Oggetto del Consiglio n. 57 del 14 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 57/77 - RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLA SITUAZIONE CONTRATTUALE REGIONE-SITAV.

Il Vice Presidente CHABOD invita il Presidente della Commissione speciale per l'esame dei rapporti contrattuali tra Regione e S.I.T.AV. ad informare il Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione stessa, in riferimento alla sottoriportata relazione trasmessa in copia, con allegati, ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

"Con provvedimento n. 196 in data 14 maggio 1976 il Consiglio regionale approvava la costituzione di una Commissione consiliare speciale per l'esame della situazione contrattuale Regione-SITA V in ordine alla convenzione attualmente vigente per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, stabilendo che detta Commissione, composta da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, fosse nominata con decreto del Presidente del Consiglio.

Con decreto del Presidente del Consiglio n. 1, in data 3 giugno 1976, veniva costituita la Commissione composta dai Signori: Bordon Mauro, Marcoz Ettore, Parisi Giovambattista, Dolchi Giulio, Pedrini Ennio e Milanesio Bruno.

Nel costituire la Commissione, il Presidente del Consiglio prendeva, altresì, atto che il Capo Gruppo dei Democratici Popolari, Giorgio Chanu, dichiarava che il suo Gruppo non intendeva designare alcun rappresentante in seno alla nominanda Commissione, per le considerazioni già espresse in aula consiliare in sede di dibattito sul provvedimento n. 196 del 14 maggio 1976.

La Commissione si riuniva per il suo insediamento in data 16 giugno 1976 e nominava all'unanimità quale Presidente, Milanesio Bruno, quale Vice Presidente Bordon Mauro e quale Segretario Dolchi Giulio.

La Commissione provvedeva ad acquisire agli atti numerosi documenti e lettere intercorse fra la Presidenza della Giunta e la Società SITAV, nonché corrispondenza relativa ai rapporti Regione-SITAV-Comune di Saint-Vincent.

La Commissione ha tenuto numerose riunioni ed incontri tra i quali uno con gli Amministratori comunali di Saint-Vincent (6 agosto 1976) e due con gli Amministratori della Società SITAV (11 agosto 1976 e 29 dicembre 1976).

La Commissione sottopone, quindi, all'attenzione del Consiglio, in ottemperanza al mandato ricevuto, l'allegata relazione di sintesi dei lavori dalla quale emerge la situazione relativa ai problemi sulla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Tutta la documentazione acquisita agli atti della Commissione può essere consultata dai Consiglieri regionali presso gli uffici della Presidenza del Consiglio.

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Si allegano i seguenti documenti:

a) Analisi dello stato della pratica concernente l'adempimento degli impegni assunti dalla Società SITAV in base al punto 7 dell'atto in data 23 ottobre 1965, Rep. n. 2482, aggiuntivo e modificativo dell'atto in data 29 aprile 1957, n. 1552 di Rep. per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

b) Stralci di atti inerenti i rapporti Regione-SITAV (punto 7 dell'atto aggiuntivo del 23.10.1965), nonché i seguenti atti: presa d'atto della Giunta n. 4399 del 3.12.1969; presa d'atto della Giunta n. 1851 del 20.5.1971 e deliberazione consiliare n. 294 dell'11.11.1967.

c) Copia atto di diffida della SITAV nei confronti della Giunta regionale in data 25 agosto 1967.

d) Elenco sommario dei principali documenti acquisiti agli atti della Commissione.

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ANALISI DELLO STATO DELLA PRATICA CONCERNENTE L'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA' SITAV IN BASE AL PUNTO 7 DELL'ATTO IN DATA 23 OTTOBRE 1965, REP. N. 2482, AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DELL'ATTO IN DATA 29 APRILE 1957, N. 1552 DI REPERTORIO, PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

1. Sintesi cronologica dei principali fatti e atti concernenti la vicenda della realizzazione degli adempimenti di cui al punto 7 del citato atto aggiuntivo in data 23.10.1965, rep. n. 2482;

2. Analisi critica dello sviluppo dei fatti;

3. Analisi dei comportamenti da tenersi dalla Regione, dal Comune e dalla SITAV nel tempo breve e comunque prima della scadenza dell'attuale concessione per l'esercizio della Casa da gioco (31 dicembre 1977);

4. Analisi delle possibili soluzioni per la gestione della Casa da gioco dopo il 31 dicembre 1977.

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Aosta, 31.1.1977

ANALISI DELLO STATO DELLA PRATICA CONCERNENTE L'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ SITAV IN BASE AL PUNTO 7 DELL'ATTO IN DATA 23 OTTOBRE 1965, REP. N. 2482, AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DELL'ATTO IN DATA 29 APRILE 1957, N. 1552 DI REPERTORIO, PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

1. Sintesi cronologica dei principali fatti e atti concernenti la vicenda della realizzazione degli adempimenti di cui al punto 7 del sopra citato atto aggiuntivo in data 23.10.1965, rep. n.2482:

1.1 23 ottobre 1965

Rep. n. 2482 - Atto aggiuntivo e modificativo dell'atto in data 29.4.1957, n. 1552 di rep. per l'esercizio della casa da gioco di Saint- Vincent.

Il punto 7 (riportato integralmente nell'allegato 1.1) stabilisce le opere da realizzarsi a carico della Soc. SITAV in relazione alla proroga sino al 31 dicembre 1977 della concessione per l'esercizio della casa da gioco alla Società medesima.

1.2 11 novembre 1967

Deliberazione del Consiglio regionale n. 294 (V. allegato 1.2)

Il Consiglio regionale approva, in via di massima, il programma di opere (costituente parte integrante dell'atto di proroga della concessione per l'esercizio della casa da gioco alla Società SITAV) e di attrezzature per lo sviluppo turistico di Saint-Vincent, stabilendo che la Giunta regionale deliberi in merito alla priorità degli interventi e delle opere da attuare, ai relativi progetti e costi delle opere; stabilisce inoltre che "l'intervento finanziario integrativo della Regione, ed eventualmente del comune di Saint-Vincent, per l'attuazione del programma di opere di cui si tratta sia subordinato alla razionale sistemazione urbanistica del territorio comunale di Saint-Vincent".

1.3 3 dicembre 1969

Presa d'atto della Giunta regionale (n. 4399) (V allegato 1.3)

L'Assessore al Turismo, Geom. Milanesio, riferisce alla Giunta di aver sottoposto all'esame preliminare dei competenti uffici dell'Assessorato i progetti di massima fatti predisporre dalla Società SITAV per l'esecuzione dei lavori dì ampliamento della casa da gioco di Saint-Vincent e di costruzione di un complesso di edifici nella zona turistica del capoluogo del Comune, opere da realizzare in esecuzione del contratto di proroga della gestione della casa da gioco di Saint-Vincent.

La Giunta prende atto, concordando sull'opportunità di dare comunicazione alla Società SITAV del parere espresso dagli organi tecnici.

1.4 28 maggio 1971

Presa d'atto della Giunta regionale (n. 1851) (V. allegato 1.4)

La Giunta, esprimendo parere favorevole al progetto di massima per l'ampliamento della casa da gioco, richiede alla Società SITAV il progetto esecutivo completo di computi estimativi, relazioni, documenti tecnici e capitolati necessari per l'appalto delle opere.

1.5 28 gennaio 1972

Consiglio regionale, presa d'atto (oggetto n. 25)

Il progetto di ampliamento della casa da gioco è portato in Consiglio regionale. Il Consiglio demanda l'esame del problema, nel suo complesso, alle due Commissioni consiliari per gli affari generali e finanze e per il turismo.

1.6 28 luglio 1972

Deliberazione del Consiglio regionale n. 195

Il Consiglio delibera di approvare, in via di massima, il progetto delle opere da eseguire per l'ampliamento della casa da gioco di Saint-Vincent, esclusi i preventivi di massima delle opere previste, "i cui prezzi unitari dovranno essere attentamente revisionati".

1.7 settembre-dicembre 1972

Vengono redatte, da parte della Soc. SITAV nonché di consulenti della Regione, delle perizie di stima sul valore dei beni immobili che la SITAV dovrebbe cedere alla Regione.

1.8 31 gennaio 1973

Con lettera n. 387 vengono consegnati dalla SITAV alla Regione gli elaborati definitivi costituenti il progetto di ampliamento della casa da gioco.

1.9 maggio 1973

Elezioni regionali e costituzione di una nuova Giunta.

Tali avvenimenti producono una quasi totale sospensione delle trattative concernenti l'argomento.

1.10 28 gennaio 1974

Riunione nella Sala della Giunta regionale, per l'esame di problemi riguardanti l'attuazione del piano di opere turistico-alberghiere da realizzarsi nel comune di Saint-Vincent.

Sono presenti: il Presidente della Giunta, la Giunta, il Sindaco di Saint-Vincent, il Dr. Cotta rappresentante della SITAV, il Dr. Eydoux e il Dr. Brero.

Dal verbale redatto a cura del Segretario Generale della Regione, Dr. Eydoux, risulta una dichiarazione del Sindaco di Saint-Vincent, dalla quale si desume che il Comune non intende approvare un piano particolareggiato per la zona turistica, bensì un piano di lottizzazione; il Comune è inoltre contrario alla attuazione nella sola zona turistica di tutte le progettate opere, in quanto ritiene che debba essere promosso anche lo sviluppo della parte di levante del capoluogo del comune di Saint-Vincent, mediante attuazione di idonee opere e infrastrutture di interesse turistico ed il potenziamento delle attività della Fons Salutis.

1.11 16 maggio 1974

Deliberazione del Consiglio comunale di Saint-Vincent n. 50.

La zona turistica CT viene suddivisa in due sottozone: CT1 e CT2.

1.12 8 luglio 1974

Riunione nella Sala della Giunta regionale, presenti i rappresentanti della Regione, del comune di Saint-Vincent e della Società SITAV.

Dal verbale redatto a cura del Segretario Generale della Regione, Dr. Eydoux, risulta che il Sindaco di Saint-Vincent, ribadendo il concetto già espresso in precedenza circa la necessità che vengano realizzate infrastrutture di tipo turistico anche al di fuori della "zona turistica", richiede che a favore di tali opere vengano devoluti i fondi che altrimenti avrebbero dovuto essere impiegati nella zona turistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria che la legge pone a carico dei privati nel caso di lottizzazioni.

1.13 4 agosto 1975

Esposto della Società SITAV indirizzato:

- al Presidente della Regione

- all'Assessore al Turismo

- al Sindaco di Saint-Vincent

in relazione alla normativa urbanistica che il comune di Saint-Vincent intende adottare nell'ambito della variante al piano regolatore generale.

In particolare l'esposto contesta gli oneri urbanistici che Comune pretende dai lottizzanti Regione e SITAV, sostenendo che la lottizzazione per la zona turistica non ha per oggetto un insediamento di tipo residenziale, ma riguarda bensì opere aventi carattere produttivo e funzioni sociali.

1.14 14 maggio 1976

Deliberazione di Consiglio regionale n. 196

Il Consiglio approva la costituzione di una commissione per l'esame della situazione contrattuale Regione-SITAV in ordine alla convenzione attualmente vigente per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent.

1.15 27 agosto 1976

Deliberazione della Giunta regionale n. 3946

La Giunta regionale rinnova la sua approvazione al programma di opere previste dal progetto presentato dalla Società SITAV e decide altresì di:

a) chiedere al comune di Saint-Vincent di introdurre nella variante al P.R.G. le opere previste dal progetto;

b) mantenere di proprietà regionale, oltre alla casa da gioco, il palazzo della cultura e dei congressi e i parcheggi pluripiani;

c) approvare le varianti al primitivo progetto di ampliamento della casa da gioco;

d) nominare una Commissione Tecnica Regionale per la viabilità connessa con la zona turistica.

1.16 7 ottobre 1976

Il Consiglio regionale, con sua delib. n. 355 ratifica la deliberazione di G.R. n. 3946 del 27 agosto 1976.

1.17 24 novembre 1976

La Società SITAV chiede l'autorizzazione ad apportare al progetto approvato con delib. G.R.. n. 3946 le seguenti modificazioni:

a) aumento di un piano per il parcheggio N.O.;

b) nuovo parcheggio N.E. su due piani destinato ai dipendenti;

c) centralizzazione degli impianti termici e frigoriferi.

1.18 7 gennaio 1977

Deliberazione della Giunta regionale n. 37.

La Giunta approva le varianti ai progetti da realizzarsi nella zona turistica di Saint-Vincent già approvati con delib. di Consiglio regionale in data 28.7.1972 e successivamente modificati con delib. G.R. n. 3946 del 27.8.1976 ratificata con delib. G.R. n. 355 del 7.10.76.

2. Analisi critica dello sviluppo dei fatti.

2.1 Al momento della firma dell'atto aggiuntivo (23 ottobre 1965) la disciplina urbanistica in vigore non parve comportare problemi per l'attuazione dei programmi di opere previsti al punto 7.

Fu forse per tale motivo che non si ravvisa alcuna menzione circa il problema della disponibilità delle aree su cui i vari fabbricati avrebbero dovuto sorgere. Appare comunque strano, già in questa fase, che tra i contraenti non figuri in alcun modo il Comune, titolare del diritto alla pianificazione territoriale comunale e al rilascio delle licenze edilizie.

2.2 La situazione subisce un radicale mutamento con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765 (legge ponte). A partire da tale data subentrano i seguenti condizionamenti, che assegnano un ruolo determinante alle scelte politiche del Comune:

a) la realizzazione delle opere di cui al punto 7 dell'atto aggiuntivo appare possibile solo in presenza di un piano regolatore generale approvato;

b) il complesso delle opere stesse si configura come oggetto di piano esecutivo (lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato);

Si vedrà in appresso come la nuova situazione giuridica determinerà, anche per effetto di successive scelte del Comune e della Regione, rilevanti difficoltà per l'attuazione del programma di opere in questione.

2.3 Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 294 dell'11 novembre 196 7, delibera:

1) di approvare la scelta del programma di attuazione, a spese della Società SITAV, in luogo degli impianti di risalita al Monte Zerbion, delle opere sostitutive, per un corrispondente importo, previste nello studio programmatico predisposto dalla Società SORIS, di Torino, ai fini della realizzazione di iniziative e di opere per lo sviluppo turistico del comune di Saint-Vincent;

2) di approvare, in via di massima, il programma di opere e di attrezzature turistiche da realizzare nel comune di Saint-Vincent e previste nel sopracitato studio della Società SORIS di Torino, stabilendo che la Giunta regionale deliberi in merito alla priorità degli interventi e delle opere da attuare, ai relativi progetti e costi delle opere;

3) di stabilire che l'intervento finanziario integrativo della Regione, ed eventualmente del comune di Saint-Vincent, per l'attuazione del programma di opere di cui si tratta sia subordinato alla razionale sistemazione urbanistica del territorio comunale di Saint-Vincent.

Si fa rilevare la genericità della condizione enunciata al punto 3 del deliberato, che lascia spazio a interpretazioni assai vaste e potenzialmente divergenti (tra Comune e Regione).

2.4 Il 5 maggio 1971 la Regione approva il P.R.G.C. di Saint-Vincent. Le opere di cui al punto 7 del noto atto aggiuntivo risultano comprese nella zona turistica (CT) di cui all'art. 5.1 delle norme di attuazione del piano. L'attuazione delle destinazioni ammesse nella zona è subordinata all'approvazione di un piano esecutivo, che può essere un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione esteso a congrua parte della zona CT.

A questo punto diviene determinante la scelta del tipo di piano esecutivo per le seguenti ragioni:

a) nel caso di piano particolareggiato non si pone il problema della proprietà delle aree interessate dal programma delle opere in quanto sussiste la possibilità giuridica dell'esproprio (art. 16 legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150);

b) nel caso di lottizzazione occorre invece l'accordo dei proprietari dei terreni, a carico dei quali si configurano in via normale obblighi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

2.5 Il 28 gennaio 1974 ha luogo presso la sede della Regione un incontro tra la Giunta regionale, il Sindaco di Saint-Vincent, Avv. Livio Fournier e il Dr. Cotta, rappresentante della SITAV. La memoria concernente tale riunione, redatta dall'allora segretario generale della Regione dr. Ermanno Eydoux, attribuisce tra l'altro al Sindaco di Saint-Vincent un'esplicita dichiarazione di intenzione, da parte del Comune, di non procedere all'approvazione di un piano particolareggiato per la zona turistica, bensì di un piano di lottizzazione.

Il Sindaco dichiara altresì che in ogni caso il Comune è contrario a che tutte le opere progettate siano dislocate nella zona turistica, ritenendo che debba essere promosso lo sviluppo anche della zona est del capoluogo, con particolare riferimento al potenziamento della Fons Salutis.

Da tali asserzioni discende che:

a) il Comune manifesta l'intento esplicito di condizionare l'attuazione del programma di opere nella zona turistica alla realizzazione di infrastrutture in altre parti del territorio comunale;

b) la scelta dello strumento della lottizzazione comporta la disponibilità di tutte le aree comprese nella zona (apparendo di fatto improbabile che il Comune, rifiutando il piano particolareggiato, dia corso alla lottizzazione d'ufficio).

