Oggetto del Consiglio n. 844 del 23 settembre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 844/XI Determinazione del premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, anno 1999, in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.
Deliberazione Il Consiglio
Richiamato il titolo III "Conservazione dell’ambiente agricolo-montano" della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante "Interventi regionali in materia di agricoltura" e successive modificazioni;
Richiamato il punto 1 dell’art. 15 della legge sopracitata che assegna al Consiglio regionale il compito di fissare annualmente, con proprio provvedimento, il premio unitario annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali;
Richiamato altresì il punto 2 che stabilisce che "l’importo unitario annuo non può superare quello massimo fissato dalla Comunità Economica Europea e della normativa statale in materia di Indennità Compensativa";
Richiamato il capitolo 7 "Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate" delle disposizioni di attuazione della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 "Applicazione in Valle d’Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento nell’efficienza delle strutture agrarie" che fissa in 150 ECU per UBA o per ettaro il premio da erogare alle aziende aventi diritto;
Atteso che, con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, avvenuta il 1° gennaio 1999, l’Euro ha sostituito a tutti gli effetti l’unità monetaria europea (Ecu), diventando la moneta ufficiale di tutti gli stati membri partecipanti (1 Euro= 1 Ecu; art. 2, Reg. (CE) 1103/97);
Atteso che il tasso di conversione è stato fissato pari a 1 Euro= 1936,27 Lire relativo all’anno 1999 è stato fissato in 1 Ecu = Lire 1936,27= (comunicazione del Ministero per le Politiche Agricole del 15 febbraio 1999, prot. n. 1080);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’11 gennaio 1999 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;
Richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione regolamenti comunitari e sviluppo zootecnico, in vacanza del posto di capo del servizio interventi comunitari e affari generali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Delibera
1) di stabilire l’importo del premio annuo da corrispondere, per l’annata agraria 1999, ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, per un massimo di 3 Ha di SAU, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Tipo di coltura Importo premio annuo per ettaro anno 1999 |
Prato irriguo, Prato asciutto, Prato artificiale, Prato arborato, Vigneto, Frutteto (fino a 5.000 mq.), Cereali, Colture intensive diverse, Castagneto e Noceto Lire 275.000 |
Pascolo fertile per gli agricoltori che mantengono bovini, equini o ovicaprini Lire 68.000 |
Pascolo magro per gli agricoltori che mantengono bovini, equini o ovicaprini Lire 45.000 |
Frumento Lire -------- |
PrésidentQuelqu'un demande la parole? Si personne ne souhaite intervenir, je soumets au vote le point n° 32:
Conseillers présents: 19
Votants: 17
Pour: 17
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.