Oggetto del Consiglio n. 469 del 22 dicembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 469/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero Regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22 dicembre 1976:

L'Ente Ospedaliero regionale, in conseguenza del ritardo con cui gli vengono accreditate dallo Stato, per il tramite della Regione, le disponibilità stanziate sul fondo nazionale ospedaliero e in conseguenza della inadeguatezza delle assegnazioni attribuite alla Regione su tale fondo nazionale, per gli anni 1975 e 1976, si trova nella impossibilità materiale di far fronte a consistenti spese di funzionamento, tra cui quelle per la liquidazione di oneri contributivi ed assistenziali dovuti sulle competenze corrisposte al personale dipendente, per un importo complessivo di oltre 3 miliardi e 211 milioni, di cui L. 931.006.765 per l'anno 1975 e L. 2.280.000.000 circa per l'anno 1976.

Per far fronte alle spese di funzionamento di indifferibile scadenza l'Ente Ospedaliero, assolutamente carente di disponibilità di cassa, ha richiesto l'intervento della Regione inteso ad assicurare il reperimento di una disponibilità di cassa di L. 2.250.000.000 di cui L. 750.000.000 a parziale copertura di spese indifferibili in conto 1975 e L. 1.500.000.000 di spese indifferibili per il 1976.

In proposito, la Giunta regionale fa rilevare di aver ripetutamente segnalato, agli organi statali competenti, l'inadeguatezza dei fondi assegnati alla Regione per l'assistenza ospedaliera sia per l'anno 1975 che per l'anno 1976 e che, nonostante il C.I.P.E. abbia in proposito espresso a suo tempo parere favorevole ad aumentare la consistenza del fondo nazionale ospedaliero, a tutt'oggi non è stata adottata in merito alcuna positiva decisione.

Per consentire all'Ente Ospedaliero di far fronte, almeno in parte, agli impegni di spesa regolarmente assunti per la corresponsione di competenze al personale e per la liquidazione di spese inerenti improrogabili forniture di vitto, medicinali e materiale sanitario di corrente impiego, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio l'accluso disegno di legge inteso ad autorizzare, con onere a carico dell'Ente Ospedaliero, una apertura di crediti a suo favore fino alla concorrenza massima di lire 2 miliardi.

A termine dell'art. 2 dell'allegato disegno di legge, al rimborso delle aperture di credito autorizzate provvederà la Regione mediante rivalsa sulle somme assegnate o da assegnare all'Ente stesso sul fondo regionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di eventuali mutui passivi da contrarre dall'Ente Ospedaliero a pareggio del proprio bilancio.

Il pagamento trimestrale degli interessi, diritti e spese accessorie gravanti sulle aperture di credito anzi menzionate faranno carico all'Ente regionale ospedaliero ed, in caso di sua inadempienza alla Regione, che vi provvederà entro 30 giorni dalla scadenza trimestrale, con prelievo del relativo importo dal fondo ospedaliero assegnato alla Regione.

(Segue disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra il disegno di legge.

Segue breve dibattito al quale prendono parte il Presidente della Giunta ANDRIONE, gli Assessori RAMERA e JORRIOZ ed i Consiglieri POLLICINI, MONAMI, CHANU, MANGANONI e FOURNIER.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

Voti favorevoli: ventotto;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52"

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Disegno di legge regionale n. 269

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................... n. .......: APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4 E 29 DICEMBRE 1975, N. 52.

Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per fronteggiare tempestivamente le difficoltà finanziarie dell'Ente Ospedaliero regionale in conseguenza del ritardo con cui pervengono alla Regione le erogazioni mensili della quota annuale del fondo regionale ospedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché in attesa dell'adeguamento da parte dello Stato della disponibilità globale del fondo regionale ospedaliero per gli esercizi 1975 e 1976, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con proprie deliberazioni speciali aperture di credito presso la Tesoreria dell'Ente Ospedaliero o presso altri Istituti di credito fino alla concorrenza massima di lire due miliardi.

Art. 2

Il tasso di interesse per l'apertura di credito previsto dal precedente articolo 1 dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato.

L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente Ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza o impedimento dall'Assessore alle Finanze.

La Regione provvederà, per conto dell'Ente Ospedaliero regionale, al rimborso delle anticipazioni utilizzate dal medesimo, mediante mandati di pagamento da emettere a favore dell'Istituto concedente l'apertura di credito da valere sulle somme assegnate e da assegnare all'Ente dal fondo regionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento.

L'Ente Ospedaliero regionale provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie gravanti trimestralmente sugli utilizzi effettivamente operati utilizzando i mezzi tratti dall'assegnazione attribuita dalla Regione all'Ente stesso sulle quote del fondo regionale ospedaliero.

In caso di mancato adempimento da parte dell'Ente Ospedaliero, la Regione provvederà direttamente nel termine di 30 giorni al pagamento degli addebiti per interessi diritti e spese con mandati di pagamento da emettere per conto dell'Ente Ospedaliero da valere sull'assegnazione di cui al comma precedente.

Art. 3

La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52, è modificata come segue:

All'articolo 1 è aggiunta la lettera g) con la seguente denominazione:

"dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazione di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì