Oggetto del Consiglio n. 2955 del 11 febbraio 1998 - Verbale

OGGETTO N. 2955/X - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OGNI UNITĄ DI BOVINO ADULTO (U.B.A.) DEGLI ALLEVAMENTI CON LA QUALIFICA SANITARIA DI UFFICIALMENTE INDENNE PER LA CAMPAGNA DI BONIFICA SANITARIA DEL BESTIAME 1996/1997, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 66.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 15 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere Marco VIERIN.

Replica l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali VALLET.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere Marco VIERIN (voto favorevole del gruppo degli Autonomisti/Autonomistes).

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, che prevede la concessione di misure annuali a favore dei titolari di allevamento che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi;

Richiamato inoltre l'articolo 4 della legge suddetta che stabilisce che il Consiglio regionale determini annualmente con propria deliberazione l'entitą delle misure da concedere per l'acquisizione della qualifica e/o del suo mantenimento, tenendo conto dello stanziamento iscritto in bilancio;

Richiamata anche la legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, (finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 - Legge finanziaria per gli anni 1998/2000) ed in particolare l'articolo 19 che ridetermina in lire 7.500.000.000= la spesa per l'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66;

Rilevato che per la campagna precedente l'entitą della misura era stata fissata in lire 250.000.= e 200.000.= per ogni unitą bovino adulto (U.B.A.), rispettivamente, per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica sanitaria ed in lire 30.000.= per ogni capo ovicaprino e, ritenuto di mantenerla uguale anche per la campagna 1996/1997;

Visto il parere favorevole di legittimitą rilasciato dal Direttore della Direzione Regolamenti Comunitari e Sviluppo Zootecnico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Coordinamento Agricoltura, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l'obiettivo n. 141001 concernente: "Promozione, coordinamento e attuazione di iniziative tendenti al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico regionale";

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: venticinque);

DELIBERA

1) di determinare in lire 250.000.= e in lire 200.000.=, per ogni unitą bovino adulto (U.B.A.), rispettivamente, per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne, ed in lire 30.000.= per ogni ovicaprino, l'entitą della misura da concedere, per la campagna 1996/1997 ai titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi;

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, e di darne esecuzione.

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