprio rispetto alle scuole. Allora come fanno ad essere incardinati dentro le scuole ed avere contemporaneamente del personale che, da una parte, dipende dalla scuola e d’altra parte, deve svolgere una funzione consultiva e propositiva rispetto alla stessa scuola da cui dipende? Ai consigli scolastici viene affidata una funzione diversa rispetto alla Scuola per cui insisto, Signor Presidente, perché venga mantenuta questa distinzione.
Nel momento in cui si andrà a normare come funzioneranno i consigli scolastici locali, allora in quel momento si deciderà se ci sarà un solo segretario per i due distretti scolastici locali, e se saranno due, ma è importante che venga mantenuta una sua autonomia: questo è l’obiettivo e queste cose le hanno chieste, come ricordavo prima nella mia presentazione, i Presidenti dei distretti scolastici 1 e 2, il Prof. Amato Maquignaz e il Dott. Elio Reinotti.
Questi fanno presente che la soluzione proposta dalla legge regionale viola la legge statale, ed in particolare il primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 233/99. Ricordando le molteplici difficoltà di funzionamento che la scelta di eliminare queste apposite segreterie potrebbe comportare per il futuro dell’attività di questi consigli, si chiede di mantenere l’organico attuale, i due uffici di segreteria; si chiede soprattutto di mantenere l’istituzione di apposite segreterie.
Quindi insisto, Signor Presidente, perché lei riveda la sua posizione e accolga questo emendamento.
PresidenteLa parola al Presidente della Giunta.
Viérin D. (UV)Deux réflexions. La première concernant le victimisme de Mme Squarzino. J’espère qu’aujourd’hui finalement elle pourra en guérir vu que aux termes du Règlement son amendement n’aurait pu être discuté et pourtant nous le faisons. Vous connaissez mieux que moi le Règlement et donc vous savez pertinemment que quelqu’un vous a fait une fleur. Alors si dans d’autres occasions le président d’Assemblée, considérant le déroulement du débat, l'autorisera à nouveau, j’espère que vous vous rappellerez et éviterez de jouer la victime d’un système qui par contre à votre égard a beaucoup d’attentions, quelqu’un dirait même trop.
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
? vous êtes intervenue en voulant que nous modifiions notre amendement pour vous faire plaisir car cet amendement ne vous convenait pas.
Deuxième réflexion. Je le répète, cette discussion aux termes du Règlement, est inutile car votre amendement n'aurait pu être discuté, suite à l’approbation de notre amendement. Vous voulez modifier le Règlement selon vos exigences? Mais alors que la présentation d’un tel amendement soit accordée à tout le monde, à vous aussi.
Toujours pour vous faire une fleur, je vous suggère, Mme Squarzino, la prochaine fois de formuler différemment votre amendement pour éviter tout problème.
Quant à votre requête, dans le temps mon amis, Valerio Beneforti, l’aurait définie "corporativa". Mais le temps évolue et nous changeons également. Il faut à tout prix, faire une dérogation. Pour les établissements scolaires il faut trouver un cadre organisationnel général en tenant compte du nombre d'élèves, du nombre des enseignants; pour ce qui est des conseils scolaires de district il faut faire des exceptions non pas en insistant sur le fait qu’on leur assure les conditions de fonctionnement, mais en voulant démontrer que la seule possibilité de les faire fonctionner c’est d'avoir du personnel supplémentaire.
Et ce, sans considérer les 15 millions de budget par an, les dix délibérations par an, ni les fonctions que vous avez à juste titre rappelées, qui peuvent être exercées au sein d’une institution scolaire. Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas accepter votre défense du statu quo, ni approuver votre amendement et c’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur l’amendement proposé.
PresidenteLa parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Ritiro l’emendamento con molta tranquillità perché non voglio assolutamente né fare una cosa inutile, né fare una cosa contro il Regolamento. Prima non volevo imporre niente a nessuno: ho fatto una richiesta come Consigliere.
Se le richieste che un Consigliere espone sono vissute sempre come imposizioni, questo dà il tono di come è diventato il dibattito politico in questa Regione.
PresidenteL’emendamento della Consigliera Squarzino Secondina all'articolo 2 è ritirato.
Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Dotazioni organiche)
1. Il personale ATAR appartiene al ruolo unico regionale ed è inquadrato nell'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995.
2. La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale sulla base della programmazione triennale e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la dotazione organica complessiva e per ogni istituzione scolastica, compresi i consigli scolastici distrettuali, del personale ATAR e l’articolazione dello stesso in profili professionali, secondo i criteri stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche autonome e delle compatibilità finanziarie.
3. La Giunta regionale può istituire, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nuovi posti, in via provvisoria e in eccedenza alla dotazione organica complessiva definita ai sensi del comma 2, nel caso in cui istituzioni scolastiche o reti di scuole intendano realizzare progetti innovativi di particolare rilevanza, nonché in ogni altro caso in cui presso la sede dell'istituzione scolastica debbano essere effettuati corsi e attività extracurricolari, parascolastiche o extrascolastiche, compresa l'utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico, previa autorizzazione degli organi collegiali competenti.
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 3:
Consiglieri presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 4:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 5:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 6:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 7:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 8:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 9:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 10:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 11:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 12:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 13:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 14:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Sono le ore 13,00 circa, il Consiglio è sospeso, riprenderà alle ore 16,00.
La seduta è tolta