Oggetto del Consiglio n. 56 del 14 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 56/77 - APPROVAZIONE DI INIZIATIVA DI LEGGE STATALE RIGUARDANTE LA RIVALUTAZIONE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI A FAVORE DEI CONSORZI BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.) E DEI COMUNI RIVIERASCHI.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Proposta di legge alle Camere in materia di sovracanoni di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice", come da allegato trasmesso ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
"Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 28 gennaio 1977, con deliberazione n. 44, ha approvato un ordine del giorno, di iniziativa del Consigliere Torrione, tendente a sollecitare la presentazione, all'esame del Parlamento, di un progetto di legge, proposto dalla Federazione Bacini Imbriferi d'Italia, riguardante la rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani e dei Comuni rivieraschi.
In tale sede il Consiglio regionale ha stabilito di far propria l'iniziativa legislativa, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione della Repubblica Italiana: "(Il Consiglio regionale) può fare delle proposte di legge alle Camere".
In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di inoltrare alle Camere ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente: proposta di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, concernente: "Rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) e dei Comuni rivieraschi".
Art. 1
Il sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw. 220, di cui all'ottavo comma dell'art.1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1977 a L. (*) per Kw di potenza nominale in base ai coefficienti ISTAT sul costo della vita riferiti all'anno 1954; per ogni anno successivo detta misura unitaria verrà moltiplicata per detto coefficiente ISTAT calcolato nell'anno precedente.
Art. 2
Sempre con decorrenza 1° gennaio 1977 i sovracanoni previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non possono superare la somma di L. (**) per Kw. nominale concesso per le derivazioni di potenza superiore a Kw. 220; per ogni anno successivo detta misura verrà moltiplicata per il coefficiente ISTAT sul costo della vita calcolato nell'anno precedente.
Art. 3
I Consorzi dei Comuni di Bacino Imbrifero Montano, costituiti in base al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, adeguano, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i propri piani di intervento al piano di sviluppo economico sociale di zona predisposto dalle rispettive Comunità Montane.
(*) misura da prefissare fra L. 2.600 e L. 4.000 al Kw.
(**) misura da prefissare fra L. 1.300 e L. 2.000 per Kw.
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Il Consigliere TAMONE, dopo aver brevemente illustrato l'argomento, propone un emendamento per la sostituzione dell'intero articolo 3 della proposta di legge con il seguente nuovo testo:
Art. 3
Alle Regioni a Statuto speciale ed ordinario e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano è attribuito ed è delegato il potere di regolamentare con legge regionale i rapporti fra Comunità Montane e Consorzi BIM esistenti sul proprio territorio, compresa la possibilità di sciogliere i Consorzi BIM obbligatoriamente costituiti e di attribuire alle Comunità Montane la competenza di amministrare il gettito dei sovracanoni qualora ne facciano richiesta con deliberazioni di Consiglio non meno di tre quinti dei Comuni consorziati.
Il Consigliere DOLCHI esprime, a nome del Gruppo consiliare comunista, parere di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, ritenendola aderente alla realtà dei Comuni e delle Comunità montane della nostra Regione.
Suggerisce, però, di completare il testo legislativo con l'esatta indicazione delle misure da prefissare agli articoli 1 e 2.
Il Consigliere CHANU annuncia il voto favorevole del Gruppo demopopolare e propone che gli articoli 1 e 2 del testo legislativo siano completati con l'indicazione delle somme ragguagliate alla media matematica fra i minimi ed i massimi indicati in calce alla proposta.
Il Consigliere TAMONE ritiene che gli articoli 1 e 2 possano essere completati con l'indicazione delle misure minime anche per non rischiare di compromettere l'iter della proposta, che troverà certamente una netta opposizione da parte dell'ENEL.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone formalmente che gli articoli 1 e 2 siano completati con l'indicazione delle misure minime previste, anche in relazione alle difficoltà finanziarie in cui si trova l'ENEL.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, nel testo proposto e con l'indicazione, al quinto rigo, della somma di L. 2.600, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, nel testo proposto e con l'indicazione, al quarto rigo, della somma di L. 1.300, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 3
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio nel testo proposto dal Consigliere Tamone ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver accertato e comunicato che i tre articoli della proposta di legge in esame, nel nuovo testo emendato, sono stati approvati dal Consiglio all'unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), invita il Consiglio a votare per l'assunzione dell'iniziativa della legge statale in questione, ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
di inoltrare alle Camere, ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, concernente: "Rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) e dei Comuni rivieraschi":
PROPOSTA DI LEGGE STATALE
Art. 1
Il sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw. 220, di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1977 a L. 2.600 per Kw. di potenza nominale in base ai coefficienti ISTAT sul costo della vita riferiti all'anno 1954; per ogni anno successivo detta misura unitaria verrà moltiplicata per detto coefficiente ISTAT calcolato nell'anno precedente.
Art. 2
Sempre con decorrenza 1° gennaio 1977 i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non possono superare la somma di L. 1.300 per Kw nominale concesso per le derivazioni di potenza superiore a Kw. 220; per ogni anno successivo detta misura verrà moltiplicata per il coefficiente ISTAT sul costo della vita calcolato nell'anno precedente.
Art. 3
Alle Regioni a Statuto speciale ed ordinario e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano è attribuito ed è delegato il potere di regolamentare con legge regionale i rapporti fra Comunità Montane e Consorzi BIM esistenti sul proprio territorio, compresa la possibilità di sciogliere i Consorzi BIM obbligatoriamente costituiti e di attribuire alle Comunità Montane la competenza di amministrare il gettito dei sovracanoni qualora ne facciano richiesta con deliberazioni di Consiglio non meno di tre quinti dei Comuni consorziati.
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