Il Comune di Saint-Vincent manifesta, a partire da questo momento, l'intenzione di avvalersi della sua posizione di titolare del diritto-dovere alla pianificazione territoriale al fine di ottenere contropartite sul piano delle infrastrutture esterne alla zona turistica.

Un simile comportamento, certamente comprensibile sul piano della politica del territorio da perseguirsi da parte del Comune, parte peraltro da due presupposti formalmente discutibili e sostanzialmente erronei:

c) considera come controparte prevalente, se non esclusiva, la Società SITAV e quindi tende ad addebitare oneri a un programma che ritiene esplicazione di una attività a carattere speculativo privato;

d) tende a considerare la lottizzazione dell'area come preordinata a insediamenti abitativi e quindi ritiene, e ciò verrà nettamente esplicitato in seguito, di dover richiedere ai lottizzanti l'assunzione di oneri di urbanizzazione secondaria.

2.6 I termini della contrapposizione Comune-SITAV si precisano meglio nei seguenti documenti:

1) esposto della Soc. SITAV in data 4 agosto 1915, nel quale si contesta il criterio generale enunciato nella variante di piano in corso di adozione e concernente il metodo di determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Detti oneri verrebbero rapportati al numero degli abitanti insediabili nelle volumetrie realizzate, quale risulterebbe dal calcolo aritmetico che fa corrispondere ad una determinata volumetria di costruzione (nella specie 100 mc.) un abitante, senza tener conto della destinazione, residenziale o no, dei fabbricati;

2) lettera di risposta del Comune di Saint-Vincent in data 8 agosto 1975, prot, n. 4918, dove sono contenuti i seguenti concetti:

a) le esigenze della Soc. SITAV (che pur si riferiscono all'attuazione di adempimenti nei confronti della Regione) sono definite di natura privatistica;

b) nel rinviare alle decisioni del Consiglio la definizione della posizione del Comune, si anticipa che la discussione non potrà dissociare gli aspetti giuridici da quelli di merito;

c) esiste la disponibilità del Comune "a considerare le esigenze della SITAV" ma in un "rapporto di compenetrazione con le scelte più generali del Comune";

3) l'ulteriore lettera della SITAV sull'argomento (3 settembre 1975) che ribadisce e chiarisce quanto già contenuto nell'esposto del 4 agosto 1975.

2.7 Le posizioni delle parti non hanno subito sostanziali modifiche da allora ad oggi. L'ulteriore analisi della posizione del Comune di Saint-Vincent sulla vicenda ha quindi carattere di attualità.

2.7.1 Il Comune considera la Soc. SITAV come portatrice di interessi esclusivamente privati. La posizione è errata. La Soc. SITAV era ed è tenuta, in base all'atto aggiuntivo del 1965, a predisporre i progetti di tutte le opere costituenti il programma di cui al punto 7 dell'atto stesso; i progetti stessi devono peraltro essere approvati dalla Regione e le opere saranno parte di proprietà regionale e parte di proprietà SITAV.

La natura delle opere stesse è comunque tale da poterle far definire opere di interesse pubblico, se a tal fine non bastasse il fatto che esse sono l'oggetto di una prestazione posta a carico della SITAV dall'ente pubblico Regione.

In realtà la controparte (se così la si vuol chiamare) del Comune nella vicenda è la Regione medesima, e la SITAV svolge per essa un ruolo di tipo operativo e consultivo, ma in ultima analisi sempre strumentale. La casa da gioco è di proprietà regionale e la SITAV ne è la concessionaria pro-tempore, circostanza questa che porta a far coincidere il suo interesse privato al miglior andamento dei giochi durante il periodo di concessione, con quello pubblico della Regione (intesa anche nel senso geografico), che dei proventi dei giochi percepisce la maggior parte.

2.7.2 Il Comune ritiene di dover perseguire una politica di riequilibrio dell'assetto urbanistico del capoluogo, oggi scompensato dal peso del polo costituito dal Casinò e dalle attrezzature ad esso collegate.

L'obiettivo è da ritenersi legittimo. Il Comune ritiene peraltro di dover realizzare tale fine ponendo a carico della SITAV, ciò che in realtà significa soprattutto a carico della Regione, l'obbligo di realizzare infrastrutture che definisce "oneri di urbanizzazione secondaria" ma che in effetti sono contropartite per una sua disponibilità a consentire, a livello di pianificazione comunale, la realizzazione del programma di cui al punto 7 dell'atto aggiuntivo del 1965.

Si è detto contropartite, in quanto non sembrano poter sussistere dubbi circa il fatto che le opere del programma sono a loro volta infrastrutture o strutture di interesse pubblico (albergo) e che quindi gli eventuali oneri di urbanizzazione secondaria possono essere commisurati solo al numero di nuovi abitanti insediati come addetti, e quindi a quantità piuttosto esigue.

Va ancora sottolineato che le opere di urbanizzazione secondaria devono comunque essere in diretta connessione e al servizio della zona oggetto di lottizzazione e quindi non possono situarsi, come il Comune richiede ai fini del "riequilibrio", fisicamente e funzionalmente al di fuori di essa.

2.8 A prescindere dalla soluzione che potrà avere la controversia circa la sussistenza e la quantificazione degli oneri di urbanizzazione secondaria, appare ormai improbabile che l'intervento nella zona turistica (ora CT1) possa assumere forma diversa da quella della lottizzazione.

Come si è detto, ciò presuppone peraltro il consenso di tutti i proprietari dei terreni interessati.

Alla data della stesura del presente documento le aree di proprietà della Regione e della SITAV e società collegate coprono il 95% della zona; l'acquisizione delle proprietà residue (essendo del tutto improbabile la partecipazione dei relativi titolari alla lottizzazione) incontra tuttavia forti difficoltà a causa delle condizioni economiche e di altra natura che essi pongono per la cessione dei terreni, cessione che non può avvenire che in via amichevole.

Questo dato di fatto costituisce un rischio di ulteriore cristallizzazione indefinita dello "status quo".

2.9 Circa il comportamento della Regione nell'arco temporale nel quale si è sviluppata la vicenda oggetto di esame è doveroso riconoscere che essa ha peccato per mancanza di incisività e continuità.

Le ragioni di una simile insufficienza sono da attribuirsi in prevalenza ai seguenti fattori:

a) mancata definizione di un servizio regionale cui assegnare in via istituzionale la gestione dei rapporti con la SITAV concernenti l'attuazione del punto 7 dell'atto aggiuntivo del 1965.

In via di fatto tali rapporti sono stati prevalentemente curati dal Presidente della Giunta in carica, che peraltro si è avvalso di volta in volta della collaborazione tecnica di vari servizi regionali (Segreteria generale, Assessorato Lavori Pubblici, Assessorato Turismo).

Tale comportamento ha provocato una discontinuità ed episodicità dell'attenzione della Regione al problema generale che ha determinato negli organi decisionali (Giunta e Consiglio) una rappresentazione parziale e sfocata della situazione complessiva;

b) tendenza a rinunciare ad esercitare un ruolo attivo e propulsivo, sottolineata da tempi di risposta alle sollecitazioni delle altre parti (Comune e soprattutto SITAV) alquanto lunghi;

c) obiettiva complessità della materia e sue delicate implicazioni politiche, anche nei rapporti con il Comune di Saint-Vincent.

2.10 Si può concludere l'esame del comportamento dei tre protagonisti della vicenda con la seguente sintesi:

2.10.1 Il Comune di Saint-Vincent, perseguendo rispettabili obiettivi di riequilibrio socio-economico del suo territorio, ha determinato, anche per effetto della disciplina giuridica sopravvenuta con la legge n. 765/1967 in materia di pianificazione territoriale, un obiettivo impedimento alla possibilità di approvare e licenziare nei tempi previsti i progetti delle opere di cui al punto 7 dell'atto aggiuntivo del 1965.

2.10.2 La Regione non ha avuto un ruolo sufficientemente attivo quale controparte della SITAV, così come è dimostrato dalla assenza di sue proposte precise e conclusive rivolte sia al Comune di Saint-Vincent sia alla SITAV medesima.

2.10.3 Non sembra emergere quindi, allo stato degli atti e dei fatti cogniti, una responsabilità della Società SITAV per la mancata attuazione degli adempimenti previsti dal punto 7 dell'atto aggiuntivo del 1965.

A conferma di tale valutazione, va menzionato il fatto che la Soc. SITAV aveva notificato alla Regione, già in data 25 agosto 1967, un atto di diffida, nel quale, tra l'altro, si dava carico alla Regione medesima di un "costante ritardo nelle decisioni e delibere delle proprie opere e relativi programmi", e si sollecitava quindi che si addivenisse a decisioni, ripristinando "in toto", nel contempo, i termini contrattuali originari (vedasi allegato 2.10.3).

Emerge altresì dall'esame del carteggio Regione-SITAV che quest'ultima ha regolarmente presentato nel corso degli anni i progetti di cui le incombeva la redazione, mentre non altrettanto solleciti sono stati gli adempimenti d'esame e di approvazione da parte degli uffici regionali.

3. Analisi dei comportamenti da tenersi dalla Regione, dal Comune e dalla SITAV nel tempo breve e comunque prima della scadenza dell'attuale concessione per l'esercizio della casa da gioco (31 dicembre 1977).

3.1 Alla luce di quanto sopra esposto l'attuale situazione può essere considerata uno stallo: per superare tale fase si devono infatti ipotizzare comportamenti attivi delle tre parti in causa:

3.1.1 Comune: è indispensabile che il Comune adotti una normativa di piano che renda realizzabile il programma di opere per la zona CT1 senza richiedere, in quella sede, contropartite di urbanizzazione secondaria che non trovino un preciso riscontro giuridico nella vigente legislazione urbanistica.

Le istanze comunali dirette a conseguire un nuovo equilibrio socio-economico e strutturale del capoluogo, corrette sul piano politico ma non accettabili, almeno come finora delineate, sul piano della legittimità, dovranno pertanto formare l'oggetto di un negoziato politico con l'ente Regione.

3.1.2 Regione: è necessario che la Regione acquisisca la proprietà delle aree necessarie, ai fini volumetrici, a consentire l'ampliamento progettato della casa da gioco. Analogamente devono passare in proprietà della Regione le aree necessarie alla realizzazione di quelle opere, incluse nel programma, delle quali è previsto che rimangano proprietà regionale (palazzo congressi, parcheggi vari).

Va qui ricordato che una parte prevalente di dette aree è già stata acquistata dalla SITAV, che pertanto dovrebbe rivenderle alla Regione, mentre per taluni appezzamenti la proprietà è ancora di privati diversi che hanno avanzato pretese talora esorbitanti.

Si sottolinea che sino a quando la Regione non avrà la proprietà delle aree sopramenzionate ogni futura trattativa per il rinnovo della concessione della casa da gioco rimarrà di fatto condizionabile dalla massiccia presenza di proprietà SITAV nella zona CT1.

In via incidentale si evidenzia che il problema della proprietà pubblica si pone anche per l'area prescelta per la costruzione della centrale termica e frigorifera unificata.

Al di sopra di tutto si pone la questione finanziaria, cui in questa sede si fa unicamente un accenno per memoria.

Dovranno infatti essere definiti i destinatari e i contenuti attuali degli obblighi discendenti dalla realizzazione del programma di opere approvato dal Consiglio regionale l'11 novembre 1967 (del. n. 294).

Trattasi, come è intuibile, di questione assai complessa, con implicazioni giuridiche e politiche non affrontabili in questa sede.

A titolo puramente informativo si riporta nell'allegato 3.1.2 la stima del costo globale degli investimenti redatta dalla Soc. SITAV e aggiornata al 15 ottobre 1976 (costo globale lire 21.584.00.000).

3.1.3 SITAV: la Società SITAV dovrà curare l'acquisizione delle aree di sua pertinenza ancora mancanti per realizzare la proprietà totale Regione-SITAV nell'ambito della zona turistica (ai fini della lottizzazione).

D'altra parte la Soc. SITAV dovrà cedere alla Regione le aree da essa SITAV acquistate ma destinate all'insediamento di opere di proprietà regionale.

Il completamento della progettazione esecutiva appare invece un obbligo condizionato al realizzarsi di una definitiva situazione di fattibilità del programma di opere dal punto di vista della pianificazione comunale.

4. Analisi delle possibili soluzioni per la gestione della casa da gioco dopo il 31 dicembre 1977.

4.1 Al 31 dicembre 1977 scade, come è noto, la proroga della concessione per l'esercizio della casa da gioco alla Soc. SITAV.

In linea astratta sussistono le seguenti ipotesi di soluzione:

a) chiusura della casa

b) gestione diretta

c) gestione appaltata

c1) mediante licitazione privata

c2) mediante trattativa privata

4.1.1 Si ritiene superfluo prendere in effettiva considerazione l'ipotesi sub a) per le rilevanti conseguenze di carattere finanziario che essa avrebbe sul bilancio regionale.

Appare ampiamente sufficiente enunciare il dato costituito dalla quota regionale sui proventi della casa da gioco nel 1976: lire 14.969.449.255 (trattasi evidentemente di importo per il quale non sarebbe né probabile né facile trovare una fonte d'entrata sostitutiva).

Sull'argomento va comunque ricordato che la Corte di Cassazione - Sezioni riunite penali, con sentenza del 7 dicembre 1963 ha confermato la legittimità della casa da gioco di Saint-Vincent, assimilando alle entrate tributarie i proventi che derivano alla Regione da quella attività.

4.1.2 Delle case da gioco attualmente esistenti in Italia due sono gestite in appalto (Saint-Vincent e Campione) e due gestite direttamente dalle rispettive amministrazioni comunali (Venezia e Sanremo) Per quanto concerne la gestione diretta si richiama in questa sede un recente indirizzo emanato dal Ministero degli Interni, che è appunto l'organo che autorizza con proprio decreto la concessione dell'esercizio dei giochi (tranne che per Saint-Vincent). Riferendosi ai casinò di Sanremo e di Venezia, il Ministero ha fatto presente la necessità che venga riadottata al più presto la formula della gestione privata allo scopo di evitare i gravi inconvenienti evidenziati dalla gestione pubblica di una attività particolarmente aleatoria e che espone il gestore a rischi di natura penale, patrimoniale e finanziaria che esorbitano dalla normale sfera di attribuzioni delle amministrazioni pubbliche (ad esempio la gestione fidi).

Le vicissitudini del casinò di Sanremo, oggetto di cronaca anche recente, confermano d'altronde l'esistenza di rilevanti aspetti negativi nella soluzione della gestione diretta.

4.1.3 Gestione appaltata mediante licitazione privata.

A livello di principi generali sembrerebbe la soluzione più corretta e meno criticabile.

Sul piano concreto si nutrono viceversa forti dubbi sulla qualità dei risultati che un'aggiudicazione a licitazione privata potrebbe produrre.

Il presupposto fondamentale che rende logica e conveniente tale forma di aggiudicazione è infatti costituito dall'esistenza di un congruo numero di ditte di fiducia dell'ente appaltante operanti nel settore e di norma iscritte in apposito albo. Tale presupposto non si verifica appunto nel caso in esame.

Il tipo di prestazione che si richiede alla ditta concessionaria è invero assai speciale e pochissime sono le società che possono vantare un'esperienza valida e offrire al tempo stesso garanzie adeguate.

Un'altra considerazione generale milita contro l'ipotesi della licitazione privata: è possibile, anzi probabile, che le ditte in concorrenza siano indotte, pur di aggiudicarsi la gara, a offrire condizioni molto vantaggiose per l'ente appaltante, ma è altresì probabile che l'aggiudicatario cerchi poi di recuperare il minor utile della gestione attraverso improduttive riduzioni delle spese promozionali e di altre voci di spesa facilmente comprimibili e poco verificabili, conseguendo il risultato finale di rallentare o bloccare il ritmo sostenuto di espansione dell'attività della casa da gioco, che in realtà ha caratterizzato la gestione attuale.

Effetti negativi di tale tipo si producono già nel settore degli appalti per opere pubbliche quando l'esasperazione della concorrenza si traduce, senza correttivo alcuno, in una rincorsa di ribassi che, alla prova dei fatti, si rivelano talora più nominali che reali.

Avviene allora che le amministrazioni appaltanti debbano adottare provvedimenti diretti al ripristino di un livello di corretta esecuzione dei lavori, ma nella fattispecie con simili interventi sarebbero difficilmente ipotizzabili e di dubbia efficacia.

Simili situazioni si sono d'altronde già verificate alcuni anni or sono nelle gestioni appaltate di qualche casa da gioco italiana (Sanremo e Venezia).

4.1.4 La soluzione della trattativa privata appare quindi, per esclusione, quella da esaminare con maggior favore.

La scelta di tale forma di aggiudicazione va peraltro di pari passo con l'identificazione di una o più ditte interessate all'aggiudicazione.

In questa fase appare evidente che è interesse dell'Amministrazione regionale esperire preliminarmente una trattativa privata con la Società SITAV che, nel corso della sua gestione della casa da gioco, ha dimostrato di possedere notevole capacità manageriale facendo assumere agli introiti un ritmo di incremento costante.

Non bisogna d'altronde dimenticare che la Società SITAV e le sue consociate sono proprietarie delle aree che risultano indispensabili per l'ampliamento della casa da gioco e per la realizzazione delle opere connesse, ed è fuori di dubbio che esiste, da parte della Regione, un forte interesse a diventare proprietaria in via definitiva non solo dei terreni necessari ai fini volumetrici per l'ampliamento della casa da gioco, ma anche delle aree su cui devono sorgere le opere a questa connesse, opere che, sulla base del progetto a suo tempo approvato dal Consiglio regionale, si presentano come un insieme organico e unitario per il quale non appaiono proponibili per l'avvenire ulteriori ampliamenti.

L'acquisizione di tali aree da parte della Regione si rivela necessaria anche per assicurare all'Amministrazione regionale, in occasione dei rinnovi della concessione successivi a quello dell'anno 1977, una effettiva libertà di scelta nei confronti dell'eventuale concessionario; pertanto il trapasso di proprietà di dette aree dovrà costituire uno degli oggetti primari della citata trattativa preliminare con la Soc SITAV.

Questa trattativa si giustifica anche perché l'efficienza dimostrata dall'organizzazione della Società stessa ha conseguito risultati notevoli sia nel prodotto raggiunto sia per il prestigio delle manifestazioni, e ipotizzare in questo momento una diversa forma di gestione significherebbe rompere un ritmo di incremento che si è mantenuto costante e che già in questo scorcio di 1977 ha dato risultati di particolare rilievo (gennaio 1977 lire 2.400.000.000).

Obiettivo della trattativa preliminare con la Soc SITAV dovrà essere, oltre alla definizione della già menzionata questione della proprietà delle aree della zona turistica, la revisione a favore della Regione delle attuali condizioni contrattuali, in relazione ai più alti livelli di reddito oggi raggiunti dal Casinò.

La natura della trattativa privata non esclude ovviamente che la Regione possa prendere in considerazione offerte di gestione della casa da gioco provenienti da altre parti, sempreché adeguatamente garantite sul piano della capacità imprenditoriale e della rispondenza economico-patrimoniale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Fto: Bruno Milanesio

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Allegati alla relazione:

All. 1.1: Estratto dell'atto, in data 23.10.1965, rep. n. 2482, aggiuntivo e modificativo dell'atto in data 29.4.1957, rep. n. 1552 per l'esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent.

Punto 7

Omissis

7) La Società SITAV, concessionaria, assume nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, concedente, i seguenti impegni:

a) costruzione da parte della Società S.I.T.A.V. a totali sue spese, nell'interesse e in proprietà della Regione, su terreno di proprietà regionale o da acquistare dalla Regione, di nuovi locali e opere destinate ad ampliare la Casa da gioco oppure, a richiesta della Giunta regionale su conforme decisione del Consiglio, a potenziare il complesso turistico di Saint-Vincent, ai finì della maggiore e migliore produttività della Casa da gioco e per adeguare l'attrezzatura del Centro di Saint-Vincent a quella delle più moderne e vicine stazioni turistiche concorrenti estere, per un importo di spesa di complessive lire 600.000.000 (seicentomilioni), in base a progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta regionale, con direzione dei lavori da parte della Regione (in collaborazione con l'Ufficio tecnico della Società S.I.T.A.V.) e con ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1970. La Giunta regionale potrà integrare gli elenchi delle Ditte da invitare agli appalti con nominativi di comprovata idoneità, Le modalità degli appalti saranno concordate con la Giunta regionale. Le spese relative al mobilio e all'arredamento dei locali ampliati sono a carico della Società S.I.T.A.V. che ne resta proprietaria.

b) costruzione in Saint-Vincent da parte della Società S.I.T.A.V. o di altre Società alla stessa collegate, di un albergo di categoria 2a di complessivi 200 letti, come da progetto da approvare dalla Regione, albergo da ultimare entro il 31 dicembre 1967.

c) costruzione da parte della Società S.I.T.A.V. a mezzo di Società alla stessa collegate, di una funivia e di impianti di risalita per la valorizzazione turistica del Monte Zerbion, oppure, in seguito ad accordo tra il Consiglio regionale e la Società S.I.T.A.V. di opere corrispondenti e sostitutive ai fini del potenziamento turistico di Saint-Vincent, opere da eseguire entro il 31 dicembre 1973 secondo progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta regionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere b) e c), la Società S.I.T.A.V. dovrà sostenere una spesa non inferiore a lire 1.500.000.000 (non comprensiva di eventuali contributi statali).

In caso di mancato adempimento anche di uno degli impegni di cui alle lettere a), b) e c) da parte della Società S.I.T.A.V. il presente atto aggiuntivo, previa intimazione da parte della Giunta regionale, decadrà di pieno diritto.

Per consentire alla Società S.I.T.A.V. l'adempimento degli oneri e la costruzione delle opere e impianti previsti alle lettere a), b) e c) e ai fini dell'avviamento delle opere stesse volto allo sviluppo del turismo in Saint-Vincent e in Valle d'Aosta, la scadenza del vigente contratto-capitolato di cui all'atto in data 29.4.1957 Rep. n. 1552, con le modificazioni ed aggiunte previste dal presente atto aggiuntivo, viene fissata al 31 dicembre 1977.

Omissis

All. 1.2 Estratto di deliberazione del Consiglio regionale (adunanza dell'11 novembre 1967).

Omissis

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OGGETTO N. 294 - APPROVAZIONE, IN VIA DI MASSIMA, DI UN PROGRAMMA DI OPERE E DI ATTREZZATURE TURISTICHE NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT.

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza concernente l'approvazione, in via di massima, di un programma di opere e di attrezzature turistiche da realizzare nel Comune di Saint-Vincent.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione trasmessa loro in copia, nonché sul seguente parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo per la Programmazione regionale in ordine al programma di opere e di attrezzature di cui si tratta: (VEDI ALLEGATI: ...Omissis ...)

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli diciotto e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

DELIBERA

1) di approvare la scelta del programma di attuazione, a spese della Società SITAV, in luogo degli impianti di risalita al Monte Zerbion, delle opere sostitutive, per un corrispondente importo, previste nello studio programmatico predisposto dalla Società SORIS, di Torino, ai fini della realizzazione di iniziative e di opere per lo sviluppo turistico del Comune di Saint-Vincent;

2) di approvare, in via di massima, il programma di opere e di attrezzature turistiche da realizzare nel Comune di Saint-Vincent e previste nel sopracitato studio della Società SORIS, di Torino, stabilendo che la Giunta regionale deliberi in merito alla priorità degli interventi e delle opere da attuare, ai relativi progetti e costi delle opere;

3) di stabilire che l'intervento finanziario integrativo della Regione, ed eventualmente del Comune di Saint Vincent, per l'attuazione del programma di opere di cui si tratta sia subordinato alla razionale sistemazione urbanistica del territorio comunale di Saint-Vincent.

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All. 1. 3

Verbale di deliberazione adottata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 3 dicembre 1969.

Omissis

Oggetto n. 4399: (presa d'atto) Ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent e costruzione di un complesso di edifici su di un'area compresa nella zona turistica del capoluogo.

L'Assessore al Turismo, Geom. Milanesio, riferisce alla Giunta di aver sottoposto all'esame preliminare dei competenti uffici dell'Assessorato i progetti di massima fatti predisporre dalla Società SITAV per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent e di costruzione di un complesso di edifici su un'area compresa nella zona turistica del Capoluogo del Comune stesso, opere da realizzare in esecuzione del vigente contratto di proroga della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Comunica che in merito a tali progetti il Soprintendente ai Monumenti e l'Architetto addetto all'Ufficio Urbanistica e Tutela del paesaggio hanno rassegnato la seguente prima relazione di massima:

"Esaminato il progetto trasmesso il 18 novembre 1969 per un parere preliminare di massima (tavole 22-43 datate novembre 1969 a firma degli Architetti Belgioioso, Peressuti, Rogers) e con riserva di esprimere il parere ed il nulla osta di legge all'atto della presentazione del piano esecutivo e dei progetti definitivi, questi Uffici rilevano che il fabbricato destinato ad albergo si presenta, sotto il profilo volumetrico e formale, come un elemento di discontinuità nella organizzazione del complesso e suggeriscono la elaborazione di un volume meno rigido e a piante aperta.

Nel merito della organizzazione del complesso e a titolo collaborativo si fanno due rilievi marginali: l'accesso alla hall e alla sala feste (SV 25) non risulta di dimensioni idonee e la scala di servizio alla sala da gioco potrebbe essere ricavata esteriormente al volume della sala stessa".

L'Assessore Geom.Milanesio ritiene opportuno di dare comunicazione alla Società SITAV del parere espresso dagli organi tecnici regionali in merito ai progetti di massima di cui si tratta, affinché i tecnici incaricati della stesura definitiva dei progetti possano prendere preventivi accordi e contatti per sollecitare gli atti per l'approvazione dei progetti stessi.

Segue breve discussione, al termine della quale

LA GIUNTA

prende atto di quanto sopra concordando, unanime, sulla proposta dell'Assessore Geom. Milanesio.

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All.1.4

Verbale di deliberazione adottata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 28 maggio 1971.

Omissis

Oggetto n. 1851: (Presa d'atto) Esame e parere sul progetto di massima delle opere di ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Il Presidente, Dr. Dujany, riferisce alla Giunta che in data 21 maggio 1971 i rappresentanti della Società SITAV hanno illustrato ai componenti della Giunta regionale un nuovo progetto di massima dei lavori di ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent, progetto di massima di cui le tavole e bozzetti, ancora esposti nella sala dell'adunanza della Giunta, possono essere esaminati dai presenti.

Ritiene necessario comunicare alla Direzione della Società SITAV il benestare della Giunta regionale a che, sulla base di tali indicazioni di massima, la Società stessa disponga per la redazione del progetto esecutivo e relativi allegati.

Dopo breve discussione

LA GIUNTA

prende atto di quanto sopra concordando, unanime, sulla opportunità che il Presidente della Giunta regionale comunichi alla Direzione della Società SITAV circa la progettazione delle opere da eseguire per l'ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent, quanto segue:

"Con riferimento alle intese intercorse in merito all'oggetto sopraindicato, si comunica che la Giunta regionale è favorevole alla proposta di ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent secondo la soluzione ultima di progetto presentata ed esaminata nella riunione svoltasi presso questa Presidenza il giorno 21 maggio u.s..

Al fine di poter predisporre gli atti per il finanziamento e la realizzazione delle opere di cui si tratta, si prega di voler fare perfezionare e trasmettere a questa Amministrazione regionale il progetto esecutivo delle opere stesse, completo di computi estimativi, relazioni, documenti tecnici e capitolati necessari per l'appalto delle opere".

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All. 2.10.3

TRIBUNALE CIVILE DI AOSTA

ATTO DI DIFFIDA

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 25 agosto, in Aosta, a richiesta della Soc. S.I.T.A.V., corrente in Saint-Vincent, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Conte Alberto Zorli di Bagnacavallo, per la carica residente e domiciliato nella sede legale della Società in Saint-Vincent;

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al Tribunale di Aosta, ove per l'ufficio domicilio;

premesso: che con atto 23.10.65 n. 2482, aggiuntivo e modificativo all'atto in data 29.4.1957 n. 1552 di Rep. venivano stipulate, tra la Regione Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta Regionale On.le Avv. Severino Caveri e la Società SITAV, "modificazioni migliorative a vantaggio della Regione di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent";

che fra le varie condizioni e patti regolanti il rapporto erano e sono richieste dalla Regione alla Concessionaria, e più precisamente all'art.7 lettere A, B, C, adempimenti di opere nuove, per l'ulteriore e maggiore potenziamento e sviluppo dell'attività turistica e quindi il possibile maggior incremento del reddito;

che per alcune di esse opere era previsto il termine di adempimento con scadenza al 31.12.67; mentre per le altre, a completamento dell'impegno, si prevedevano rispettivamente scadenze al 31.12.1970 ed al 31.12.1973;

che pur non essendo né vincolato, né solidale il programma delle opere demandate alla SITAV, con il programma delle opere pubbliche compiende dalla Regione, la Giunta ha ritenuto di posporre la trattazione delle opere SITAV alla definitiva soluzione "dei più urgenti problemi regionali";

che per tale fine la SITAV aveva con propria diffida scritta messa in mora la Regione (e precisamente con lettera 10.7.66 n. 1661) ed aveva ricevuto riscontro dalla Giunta alla data 22.7.66 n.1972 Gab., con rinvio di decisioni di approvazione dei progetti di lavoro SITAV, in quanto ritenuto necessario ed opportuno anteporre e concretare i lavori ed i programmi di attuazione delle opere di interesse pubblico di competenza della Regione;

che il ritardo nelle decisioni ut supra imponeva alla Società SITAV di riproporre diffida e messa in mora, per i propri lavori e programmi di attuazione, tra l'altro con lettere 23.11.66 n. 3162, 19.1.67 n. 3844, 25.2.67, 13.7.67 n. 1129;

che il costante ritardo della Regione nelle decisioni e delibere delle proprie opere e relativi programmi cagionava, come ha cagionato, difficoltà e danni alla Società istante, che, pertanto, alla data 17.7.67, riteneva doveroso e per tutela dei reciproci interessi indirizzare ancora una diffida all'On.le Presidente della Giunta, sia per richiedere che si addivenisse alle decisioni e delibere conseguenti, sia perché si procedesse, con apposita delibera, al ripristino in toto dei termini contrattuali, stabiliti nel già richiamato art. 7 lettere A, B, C dell'atto aggiuntivo e modificativo dell'atto in data 29.4.57 n. 1552 di Rep. e ciò in quanto, a tutta evidenza, il ritardo nella messa in atto delle opere nuove, concordate, e di competenza SITAV, non era e non è addebitabile, nemmeno per colpa indiretta, alla Società, che si è in termini dichiarata pronta ai propri adempimenti;

dopo tale ultimo invito-diffida, alla data 9 agosto c.a., vi è stata in Aosta una riunione congiunta dei rappresentanti: della Regione, col Presidente On.le Avv. Cesare Bionaz, e della SITAV, con il Conte Dr. Carlo G. Cotta, onde addivenire alle definitive decisioni relative alle opere ed ai programmi di competenza delle due parti contraenti; che raggiunto il perfetto e completo accordo sugli adempimenti, da parte di questa Società, si attende solo di conoscere quando alle opere deve essere dato e può essere dato concreto inizio di realizzazione;

che, a tutta evidenza, i termini già preventivati, come scadenza degli adempimenti, primo fra tutti quello al 31.12.67, non sono più validi né attuabili, per impossibilità tecnico-operativa di realizzazione, epperò tutti i detti termini debbono essere prorogati, dal giorno dell'effettivo inizio lavori e per un periodo uguale a quello previsto nell'atto 23.10.65;

che tanto è stato più volte già fatto noto e richiesto, sia a voce che per iscritto, anche come messa in mora della Regione, quale concedente;

Tutto ciò premesso e sempre su richiesta della SITAV ut sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho col presente atto diffidato come

diffido

la Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente On.le Avv. Cesare Bionaz, a volere:

una volta raggiunti gli accordi sulle opere e sui programmi adempiendi dalla Soc.SITAV, notificare, alla richiedente, la definitiva delibera di approvazione stabilendo quando si deve dare inizio ai lavori con la graduatoria e la successione già prefissata nell'atto 23.10.65;

disporre, altresì, con altra o congiunta delibera, che i termini già stabiliti, nel più volte menzionato atto, vengano prorogati, per gli uguali periodi prefissati, con decorrenza dal giorno dell'inizio dei lavori;

provvedere agli incombenti di cui innanzi nel più breve tempo possibile, onde evitare l'aggravarsi dei danni immediati e mediati, già in atto per il ritardo nell'approntamento delle opere;

con salvezza di ogni e qualsiasi altro diritto.

S.I.T.A.V. S.p.A. Il Presidente

F.to: Alberto Zorli di Bagnacavallo

Copia del presente atto, da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario collazionata e firmata ho portato per notifica nella sede dell'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Palazzo della Regione, ivi consegnandola a mani del Presidente della Giunta regionale On. Avv. Cesare Bionaz, anzi a mani del Segretario Viberti Aldo che ne cura la consegna al Presidente Avv. Cesare Bionaz al momento assente.

F.to: Illeggibile

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All. 3.1.2: Stima del costo globale degli investimenti redatta dalla Società SITAV e aggiornata al 15 ottobre 1976.

ZONA TURISTICA CT1

Costi previsti degli investimenti.

Alla data del 31 dicembre 1975 erano stati calcolati i costi preventivi relativi all'insieme delle opere della Zona Turistica con un risultato assai preciso per quanto riguarda l'ampliamento della Casa da gioco per la quale si disponeva del progetto 1:100 esecutivo; approssimativo invece per quanto riguarda le altre opere per le quali i progetti erano di massima in scala 1:200.

Fino a quando non si potrà disporre di tutti i progetti definitivi non sarà possibile dare una valutazione precisa. Al fine tuttavia di indicare l'ordine di grandezza della spesa si riportano qui di seguito dei dati di costo ottenuti adeguando alla data del 15 ottobre 1976 gli elementi in nostro possesso al 31 dicembre 1975 maggiorandoli in base alla variazione dei prezzi delle opere edili secondo i parametri pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano ed aggiungendo altresì i nuovi volumi per l'ampliamento dei parcheggi coperti, la centrale termica e frigorifera.

Sono esclusi dalla valutazione i costi dei terreni, delle opere di primaria e secondaria urbanizzazione e delle sistemazioni esterne che sono difficilmente valutabili allo stato attuale del progetto.

OPERE

Proprietà

Opere murarie impianti assistenza

Impianti speciali

Arredamento

TOTALI

Parcheggio D.E. a 5 piani

REG.

1.335

18

10

1.363

Palazzo Cultura e Congressi

REG.

2.961

166

476

3.603

Albergo Ristorante

SITAV

2.759

60

703

3.522

Ampliamento Casa da Gioco

REG.

5.515

90

903

6.508

Centro Sportivo

SITAV

1.017

371

142

1.530

Centrale Termica e Frigorifera

SITAV

475

590

89

1.154

Parcheggio N.O. a 5 piani

REG.

3.359

18

10

3.387

Parcheggio N.E. dipendenti

REG.

505

7

5

517

17.926

1.320

2.338

21.584

Documentazione di rapporti intervenuti tra Regione e SITAV dal 10.5.66 al 29.12.70:

10.5.66 Lettera prot. 632 a Presidente Giunta

17.10.66 Lettera prot. 2760 a Presidente Giunta

23.11.66 Lettera prot. 3162 a Presidente Giunta

19.1.67 Lettera prot. 3844 a Presidente Giunta

25.2.67 Lettera a Presidente Giunta e p.c. all'Assessore al Turismo

17.7.67 Lettera a Presidente Giunta

9.8.67 Bozza di delibera di Giunta

25.8.67 Atto di diffida a mezzo Tribunale Civile di Aosta

20.9.67 Lettera prot. 1759 a Presidente Giunta

22.9.67 Lettera prot. 19787/4 alla SITAV

24.11.67 Lettera prot. 3160/Gab. a Presidente SITAV

4.12.67 Relazione riunione con Presidente Giunta

22.12.67 Lettera prot. 2804 a Presidente Giunta

5.3.68 Lettera prot.52555/4 a Direzione SITAV

11.3.68 Lettera a Presidente Giunta

14.3.68 Lettera prot.53045/4 a Società SITAV

26.3.68 Lettera prot. 3771 a Presidente Giunta

1.6.68 Lettera prot.730 a Presidente Giunta

25.9.69 Lettera prot. 2487/Gab. a Società SITAV con allegato parere proff. Bairati e Vigliano del 31.8.68

30.9.68 Lettera prot. 1887 a Presidente Giunta

16.11.68 Lettera prot. 3015/Gab. a Direzione SITAV

17.11.68 Lettera prot. 2360 a Presidente Giunta con allegato cronologico presentazione progetti

13.12.68 Lettera prot.3287/Gab. a Direzione SITAV

17.12.68 Lettera prot. 2688 a Presidente Giunta

27.12.68 Lettera prot. 2.791 a Presidente Giunta

4.1.69 Lettera prot. 8/Gab. a Società SITAV

8.1.69 Lettera prot. 33 a Presidente Giunta

13.1.69 Verbale della seduta della Giunta regionale (documento interno SITAV)

27.1.69 Lettera prot. 90/Gab. a SITAV

29.1.69 Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio regionale n. 26

1.2.69 Lettera prot. 298 a Presidente Giunta

11.3.69 Lettera prot. 689 a Presidente Giunta con allegata lettera 5.3.69 dell'Ing. Barzaghi alla SITAV

27.3.69 Lettera prot. 875 a Presidente Giunta

3.4.69 Lettera prot.608/Gab. a SITAV

4.4.69 Lettera prot. 965 a Presidente Giunta

18.5.69 Lettera prot.1380 a Presidente Giunta

24.5.69 Lettera prot. 933/Gab. a SITAV

29.7.69 Lettera prot.1979 a Presidente Giunta

6.8.69 Relazione Studio BBPR

11.8.69 Relazione Ing. Fumagalli su riunione alla Regione

25.8.69 Lettera prot.49561/5 a SITAV e p.c. al Sindaco di Saint-Vincent

30.8.69 Lettera prot. 2241 a Presidente Giunta

1.9.69 Lettera prot. 2255 a Presidente Giunta e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

1.9.69 Lettera prot. 2256 a Studio BBPR e p.c. a Presidente Giunta e Sindaco di Saint-Vincent

13.10.69 Lettera prot.51166/5 a SITAV e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent e Studio BBPR

25.10.69 Lettera prot. 2679 a Presidente Giunta e p.c. a Sindaco Saint-Vincent e Studio BBPR

1.11.69 Lettera prot.2756 a Presidente Giunta

11.11.69 Lettera prot. 2024/Gab. a SITAV e p.c. al Sindaco di Saint-Vincent, allo Studio Bairati e Vigliano ed allo Studio BBPR

2.12.69 Lettera prot. 3131 a Presidente Giunta e p.c. a Assessore al Turismo e a Sindaco Saint-Vincent con allegata relazione della riunione del 18.11.69

23.12.69 Lettera prot. 22884/F a Direzione SITAV con allegato estratto di delibera del 3.12.69

24.1.70 Lettera prot. 3877 a Presidente Giunta, Assessore Turismo, Sindaco di Saint-Vincent e p.c. a Studio BBPR

9.3.70 Lettera prot. 4436 a Presidente Giunta e Assessore al Turismo e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

15.3.70 Lettera prot. 4506 a Giunta regionale, Presidente Giunta e Sindaco di Saint-Vincent

25.3.70 Lettera prot. 1127/Gab. a SITAV e p.c. a Assessore Turismo e Sindaco di Saint- Vincent

11.4.70 Lettera prot. 157 a Presidente Giunta

10.4.70 Lettera prot. 159 a Presidente Giunta e p.c. a Assessore Turismo e Assessore Finanze con allegato raffronto ingressi Casinò

15.5.70 Lettera prot. 1043/Gab. a SITAV e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

17.6.70 Lettera prot. 1001 a Presidente Giunta e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

20.7.70 Lettera prot. 2270/Gab. a SITAV e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

2.8.70 Lettera a Presidente Giunta

3.8.70 Lettera prot. 1474 a Presidente Giunta e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent

18.9.70 Lettera prot. 48632/5 a SITAV e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent e a Studio Bairati e Vigliano

22.9.70 Lettera prot. 1958 a Presidente Giunta, a Sindaco di Saint-Vincent e a Studio Bairati Vigliano

15.10.70 Note richieste dal Dr. Brero

17.10.70 Relazione riunione SITAV, Regione e Comune di Saint-Vincent

6.11.70 Lettera prot. 2384 a Presidente Giunta con allegata lettera dello Studio BBPR del 5/11/70

8.11.70 Lettera prot. 2418 a Presidente Giunta

20.11.70 Lettera a Presidente Giunta con allegata lettera dello Studio BBPR del 16.11.70

29.11.70 Lettera prot. 2667 a Presidente Giunta

29.12.70 Lettera prot. 4303/Gab. a SITAV

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Documentazione di rapporti intervenuti tra Regione e SITAV dall'1.1.1971 al 3.9.1975:

11.1.71 Lettera prot. 2996 a Presidente Giunta

30.3.71 Lettera prot. 3920 a Presidente Giunta

28.5.71 Estratto di verbale di deliberazione - Presa d'atto 1851

1.6.71 Lettera prot. 2098/Gab a SITAV

9.6.71 Lettera prot. 806 a Presidente Giunta

20.7.71 Lettera a Presidente Giunta

2.10.71 Lettera prot. 1938 a Presidente Giunta con allegata lettera 30.9.71 prot. 1935 a Presidente Giunta

28.1.72 Elementi tecnici forniti ai Consiglieri (allegato all'oggetto n. 11 del Consiglio regionale del 28.1.72)

28.1.72 Elementi tecnici forniti ai Consiglieri (allegato suppletivo all'oggetto n. 11 del Consiglio regionale del 28.1.72)

28.1.72 Verbale di deliberazione del Consiglio regionale - oggetto n.25

28.7.72 Verbale di deliberazione del Consiglio regionale - oggetto n. 195

5.8.72 Lettera prot. 2858/Gab a SITAV

29.8.72 Lettera prot. 1367 a Assessore LL.PP. e p.c. a Presidente Giunta con allegata lettera dello Studio B.F.F. del 14.1.72 e lettera dello Studio BBPR del 29.172 - Si accompagnano i progetti richiesti

15.9.72 Lettera a SITAV con allegato elenco richiesta documenti datato 8.9.72

25.9.72 Lettera prot. 1618 a Presidente Giunta con allegato prospetto datato 21.11.70

23.10.72 Lettera prot. 3876/Gab. a SITAV e p.c. a Assessorato LL.PP.

8.11.72 Lettera a Presidente Giunta con allegate lettere degli Studi BBPR e B.F.F. datate 6.11.72

30.11.72 Lettera prot. 50766/5 a SITAV con allegata relazione datata 29.11.72 dell'Ing. Maione

15.12.72 Lettera prot. n. 2262 a Presidente Giunta e p.c. a Assessorato LL.PP. con allegati elenchi datati 15.12.72 e 14.12.72 di elaborati consegnati dagli Studi Tecnici

27.12.72 Lettera prot. 51921/5 a SITAV

28.12.72 Lettera prot.51922/5 a SITAV

29.12.72 Lettera prot. 52032/5 a SITAV con allegata perizia terreni e fabbricati 13.1.71

31.1.73 Lettera prot. 387 a Presidente Giunta e p.c. a Assessorato LL.PP., con allegato elenco elaborati ampliamento

10.1.73 Lettera prot. 40 da SITAV a Presidente Giunta in accompagnamento a 3 copie progetti impiantistica

14.3.73 Lettera prot. 42108/5 a SITAV con allegata Bozza di Convenzione e Relazione di stima 13.1.71

16.4.73 Lettera prot. 1230 a Presidente Giunta

23.8 73 Lettera a Presidente Giunta e p.c. a Sindaco di Saint-Vincent con allegato estratto di planimetria

23.11.73 Promemoria su adempimenti più urgenti

28.11.73 Lettera prot. 4152/Gab. a SITAV

11.12.73 Lettera prot. 3413 a Presidente Giunta

21.1.74 Lettera prot. 192/Gab. a Sindaco di Saint-Vincent e SITAV

4.2.74 Lettera a Sindaco di Saint-Vincent e SITAV e p.c. a Ing. Cherubino Grosjacques e Arch. Gianfranco Bellone con allegata memoria 28.1.74

4.3.74 Lettera prot. 525 a Presidente Giunta e Sindaco di Saint-Vincent e p.c. a Dr. Ermanno Eydoux, a Dr. Attilio Brero, a Arch.Gianfranco Bellone, a Ing. Cherubino Grosjacques, a Arch. Edda Follis Giovanetto e a Geom. Alvaro Radaelli con allegato verbale di riunione tecnica del 21.2.74

27.3.74 Lettera prot. 42771/5 a Sindaco di Saint-Vincent e p.c. a SITAV

18.6.74 Lettera prot 45743/5 a Sindaco di Saint-Vincent, a SITAV, a Dr. Attilio Brero, a Dr. Ermanno Eydoux, a Ing. Cherubino Grosjacques e a Arch. Gianfranco Bellone

25.6.74 Lettera prot. n. 1413 a Presidente Giunta, a Sindaco di Saint-Vincent, a Dr. Attilio Brero, a Dr. Ermanno Eydoux, a Ing. Cherubino Grosjacques, a Arch. Gianfranco Bellone 8.7.74 Verbale di adunanza

2.1.75 Lettera a Presidente Giunta

4.8.75 Esposto a Presidente Giunta, Assessore Turismo e Sindaco di Saint-Vincent

8.8.75 Lettera prot. 4918 del Sindaco di Saint-Vincent a Presidente Giunta, Assessore Turismo e SITAV

2.9.75 Lettera prot. 5394 del Sindaco di Saint-Vincent a SITAV

3.9.75 Lettera prot. 1978 a Sindaco di Saint-Vincent e p.c. a Presidente Giunta e Assessore regionale Servizio Urbanistica

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Seconda documentazione di rapporti intervenuti tra Regione e SITAV:

12.7.1965 Deliberazione del Consiglio regionale n. 95

10.5.1966 Lettera prot. 632 a Presidente Giunta

10.7.1966 Lettera prot. 1661 a Presidente Giunta

22.7.1966 Lettera prot. 1972/Gab. a Società SITAV

11.11.1967 Deliberazione del Consiglio regionale n. 294

5.10.1968 Deliberazione del Consiglio regionale n. 175

21.12.1968 Lettera prot. 3073 a Presidente Giunta (Architetti Bairati e Vigliano)

11.8.1969 Relazione riunione Regione, SITAV, Comune di Saint-Vincent, Architetti Bairati e Vigliano

3.12.1969 Presa d'atto della Giunta n. 4399 - Risposta all'interpellanza in data 27 gennaio 1974

8.7.1974 Nota del Dr. Eydoux

21.1.1975 Nota del Dr. Eydoux

15.3.1975 Parere del Dr. Brero

14.5.1976 Deliberazione del Consiglio regionale n. 196 (Nomina Commissione speciale per esame situazione contrattuale Regione-SITAV)

7.10.1976 Deliberazione del Consiglio regionale n. 355 (ratifica deliberazione Giunta n. 3946 in data 27.8.1976)

Contratti degli anni 1957/1965

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare speciale per l'esame della situazione contrattuale Regione-SITAV, svolge un'esauriente relazione alla luce di quanto contenuto negli elaborati inviati in copia ai Consiglieri.

Mette in evidenza l'importanza dei lavori svolti dalla Commissione da lui presieduta, Commissione costituita da rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, eccezion fatta per i Democratici Popolari, i quali non hanno voluto partecipare ai lavori benché ufficialmente invitati.

Fa notare che la Commissione non si è limitata ad un esame dei fatti relativi ai rapporti intercorsi tra la Regione e la SITAV, ma ha anche dato, al Consiglio regionale, delle indicazioni per le decisioni di competenza riguardo alla gestione della Casa da gioco dopo il 31 dicembre 1977.

Quindi, richiamandosi ai fatti ed agli atti citati nella relazione, fa un esame delle cause del mancato assolvimento, da parte della SITAV, degli obblighi contenuti nell'atto in data 23.10.1965, n. 2482, per l'esercizio della Casa da gioco, venendo alla conclusione che al riguardo nessuna responsabilità può essere addebitata alla Società stessa che ha trovato intralci sia negli atteggiamenti della Regione, dovuti alla mancanza di un servizio regionale specifico per la trattazione dei rapporti contrattuali con la SITAV, sia in quelli del Comune di Saint-Vincent, il quale, pur perseguendo rispettabili obiettivi di equilibrio socio-economico del territorio, ha determinato un obiettivo impedimento alla possibilità di approvare, nei tempi previsti, i progetti predisposti dalla SITAV.

Passando alla proposta per uno sblocco della situazione, suggerisce la necessità che, da parte del Comune, sia adottato uno strumento urbanistico che renda possibile la realizzazione delle opere previste nella convenzione e che, da parte della Regione, si provveda ad acquisire le aree necessarie ai fini volumetrici per l'ampliamento della Casa da gioco e per la realizzazione di alcune opere, incluse nel programma, quali il palazzo congressi e i parcheggi.

Ritiene indispensabile che la Regione acquisisca le aree circostanti la Casa da gioco, molte delle quali sono oggi di proprietà della SITAV, per non condizionare alla massiccia presenza della SITAV stessa ogni futura trattativa per il rinnovo della convenzione.

Infine conclude con un invito ai Democratici Popolari a rivedere la propria posizione ed a prendere parte anch'essi ai lavori della Commissione e con la raccomandazione al Consiglio di deliberare tempestivamente in merito al rinnovo della gestione della Casa da gioco ad evitare il pericolo di una tacita proroga della concessione con la Società SITAV.

Il Vice Presidente CHABOD, vista l'ora tarda, propone di aggiornare i lavori del Consiglio, rinviando alla seduta pomeridiana lo svolgimento del dibattito sulla relazione testé svolta.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti quarantotto e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.

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