Oggetto del Consiglio n. 3036 del 25 marzo 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998
OGGETTO N. 3036/X Disegno di legge: "Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, regolamenta le produzioni vegetali e animali di prodotti destinati all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica; disciplina inoltre l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE, n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori.
Articolo 2 (Disposizioni per le produzioni biologiche)
1. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni.
2. I principi ed i metodi di allevamento per le produzioni animali biologiche sono definiti, in sede di prima applicazione della presente legge, negli allegati A, B e C. Gli allegati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 3 (Definizioni)
1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
2. Si definisce azienda agricola biologica quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91 su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.
4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che rispetta le norme previste dal reg. (CEE) 2092/91 sui terreni e negli allevamenti per un periodo di almeno due anni.
5. Si definisce prodotto spontaneo il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel reg. (CEE) 2092/91.
6. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme del reg. (CEE) 2092/91.
7. Si definisce produttore biologico l'operatore che nell'ambito della propria azienda alleva, produce, imballa ed effettua la prima etichettatura dei prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico.
8. Si definisce preparatore l'operatore che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'articolo 4, comma 3, del reg. (CEE) 2092/91 e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.
9. Si definisce raccoglitore dei prodotti spontanei l'operatore che raccoglie prodotti spontanei su superfici certificate biologiche da un organismo di controllo.
Articolo 4 (Funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica)
1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata struttura competente, esercita le seguenti funzioni:
a) vigilanza sull'attività degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, da esercitare presso le strutture degli stessi presenti in regione nonché presso le aziende condotte dagli operatori biologici;
b) espletamento delle funzioni e dei controlli previsti sugli eventuali operatori biologici che non aderiscono a nessun organismo di controllo autorizzato;
c) tenuta dell'elenco degli operatori biologici;
d) formazione ed aggiornamento dei tecnici, dei produttori e dei trasformatori che operano o che intendono operare nell'agricoltura biologica;
e) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;
f) informazioni ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso dei prodotti biologici;
g) promozione per i prodotti biologici;
h) invio alle competenti autorità di dati e di informazioni dalle stesse richiesti;
i) predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell'applicazione della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lett. d), e), f) e g), la struttura competente può stipulare convenzioni con le associazioni di produttori biologici, università, istituti, enti pubblici e soggetti privati.
Articolo 5 (Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
1. Gli operatori biologici delle aziende di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 7, sono tenuti a:
a) rispettare le norme del reg. (CEE) 2092/91 in relazione alla specifica attività svolta;
b) essere iscritti all'elenco degli operatori biologici;
c) comunicare alla struttura competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;
d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute con l'esercizio dell'agricoltura biologica;
e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;
f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dall'attuale normativa;
g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al reg. (CEE) 2092/91 dei prodotti agricoli, trasformati e non trasformati, eventualmente utilizzati.
Articolo 6 (Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati)
1. La struttura competente, ai sensi del d.lgs. 220/1995, svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al suddetto decreto.
2. Si intende per vigilanza la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV del d.lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati agenti sul territorio regionale. Rientra altresì nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 220/1995.
3. La struttura competente svolge la vigilanza di cui al comma 2 predisponendo un programma annuale. Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori biologici, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 7.
4. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, dispone, entro trenta giorni dall'accertamento, tempi e modalità affinché l'organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorsi tali termini, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, se del caso, propone al Ministero per le politiche agricole la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 220/1995.
5. La struttura competente, congiuntamente al programma annuale, predispone un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.
Articolo 7 (Elenco regionale degli operatori biologici)
1. È istituito presso la struttura competente, come previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 220/1995, l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso nelle tre seguenti sezioni:
a) produttori agricoli;
b) preparatori;
c) raccoglitori dei prodotti spontanei.
2. Gli operatori biologici che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato I del reg. (CEE) 2092/91 sono tenuti a notificare, allegando la documentazione prevista dal regolamento stesso, l'inizio delle loro attività, ovvero il loro prosieguo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla struttura competente. La notifica è sottoscritta dall'operatore biologico con firma autenticata. Copia della notifica è trasmessa all'eventuale organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore biologico fa riferimento.
3. La struttura competente è incaricata di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per le politiche agricole, l'elenco regionale come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 220/1995.
4. L'elenco regionale degli operatori biologici di cui al comma 1 è pubblico ed è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8 (Cancellazione dall'elenco)
1. La struttura competente, su segnalazione dell'organismo di controllo o per accertamento diretto nelle proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici nei confronti dei quali sia stata accertata la perdita dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91.
2. I produttori biologici conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica e i raccoglitori dei prodotti spontanei dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare, trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, una nuova domanda come azienda agricola in conversione biologica.
3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione, trascorsi tre anni dall'emanazione del provvedimento di cancellazione.
4. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco, l'operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
5. La struttura competente, nell'espletamento della funzione di vigilanza sugli operatori biologici di cui all'articolo 6, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità può disporre:
a) la soppressione delle indicazioni previste dall'articolo 2 del reg. (CEE) 2092/91 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b) il ritiro del permesso di commercializzazione dei prodotti concernenti il metodo di produzione biologico, per un periodo da 1 a 6 mesi nel caso di infrazione manifesta o avente effetti prolungati.
6. La struttura competente, riscontrate le irregolarità di cui al comma 5, segnala mediante lettera raccomandata all'organismo di controllo e all'operatore biologico i provvedimenti attuati.
Articolo 9 (Controlli)
1. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti negli elenchi di cui all'articolo 7 possono affidare l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal d.lgs. 220/1995.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento indica i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) 2092/91.
3. Gli organismi di controllo, di cui al comma 1, devono trasmettere alla struttura competente le eventuali irregolarità riscontrate durante i controlli sugli operatori, le sanzioni applicate e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano tipo annuale di controllo. La struttura competente ha sessanta giorni per formulare osservazioni e per approvare il piano con provvedimento dirigenziale.
4. Gli operatori che non intendono aderire ad alcuno degli organismi di controllo ufficialmente autorizzati possono chiedere di essere sottoposti ai controlli espletati direttamente dalla struttura competente.
5. La struttura competente può disporre ispezioni e controlli a campione di cui all'articolo 6, comma 3. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.
6. I titolari delle aziende di cui all'articolo 7 devono consentire ai funzionari regionali incaricati delle ispezioni e dei controlli libero accesso all'azienda, agli impianti e agli uffici e al prelevamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.
Articolo 10 (Commissione regionale)
1. È istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico con i seguenti compiti:
a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
b) formulare proposte di modifica alle norme statali e regionali sull'agricoltura biologica;
c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;
d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.
Articolo 11 (Composizione della Commissione)
1. Fanno parte della Commissione:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;
c) l'assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
d) due rappresentanti delle associazioni di categoria;
e) un rappresentante designato dalle aziende iscritte nella sezione relativa ai preparatori dell'elenco di cui all'articolo 7;
f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo;
g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.
2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
3. I componenti sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
4. La commissione dura in carica cinque anni; si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.
Articolo 12 (Deroghe)
1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, il periodo di conversione può essere prolungato o diminuito a discrezione dell'organismo di controllo.
Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati A, B e C
(... omissis...)
Président La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV) En général les agriculteurs emploient trop de produits phytosanitaires et d'engrais, ce qui entraîne une pollution des aliments et de l'environnement. L'expérience de la lutte guidée et intégrée nous démontre que l'emploi raisonné des produits antiparasitaires peut être réduit d'au moins un tiers.
La sauvegarde du milieu naturel est étroitement liée au développement de l'agriculture et la mesure prise par la CEE en 1997 en matière d'agriculture biologique est un signal positif dans ce sens.
L'agriculture biologique représente une alternative au modèle actuel de développement agricole, car elle prend en compte l'ensemble des facteurs biologiques, l'amélioration continuelle de la connaissance des lois qui gèrent la production et l'emploi des techniques à la fois moins dangereuses pour la santé humaine et plus respectueuses de l'écosystème, tout en demeurant productives et efficaces. L'agriculture biologique n'est pas un retour au passé, mais bien la remise en valeur des pratiques agronomiques utilisées avant l'introduction des produits de synthèse.
Les techniques proposées se basent sur les dernières connaissances acquises concernant le cycle des éléments nutritifs et la biologie des organismes qui composent l'écosystème agricole.
L'agriculture européenne souffre des problèmes causés par les excès d'une production obtenue avec l'emploi massif d'engrais et de pesticides artificiels. D'un autre côté les consommateurs demandent toujours plus et précisément des denrées sans résidus toxiques.
Nella nostra Regione, malgrado che l'impiego di concimi chimici sia il più basso d'Italia, pochi agricoltori hanno già ottenuto il riconoscimento di operatore dell'agricoltura biologica; questo è dovuto, oltre che all'eccessivo costo dei controlli e delle certificazioni, anche dal fatto che il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 impone delle norme attuative che non tengono conto delle condizioni strutturali della Regione.
Visto che per la specificità dello Statuto della Valle d'Aosta abbiamo potestà legislativa primaria in materia di agricoltura, con questo disegno di legge oltre a recepire quanto ci può interessare del decreto n. 220/95, andiamo a regolamentare le produzioni vegetali, animali e per prodotti destinati all'alimentazione umana, ottenuti secondo il metodo di produzione biologica, offrendo la possibilità di avvalersi di un sistema di controllo pubblico.
Si vanno a definire in modo dettagliato i principi e i metodi per le produzioni biologiche zootecniche che garantiscano l'osservanza delle normative e questo a beneficio dei consumatori e degli stessi produttori che potranno trarre maggiori benefici economici per produzioni di accertate qualità naturali.
Vengono dettate delle precise regole per quanto concerne gli alimenti per la produzione di carne, latte e uova, la produzione del miele e dei suoi derivati, la trasformazione e il condizionamento di prodotti di origine animale e di derrate alimentari. Vengono stabilite le funzioni che la struttura regionale competente, cioè l'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali, deve esercitare oltre agli obblighi degli operatori e le modalità di vigilanza.
