Oggetto del Consiglio n. 28 del 14 febbraio 1974 - Verbale

OGGETTO N. 28/74 - Agevolazioni per la definizione delle pendenze in materia di tributi degli enti locali. (Ritiro di Mozione)

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione, presentata dal Consigliere Parisi, concernente l'oggetto: "Agevolazioni per la definizione delle pendenze in materia di tributi degli Enti Locali", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

MOZIONE

Il Consiglio regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta

VISTI il decreto 5.11.1973, n. 660, e la legge 19.12.1973, n. 823, recanti norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

CONSIDERATA la importanza di tale normativa per numerose e qualificate categorie di contribuenti, in relazione soprattutto alla grave crisi congiunturale in atto;

RILEVATO che la sollecita concreta applicazione di tali norme può agevolare il corretto inizio della riforma tributaria e, nel contempo, può consentire un opportuno intervento a favore di importanti settori dell'economia nazionale;

RILEVATO altresì che la maggior parte dei Comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per quanto risulta, non si sono ancora giovati delle facoltà concesse dall'art. 9 del Decreto legge n. 660 così come notificato dalla legge n. 823 per l'applicazione dei benefici portati dalle nuove disposizioni di legge anche per i tributi locali (ed in particolare imposta di famiglia, di patente, valore locativo, incremento valore aree fabbricabili, contributi di miglioria, fognature, ecc.) e che tale facoltà è esercitabile solo entro il 28.2.1974;

IMPEGNA

la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta a svolgere ogni più opportuno intervento presso le Amministrazioni Comunali del territorio, perché vengano immediatamente adottate le delibere comunali per l'applicazione delle agevolazioni previste dai soprarichiamati provvedimenti legislativi.

F.to: Il Consigliere regionale G. Parisi

Il Consigliere PARISI illustra brevemente la mozione e si dichiara disposto a ritirarla, dal momento che gli è stata contestata la competenza della Regione in materia, auspicando, comunque, che i Comuni provvedano in merito di loro iniziativa.

Il Presidente della Giunta, DUJANY, dichiara infatti che l'adozione delle deliberazioni per l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui ai provvedimenti citati nella mozione è un atto lasciato dai provvedimenti stessi alla discrezione dei Comuni; perciò la Giunta regionale non può assolutamente intervenire in merito.

Il Consigliere CHANU dichiara di condividere il parere del Presidente della Giunta per quanto concerne il rispetto dell'autonomia comunale. Osserva, d'altra parte, che i Comuni sono perfettamente a conoscenza delle norme dei provvedimenti citati in mozione e che il condono fiscale in materia di tributi locali potrebbe anche trovarsi in un atto discriminatorio a favore dei cittadini "furbi". Dichiara, pertanto, che la mozione in esame non può essere accolta.

Il Consigliere ANDRIONE si dice d'accordo sul rispetto dell'autonomia comunale; rileva però che, anche in questa occasione, la legge finirà comunque per creare due categorie di cittadini: quelli residenti in Comuni che deliberano l'applicazione del condono tributario e quelli residenti in Comuni che non ritengono di doverlo fare.

Il Consigliere PARISI ribadisce di ritirare la mozione in oggetto.

Il Consiglio prende atto.