Oggetto del Consiglio n. 1381 del 8 giugno 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1381/XI Disegno di legge: "Scioglimento di consorzi e di società consortili costituiti per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44".
Articolo 1 (Scioglimento di consorzi e società consortili)
1. Nei casi di scioglimento, ai sensi dell'articolo 2611 del codice civile, di consorzi e società consortili, costituiti anche in forma di società cooperativa per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di proprietà regionale sulle quali sia stato costituito un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 9/1989, resta fermo, in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo di destinazione dei fabbricati medesimi stabilito dall'articolo 8 della l.r. 9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della società consortile.
2. In sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite al fine del solo utilizzo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi.
3. I consorziati o i soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione facenti capo al consorzio o alla società consortile.
Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe précise que le projet de loi n° 74 a reçu l'avis favorable unanime de la IVème Commission.
La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA)Il disegno di legge si limita soltanto a due articoli, pertanto la relazione allegata entra più nello specifico cercando di chiarire quali siano le motivazioni che hanno indotto la Giunta a presentare questo disegno di legge.
Con il presente disegno si intende infatti sanare una situazione che non era stata prevista da una legge regionale datata 11 anni fa, la n. 9 del 1989 "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani", e che è stata poi modificata dalla legge regionale n. 44/92.
Le leggi sopra citate infatti sono finalizzate a promuovere la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso l'attuazione di progetti che concernano la predisposizione di aree attrezzate per l'insediamento di attività artigianali e il recupero, l'ampliamento e la costruzione di immobili che vengono destinati ad imprese artigiane di produzione o di trasporto.
La legge n. 9/1989 prevede tra l'altro aiuti finanziari da parte della Regione a favore di consorzi o società consortili.
Ed a proposito dei consorzi o società consortili la legge n. 9/1989 non disciplina l'ipotesi di eventuale loro scioglimento ai sensi dell'articolo 2.611 del Codice civile e quello che ne consegue.
Il nocciolo della questione, che ha portato la Giunta regionale a presentare il disegno di legge oggi in discussione, sta proprio nel fatto che sono stati segnalati alcuni scioglimenti di consorzi che avevano beneficiato degli interventi finanziari previsti e pertanto con il disegno di legge n. 74 s'intende dare la necessaria copertura legislativa a questi casi disciplinandoli.
Pertanto il disegno di legge in discussione prevede che, in caso di scioglimento, ai sensi del citato articolo 2.611 del Codice civile, di consorzi o di società consortili costituiti anche in società cooperative che hanno costruito fabbricati con diritto di superficie su aree di proprietà regionale, il vincolo di destinazione permanga agli assegnatari o a soci e venga elevato dagli attuali 15 anni previsti con la legge n. 9/1989 a 30 anni, facendo così coincidere con il diritto di superficie avuto dal consorzio o dalla società consortile.
Infine il disegno di legge stabilisce che le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite soltanto per l'utilizzo della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi, permettendo così ai consorziati o ai soci assegnatari della porzione di fabbricati di subentrare nei rapporti con l'Amministrazione regionale.
Il disegno di legge n. 74 è quindi un altro strumento legislativo che sottolinea l'interesse dell'Amministrazione regionale nei confronti del settore del terziario, in particolare quello artigianale, un settore che rappresenta uno dei volani produttivi della nostra Regione, che conta 3.800 aziende artigianali, che occupa circa 6.000 persone e che rappresenta il 17 percento del reddito prodotto in Valle d'Aosta.
PrésidentLa discussion est ouverte. Si personne ne demande la parole, la discussion générale est fermée.
On procède à la votation article par article du projet de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents, votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents, votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents, votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.