Oggetto del Consiglio n. 755 del 16 luglio 1999 - Verbale
OGGETTO N. 755/XI - SUBCONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, AL COMUNE DI PONTEY DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI PIAN DE LA BARMA, IN COMUNE DI PONTEY, AD USO IDROELETTRICO.
Il Vicepresidente LA TORRE dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 36 dell'ordine del giorno dell'adunanza, ricordando che sono stati presentati emendamenti dall'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche VALLET.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 01.10.1997 corredata da progetto di massima a firma Dott. Ing. Dujany Camillo (successivamente sostituito da progetto definitivo a firma dott. Ing. Trasino Corrado e Crétier Luca), l'Amministrazione comunale di Pontey ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dall'acquedotto comunale di Pian de la Barma, in comune di Pontey, moduli massimi 0,42 e medi 0,34 di acqua per produrre, sul salto di metri 496, la potenza nominale media annua di Kw. 165,33;
Considerato ed accertato che l'Amministrazione comunale di Pontey ha provveduto ad effettuare il versamento delle seguenti somme:
a) lire 84.600 (ottantaquattromilaseicento) pari ad un quarantesimo del canone, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, come da quietanza n. 2316 in data 17.06.1998, somma introitata al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1998 (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
b) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per spese di istruttoria, ai sensi della legge 15.11.1973 n. 765, come da quietanza n. 2317 in data 17.06.1998, somma introitata al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1998 (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie) ed impegnata sul capitolo 72660 in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 1998.
Rilevato che la struttura regionale competente in materia di acque ha provveduto ad esperire l'istruttoria sulla domanda sopra menzionata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e che nel corso della medesima non sono pervenute opposizioni al rilascio della subconcessione;
Considerato che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di mod. max. 0,42 e medi 0,34, si può subconcedere, in quanto corrisponde alla quantità già disponibile ed utilizzata nell'acquedotto comunale di Pian de la Barma;
3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili ed innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei terzi;
5) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;
Visto che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 1105 del 26.01.1999 ha rilevato, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956 n. 735, che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 e l'art. 49 del D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182;
Visti gli artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della Legge regionale 8 novembre 1956 n. 4;
Visti gli artt. 1, 2 e 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36;
Visto l'art. 1 comma 1, lett. i) della legge regionale 7 dicembre 1979 n. 66;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11.01.1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29.01.1999;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato, in vacanza del posto di Direttore dell'Assetto del Territorio e Risorse Idriche, dal Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente nell'ambito dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti dell'Assessore VALLET;
Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: ventotto; votanti: ventitrè; astenuti: cinque, i Consiglieri BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, all'Amministrazione comunale di Pontey, giusta la domanda presentata in data 01.10.1997, di derivare dall'acquedotto comunale di Pian de la Barma, in comune di Pontey, moduli massimi 0,42 (litri al minuto secondo quarantadue) e medi 0,34 (litri al minuto secondo trentaquattro) di acqua per produrre, sul salto di metri 496, la potenza nominale media annua di Kw. 165,33;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione, dando atto che il progetto che ne fa parte integrante è visionabile presso l'Ufficio Concessioni Acque della Direzione Assetto del Territorio e Risorse Idriche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del comune di Pontey;
4) di ordinare ed accertare l'introito della seguente somma, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
- lire 1.791.930 (unmilionesettecentonovantunomilanovecentotrenta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 3.583.860 (tremilionicinquecentottantatremilaottocentosessanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, in ragione di lire 21.677 per Kw., sulla potenza nominale media di Kw. 165,33, in applicazione dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 20.03.1998, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).
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