Oggetto del Consiglio n. 1058 del 15 dicembre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 1058/XI Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione), già modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4".
Articolo 1 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41)
1. Il comma 1ter dell'articolo 12 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione), inserito dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:
"1ter. La proroga dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1bis non può protrarsi oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, e, comunque, oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2000.".
Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV)Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale in data 23 novembre 1999, mira a modificare l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia d'impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione), con l'intento di soddisfare le richieste avanzate dalle organizzazioni di categoria nella definizione di una legge regionale in ottemperanza a quanto disposto dai decreti legislativi 11 febbraio 1999, n. 32 e 8 settembre 1999, n. 346.
Le modificazioni apportate all'articolo sopraccitato consentono ai titolari delle concessioni scadute, per le quali è previsto che le stesse cessino alla data del 31 dicembre 1999, di continuare la loro attività sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai decreti legislativi testé menzionati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000.
A seguito dei decreti legislativi sopramenzionati, la concessione per gli impianti di distribuzione dei carburanti è liberalizzata.
Peraltro l'Amministrazione regionale, che dispone di competenza integrativa e di attuazione della normativa in questione, sta completando un disegno di legge che prevede che, oltre alle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui sopra, la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio d'impianti di distribuzione dei carburanti spetta al sindaco del comune interessato.
Al fine di consentire la messa a punto delle norme che dovranno integrare la nuova bozza del disegno di legge, si è reso necessario sollecitare l'adozione delle modifiche di cui al presente disegno di legge prima di completare la redazione del nuovo testo.
PrésidentLa discussion générale est ouverte. Si personne ne demande la parole, nous procédons à l'examen article par article du projet de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je crois comprendre qu'il y a le souhait de terminer à ce point les travaux du Conseil, étant donné la complexité des arguments qui nous restent encore à examiner.
La séance est levée.