Oggetto del Consiglio n. 44 del 28 gennaio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 44/77 - ASSUNZIONE, A' SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, DI INIZIATIVA PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIVALUTAZIONE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI A FAVORE DEI CONSORZI BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M,) E DEI COMUNI RIVIERASCHI. (Approvazione di ordine del giorno)

Il Vice Presidente CHABOD, richiamandosi all'ordine del giorno riguardante la formulazione di voti per la sollecita presentazione all'esame del Parlamento del progetto di legge, proposto dalla Federazione Bacini Imbriferi d'Italia, per la rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) e dei Comuni rivieraschi, presentato dal Consigliere Tamone nel corso della seduta pomeridiana di ieri, dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno stesso, nel seguente testo del proponente:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta,

nell'adunanza del 28 gennaio 1977;

- visto il disegno di legge già presentato a suo tempo al Parlamento dal Senatore Fillietroz e da altri, riguardante la valutazione dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed all'articolo 53 del T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

- considerato che tale disegno di legge è scaduto per fine legislatura;

- visto il nuovo progetto di legge che la Federazione dei Bacini Imbriferi d'Italia - Federbim - ha proposto di presentare al Parlamento, riguardante la rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) e dei Comuni Rivieraschi;

- considerato che con legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente "Norme modificative al T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana" fu stabilito che i concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione di energia elettrica sono assoggettati al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1.300 - per ogni Kw. di potenza nominale media risultante all'atto di concessione;

- considerato che a' sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, i sovracanoni previsti, a favore dei Comuni rivieraschi di impianti idroelettrici, all'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono superare la somma di L. 800 per Kw. nominale concesso;

- considerato, pertanto, che l'importo unitario dei sovracanoni a favore dei Consorzi BIM sono fermi all'anno 1954 e che l'importo massimo unitario dei sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi di impianti idroelettrici risalgono all'anno 1962;

- visto che l'importo annuo dei sovracanoni corrisposti al Consorzio dei Comuni Valdostani per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea ammonta a L. 428.000 000 di cui il 90% viene destinato all'esecuzione di lavori di pubblico interesse;

- visto che, in base all'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono liquidati annualmente a 63 Comuni rivieraschi valdostani L. 127.328.635 per sovracanoni, oltre che L. 25.869.532 a favore della Regione;

- considerato che tali somme sono impegnate a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni;

- ritenuto necessario adeguare la capacità operativa del Consorzio BIM e dei Comuni ai mutati valori della lira dall'anno 1954 ad oggi;

UNANIMEMENTE FA VOTI

affinché il sottoriportato progetto, proposto dalla Federazione Bacini Imbriferi d'Italia - Federbim - per la rivalutazione dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e all'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, venga sollecitamente presentato all'esame del Parlamento, nell'interesse dei Comuni Valdostani e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

(SEGUE: testo della proposta di legge riportato in calce al provvedimento)

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Il Consigliere DOLCHI, a nome del Gruppo consiliare del P.C.I. dichiara di essere favorevole all'approvazione del soprariportato ordine del giorno, a condizione che il Consiglio regionale assuma in materia una regolare iniziativa legislativa statale, a' sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione.

In proposito, propone di aggiungere alla parte finale delle premesse alla formulazione dei voti, il seguente capoverso:

- "A' sensi dell'art. 121 della Costituzione".

Il Consigliere TAMONE dichiara di essere favorevole all'accoglimento della proposta e dell'emendamento testè formulati dal Consigliere Dolchi.

Il Consigliere DOLCHI, a' sensi del primo comma dell'art. 37 del Regolamento interno del Consiglio, propone quindi che l'argomento concernente l'assunzione dell'iniziativa legislativa di cui trattasi sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare del mese di febbraio.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno in questione, nel testo modificato come da emendamento proposto dal Consigliere Dolchi, con l'intesa che l'oggetto riguardante l'assunzione dell'iniziativa legislativa in materia, a' sensi dell'art. 121 della Costituzione, sarà iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare del mese di febbraio.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti: ventisette), ha approvato il sottoriportato ordine del giorno:

"Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta,

nell'adunanza dei 28 gennaio 1977;

- visto il disegno di legge già presentato a suo tempo al Parlamento dal Senatore Fillietroz e da altri, riguardante la valutazione dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed all'articolo 53 del T. U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

- considerato che tale disegno di legge è scaduto per fine legislatura;

- visto il nuovo progetto di legge che la Federazione dei Bacini Imbriferi d'Italia - Federbim - ha proposto di presentare al Parlamento, riguardante la rivalutazione dei sovracanoni idroelettrici a favore dei Consorzi Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) e dei Comuni Rivieraschi;

- considerato che con legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente "Norme modificative al T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana" fu stabilito che i concessionari di grandi derivazioni di acque per produzione di energia elettrica sono assoggettati al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1.300 - per ogni Kw. di potenza nominale media risultante all'atto di concessione;

- considerato che a' sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, i sovracanoni previsti, a favore dei Comuni rivieraschi di impianti idroelettrici, all'art.53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono superare la somma di L. 800 per Kw. nominale concesso;

- considerato, pertanto, che l'importo unitario dei sovracanoni a favore dei Consorzi BIM sono fermi all'anno 1954 e che l'importo massimo unitario dei sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi di impianti idroelettrici risalgono all'anno 1962;

- visto che l'importo annuo dei sovracanoni corrisposti al Consorzio dei Comuni Valdostani per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea ammonta a L. 428.000 000 di cui il 90% viene destinato all'esecuzione di lavori di pubblico interesse;

- visto che, in base all'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono liquidati annualmente a 63 Comuni rivieraschi valdostani L. 127.328.635 per sovracanoni, oltre che L. 25.869.532 a favore della Regione;

- considerato che tali somme sono impegnate a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni;

- ritenuto necessario adeguare la capacità operativa del Consorzio BIM e dei Comuni ai mutati valori della lira dall'anno 1954 ad oggi;

- ai sensi dell'art. 121 della Costituzione;

UNANIMEMENTE FA VOTI

affinché il sottoriportato progetto, proposto dalla Federazione Bacini Imbriferi d'Italia - Federbim - per la rivalutazione dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e all'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, venga sollecitamente presentato all'esame del Parlamento, nell'interesse dei Comuni Valdostani e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

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BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

Il sovracanone annuo dovuto dai concessionari dì derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw. 220, di cui all'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene rivalutato, a decorrere dal 1^ gennaio 1977 a L. (*) per Kw di potenza nominale in base ai coefficienti ISTAT sul costo della vita riferiti all'anno 1954; per ogni anno successivo detta misura unitaria verrà moltiplicata per detto coefficiente ISTAT calcolato nell'anno precedente.

Articolo 2

Sempre con decorrenza 1^ gennaio 1977 i sovracanoni previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non possono superare la somma di L. (**) per Kw. nominale concesso per le derivazioni di potenza superiore a Kw. 220; per ogni anno successivo detta misura verrà moltiplicata per il coefficiente ISTAT sul costo della vita calcolato nell'anno precedente.

Articolo 3

I Consorzi dei Comuni di Bacino Imbrifero Montano, costituiti in base al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, adeguano, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i propri piani di intervento al piano di sviluppo economico sociale di zona predisposto dalle rispettive Comunità Montane.

(*) misura da prefissare fra L. 2.600 e L. 4.000 al Kw.;

(**) misura da prefissare fra L. 1.300 e L. 2.000 per Kw.

Il Consiglio prende atto.

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