È prevista l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori biologici suddiviso in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori dei prodotti spontanei.
Infine, per una migliore applicazione delle norme, è prevista la costituzione di una commissione regionale con funzione consultiva che potrà all'occorrenza avvalersi di esperti esterni.
Con l'approvazione del presente disegno di legge, con il quale diamo attuazione agli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91, diamo anche un positivo e concreto segnale per quanto concerne la lotta contro l'inquinamento chimico e l'impoverimento del suolo.
È noto a tutti, infatti, che l'agricoltura tecnologica, oltre a sfruttare in modo eccessivo il suolo, produce problemi e rischi molto gravi per l'uomo e la natura. L'agricoltura biologica contribuisce a liberare il suolo dall'inquinamento chimico e con questo provvedimento dovremmo contribuire ulteriormente alla disincetivazione dell'uso di pesticidi e veleni per offrire al mercato e ai consumatori prodotti di altissima qualità non troppo presenti in altre regioni d'Italia dove prevale l'agricoltura tecnologica e dove il rispetto della natura viene meno.
Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Vallet.
Vallet (UV) Pour remercier le rapporteur. Avec ce projet de loi on achève le programme de législature en ce qui concerne la matière de l'agriculture.
Ce projet de loi est le fruit d'un travail complexe qui a été fait par un groupe de travail qui a vu la participation aussi des représentants des organisations des producteurs et des consommateurs que je remercie à cette occasion.
On n'a pas évidemment la présomption d'avoir résolu les problèmes de l'agriculture valdôtaine en approuvant ce projet de loi, mais quand même d'offrir aux agriculteurs des règles sûres auxquelles ils peuvent faire référence s'ils désirent reconvertir leur production par des systèmes d'agriculture biologique.
Je pense qu'il s'agit là d'une ultérieure opportunité qui est offerte à nos agriculteurs; il s'agit de produits qui ont sur le marché une valeur ajoutée considérable donc j'estime qu'il s'agit là d'une bonne opportunité.
A côté de ce projet de loi, nous avons prévu dans un sous-programme du Règlement n° 2078/92, qui est en ce moment à l'approbation de la Commission de l'Union européenne, des mesures qui prévoient des aides pour les agriculteurs qui décident de reconvertir leurs entreprises.
J'invite donc le Conseil à bien vouloir voter ce projet de loi.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Sono più d'accordo con l'Assessore che con quello che è stato enfatizzato dal "rapporteur" della legge perché sono convinto anch'io che l'agricoltura biologica debba andare a coprire un settore di mercato, senz'altro non andrà a coprire tutta l'agricoltura che dovrà diventare di qualità, integrata, ma non esclusivamente biologica. Io spero che diventi tutta biologica, ma più che altro spero che l'agricoltura sia più integrata e più di qualità con meno pesticidi, ma non è detto che diventi tutta biologica.
Ritengo che questo disegno di legge sia un disegno importante per la nostra Regione anche se nella nostra Regione quest'agricoltura biologica sta muovendo i primi passi. Essendo già suscettibile di aiuti l'agricoltura normale perché abbiamo sempre detto che l'agricoltura di montagna è un'agricoltura povera, un'agricoltura che se non aiutata non riesce a sopravvivere, a maggior ragione ritengo che in questo contesto l'agricoltura biologica abbia bisogno di un aiuto se non uguale, superiore. La legge è importante, ma è importante a mio avviso anche il modo in cui questa verrà applicata perché potrebbe rimanere un insieme di buone intenzioni. Vorrei ricordare all'Assessore che per farla applicare serve un ufficio regionale, un gruppo che lavori in Regione affinché quest'agricoltura abbia quello che le è dovuto, date le dimensioni molto piccole delle nostre aziende, senz'altro non potranno competere da sole con le aziende di altre regioni d'Italia che magari sono autosufficienti.
Porto l'esempio di stalle che producono latte e che riescono a confezionarlo da sole, mentre qui potranno essere piccole produzioni e dovrà essere prevista in strutture cooperative già presenti una parte che confezioni prodotto biologico, ad esempio latte o miele. Voglio dire che se la Regione non mette in pratica la legge con dei finanziamenti, la mia paura è che rimanga sulla carta.
Penso che in questa Regione sia molto importante che venga riconosciuta l'autodeterminazione dei produttori biologici, è già stato fatto un passo avanti che può anche mettere in dubbio l'approvazione della legge da parte dello Stato nel far sì che i controlli vengano effettuati non da servizi che sarebbero costosi per il produttore, ma da servizi della Regione che già svolgono controlli in agricoltura. L'importante, ripeto, è che questa legge sia finanziata. La legge ha bisogno che l'Assessorato dell'agricoltura le dia gambe e vedremo nel tempo quali saranno le gambe che le verranno date.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, on passe à l'examen du projet de loi dans le texte prédisposé par la IIIème Commission.
On vote l'article 1er:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 2:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 5:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 6:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 7:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 8:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 9:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 10:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 11:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 12:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 13:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'annexe A:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'annexe B:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'annexe C:
Présents, votants et favorables: 28
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
