Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3037 del 25 marzo 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998

OGGETTO N. 3037/X Disegno di legge: "Norme in materia di illuminazione esterna"

Articolo 1 (Finalità e campo di applicazione)

1. La presente legge ha per finalità:

a) il contenimento dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale;

b) la salvaguardia della fauna notturna e delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;

c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non professionali, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.

2. Ai fini della presente legge, viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge tutti gli impianti di entità modesta fino a cinque centri luminosi, in ciascuno dei quali le sorgenti di luce non emettano un flusso luminoso maggiore di 1.200 lumen; si intende per centro luminoso il complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalle lampade in esso installate e dagli eventuali ausiliari elettrici, anche se non incorporati.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica altresì alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo forestale valdostano, alla Protezione civile, ai servizi antincendio, alle strutture aeroportuali, agli interventi di soccorso, alle gallerie e sottopassi, alla segnaletica luminosa di sicurezza.

Articolo 2 (Divieti ed obblighi)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, con le eccezioni di cui all'articolo 4, fasci orientati dal basso verso l'alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili.

2. Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui all'articolo 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore.

Articolo 3 (Norme tecniche)

1. Entro dodici mesi dall'emanazione delle norme dell'UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica.

Articolo 4 (Deroghe)

1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà, per i cantieri di lavoro, per l'illuminazione di monumenti, edifici o siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, consentire deroghe per motivi di sorveglianza e per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

Articolo 5 (Attestazione di conformità)

1. Alla fine dei lavori di esecuzione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3, l'installatore deve rilasciare al committente un certificato di conformità degli stessi alla presente legge.

2. Il controllo del certificato di conformità dell'esecuzione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3 è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Articolo 6 (Monitoraggio)

1. Sono demandati all'ARPA:

a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di enti pubblici e privati;

b) la raccolta e l'esame della documentazione in merito all'applicazione della presente legge.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 2 e 3, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito formulato dagli organi competenti, è sottoposto alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste si seguono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'ammontare delle sanzioni è iscritto nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

Articolo 8 (Oneri)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annue, grava sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

Président La parole au rapporteur, Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) Si tratta di un semplice disegno di legge relativo alla regolamentazione dell'illuminazione esterna notturna che da più parti e da tempo è stata indicata come una delle fonti di inquinamento dell'ambiente naturale nel quale viviamo.

Si tratta di un problema che è nato da prima all'interno di ristretti campi scientifici e tecnici, soprattutto in relazione all'osservazione astronomica - ricordo che questa Regione ha intenzione di procedere alla costruzione di un osservatorio di questo tipo in quel di Saint-Barthélemy -; la presenza evidentemente di una diffusa illuminazione esterna notturna provoca conseguenze di cattiva leggibilità dell'osservazione del cielo per cui proprio dai problemi nati in questo settore era venuta emergendo l'esigenza di giungere ad una regolamentazione delle apparecchiature che devono essere impiegate in questo campo.

Successivamente la sensibilità del mondo scientifico verso questo settore si è diffusa anche nei confronti dei fenomeni migratori degli animali che sarebbero interessati dalla presenza di questa fenomenologia di inquinamento.

Il disegno di legge è molto semplice e si riferisce ad una minimale regolamentazione della tipologia delle apparecchiature illuminotecniche da porre in opera, riconducendo - così è stato deciso in Commissione diversamente dal testo che era stato licenziato dalla Giunta - all'ARPA tutto il necessario monitoraggio della questione.

Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) Ritengo utile questa legge. Quando parliamo di altre leggi in altri settori cerchiamo, come è stato per l'urbanistica, di diminuire il numero delle leggi, invece questa è una maniera di aumentare le leggi in questo campo. Queste norme, secondo me, potevano essere contenute nel piano territoriale paesistico in cui si metteva una norma anche per l'illuminazione esterna, ritengo che sia un qualcosa in più da gestire per l'Amministrazione e per i pubblici amministratori, già si è ottenuto che fosse l'ARPA e non qualche altro gruppo costituito all'occorrenza a controllare queste emissioni ed è già un passo avanti, però ripeto che queste dovevano essere norme contenute nel PTP.

Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, on passe à l'examen du projet de loi dans le texte prédisposé par la IIIème Commission. On vote l'article 1er:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 2:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 3:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 4:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 5:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 6:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 7:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote l'article 8:

Présents, votants et favorables: 26

Président On vote la loi dans son ensemble:

Présents, votants et favorables: 24

Le Conseil approuve à l'unanimité.