Oggetto del Consiglio n. 375 del 21 ottobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 375/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti".

Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:

Lo stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 362 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario, non risulta sufficiente a far fronte alla spesa necessaria all'attuazione, in Valle d'Aosta, della bonifica sanitaria del bestiame nell'anno 1976.

Non è un fatto nuovo la carenza degli stanziamenti annui per le finalità di cui alle leggi regionali sopracitate; tanto è vero che già in precedenza, le spese annue relative agli indennizzi di abbattimento, ai sussidi vari per i conduttori di alpeggi e all'acquisto di materiale dovevano, in parte, essere imputate sul bilancio dell'anno seguente, per carenza di fondi nel bilancio dell'anno in cui si verificano le spese stesse. Ciò determinava una continua insufficienza degli stanziamenti da destinare alle spese di competenza dell'esercizio in corso.

In questi ultimi anni le spese sono aumentate a causa soprattutto:

1) dell'aumento del numero dei collaboratori veterinari e delle retribuzioni degli stessi;

2) dell'aumento degli indennizzi per il bestiame destinato all'abbattimento, perché mantiene pressoché costante nonostante l'allargamento delle zone sottoposte a bonifica; però l'indennizzo medio è attualmente dell'rodine di lire 100.000 a capo, contro un indennizzo medio di lire 40.000 all'inizio della bonifica;

3) dell'aumento dei costi dei materiali e medicinali impiegati nell'attuazione della bonifica del bestiame.

Pertanto, per l'anno in corso, al fine di poter far fronte alle spese di cui si tratta, è necessario aumentare di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo 362 del bilancio, mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo 271 del bilancio stesso.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra ampiamente la proposta alla luce della soprariportata relazione.

Il Consigliere MONAMI vuole fare osservare che, dopo anni di pratica del risanamento del bestiame, con il diminuire della diffusione delle malattie, l'onere a carico della Regione dovrebbe diminuire.

Il Consigliere LUSTRISSY, costatato che ormai il livello di diffusione delle malattie infettive del bestiame ha raggiunto limiti tali da non destre preoccupazioni di sorta, rappresenta l'opportunità di rivedere l'impostazione della politica di risanamento del bestiame, riducendone i costi.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nel condividere la posizione del Consigliere Lustrissy, auspica che la Commissione consiliare per l'Agricoltura possa esaminare a fondo la questione e formulare concrete proposte al Consiglio.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ sostiene invece, citando dati statistici, che le malattie infettive del bestiame sono tutt'altro che debellate per cui è più che mai opportuno proseguire nell'opera di risanamento.

Dopo una breve replica del Consigliere Monami, il Vice Presidente PERRUCHON, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), senza modificazioni.

Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazione per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

Voti favorevoli: ventisei;

Voti contrari: due.

Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti".

---

Disegno di legge regionale n. 238

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1976, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1962, N. 13, E 30 AGOSTO 1970, N. 24, RECANTI NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME AFFETTO DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all'anno 1976, la maggiore spesa di lire duecento milioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 362 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 362 "Spese per la bonifica sanitaria del bestiame" - L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)" - L. 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì