Oggetto del Consiglio n. 1379 del 8 giugno 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1379/XI Disegno di legge: "Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di fiere, in applicazione dell'articolo 2, comma primo, lettera t), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli articoli 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), disciplina, con la presente legge, le manifestazioni fieristiche.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono:
a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti ad un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali od agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;
b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.
2. Non sono manifestazioni fieristiche le fiere di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)) che si svolgono su area pubblica, caratterizzate:
a) dalla presenza di operatori commerciali, se non esclusivamente come prestazione di servizi accessori;
b) dall'afflusso di operatori commerciali in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.
3. I servizi accessori prestati da operatori commerciali, Aziende di promozione turistica, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione.
4. Non sono manifestazioni fieristiche le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica.
5. Le manifestazioni fieristiche possono avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.
Articolo 3 (Qualifica)
1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori ed all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica.
2. Per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale e regionale la struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche, di seguito denominata Struttura, può indire una conferenza di servizi ai sensi del capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
Articolo 4 (Requisiti per l'attribuzione della qualifica)
1. L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, che contenga i seguenti elementi:
a) le caratteristiche dell'area espositiva e l'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;
b) il settore o i settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e il programma complessivo dell'attività fieristica, compresi eventuali servizi accessori;
c) le dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
d) la consistenza numerica, la provenienza geografica e le caratteristiche degli espositori e dei visitatori;
e) il grado di specializzazione della manifestazione fieristica;
f) la periodicità e i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
Articolo 5 (Soggetti organizzatori)
1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:
a) gli enti pubblici;
b) le associazioni costituite con atto pubblico;
c) le Aziende di promozione turistica e le pro-loco di cui ai titoli III e IV della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;
d) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), aventi come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.
Articolo 6 (Istanza di attribuzione della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, oltre agli elementi di cui all'articolo 4, devono contenere i seguenti elementi:
a) denominazione della manifestazione;
b) indicazioni circa il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione:
1) se su area espositiva coperta occorre allegare planimetria dei locali;
2) se su area espositiva scoperta occorre indicare la superficie totale;
c) periodo ed orari di apertura;
d) costo dell'ingresso ed eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;
e) ditta, ragione o denominazione sociale e sede del soggetto organizzatore.
2. L'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono rilasciate:
a) dal Comune del territorio interessato, per le manifestazioni a carattere locale;
b) dal dirigente della Struttura, per le manifestazioni a carattere regionale o nazionale, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. L'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve contenere tutti gli elementi indicati al comma 1.
Articolo 7 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale)
1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
2. Al fine della pubblicazione del calendario annuale nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Struttura invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni a rilevanza nazionale autorizzate per l'anno successivo, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento.
3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale devono svolgersi all'interno di quartieri fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione.
4. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio.
Articolo 8 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale)
1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 giugno dell'anno precedente la manifestazione.
Articolo 9 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale)
1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza locale devono pervenire al Comune sul cui territorio è previsto lo svolgimento.
2. Il Comune, verificate la rispondenza dell'istanza a quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 e l'insussistenza di concomitanza con altre manifestazioni, come disciplinata dall'articolo 11, comma 1, autorizza lo svolgimento della manifestazione.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal rilascio, provvede a trasmettere copia delle autorizzazioni alla Struttura.
Articolo 10 (Calendario)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale autorizzate per l'anno successivo.
2. Non possono svolgersi manifestazioni a carattere regionale non inserite nel calendario.
3. In appendice al calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale, la Struttura pubblica l'elenco delle manifestazioni a carattere locale autorizzate e comunicate entro il 30 settembre dell'anno precedente la manifestazione.
Articolo 11 (Concomitanza)
1. Non possono essere autorizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale.
2. Non possono essere autorizzate nella regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate.
3. Non possono essere autorizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale.
Articolo 12 (Partecipazione alle manifestazioni fieristiche)
1. Possono partecipare alle manifestazioni fieristiche:
a) le imprese produttrici di beni e servizi iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993;
b) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993, limitatamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere commerciale che si svolgono su area privata o alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
d) i produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, limitatamente alle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione;
e) le Aziende di promozione turistica, le pro-loco e le altre associazioni o comitati legalmente riconosciuti, limitatamente alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).
Articolo 13 (Vigilanza)
1. La vigilanza sul corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale o locale è esercitata dal Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione. A tal fine la Struttura trasmette ai Comuni interessati copia delle autorizzazioni relative alle manifestazioni con qualifica regionale e nazionale.
Articolo 14 (Sanzioni)
1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica altresì una sanzione amministrativa da lire due milioni (euro 1.032,91) a lire venti milioni (euro 10.329,14). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per due anni.
2. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione (euro 516,46) a lire dieci milioni (euro 5.164,57). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per un anno.
3. L'accertamento delle infrazioni compete al Sindaco del Comune nel quale si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal Sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Articolo 15 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6;
b) l'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.
Articolo 16 (Norme transitorie)
1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 6/1995 per le manifestazioni che si svolgono nell'anno 2000 restano valide.
2. Ulteriori istanze per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale per l'anno 2001 possono essere presentate alla Struttura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, già pubblicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido.
4. Il Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzato ad organizzare le fiere del legno di Donnas per gli anni 2001 e 2002.
PrésidentAu sujet du projet de loi n° 73 je rappelle qu'il a reçu l'avis favorable unanime de la IVème Commission et l'avis favorable à la majorité de la IIème Commission du Conseil. Sur ce même projet de loi le Conseil permanent des collectivités locales a exprimé son avis favorable.
La parole au rapporteur, Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) La relazione allegata al disegno di legge in esame credo proponga tutta una serie di elementi importanti che inquadrano l'evoluzione e il significato di questo provvedimento, quindi a me basta aggiungere alcune considerazioni generali per completare un ragionamento più politico su di esse.
Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di rinnovamento della normativa che regola le attività commerciali e promozionali, anche alla luce della riforma del commercio seguita alla "legge Bersani" e all'emanazione da parte della Regione Valle d'Aosta di norme relative a tale materia e in particolare al commercio su area pubblica.
I dati relativi al totale delle autorizzazioni nel corso degli ultimi anni nella nostra Regione evidenziano come le manifestazioni fieristiche e commerciali siano cresciute. Ciò risponde anche alla logica di promuovere il territorio in una regione che ha un'indubbia vocazione turistica.
Infatti: nel 1995 le manifestazioni autorizzate sono state 14 a carattere regionale e 26 a carattere locale. Nel 1996 passano rispettivamente a 5 e 54; nel 1997 a 6 e 52; nel 1998 a 5 e 72, quindi, nel corso di quattro anni, le manifestazioni a carattere locale sono quasi triplicate.
Nel 1999 la maggiore selezione introdotta dalla normativa relativa alla riforma del commercio fa ridiscendere il numero delle manifestazioni a 5 di carattere regionale e 56 di carattere locale, dati sostanzialmente riconfermati nel 2000 (8 e 49) e che evidenziano una consolidata tradizione nel ricorso alle manifestazioni stesse.
Molte di queste sono cresciute anche qualitativamente e per dimensioni: pensiamo soprattutto alla Fiera di San Orso, alle manifestazioni estive legate all'artigianato tipico o alla promozione dei prodotti agricoli.
Questo sviluppo si è particolarmente manifestato negli ultimi anni e ciò impone di andare a ridisegnare regole anche se le stesse erano state fissate in epoca recente (la legge che disciplina attualmente le manifestazioni fieristiche è del 1995).
Nell'ambito della riforma della normativa in materia di commercio si intende dare una definizione inequivocabile delle manifestazioni fieristiche, volendo con ciò affermare l'importanza di tali eventi nell'ottica di uno sviluppo qualitativo del prodotto locale, sia esso alimentare o artistico, riconoscendo che esse sono il miglior volano pubblicitario in quanto consentono ai numerosi turisti di conoscere direttamente il prodotto e, in particolare per i prodotti dell'artigianato tipico, di apprezzarne il valore e l'impegno e l'evoluzione artistica degli artigiani.
Lo sviluppo delle manifestazioni ha inciso anche favorevolmente sulla produzione artigianale facendola diventare vera e propria professione per un numero sempre maggiore di operatori del settore.
Si tratta pertanto, è questo l'obiettivo principale della proposta in esame, di difendere i progressi che il prodotto locale ha segnato e di tutelare l'operato degli organizzatori di queste manifestazioni.
A tal fine, per prima cosa si specifica con precisione cosa è e cosa non è manifestazione fieristica, distinguendo fra il commercio su area pubblica, i mercati e mercatini, che hanno tutta la loro importanza e la loro dignità, ma che non possono essere confusi, data la loro essenza meramente commerciale, con le attività di promozione, siano esse realizzate dall'ente pubblico o dai privati, del prodotto valdostano.
Rispetto alla norma della quale oggi si propone l'abrogazione, il presente disegno di legge ha il vantaggio, a mio avviso, di essere estremamente più chiaro, di dare definizioni che non lasciano spazio a difficoltà di interpretazione e quindi a possibili fenomeni di elasticità esplicativa, ponendo nelle migliori condizioni gli enti locali che sono da un lato chiamati anche ad organizzare sul proprio territorio di competenza le manifestazioni fieristiche che ritengono di proporre e dall'altro a vigilare sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nel complesso (sia quelle a livello locale che quelle regionali e nazionali).
È questo un elemento importante che si iscrive nella logica più volte affermata in questo contesto di assegnare ruolo e competenze agli enti territoriali.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Premesso che non ho approfondito molto questo disegno di legge, credo che comunque nasca da delle necessità evidenti quali quelle che sono state espresse dal relatore.
Ripeto, frutto comunque di un non approfondimento, ma per questo motivo vorrei porre alcune domande alle quali mi auguro che il relatore o l'Assessore competente voglia rispondere.
Se partiamo da una necessità evidente, che è quella di regolamentare questo settore, anche perché credo che nel passato, remoto e recente, di esempi negativi ne abbiamo tutti in mente, da una lettura del disegno di legge si ha come una sensazione che si sia passati da un'eccessiva "deregulation" a un'eccessiva "regulation".
In particolare, alcuni di questi articoli, ho in mente gli articoli 10 e 11, quelli che concernono il calendario e le concomitanze, sembrano essere troppo rigidi. Penso ad esempio all'impossibilità di modificare un calendario di manifestazioni fieristiche da un anno all'altro perché, se non ho capito male, di questo si tratta, nel senso che entro il 31 ottobre di ogni anno vengono calendarizzate le fiere dell'anno successivo; ora che nell'arco di 15 mesi, perché tali sono i tre mesi che vanno dal 31 ottobre alla fine dell'anno più tutto l'anno successivo, che in tutti i 15 mesi successivi non possa essere prevista in nessun modo nessuna forma di deroga al divieto tassativo di poter inserire manifestazioni ulteriori diverse, che potrebbero rivelarsi anche di un certo interesse per la nostra Regione, mi sembra davvero una posizione molto rigida.
Così come l'articolo 11, che ha chiaramente un suo fondamento perché è evidente che bisogna cercare di coordinare, cosa che non è peraltro molto difficile nella nostra regione essendo note le sue dimensioni, le manifestazioni di diversa tipologia, quindi a carattere regionale, nazionale e locale, ma anche qui si ha come la sensazione che, per come è scritto il disegno di legge, per come è scritto l'articolo in particolare, vi sia una rigidità eccessiva, ad esempio nel comma 3 dell'articolo 11: "Non possono essere autorizzate nella Regione per lo stesso settore produttivo manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale".
Fra l'altro bisogna chiarirlo questo comma perché può avere due interpretazioni: l'una che, essendoci in Valle d'Aosta una manifestazione fieristica che riguarda - dico la prima cosa che mi viene in mente - le ceramiche e che riveste un carattere nazionale, essendo organizzata in regione questo tipo di manifestazione, contemporaneamente non può essere organizzata una manifestazione con identico fine di carattere regionale, se questa è la lettura, è chiaro che ci vede d'accordo, ma è persino pleonastico date le dimensioni della nostra regione; viceversa si può dare un altro tipo di lettura e cioè se in Italia esistono nello stesso periodo delle manifestazioni fieristiche in un determinato settore, in Valle d'Aosta non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a carattere regionale aventi le stesse finalità.
Se è questa la chiave di lettura, lo pongo come domanda, non ci troverebbe d'accordo perché, se quello a carattere nazionale fosse organizzato in Sicilia, credo che una fiera sulla stessa tipologia di mercato, organizzata su scala regionale in Valle d'Aosta non provocherebbe alcun disturbo per il settore, anzi potrebbe inserirsi sull'onda di quella che potrebbe essere la promozione della concomitante manifestazione a livello nazionale.
Questo intervento solo per esprimere alcune perplessità che nascono da una lettura superficiale del disegno di legge, quindi prendete le osservazioni che ho fatto con beneficio di inventario e cercate di darmi conforto con risposte adeguate alle questioni che ho sollevato.
PrésidentSi personne ne demande la parole, la discussion générale est fermée.
La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Come ha detto il Consigliere Fiou nella sua relazione l'obiettivo di questo disegno di legge è, tenuto conto dell'esperienza legata alla legge n. 6/95, quello di risolvere tre problemi: conciliare questa legge con la riforma del commercio che è stata votata dal Consiglio regionale, applicare il principio di sussidiarietà, trasferendo alcune funzioni ai comuni e, il terzo, di procedere ad una semplificazione amministrativa.
Il Consigliere Marguerettaz ha sollevato un problema che è quello relativo a un'ipotizzata eccessiva rigidità negli articoli 10 e 11 della legge stessa.
Il testo, così come viene proposto, ricalca quello del 1995, un testo relativamente recente, ma rispetto al quale si è fatta una sufficiente sperimentazione, dalla quale non sono stati evidenziati problemi di gestione.
Semmai nel testo che viene proposto oggi in aula c'è una maggiore semplificazione rispetto al precedente perché, per quanto riguarda la concomitanza fra manifestazioni nazionali e regionali dello stesso settore, prima era sancita l'impossibilità di organizzare manifestazioni negli otto giorni precedenti o successivi alle manifestazioni stesse che avvengono a livello regionale o nazionale, per cui la rigidità era ancora maggiore.
Il problema della concomitanza fra manifestazioni regionali e nazionali non c'è mai stato, il problema eventualmente c'è rispetto alle manifestazioni di carattere regionale appartenenti allo stesso settore. A questo riguardo, stante le dimensioni della nostra regione e le esperienze del passato, il fatto della concomitanza ha già creato dei problemi, di conseguenza il testo che viene proposto è il risultato dell'esperienza acquisita.
Viene prevista una possibilità in più per quanto riguarda la gestione di tutta una serie di fiere e mostre a carattere locale che potranno ora essere seguite direttamente dalle pro-loco e dalle APT, cosa che nel passato non era possibile, o da associazioni riconosciute con diritto pubblico. Pertanto si risolve tutta una serie di questioni che sono state poste dall'Associazione dei comuni e dal Celva.
La semplificazione va anche nella direzione di un miglioramento nella gestione complessiva delle manifestazioni. Finora c'era una commissione regionale composta da rappresentanti dell'Assessorato, rappresentanti delle associazioni (Associazione industriali, Associazione dei commercianti, Associazione degli artigiani) che si riuniva e decideva il calendario delle manifestazioni. Questa gestione era oltremodo farraginosa, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni di carattere locale, in quanto c'era spesso la difficoltà di raggiungere il numero legale nella commissione, mentre, oltretutto, non aveva senso che la manifestazione di carattere locale che interessava un comune venisse decisa centralmente dalla Regione. Il disegno di legge risolve questo problema.
Direi che sulla base dell'esperienza che si è verificata oggi elementi di rigidità non li vediamo in quanto sulla base della sperimentazione questi problemi non si sono creati.
Il fatto di prevedere la non concomitanza nella stessa giornata di manifestazioni di carattere regionale, tenuto conto dell'esperienza che c'è stata in regione e delle dimensioni della regione stessa, ha una sua motivazione.
PrésidentLa parole au Conseiller Fiou pour sa réplique.
Fiou (GV-DS-PSE) Era per aggiungere alcune precisazioni, se mi posso permettere, rispetto alle risposte date dall'Assessore.
Tutti i meccanismi sono collegati fra di loro, tenete conto che chi partecipa a queste fiere, che deve fare domanda al comune, eccetera, eccetera, ha la possibilità di partecipare tre volte a manifestazioni a carattere locale e al massimo sei complessivamente come manifestazioni.
Questo introduce l'esigenza di avere delle manifestazioni differenziate nel tempo, altrimenti si tolgono delle possibilità a chi vuole partecipare di partecipare a tutte le manifestazioni che vorrebbe scegliere.
La concomitanza non gli permette di partecipare a due manifestazioni contemporaneamente.
La rigidezza del calendario è dovuta a due fatti: il primo perché tutti gli enti interessati possano determinare il calendario, quindi tutto deve essere proposto prima e calendarizzato proprio perché non ci siano le concomitanze; il secondo perché c'è una normativa generale nazionale che prevede che questi calendari vengano inviati al ministero, quindi diventa anche un problema di procedura.
Dicevo questo per dire che ci sono delle concatenazioni che rendono più rigido tutto il percorso, ma che permettono un percorso estremamente più regolarizzato.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz pour déclaration de vote.
Marguerettaz (Aut)Annuncio l'astensione del mio gruppo in quanto alle due problematiche che ho posto è stata data una risposta che mi ha convinto solo parzialmente, perché se ho capito le motivazioni sulle perplessità da me sollevate sull'articolo riguardante la concomitanza delle manifestazioni?, non mi ha convinto invece l'aspetto della calendarizzazione delle stesse.
Perché dicevo che a mio avviso si sarebbe dovuto pensare a qualche forma di deroga?
Con la scadenza tassativa al 31 ottobre, con un arco di tempo davanti di 15 mesi in cui diventa impossibile organizzare manifestazioni che non siano state preventivate prima del 31 ottobre, senza nessuna forma di deroga, la cosa mi lascia ancora perplesso perché immagino che possano esserci dei tempi di realizzazione di avvenimenti anche importanti, di manifestazioni fieristiche di un certo rilievo che richiedono un tempo inferiore ai 15 mesi e che quindi, a fronte di un'iniziativa che potrebbe essere avanzata come proposta, ad esempio, al 31 novembre e da realizzarsi 10 mesi dopo, questa legge in questo caso lo impedirebbe.
Ecco perché si poteva pensare, fatte salve quelle giuste difficoltà che potrebbero esserci e che ha fatto presente il collega Fiou, però laddove invece queste difficoltà non dovessero riscontrarsi, dicevo che si poteva pensare, soprattutto per taluni tipi di manifestazioni, a una deroga in questo senso.
Approfitto della parola per la dichiarazione di voto, per fare una considerazione a margine della legge che però tocca sempre l'aspetto fieristico promozionale e che non investe qui gli enti pubblici, le APT, le pro-loco e quant'altro, ma invece investe l'Assessorato.
Vorrei invitare l'Assessore, se posso permettermi, ad effettuare un controllo maggiore sulle partecipazioni dell'Assessorato a manifestazioni di questo genere, in modo particolare manifestazioni che vengono fatte all'estero.
Invito l'Assessore ad un maggiore controllo perché ho come l'impressione che vi siano partecipazioni della Regione tramite l'Assessorato dell'artigianato e del commercio consolidate da alcuni anni che, almeno a quanto mi risulta, non è che danno scarsi risultati, ma danno risultati nulli e ciononostante, ma non voglio accusare l'Assessore, l'impressione che ho io è che si sia instaurata all'interno dell'Assessorato una sorta di routine di partecipazione a determinate manifestazioni promozionali e/o fieristiche, per le quali si continua ad aderire di anno in anno chiedendo ad alcuni operatori della Valle di recarsi a queste manifestazioni per promuovere la Regione e loro stessi e devo dire che, a quanto mi risulta, perlomeno non tutte fra queste hanno un riscontro positivo.
Quindi, annunciando l'astensione del mio gruppo, invito l'Assessore a una maggiore vigilanza in questo senso.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) La dichiarazione di voto ovviamente è favorevole.
Per quanto riguarda le questioni poste dal Consigliere Marguerettaz, premesso che questa normativa è regolata dalla legge n. 12, vorrei fare due precisazioni.
La materia è in via di riesame tenuto conto del fatto che stiamo rivedendo le leggi di incentivazione alle imprese alla luce delle nuove norme definite dall'Unione Europea, agenda 2000-2006.
Per quanto riguarda le manifestazioni, soprattutto quelle che sono state fatte all'estero, queste sono state organizzate coinvolgendo gli imprenditori interessati alle manifestazioni stesse.
Prevalentemente negli ultimi tempi le manifestazioni si sono svolte in Francia sia per il mercato della subfornitura sia per il mercato dell'oggettistica e i ritorni che abbiamo avuto sono stati positivi.
Pensavamo anche a manifestazioni per il settore agroalimentare in Germania, in particolare una manifestazione che si chiama "Anuga Spezial" che è stata però soppressa.
In ogni caso farò un'ulteriore verifica sulla base del suggerimento che mi è stato indicato dal Consigliere Marguerettaz.
PrésidentOn procède à la votation article par article du projet de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 29
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 6 (Collé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.