Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 749 del 16 luglio 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 16 JUILLET 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 749/XI Disegno di legge: "Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati".

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di riallineare le condizioni applicate ai mutui, contratti con le banche e assistiti da contributo della Regione, a quelle previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 12 (Autorizzazione alla Finaosta s.p.a. e agli istituti di credito convenzionati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti ai sensi di leggi regionali) per i mutui a valere sui fondi di rotazione, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere le misure necessarie per favorire l'estinzione degli stessi da parte dei beneficiari, mediante la concessione di nuovi mutui agevolati.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai mutui contratti a valere sulle seguenti leggi regionali, e loro successive modificazioni:

a) in materia di agricoltura:

1) legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 (Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli);

2) legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 (Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura);

3) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo);

4) legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno);

5) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura);

b) in materia di edilizia:

1) legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati);

2) legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale);

3) legge regionale 8 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

4) legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

5) legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4 (Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

c) in materia di turismo e trasporti:

1) legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

d) in materia di artigianato:

1) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani).

Articolo 3 (Modalità e condizioni per l'accensione del nuovo mutuo)

1. I beneficiari di mutui assistiti dai contributi regionali previsti dalle leggi di cui all'articolo 2 possono contrarre, con le banche e gli intermediari finanziari convenzionati di cui all'articolo 7, mutui in sostituzione di quelli in essere.

2. Le domande di nuovo mutuo devono pervenire alle strutture regionali competenti per materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande sono trasmesse alle banche e agli intermediari finanziari che si riservano la valutazione dell'affidabilità dei soggetti richiedenti il mutuo.

4. Il nuovo mutuo può essere stipulato per un importo non superiore al capitale residuo esistente alla data di scadenza dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione del mutuo originario, incrementato del rateo di interessi a carico della parte mutuataria maturati nel periodo compreso tra la data dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione e la data di estinzione stessa.

5. La durata del nuovo mutuo è pari a quella residua prevista dal piano di ammortamento originario, oltre il preammortamento maturato nel corso del semestre o dell'anno di perfezionamento della contrazione del nuovo mutuo.

6. Al nuovo mutuo si applicano, relativamente ai vincoli, agli obblighi e ai controlli, le medesime condizioni previste dalle leggi regionali di cui all'articolo 2.

Articolo 4 (Estinzione dei mutui con capitale parzialmente erogato o soggetto a vincolo)

1. Il capitale mutuato di finanziamenti da estinguere relativi ad investimenti in fase di realizzazione può risultare:

a) erogato parzialmente e non ancora in ammortamento;

b) erogato totalmente e in ammortamento, ma con parte del capitale mutuato soggetto a vincolo.

2. Nelle ipotesi previste al comma 1, per capitale residuo si intende:

a) l'ammontare delle somme erogate, qualora il capitale mutuato sia stato erogato parzialmente;

b) l'ammontare del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento, al netto delle somme vincolate, qualora il capitale mutuato sia stato integralmente erogato, ma parte delle somme risultino soggette a vincolo.

3. Nei casi previsti al comma 1, i beneficiari possono richiedere, unitamente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 2, un mutuo integrativo di importo pari alle somme da erogare o alle somme soggette a vincolo, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge e dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

Articolo 5 (Oneri a carico della Regione)

1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione dei nuovi mutui, nonché quelli relativi all'estinzione dei precedenti, sono a carico della Regione, con modalità da definire nelle convenzioni previste all'articolo 7.

2. Sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dalla stipulazione dei mutui integrativi di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 6 (Intervento regionale)

1. La Regione interviene sui nuovi mutui stipulati con un contributo in conto interessi, nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Per i finanziamenti a valere sulle l.r. 34/1973, 26/1977, 1/1983, 35/1983 e 30/1984, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito agrario di miglioramento in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del quaranta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

3. Per i finanziamenti a valere sulle l.r. 63/1981, 31/1983, 56/1986 e 46/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

4. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 4/1994, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato come segue:

a) interventi di restauro previsti dal Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore;

b) interventi di ristrutturazione previsti dal Capo I della l.r. 33/1973 e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore, e maggiorato di due punti.

5. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 17/1988, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del venticinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore e aumentato di punti 0,50.

6. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 9/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito alle imprese artigiane per operazioni di durata superiore a diciotto mesi, in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del sessantacinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

Articolo 7 (Banche e intermediari finanziari convenzionati)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la contrazione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 con la Finaosta S.p.A., la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. e le banche di credito cooperativo locali, alle condizioni previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, per i finanziamenti di cui alla l.r. 17/1988, garanzia fideiussoria a favore delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati.

