Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 193 del 5 dicembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 193/IX - DISEGNO DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA CASSA RURALE E ARTIGIANA DI SAINT-CHRISTOPHE".

PRESIDENTE: Il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 1988, è stato assegnato in data 2 novembre 1988 alla la Commissione consiliare, che ha espresso all'unanimità il parere favorevole in data 21 novembre 1988.

Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (UV):L'article 23 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 dit que: "Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato, in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale, in Valle d'Aosta sono esercitate dalla Regione"

C'est pour cela que, après l'approbation du statut qui a été faite le 21 octobre de l'année passée et après l'autorisation de la Banque d'Italie qui nous a envoyé une lettre, nous proposons l'approbation de cette loi, pour que la Banque de Saint-Christophe puisse avoir l'homologation.

Il faut quand même dire que la caisse rurale et artisanale de Saint-Christophe avait déjà été prévue sur un programme discuté et approuvé par le Conseil au mois de janvier 1986.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Mi pare che questa sia la terza cassa rurale che viene istituita nella nostra Regione e vorrei sapere dall'Assessore se sono in previsione altre iniziative del genere. Questa è la prima richiesta.

Vorrei poi un chiarimento sulla possibile convergenza dell'apertura delle casse rurali con l'istituzione della banca regionale. In che senso la politica di aperture sul territorio di casse rurali è compatibile con il provvedimento istitutivo della banca regionale? I fondi dei cittadini valdostani non sono illimitati, per cui se vengono impiegati presso le casse rurali, evidentemente non vengono versati nelle casse della banca regionale, per cui chiedo come l'Assessore pensa che la banca regionale e le casse rurali possano coesistere senza avere una concorrenza reciproca.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (UV):Le altre due casse rurali sono quella di La Salle, per la zone della Valdigne, e quella di Saint-Pierre e Villeneuve, per tutti i Comuni della corrispondente Comunità Montana.

I miliardi depositati nelle banche che operano in Valle d'Aosta sono circa 1.400. Evidentemente non è ipotizzabile che tutti questi soldi vengano versati nella banca valdostana o nelle casse rurali, ma l'intenzione del Consiglio regionale e della Giunta era appunto quella di istituire sul territorio le casse rurali che sono state approvate, come previsto nel programma di attività, fin dal 1986. Ci sarà certamente una collaborazione molto stretta tra la banca valdostana e le casse rurali, superiore a quella che ci potrà essere tra la banca valdostana, Crédit Valdôtain, e le altre banche, anche se ogni cassa opererà per conto proprio.

Solo in futuro si potrà affrontare il discorso sulla possibilità di una federazione tra le casse rurali e la banca valdostana.

Per il momento, credo che l'apertura di casse rurali sul territorio sia una delle iniziative più utili, anche per il tipo di servizio che rendono alla popolazione; del resto si sa benissimo che le altre banche vogliono aprire nuovi sportelli solo nei grandi centri commerciali che possono dare un certo ritorno finanziario, mentre credo che la banca valdostana e le casse rurali svolgano anche un servizio prettamente sociale, offrendo un servizio bancario in quelle zone che non sono molto ambite dalle altre banche più prettamente commerciali.

PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1

Articolo 1

1. E' istituita la Cassa Rurale e Artigiana di Saint-Christophe, Società cooperativa a responsabilità limitata, come da atto costitutivo di cui al rogito notaio Marcoz in data 21 ottobre 1987, repertorio n. 72943.

2. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la Società è autorizzata ad iniziare le operazioni di istituto per l'esercizio del credito e del risparmio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le eventuali modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci, previo parere favorevole della Giunta regionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità