Oggetto del Consiglio n. 708 del 23 giugno 1999 - Verbale
OGGETTO N. 708/XI - NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 13 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1993, N. 88 (ISTITUZIONE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINTVINCENT)".
Il Presidente LOUVIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIÉRIN, che presenta un emendamento.
Intervengono i Consiglieri COLLÉ, BENEFORTI e TIBALDI.
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Si dà atto che, dalle ore 17,53, presiede il Vicepresidente Marco VIÉRIN.
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Intervengono i Consiglieri LA TORRE e CURTAZ.
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Si dà atto che, dalle ore 18,00, presiede il Vicepresidente LA TORRE.
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Interviene il Vicepresidente Marco VIÉRIN.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIÉRIN.
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Si dà atto che, dalle ore 18,09, presiede il Presidente LOUVIN.
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Interviene per mozione d'ordine, il Consigliere TIBALDI, che chiede che la compilazione delle schede avvenga al tavolo di votazione.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, recante "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent)";
Richiamato in particolare l'articolo 3, comma 1, (Comitato di gestione) della citata legge regionale, il quale stabilisce che la Gestione straordinaria regionale è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre membri ;
Richiamato altresì l'articolo 4 (Nomina del Comitato di gestione) della citata legge regionale, il quale prevede che i componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale) e che il compenso dei componenti del Comitato di gestione è stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale;
Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale citata il Comitato di gestione può delegare, nel rispetto dello statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega;
Considerato altresì che l'articolo 5 della legge regionale citata dispone che nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e ne definisce l'ulteriore emolumento specificamente connesso alla carica, in misura tale che l'emolumento complessivo corrisposto al Presidente non sia in ogni caso superiore all'indennità lorda corrisposta, dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale;
Precisato che i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico spettanti ai componenti del Comitato di gestione, saranno corrisposti a carico della Gestione straordinaria regionale;
Visto l'articolo 5bis della legge regionale citata che dispone in ordine ai requisiti di professionalità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente;
Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere alla nomina dei componenti del Comitato di gestione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto l'articolo 8 del Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del Decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario PERRON e degli scrutatori Consiglieri MARGUERETTAZ, PICCOLO e CUC;
Dato atto che i Consiglieri BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, Secondina SQUARZINO e TIBALDI, presenti in aula, dichiarano di non partecipare alla votazione;
Con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: trentaquattro;
- Consiglieri votanti: ventinove;
- Schede nulle: una;
- Schede valide: ventotto;
Schede bianche: quattro.
Hanno riportato voti:
ARRIGONI Alberto: ventidue;
GILI Leonardo: ventuno;
TUOSTO Domenico: ventiquattro;
Dato atto che prendono la parola i Consiglieri CURTAZ e Secondina SQUARZINO (che dichiara il suo voto contrario alla deliberazione);
Proceduto a votazione a scrutinio palese relativamente alla deliberazione nel suo complesso, con l'emendamento del Presidente della Giunta regionale Dino VIÉRIN, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: trentaquattro;
- Consiglieri votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventiquattro;
Voti contrari: cinque;
- Astenuti: cinque, i Consiglieri COLLÉ, COMÉ, LANIÈCE, MARGUERETTAZ e Marco VIÉRIN;
DELIBERA
1) di nominare i componenti del Comitato di gestione della Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88, così come modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13 recante "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent)", nelle persone di
a) ARRIGONI Alberto, nato a Varese il 14 marzo 1945, residente a Milano, V.le Piceno, 19;
b) GILI Leonardo, nato a Villarboit (VC) il 23 marzo 1949, residente a Villarboit (VC), Via G. Marconi, 5;
c) TUOSTO Domenico, nato a Postumia il 17 novembre 1935 e residente in San Fermo della Battaglia, Via Mons. A. Valli n. 4/C;
2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale, il compenso dei componenti del Comitato di gestione nella misura del sessanta per cento dell'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico, regolarmente documentate;
3) di dare atto che alla nomina del Presidente del Comitato di gestione provvederà, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge regionale, il Comitato medesimo, nella sua prima riunione;
4) di stabilire che nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale, sarà facoltà della Giunta regionale integrare il compenso di ciascun componente del Comitato, su proposta del Comitato medesimo e tenuto conto delle deleghe attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
5) di dare atto che i compensi ed i rimborsi delle spese di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), saranno corrisposti a carico della Gestione straordinaria regionale.
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