Articolo 8 (Disposizione in materia di agricoltura)

1. I titolari di mutui contratti a valere sulle l.r. 34/1973, 26/1977, 1/1983, 35/1983 e 30/1984, possono optare tra gli interventi previsti dalla presente legge e l'estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, valutati in complessive lire 7 miliardi (euro 3.615.198,29) si fa fronte annualmente, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili e già iscritte nei sottoindicati capitoli, per il triennio 1999/2001, e corrispondenti capitoli dei successivi bilanci, le cui denominazioni sono così modificate:

a) Cap. 38600 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Limiti di impegno";

b) Cap. 41240 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive modificazioni, abrogata dalla l.r. 06.07.1984, n. 30";

c) Cap. 41260 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate";

d) Cap. 41280 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 05.02.1979, n. 7, abrogata ai sensi della l.r. 06.07.1984, n. 30";

e) Cap. 41610 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno";

f) Cap. 41639 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno";

g) Cap. 43940 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 24.10.1973, n. 34, artt. 5 e 8 abrogata dalla l.r. 06.07.1984, n. 30";

h) Cap. 47520 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività' - Limiti di impegno";

i) Cap. 50720 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui nel settore dell'edilizia residenziale - Rate consolidate";

j) Cap. 50740 "Contributi in conto interessi e oneri diversi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati - Rate consolidate";

k) Cap. 51039 "Contributi regionali in conto interessi e oneri diversi su finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie - Limiti di impegno";

l) Cap 63510 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al Capo I della l.r. 08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Rate consolidate";

m) Cap. 64700 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - Limite di impegno".

Articolo 10 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente La parola al relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) Vorrei approfittare di questa proposta di legge anche per ringraziare gli uffici del Legislativo del Consiglio che da un po' di tempo a questa parte forniscono ai consiglieri un dossier sulle leggi che ci permette di raffrontare il disegno di legge con le leggi in vigore sia in Valle, sia in Italia. Credo che sia un grosso aiuto dato ai consiglieri per capire il contenuto delle proposte di legge.

L'obiettivo di questo disegno di legge è ridefinire la situazione dei mutui agevolati concessi con contributi in conto interesse della Regione, adeguando i tassi all'attuale costo, riportare cioè i mutui agevolati ad essere veramente tali per il beneficiario.

L'intervento pertanto è mirato alle leggi dove già la Regione interveniva con una forma tecnica diversa da quella dei mutui concessi a valere sui fondi di rotazione e ripristina quindi condizioni analoghe a quelle originarie.

Visto l'andamento dei tassi del denaro in questi ultimi anni la Regione con legge 9 aprile 1998, n. 12 era già intervenuta sui mutui concessi sui fondi di rotazione. Qui l'intervento ha potuto essere celere poiché non è stato necessario contrattare con le banche, erano questi fondi regionali. Per le restanti operazioni da subito l'Amministrazione regionale aveva iniziato la contrattazione con le varie banche coinvolte nelle pratiche di mutui. Queste ultime non hanno però dato la loro disponibilità.

L'Amministrazione regionale ha elaborato una diversa soluzione al problema coinvolgendo le banche ed intermediari locali: B.V.A., Banche di credito cooperativo e Finaosta, con le quali il presente disegno di legge autorizza la Giunta a stipulare apposite convenzioni.

Un atto, questo, per il quale rivolgo un plauso all'Assessore e ai suoi uffici, che raggiunge due obiettivi: a) il ritorno all'agevolazione del mutuo per i beneficiari di mutui; b) un risparmio notevole a medio, lungo termine per la Regione sulla parte degli oneri a suo carico.

Con l'articolo 1 si decide di autorizzare la Giunta a porre in essere gli strumenti necessari affinché tutti i mutui con intervento della Regione in conto interesse abbiano lo stesso trattamento di quelli previsti dalla legge n. 12 del 1998.

L'articolo 2 elenca le leggi regionali alle quali le presenti disposizioni possono essere applicate.

L'articolo 3 spiega le modalità per l'accensione del nuovo mutuo.

Con l'articolo 4 si interviene per disciplinare i mutui non ancora in ammortamento (fase dove si restituisce capitale e interessi) e mutui che hanno parte del capitale vincolato (mutui con capitale che viene erogato a stati di avanzamento lavori).

L'articolo 5 pone a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri derivanti dalle varie operazioni di estinzione dei vecchi mutui e stipulazione dei nuovi.

L'articolo 6 stabilisce la misura dell'intervento regionale tramite il contributo in conto interesse, riprendendo i criteri dei fondi di rotazione. Si considera come parametro oggettivo da cui partire per la definizione - sia del tasso globale dell'operazione sia del tasso agevolato per il beneficiario - il tasso di riferimento per il credito agevolato nei vari settori interessati (credito agrario di miglioramento, credito fondiario edilizio e credito all'artigianato). Tale tasso di riferimento oscilla attualmente dal 4,75 percento al 5,10 percento a seconda del settore ed è calcolato in base a parametri di riferimento del mercato, tra cui per esempio il rendimento effettivo lordo dei titoli pubblici. Esso è quindi determinato dal mercato del credito.

Già per le precedenti leggi, su cui si interviene in questa sede, si considerava il tasso fisso di riferimento sopra descritto come parametro per il calcolo del tasso agevolato a favore del beneficiario oppure per la determinazione della misura dell'intervento della Regione.

Con questo disegno di legge si fa un passo ulteriore in quanto il tasso di riferimento viene anche imposto come parametro per fissare il tasso globale dell'operazione, mentre in precedenza non vi era alcun vincolo sulla sua misura e quindi ogni istituto di credito poteva fissare secondo le proprie condizioni il tasso complessivo dell'operazione.

Va ricordato che, relativamente ai tassi normalmente praticati dalle banche, comunque il tasso di riferimento riguarda operazioni oltre i 18 mesi di credito agevolato.

L'articolo 7 autorizza la Giunta a stipulare convenzioni con Finaosta, le Banche di credito cooperativo locali e la B.V.A., alle condizioni della presente legge per dare soluzione ad una problematica su cui, con le altre banche, non era stato possibile trovare un accordo.

L'articolo 8 permette ai titolari dei mutui del settore agricolo di scegliere fra le condizioni della presente proposta di legge o quelle del decreto legislativo 173/98 relativamente all'estinzione anticipata.

L'articolo 9 quantifica gli oneri cui si farà fronte ed elenca i capitoli di bilancio sui quali si imputano i contributi in conto interesse e gli oneri previsti.

Concludendo, vorrei nuovamente riportare l'attenzione sull'effetto di quest'operazione, la quale oltre ad avere l'obiettivo primario d'intervenire per non penalizzare coloro che hanno stipulato mutui a tassi agevolati, attualmente pari o addirittura superiori ai tassi di mercato, consente indubbiamente un riadeguamento anche della posizione della Regione nonché un notevole risparmio sui contributi in conto interesse che vengono erogati dalla stessa.

Credo inoltre che vada evidenziato il fatto che il tasso dei mutui considerati dal disegno di legge, sia quelli da estinguere, sia i nuovi da accendere, è il tasso fisso per tutta la durata del mutuo. Viene fissato in occasione della stipulazione e poi rimane tale fino alla estinzione del contratto, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato. I tassi fissi sono sempre leggermente superiori rispetto ai tassi variabili applicati allo stesso tipo di operazione e nel medesimo momento di effettuazione, in quanto il tasso variabile seguirà appunto, per tutta la durata del mutuo, l'andamento del mercato e quindi comporta per l'istituto mutuante un minor rischio.

Si consideri che, a seconda delle diverse leggi, la Regione sta attualmente pagando tassi d'interesse che in media vanno da un minimo del 5,95 percento ad un massimo del 13 percento, 14 percento e che, pertanto, avrà un sensibile risparmio nel corso del tempo in quanto le pratiche considerate hanno una scadenza futura in media intorno al 2009-2013.

Presidente È aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Voglio iniziare il mio breve intervento in sede di discussione generale di questa legge con due rivendicazioni di carattere politico, una maggiore e l'altra minore.

Quella maggiore è che se oggi parliamo di problematiche legate a mutui stipulati a dei tassi troppo alti, è perché oggi abbiamo fortunatamente dei tassi bassi e io credo che l'avere dei tassi bassi sia molto positivo ed è un merito che va rivendicato soprattutto a favore di quelle forze che in questi anni hanno avuto la responsabilità del governo nazionale e hanno saputo attraverso una politica anche difficile ottenere dei brillanti risultati in questo settore, tra l'altro gli stessi brillanti risultati che hanno consentito all'Italia di entrare nel primo gruppo della moneta unica europea.

La seconda piccola rivendicazione è quella di aver sollevato per primi questo problema davanti a questo Consiglio, almeno a quanto ricordo io in questa legislatura perché prima non c'ero. Intendiamoci, non sono stato sicuramente il primo ad essermi accorto di questo problema perché se ne sono accorte prima tutte le persone che continuavano a pagare i mutui a tasso fisso a dei saggi d'interesse molto alti, però la nostra forza politica circa 6-7 mesi fa, non ricordo se si era prima o dopo Natale, con un'interpellanza aveva sollevato questo problema. L'Assessore regionale ci assicurò che stava lavorando a questi provvedimenti, pertanto oggi si giunge ad un testo che ha il nostro consenso perché va nella direzione che già avevamo auspicato con quell'iniziativa.

Diamo un giudizio positivo su questo disegno di legge perché sana una situazione che era insostenibile come già ha evidenziato il relatore Borre nella sua introduzione.

Credo però che, al di là degli aspetti positivi che non possiamo sottacere, ci sia un dato di esperienza che emerge da questo provvedimento. Adesso diciamo che siamo tutti bravi e siamo tutti contenti, ma questo provvedimento si rende necessario perché c'è stato a mio giudizio un errore a monte, anzi probabilmente due errori.

Il primo errore è stato quello di stipulare dei mutui a tassi fissi senza immaginare delle clausole correttive. Non è che con le banche ci si possa convenzionare e stipulare dei mutui soltanto attraverso due tipologie di tassi definite, cioè tasso fisso e tasso variabile. Questa è l'alternativa a grandi linee, ma poi si possono trovare dei correttivi o al tasso variabile o al tasso fisso, cioè si può stipulare un contratto a tasso fisso ad esempio con la clausola che se i tassi di riferimento calano oltre un certo limite, allora si ridiscute tutto. Questo all'epoca non fu fatto e fu l'errore a cui oggi poniamo rimedio, ma non senza oneri finanziari. Prima ci sono stati oneri finanziari per i cittadini che hanno pagato interessi superiori a quelli medi di mercato, oggi di questi oneri si fa carico la Regione, e ciò perché c'è stato quell'errore originario nella contrattazione. Questo è un primo dato di esperienza che deve insegnarci per il futuro ad essere più prudenti in questa materia.

Un secondo errore è stato quello della scelta d'interlocutori finanziari sbagliati perché la difficoltà che abbiamo incontrato in questo momento è stata quella di una rigidità da parte degli interlocutori finanziari, da parte degli enti che avevano erogati i mutui, i quali si sono rifiutati di addivenire a delle condizioni più favorevoli per gli utenti con un intento esclusivamente speculativo.

Ora, le banche fanno il loro mestiere che è quello di guadagnare dei soldi, ma a tutto c'è un limite e io credo che nel futuro bisognerà sempre più rivolgerci a degli interlocutori finanziari che garantiscano anche a livello soggettivo quella flessibilità e quell'adattabilità che possono essere utili per trovare delle eque soluzioni ai problemi che via via si impongono, quindi ritengo personalmente positivo il fatto che nella scelta degli interlocutori futuri si faccia riferimento a quelle banche che, o perché sono inserite nel territorio o perché hanno consistenti partecipazioni regionali, possono garantire meglio di quelle con cui abbiamo finora contrattato questa flessibilità e quest'onestà che nel caso in specie risulta importante.

Con questo concludo, dichiarando il nostro parere positivo sul disegno di legge nel suo complesso.

Presidente La parola al Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (Aut) Non ho chiesto la parola certamente per rivendicare la paternità perché penso che i colleghi sappiano quanto gli Autonomisti hanno fatto su questo tema.

Riteniamo che questo tema dovesse essere affrontato, oggi viene proposto questo documento, noi non vogliamo entrare nel merito se non di una cosa perché per il resto il disegno di legge va nella direzione di porre tutti i cittadini valdostani a pari condizioni rispetto a quelli che hanno contratto i mutui direttamente con la Regione rispetto a quelli che hanno dei mutui agevolati con gli istituti di credito.

Volevo porre però una domanda alla Giunta perché non so se ho capito bene. Con questo provvedimento di legge si va a coprire la differenza fra i tassi fissati nei mutui già in essere con una piccola differenza che viene lasciata all'intestatario del mutuo, però quei mutui sono stati fatti con un tasso del 6 - 6,5 percento. Vengono portati più o meno sul 2 percento - 1,5 percento a carico dei cittadini interessati, la Regione deve mettere la differenza; questa mi sembra che sia la sostanza.

Però volevo chiedere un chiarimento: dal momento che oggi i tassi applicati dalle banche sono molto più bassi, soprattutto quello variabile almeno per l'edilizia è intorno al 4,5 percento - per cui non capisco per quale motivo la Regione dovrebbe mantenere comunque quel tasso fissato a priori e intervenire solo per la differenza -, visto che anche la Regione ha una certa forza contrattuale verso le banche interessate, quindi potrebbe spuntare dei tassi migliori, per queste due ragioni vorrei chiedere all'Assessore e alla Giunta se si sono fatti degli incontri con le banche, se si è seguita una certa fase di contrattazione per definire eventualmente una minore spesa per la Regione.

A vedere le cose così semplicemente sembra che ci si limiti a fare una mera operazione contabile con la Regione che interviene per la differenza e la banca che fa i suoi guadagni ugualmente, pertanto l'unica domanda era proprio questa e vorrei sapere la risposta prima di fare la dichiarazione di voto.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Ha già detto il nostro capogruppo quello che pensiamo su questo disegno di legge.

Io intervengo per portare all'attenzione del Consiglio un aspetto che avevo sollevato in commissione consiliare e che credevo venisse ripreso anche dalla relazione del Presidente della II Commissione perché in commissione avevamo detto che il caso sarebbe stato approfondito. Quando è venuto l'Assessore in commissione ad illustrare il disegno di legge, i funzionari si erano fatti carico di approfondire l'argomento che avevo sollevato.

Nel settore dell'edilizia residenziale, che prevede le leggi riportate nel provvedimento, non si è fatto riferimento alla legge nazionale n. 457/78, "Norme per l'edilizia residenziale". Questa legge è precedente alla legge regionale sull'edilizia residenziale e con questa legge hanno avuto i finanziamenti diverse cooperative in Valle; c'era la parte riservata alle cooperative e la parte riservata ai singoli e, per quanto riguarda le cooperative, ricordo che in quel periodo erano tre cooperative l'anno che usufruivano di questo mutuo.

Mi si è detto che questa era una legge nazionale, non regionale, e non poteva essere pertanto inserita nel provvedimento che oggi stiamo discutendo, ma io devo far presente che questa legge è stata gestita dall'Assessorato dei lavori pubblici, che era quello che all'epoca seguiva sia le cooperative che i singoli. Infatti la legge n. 457/78 parla nell'articolo 4 di attribuzioni delle Regioni, stabilisce che la Regione faccia parte con quattro membri della Commissione nazionale che prevedeva i finanziamenti di questi mutui.

A livello regionale è stato l'Ufficio casa dell'Assessorato dei lavori pubblici che ha intrattenuto i rapporti con le cooperative così come ha intrattenuto i rapporti con l'Istituto San Paolo, che ha erogato il mutuo per conto dello Stato. Infatti tutte le pratiche sono state portate avanti dall'Assessorato dei lavori pubblici che ha costituito il punto di riferimento per i soci delle cooperative.

Ho qui una lettera di un socio di una cooperativa, firmata dall'allora Assessore ai lavori pubblici, Fosson, che dice all'Istituto San Paolo che ha sbagliato a calcolare il tasso d'interesse a un socio di una cooperativa e gli chiede di provvedere al cambio, quindi anche se non era una legge regionale, ma era una legge nazionale, tutta la gestione dei mutui veniva affidata all'Amministrazione regionale che l'ha gestita e portata avanti in modo da accontentare tutti i soci delle cooperative.

Pertanto mi permetto di presentare un emendamento che chiede di aggiungere al comma b) dell'articolo 2, il punto 6): Legge 5 agosto 1978 n. 457 e seguenti; Norme per l'edilizia residenziale Piano decennale, per cercare per quanto possibile di venire incontro a questi cooperatori. Qualcuno si è incontrato anche con il Presidente della commissione; abbiamo parlato, di non escludere questo gruppo di persone dall'agevolazione che oggi si presenta anche per loro. Se non inseriamo l'emendamento che proponiamo restano esclusi dal beneficio che può loro derivare e questo non sarebbe giusto.

Presidente Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze e programmazione, Agnesod.

Agnesod (UV) Innanzitutto anche esprimo un ringraziamento che credo sia doveroso da parte mia, ma penso di tutto il Consiglio verso l'ufficio e i dirigenti che si sono impegnati su questo disegno di legge che è stato particolarmente difficile e delicato da predisporre e che va ad inserirsi in un contesto complesso che è stato poi una conseguenza di un comportamento di chiusura da parte degli istituti bancari che avevano in gestione questi mutui nei confronti della Regione.

Infatti questo percorso, come è stato sottolineato dagli interventi che mi hanno preceduto, è nato da un ordine del giorno che il Consiglio aveva votato approvando lo scorso anno la legge n. 12 sui fondi di rotazione; in quella sede è stata riscontrata la disparità di trattamento che veniva a crearsi con l'approvazione della legge n. 12 rispetto a coloro che avevano invece beneficiato sempre di leggi regionali, ma di contributi in conto interesse.

I contributi in conto interesse - con questo rispondendo in parte all'osservazione che aveva fatto il Consigliere Curtaz - dal 1994 non ci sono più in quanto non si sono più approvate delle leggi che prevedono questo tipo d'intervento, l'ultima è la legge n. 4/94, le altre sono tutte leggi più vecchie che rispondevano a delle esigenze di determinati periodi e quindi sicuramente in quei periodi le regole sono state dettate dalla scelta che allora si è ritenuta la migliore. Dal 1994, come dicevo, non si sono più fatte e in questo momento se dovessimo farne, terremmo conto di tutta una serie d'indicazioni.

Per quanto riguarda il discorso fatto dal Consigliere Viérin, in questo momento i tassi di riferimento sono bassi, il 4,5 percento, 5 percento si riferisce a tassi variabili e non è il nostro caso perché noi abbiamo tassi fissi che garantiscono noi e gli interessati che fino all'estinzione del mutuo non verranno modificati, quindi garantiscono il mantenimento del valore fino all'estinzione del mutuo. Già ci sono delle variazioni rispetto a una tabella che era circolata e che era riferita al mese di luglio; in questo momento abbiamo un meno 0,25 percento dei tassi di riferimento, quindi non sono più i valori di maggio, ma sono diminuiti, per esempio abbiamo un 5,10 anziché un 5,25 percento come tasso di riferimento in agricoltura, un 4,75 percento anziché un 4,90 percento che porta poi al 6,35 percento, al 6,1 percento e al 5,90 percento. Anche questo è in funzione di quando andremo a stipulare.

Ci sono stati articoli sui giornali economici, in questi mesi abbiamo analizzato l'andamento, però ovviamente non si discosta da quello che è il costo del danaro perché se andiamo a vedere - e la Banca d'Italia nella relazione di questo periodo che ci ha consegnato lo conferma -, il costo del danaro in Valle d'Aosta purtroppo è ancora un punto, un punto e mezzo più alto di quanto è nel resto d'Italia. Questo perché purtroppo, secondo una prima analisi, c'è stata e c'è ancora troppo poca concorrenzialità, si viaggia ancora in regime di monopolio da parte di certe banche, quindi il costo del denaro non è possibile che sia più basso qui rispetto a quello che è fuori Valle, anzi in alcuni casi, e questo emerge da quello che è il libero mercato, il costo è più alto.

In questo senso, rispetto a un tasso di riferimento che è una misura fissa, prima avevamo come commissione il 2 percento, adesso lo abbiamo portato all'1 percento.

Per quanto riguarda l'1,25 percento, lo 0,25 deriva dal fatto che loro si accollano le spese d'istruttoria, quindi noi gliele paghiamo attraverso il riconoscimento di uno 0,25 percento in più, però tutta quest'operazione va, attraverso questo disegno di legge, ad indirizzare 1.800 mutui per 140 miliardi di valore verso istituti di credito locali, quindi è una ricchezza che verrà reinvestita in loco.

È questo l'aspetto politico importante da non sottovalutare che emerge dal disegno di legge che è stato - come dicevo prima - una conseguenza obbligata a causa dell'ottusità, ma non dei responsabili locali delle banche nazionali bensì dei centri delle banche stesse perché noi abbiamo avuto incontri con loro, con l'ABI e in questi incontri ci siamo trovati davanti ad una chiusura completa.

La paura che c'era alla base di tutto era quella di andare a rinegoziare su larga scala in una regione piccola come la Valle d'Aosta e di avere di riflesso un fenomeno che si sarebbe allargato su tutto il territorio nazionale per cui molte di queste banche, che vivono quasi esclusivamente su questi mutui che attualmente hanno dei tassi rilevanti, avrebbero avuto delle difficoltà. Questo ci è stato detto in modo esplicito, in questi termini: "Noi non possiamo entrare qui soltanto per quanto riguarda la vostra Valle anche se comprendiamo che i numeri non sono tanto alti perché significherebbe creare un precedente e quindi aprire a tutto un discorso".

È stata fatta questa scelta e io credo che si sia arrivati a un buon disegno di legge che, come dicevo prima, consente di andare a collaborare attraverso delle convenzioni che dovremmo definire con istituti di credito locali dando la possibilità agli stessi di trattare una quantità di denaro che comunque rimane come ricchezza in mano alla Comunità valdostana.

Per quanto riguarda la forza contrattuale, già in quanto ho detto si evidenzia che non può esserci un discorso di questo genere, ma non può esserci soprattutto per quanto riguarda questo tipo di mutuo perché non siamo noi come Regione a gestire direttamente un nostro mutuo. Non siamo intervenuti già lo scorso anno perché non eravamo noi parte direttamente chiamata in causa, ma interveniamo solamente nell'abbattimento dei tassi, quindi non siamo noi direttamente coinvolti come lo siamo per quanto riguarda i fondi di rotazione in quest'operazione, ma interveniamo su delle leggi che prevedono questa forma d'intervento regionale. Ci sono delle leggi datate, vecchie, come dicevo prima, che non abbiamo più fatto.

Per quanto riguarda la legge n. 457, questo è un problema che esiste; con questa legge ci siamo posti un obiettivo e non di più perché è un disegno di legge importante, ma il suo obiettivo è quello d'intervenire in tutte le leggi regionali in cui la Regione interviene in conto interesse nei cinque settori, sulle dodici leggi e non di più. Allora la parte della n. 457 che rientra nella n. 56 sicuramente beneficerà di quest'intervento, per quanto riguarda il resto non è possibile perché non è una legge che per conto suo va a definire una specifica d'intervento, ma è una legge che interviene su delle leggi regionali già esistenti che hanno tutta una loro logica di specifiche d'intervento per parificarle ai fondi di rotazione, quindi per creare questa funzionalità all'interno del nostro tessuto dei mutui su cui la Regione interviene.

Se noi dovessimo entrare nel merito di leggi statali che esistono in Valle d'Aosta, rischieremmo di andare ad aprire un fronte che non riusciremmo più a controllare, mentre credo che questo potrebbe essere oggetto di regolamentazione specifica nei vari settori tenendo conto nel settore proprio dell'esigenza d'intervenire o meno rispetto a una problematica e non con questo disegno di legge, ripeto, che si pone altri obiettivi.

E ancora, la legge n. 457 - riprendo un ragionamento che mi è stato fatto dagli uffici che non può essere sottovalutato - potrebbe, entrando in questo tipo di disegno di legge, creare delle disparità rispetto a coloro che hanno beneficiato della n. 457 fuori Valle, quindi se andiamo a creare un sistema per cui vi sono coloro che hanno beneficiato della legge nazionale n. 457 e che abitano fuori Valle rispetto a coloro che abitano in Valle, la stessa legge io dico, rischiamo di avere dei problemi di approvazione di questa legge dovuta a quest'aspetto.

Non siamo andati ad esaminare in tutti i settori perché sicuramente c'è questa legge che ha evidenziato il Consigliere Beneforti, ma ci sono anche in altri settori delle leggi nazionali che hanno operato in passato e su cui si sono attivati dei mutui, ma se andiamo ad intervenire in questa direzione rischiamo di vanificare gli obiettivi che il disegno di legge si pone e di creare dei problemi tali da farci poi avere difficoltà in sede di concessione di visto.

Questa è la motivazione per cui invito il Consigliere Beneforti a ritirare il suo emendamento perché non vedo come possiamo inserire una legge statale in questo progetto perché questo esula dalle nostre competenze e dagli obiettivi che ci siamo posti con questa stesura.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) L'Assessore mi ha invitato a ritirare l'emendamento, devo dire se lo ritiro oppure no…

Presidente Consigliere Beneforti, le do la parola, le chiedo solo di rispettare la procedura, pertanto le do la parola sull'articolo 1. Si passa all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 35. La parola al Consigliere Beneforti sull'articolo 1. Vuole parlare subito, immagino.

Beneforti (PVA-cU) Parlo quando mi dà la parola.

Presidente Non chiede la parola, allora.

La parola al Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (Aut) Approfitto dell'articolo 1 anche perché se si inizia a votare l'articolato, è giusto fare la dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Assessore Agnesod, lei ha cercato di rispondere alla mia domanda dandomi spiegazioni in parte comprensibili, però noi riteniamo che sia mancata una certa forza contrattuale verso le banche da parte dell'Amministrazione perché, visto che sono tutte banche con sedi locali, sappiamo che forza ha un'amministrazione pubblica come la Regione Valle d'Aosta, quindi si poteva fare qualcosa di meglio sull'ottenimento dei tassi definiti o in fase di definizione per risolvere questo problema dei 1.800 mutui ancora in questa situazione.

Questo è un nostro rammarico in tutta la vicenda perché se la Regione è lei stessa alla fine succube delle banche, la cosa ci preoccupa assai.

Con questo rammarico gli Autonomisti comunque voteranno questo provvedimento perché è un provvedimento atteso ed è un provvedimento giusto nei confronti di tutte quelle famiglie che fino ad oggi pagavano un tasso molto più alto rispetto alle altre solo perché avevano utilizzato una procedura rispetto ad un'altra. Voteremo, ma con questo rammarico che ho esplicitato prima.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Non concordo con le giustificazioni che ha portato l'Assessore per convincermi a ritirare l'emendamento.

L'Assessore dice che la nostra legge può incappare nell'Ufficio di Coordinamento, che non può approvarla perché noi facciamo delle differenziazioni rispetto ai mutui concessi fuori Valle; ma anche, quando abbiamo approvato la legge n. 56, abbiamo previsto delle condizioni di miglior favore proprio rispetto alla n. 457; siccome lo Stato dava una cifra inferiore a quella che dava la Regione, allora noi demmo la differenza, portando il mutuo a livello regionale. Teniamo presente che le convenzioni sono state fatte con l'Istituto San Paolo e come previsto dalle altre leggi si paga la penale e le spese aggiuntive per rinnovare il contratto, per cui si può fare lo stesso per i cittadini che hanno avuto la legge n. 457. Come si fa con quelli della n. 56 si può fare con quelli della n. 457, non vedo perché non ci possa essere una parificazione di trattamento per tutti coloro che hanno avuto il mutuo della casa.

So anch'io che questa legge interviene sulle leggi regionali, ma come è passata la n. 56, che era un'aggiunta alla n. 457 e che - se vogliamo andare a vedere - portava ugualmente allo sbarramento rispetto al resto d'Italia, non capisco perché oggi non lo si voglia fare con questi cittadini che sono un numero molto limitato. Troviamo un'altra giustificazione, ma non questa, pertanto non mi sento, per giustizia, di ritirare l'emendamento che ho presentato.

Presidente La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Annunciando il voto favorevole sull'articolo 1, volevo fare un'osservazione forse accademica su un punto che, secondo me, costituisce un pregiudizio perché poi su questo pregiudizio vengono fatte delle considerazioni di carattere politico-finanziario.

Quello che a mio giudizio è un pregiudizio è questo, l'ho sentito ripetere dall'Assessore Agnesod: "In Valle d'Aosta c'è un costo del denaro più alto perché c'è poca concorrenza". E' verissimo che in Valle d'Aosta il costo del denaro è più alto che in tutto il resto d'Italia, ma dubito che il costo del denaro sia più alto perché c'è poca concorrenza.

Ritengo che non sia così e cerco di spiegare il perché. Credo che oggi di concorrenza bancaria in Valle d'Aosta ne abbiamo come dalle altre parti d'Italia, basta uscire per Aosta per vedere che c'è uno sportello bancario ogni 50-100 metri, perfino nei paesini vi sono due o tre sportelli bancari e vi assicuro che queste banche si fanno una concorrenza sfrenata, si portano via i clienti con tutti i modi leciti possibili e vi assicuro anche che, rispetto a 10-20 anni fa, i clienti sono molto più smaliziati, cioè non c'è più quasi nessuno che va a fare un fido senza contrattare, senza girare tre o quattro banche.

Se la poca concorrenzialità fosse un dato vero, bisognerebbe immaginare che c'è un cartello anticoncorrenza di tutte le banche che optiamo in Valle d'Aosta per fare un punto o un punto e mezzo in più di interesse rispetto al resto d'Italia e invece io dico che non è così, questo è un pregiudizio.

È che le banche in Valle d'Aosta trovano un mercato che non trovano fuori Valle perché qui la banca più grande è l'Amministrazione regionale e tutti gli enti collegati. Se guardiamo un bilancio di una banca locale, vediamo che, mentre in Piemonte, in Trentino Alto Adige, in Lombardia una banca impiega con gli investimenti ai privati il 75-80 percento del depositato, qui una banca locale quando impiega il 50 percento si "lecca le dita". Questo 50 percento che impiega deve essere rimunerato un punto in più rispetto all'Alto Adige, alla Lombardia e al Piemonte, altrimenti la banca non vive. E non mi riferisco alla banca speculativa, mi riferisco anche alla banca cooperativa, alla banca che non ha scopi di lucro. Altrimenti, dicevo, non vive perché, a fronte di 100 di deposito, qui invece che impiegare 80, impiega 50 e quello che rende alla banca non è, soprattutto oggi, investire i soldi in Bot o in azioni, ma è quello di prestarli ai privati, alle imprese, alle famiglie, eccetera che fanno: mutui, fidi, aperture in conto corrente, eccetera.

Allora ragioniamo su questo dato perché sento ripetere da più parti questa cosa che apparentemente è vera, ma se andiamo ad approfondire scopriamo che il motivo reale forse non è quello ritenuto vero.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

All'articolo 2 abbiamo l'emendamento del Consigliere Beneforti che recita:

Emendamento Al comma b) dell'articolo 2 aggiungere il punto 6) come segue:

"- Legge 5 agosto 1978 n° 457 e seguenti

- Norme per l'edilizia residenziale

Piano decennale -"

La parola all'Assessore al bilancio, finanze e programmazione, Agnesod.

Agnesod (UV) Ribadisco quello che ho detto prima. Si tratterebbe, se dovessimo decidere d'inserire un discorso di questo genere, di un intervento nuovo su un settore specifico che invece dovrebbe essere, se si vuole andare a verificare questa problematica, oggetto di un intervento specifico di settore.

C'è un'altra questione tecnica: abbiamo fatto per tutto l'impianto della legge la copertura finanziaria, per quanto riguarda quest'aspetto specifico non sappiamo quale sarà la spesa, pertanto anche dal punto di vista tecnico è un emendamento che non ha copertura, quindi ci asterremo sull'emendamento.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Volevo solo ricordare all'Assessore Agnesod che questo problema è stato sollevato venti giorni fa in commissione e, quando lui è venuto in commissione, gli abbiamo posto il problema chiedendogli di accertarsene; dopo venti giorni mi viene a dire che non c'è la copertura finanziaria? Ma questo vuol dire che gli approfondimenti richiesti non sono stati fatti, magari perché ha parlato in commissione Beneforti, un consigliere di minoranza; questo è l'ascolto che ci viene dato.

Lo sa il presidente di commissione, lo sa l'Assessore, come lo sa il funzionario Gerbelle al quale chiesi di accertarsi con Créton della Fédération delle cooperative qual era la situazione. Allora facemmo tutto tramite la Fédération e l'Assessore ai lavori pubblici. Infatti i mutui sono stati stipulati con l'Istituto San Paolo tramite l'Assessorato dei lavori pubblici. Oggi si possono disdire quelle convenzioni e riaprire un altro mutuo così come si fa per tutti gli altri, ma non si trovi la scusa che non c'è la copertura finanziaria perché noi vi avevamo chiesto di approfondire il discorso in tempo utile.

Presidente La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) Il Consigliere Beneforti ha chiesto di approfondire ed è stato approfondito il discorso. Sono stato dagli uffici, mi è stato detto chiaramente che questo discorso non rientra in questo tipo di operazione. Le 12 leggi prevedono interventi regionali, mentre questa non lo prevede. Niente toglie che con un intervento di settore si possa andare a verificare, ma è una scelta politica diversa da questa.

Questa è la risposta che mi hanno dato gli uffici, che mi hanno convinto nella relazione di venire qui a portare il disegno di legge, quindi non c'entrava per niente il finanziamento. Il finanziamento è un discorso tecnico che ha fatto adesso l'Assessore e comunque non si potrebbe farlo perché non c'è il finanziamento previsto.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento Beneforti:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 21 (Agnesod, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.