Oggetto del Consiglio n. 2939 del 21 gennaio 1998 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1998
OGGETTO N. 2939/X Disegno di legge: "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio".
Articolo 1 (Finalità)
1. In attuazione della competenza primaria di cui all'articolo 2, comma primo, lett. h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Giunta regionale, in relazione all'importanza e all'interesse che riveste, per la regione, la rete di impianti di trasporto a fune ed al regime di concessione previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è autorizzata a concedere ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico incentivi finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento degli impianti a fune e delle strutture ad essi funzionalmente connesse, secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 2 (Iniziative ammesse agli incentivi)
1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi per:
a) la sostituzione, il miglioramento qualitativo o il rinnovo tecnologico di impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o sciovie esistenti;
b) il potenziamento, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico di sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune, compatibili con il mantenimento e la prosecuzione di un sistema di controllo degli accessi unificato a livello regionale;
c) la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, intendendosi per tali le stazioni di partenza e di arrivo, le biglietterie, le officine, i depositi, i locali tecnici, i parcheggi e i raccordi con l'accesso alla viabilità pubblica, le linee di alimentazione elettrica, le cabine di trasformazione, i generatori di corrente nonché, qualora destinati alla protezione degli impianti stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanga;
d) la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante gli impianti di cui alla lett. a).
2. Gli incentivi possono essere erogati per opere da realizzare anche in tutto o in parte al di fuori del territorio regionale, sempreché le stesse siano funzionali, in quanto direttamente collegate, a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.
3. Ricorrendo i casi di cui al comma 2, gli incentivi possono essere erogati solo a soggetti che siano concessionari di sistemi di impianti a fune posti prevalentemente sul territorio regionale.
Articolo 3 (Modalità di intervento)
1. Gli incentivi sono concessi sotto forma di:
a) contributi in conto capitale;
b) mutui.
Articolo 4 (Contributi in conto capitale)
1. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del trentacinque per cento della spesa ammessa.
2. Qualora il soggetto beneficiario sia una società partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione e/o da altri enti locali in misura almeno pari al venti per cento, il limite di intervento può essere elevato fino alla misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammessa.
3. Qualora il soggetto beneficiario sia un ente locale, un'azienda speciale ovvero una società o impresa partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione o da altri enti locali in misura superiore al cinquanta per cento, il limite di intervento può essere elevato fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ammessa.
4. Per la realizzazione, la sostituzione o il rinnovo tecnologico di impianti di particolare importanza strategica ai fini dello sviluppo economico regionale, come tali individuati dal programma regionale per gli impianti a fune, di cui alla legge regionale 29/1997, i limiti massimi di intervento di cui al comma 1 possono essere elevati fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammessa.
Articolo 5 (Mutui)
1. I mutui, concessi a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), gestito dalla Finaosta S.p.A. sulla base della relativa convenzione, sono accordati con le seguenti modalità:
a) ammontare del mutuo fino al novanta per cento della spesa ammessa;
b) durata del mutuo:
1) dieci anni, di cui due di preammortamento, per impianti scioviari e sistemi di biglietteria e di controllo degli accessi;
2) quindici anni, di cui due di preammortamento, per impianti funiviari sotto forma di seggiovie ad attacchi fissi;
3) vent'anni, di cui due di preammortamento, per tutti gli altri tipi di impianti aerei o terrestri;
c) tasso di interesse a carico del mutuatario, determinato con le modalità di cui al comma 2.
2. Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di impianti a fune dell'assessorato competente in materia di turismo e sport, di seguito denominata struttura competente, viene annualmente determinato il tasso di interesse, da applicare ai finanziamenti a carico del fondo regionale di rotazione, nella misura del venticinque per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore fondiario edilizio, in vigore al mese di dicembre dell'anno precedente alla data di stipulazione del contratto relativo alla concessione del mutuo. Nel caso di frazioni di punto il tasso viene arrotondato al punto o mezzo punto inferiore.
3. Nel periodo di preammortamento tecnico intercorrente fino all'avvio dell'ammortamento previsto al comma 1, lett. b), alla somma erogata si applica lo stesso interesse previsto al comma 2.
4. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla convenzione per la gestione del fondo di rotazione.
Articolo 6 (Cumulabilità)
1. Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono tra loro cumulabili fino al raggiungimento della percentuale massima di agevolazione del novanta per cento.
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge, qualora cumulati con quelli previsti da altre leggi dello Stato o della Regione, non possono comunque superare il limite stabilito al comma 1.
Articolo 7 (Domande di intervento)
1. Le domande di ammissione agli incentivi devono essere presentate alla struttura competente entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'irricevibilità.
2. Le domande devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dalla struttura competente, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8.
Articolo 8 (Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria)
1. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui all'articolo 9, la quale esprime un motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata; ai fini dell'istruttoria delle domande di mutuo, le stesse sono trasmesse alla Finaosta S.p.A..
2. La commissione consultiva provvede altresì alla proposta di graduatoria delle domande presentate, in applicazione del seguente ordine decrescente di importanza tipologica degli investimenti:
a) impianti la cui vita tecnica sia in scadenza a norma di legge;
b) impianti in scadenza per revisione generale a norma di legge;
c) linee di collegamento tra centri abitati e impianti di particolare importanza strategica di cui all'articolo 4, comma 4;
d) linee di arroccamento di comprensori esistenti;
e) linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime;
f) sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune;
g) altri interventi.
3. Possono essere ammesse agli interventi le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, alle quali è attribuita la stessa priorità dell'intervento cui si riferiscono, qualora la commissione consultiva abbia accertato che le stesse sono derivate da fatti imprevisti ed imprevedibili.
4. A parità di posizione nella graduatoria, la Commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande, tenuto conto degli aspetti tecnici, economici e gestionali degli interventi cui le stesse si riferiscono.
5. La graduatoria è rinnovata annualmente e le iniziative che, pur inserite in precedente graduatoria, non hanno ottenuto i finanziamenti richiesti possono essere considerate ai fini della formulazione della nuova graduatoria, previa richiesta del proponente ed eventuale aggiornamento del progetto.
Articolo 9 (Commissione consultiva)
1. La commissione consultiva è così composta:
a) il coordinatore dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) il dirigente della struttura competente, o suo sostituto;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti, o suo sostituto;
d) un rappresentante della Finaosta S.p.A., o suo sostituto;
e) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo sostituto.
2. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre di essi.
3. Un funzionario della struttura competente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. La commissione viene convocata dal coordinatore dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport entro il 30 settembre di ogni anno.
Articolo 10 (Concessione degli incentivi)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le domande esaminate dalla commissione consultiva sono sottoposte, unitamente al parere e alla proposta di graduatoria, all'esame della Giunta regionale che delibera, tenendo conto della disponibilità di bilancio, sugli interventi da concedere, stabilendone gli ammontari e le modalità di agevolazione con conseguente autorizzazione delle relative operazioni.
2. Entro quindici giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.
3. Nel caso in cui il beneficiario degli incentivi rinunci al finanziamento concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo ed ammette a finanziamento, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento risultanti dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 8.
Articolo 11 (Erogazione dei contributi)
1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio.
2. La struttura competente provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione agli investimenti effettuati.
Articolo 12 (Istruttoria e concessione dei mutui)
1. Entro quindici giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 10, comma 1, la struttura competente trasmette alla Finaosta S.p.A. le domande a carico del fondo regionale di rotazione per gli adempimenti connessi alla concessione dei mutui, subordinatamente al verificarsi di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.
Articolo 13 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per il seguente periodo, decorrente dalla data di erogazione a saldo degli incentivi stessi:
a) quattro anni, per i beni mobili;
b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.
2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro tre anni dalla data della deliberazione di concessione di costruzione ed esercizio.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo e al rimborso anticipato del mutuo.
4. Nel caso di alienazione, cessione o mutamento di destinazione successivi al periodo di cui al comma 1, il beneficiario resta comunque tenuto al rimborso anticipato del mutuo.
Articolo 14 (Controlli tecnici, contabili e amministrativi)
1. La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.
2. I rapporti con la Finaosta S.p.A., per la gestione del fondo di rotazione, sono tenuti dalla struttura regionale competente in materia di finanze.
3. In caso di accertate irregolarità, la Giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate; analogamente la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta S.p.A. proceda all'immediata estinzione del mutuo concesso.
Articolo 15 (Abrogazioni)
1. L'articolo 1, commi 2, 3 e 4, gli articoli 2, 3, 4 e l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 46/1985, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, sono abrogati.
2. La legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7 (Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica) e la legge regionale 5 settembre 1991, n. 45, sono abrogate.
Articolo 16 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, le domande di ammissione agli incentivi di cui alla presente legge sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande di cui al comma 1 possono anche riferirsi a spese sostenute nel corso dell'anno 1997.
3. Agli interventi già deliberati dalla Giunta regionale ai sensi delle leggi regionali 46/1985 e 7/1990, continuano ad applicarsi le condizioni previste dalle medesime leggi regionali.
4. Alle domande di ammissione agli interventi previsti dalle leggi regionali 46/1985 e 7/1990, anche se presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di quest'ultima.
Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa di lire 60.500.000.000, di cui lire 15.500.000.000 per l'anno 1998, lire 22.500.000.000 per l'anno 1999 e lire 22.500.000.000 per l'anno 2000, che gravano sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e di quello pluriennale 1998/2000 e alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto B.2.2. (Iniziative a sostegno del settore degli impianti a fune) dell'allegato 1 dei bilanci stessi, nonché mediante utilizzo, per gli anni 1998, 1999 e 2000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 64800 (Contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica) del bilancio pluriennale 1998/2000.
2. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 46/1985 nonché la spesa, per il triennio 1998/2000, di lire 8.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, già iscritti al capitolo 64660 (Spese per finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio) del bilancio pluriennale della Regione per l'ulteriore finanziamento del fondo medesimo.
3. A decorrere dall'anno 2001, gli oneri necessari sono iscritti con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
Articolo 18 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 1998: competenza lire 12.000.000.000
anno 1999: competenza lire 20.000.000.000
anno 2000: competenza lire 20.000.000.000
capitolo 64800 "Contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica"
anno 1998: competenza lire 3.500.000.000
cassa lire 2.000.000.000
anno 1999: competenza lire 2.500.000.000
anno 2000: competenza lire 2.500.000.000
capitolo 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998: cassa lire 8.000.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.12
codificazione 2.1.2.4.3.3.10.24
capitolo 64810 (di nuova istituzione)
"Contributi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti"
anno 1998: competenza lire 15.500.000.000
cassa lire 10.000.000.000
anno 1999: competenza lire 22.500.000.000
anno 2000: competenza lire 22.500.000.000.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) Comunico ai colleghi che ho avuto la delega del Consigliere Borre, relatore della II Commissione, pertanto sarà solo uno il relatore.
Con il presente disegno di legge si intende innanzitutto unificare in un unico testo, abrogando le leggi esistenti in materia di concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica - mi riferisco alle leggi regionali n. 7/90 e n. 45/91 -, adeguando quindi il disegno di legge alla recente legge regionale n. 29/97, che tratta le norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea e che riconosce agli impianti a fune anche la funzione di pubblico trasporto.
Pertanto il disegno di legge in discussione si pone come obiettivo quello di disciplinare, grazie anche alla competenza della Regione, riconosciuta dallo Statuto speciale, l'erogazione dei finanziamenti finalizzati allo sviluppo, al potenziamento ed alla riqualificazione degli impianti a fune e alle strutture funzionali ad essi connesse, oltre che alla realizzazione di nuove linee di trasporto di persone tramite impianti funiviari, aerei, funicolari o sciovie esistenti. I finanziamenti previsti vengono concessi sotto forma di contributi in conto capitale e di mutui.
Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, questi vengono concessi nella misura del 35 percento della spesa ammessa in caso di società private; vengono invece stabilite alcune maggiorazioni di percentuali a seconda che il beneficiario sia una società partecipata direttamente od indirettamente dalla Regione o enti locali con partecipazione azionaria superiore al 20 percento per i quali è previsto un contributo massimo del 45 percento della spesa mentre, se la partecipazione è del 50 percento, il contributo previsto viene elevato al 75 percento.
La percentuale viene poi elevata fino a un massimo del 90 percento della spesa qualora si tratti di realizzazioni, di sostituzioni o di rinnovo tecnologico di impianti, che rivestono particolare importanza strategica per lo sviluppo economico regionale, impianti che comunque sono individuati nel programma per gli impianti a fune di cui alla citata legge regionale n. 29/97.
Per quanto invece riguarda i mutui, questi vengono concessi ai sensi della legge regionale 46: concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, e gestiti dalla Finaosta per un ammontare del mutuo fino al 90 percento della spesa ammessa e con fasce della durata di 10, 15 e 20 anni.
Il tasso di interesse previsto a carico del mutuatario viene determinato annualmente dalla struttura competente in materia di turismo e sport nella misura del 25 percento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito nel settore fondiario ed edilizio, in vigore al mese di dicembre dell'anno precedente alla data della stipulazione del contratto relativo alla concessione del mutuo.
Vengono poi fissate inoltre le modalità di ammissione delle domande che comunque devono essere presentate alla struttura competente entro il 30 giugno di ogni anno e redatte in base alla documentazione predisposta dagli uffici regionali. Le domande presentate verranno esaminate dalla Commissione consultiva prevista, convocata entro il 30 settembre di ogni anno, e composta di funzionari regionali competenti in materia di turismo e sport, di trasporti, da un rappresentante della Finaosta e da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune.
Viene inoltre precisato nel disegno di legge che i beneficiari degli incentivi sono tenuti a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati prima di quattro anni per quanto riguarda i beni mobili e 10 anni per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.
Il disegno di legge prevede infine all'articolo 16 le norme transitorie e all'articolo 17 le disposizioni finanziarie che prevedono per il triennio 1998-2000 una spesa di lire 60 miliardi.
Nel concludere l'approvazione di questo disegno di legge consentirà innanzitutto alla Regione di poter svolgere in modo organico le funzioni di programmazione del trasporto pubblico locale anche tramite gli impianti funiviari, che permetteranno oltre che di agevolare alcuni cittadini che si trovano dislocati in zone disagiate e quindi carenti di servizi pubblici di trasporto anche ovviamente di offrire un adeguato servizio ai turisti che praticano lo sci, l'escursionismo e l'alpinismo. Il disegno di legge permetterà inoltre alla Regione di intervenire con sostegni finanziari più incisivi e più mirati nel settore degli impianti a fune sostenendo così un settore importante del turismo della nostra Regione.
Infine, per una più puntuale informazione ai colleghi, comunico che il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della IV Commissione permanente recependo anche l'emendamento presentato dall'Assessore al turismo che viene allegato al disegno di legge e l'assenso del Presidente dell'Associazione regionale degli impianti a fune da me consultato in quanto lo stesso ha partecipato con il gruppo di lavoro alla stesura del disegno di legge oggi in discussione.
Presidente Ricordo che stiamo discutendo sul disegno di legge licenziato dalla II Commissione. È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Premetto che il Consigliere Collé, che si occupa più direttamente di questi argomenti, è assente per motivi personali, quindi prendo io la parola per affrontare tale argomento a nome del Gruppo degli Autonomisti.
Volevo ricordare ai colleghi quanto è già emerso in commissione, cioè che in questo disegno di legge manca la soluzione del problema delle società medio piccole. L'Assessore è perfettamente a conoscenza di quanto dico, infatti in commissione ha ribadito che la Giunta sta predisponendo un ulteriore disegno di legge al riguardo.
Su questa problematica l'Assessore ha anche garantito che l'iter è già in corso e ci ha comunicato che la società degli impianti a fune ha elaborato un programma di quelli che saranno gli investimenti del prossimo quinquennio delle società di impianti a fune che sono necessari per scadenza delle autorizzazioni sugli impianti e per i nuovi impianti. Ci ha anche detto che questo budget nel prossimo quinquennio potrebbe aggirarsi sui 60 miliardi.
Fatte queste premesse, mi corre l'obbligo di fare tre osservazioni. La prima è se non sarebbe meglio a questo punto fare una discussione complessiva sull'argomento, cioè sul disegno di legge in questione, sul futuro disegno di legge che l'Assessore si è ripromesso di portare in approvazione in questo Consiglio per approvarlo in questa legislatura e sul programma degli investimenti di cui ho appena detto che dovrebbe passare in Consiglio.
La seconda osservazione è che l'Assessore aveva assicurato i commissari che avrebbe fornito loro una copia di questo programma sugli investimenti predisposto dall'Associazione impianti a fune, ma questa copia non è arrivata ai consiglieri.
La terza osservazione è che ancora una volta questo disegno di legge premia solo le grandi stazioni: Courmayeur, Monte Rosa Ski e così via, mentre quelle medio-piccole vengono rinviate ad un successivo provvedimento che spero venga approvato nel corso di questa legislatura tuttavia, ho dei forti dubbi. Se veramente c'è la volontà da parte della Giunta di predisporre anche questo disegno di legge per le piccole e medie stazioni e di approvarlo in questa legislatura, riprendo la mia osservazione originaria per chiedere se non è meglio a questo punto rinviare il disegno di legge e discutere insieme la questione delle piccole e medie stazioni, delle grandi stazioni e del budget di spesa per gli investimenti del prossimo quinquennio di tutte le società di impianti a fune.
Chiediamo all'Assessore se non ritiene corretto fare questo rinvio per discutere la materia in maniera completa, altrimenti continuiamo a discutere per spezzoni e vengono a mancare delle cose che possono essere chiaramente coordinate, ma che se fossero già coordinate dall'inizio sarebbe meglio anche perché continuiamo a dire che andiamo verso una sburocratizzazione e invece continuiamo a fare disegni di legge specifici.
Vorrei poi assicurazione sul fatto già sollevato dagli Autonomisti di riportare ad una giusta misura gli sconti per i residenti visto che chi viene da fuori Valle nei periodi festivi paga meno di chi risiede ad Aosta o in Valle d'Aosta in alcune stazioni e la cosa è aberrante. Chiederei ragguagli in merito perché l'Assessore ci continua a dire che sarà il prossimo anno, ma qui passa il tempo e a Pila i Valdostani pagano 48mila, mentre quelli che vengono da fuori Valle pagano il 20-30 percento in meno, viaggio compreso quindi, è una cosa che non ha senso. Visto che il disegno di legge dell'84, quando è stato approvato il finanziamento per le spese di gestione delle società di impianti a fune, prevedeva questa possibilità della Giunta di addivenire in accordo con l'Associazione società impianti a fune a degli sconti identici per tutti i Valdostani e visto che questa cosa non è più stata rispolverata, vorrei sapere dall'Assessore se ritiene di rimandare alla prossima stagione o se in questo disegno di legge non si può mettere qualcosa che lo faccia partire dall'immediato.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Questo disegno di legge è stato illustrato sia in commissione che in aula come destinato ad inquadrare e a razionalizzare quella che è la disciplina delle incentivazioni regionali nella materia degli impianti a fune. Diciamo un intervento legislativo doveroso, specie dal momento in cui è stata assegnata questa norma di attuazione che regolamenta meglio la competenza primaria della Regione in materia, ma dove si evince che quest'intervento legislativo ha ancora un forte significato parziale, cioè interviene in maniera abbastanza limitata e settoriale, come detto giustamente da chi mi ha preceduto, nel settore considerato.
Non vorrei che un intervento di questo genere, limitato soprattutto alla parte dei contributi in conto capitale, sia un ennesimo intervento a spizzichi e bocconi che si vuole fare attraverso delle leggi successive e non attraverso una disciplina organica della materia.
Questo, secondo me, si evince anche dall'articolo 4, contributi in conto capitale, dove c'è innanzitutto una dicotomia derivante dalla presenza di soggetti beneficiari di carattere privato e soggetti beneficiari partecipati dalla Regione e ci sono tipologie di intervento a seconda del fatto che si tratti di soggetti squisitamente privati, quindi con capitale partecipato da normali persone fisiche oppure interventi differenziati e più sostanziosi qualora il beneficio si rivolga a società che sono partecipate in misura minore o maggiore dall'ente Regione però, oltre a questo si nota anche come per questi contributi in conto capitale alla fine, e questo si evidenzia soprattutto nel comma 4 dello stesso articolo 4, si riconduca tutto al potere discrezionale della Regione di valutare l'importanza strategica dell'intervento e di concedere contributi in conto capitale fino al 90 percento.
Ritengo che sia doveroso da parte dell'Assessore competente dare una spiegazione più approfondita di quale vuole essere questa filosofia di intervento regionale, che non si differenzia rispetto a quella prevista in passato, dove alla fine si fanno interventi di carattere confuso in diverse stazioni della Valle.
Questo è suffragato anche dal fatto che c'è uno stanziamento plurimiliardiario, 60 miliardi nel triennio, di cui 15 nel ?98, e che nelle disposizioni transitorie si dice esplicitamente che possono essere fatte delle domande entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge con ammissione agli incentivi da parte di soggetti riferentisi però all'anno di gestione ?97. Allora, se è concessa questa possibilità ai soggetti concessionari, evidentemente l'Assessore conoscerà un piano, avrà una fotografia di quelli che sono gli interventi previsti o gli interventi per i quali si prevede già di concedere un incentivo relativamente a lavori che si sono realizzati nel ?97.
In IV Commissione avevo sollevato anche questo problema, in particolare riferendomi alla situazione di una società tipica che ha vissuto in questi anni un'evoluzione particolare, che è la Monte Rosa Ski, dove abbiamo visto una fusione di più società, fusione che avrebbe dovuto dare determinati risultati visto anche il notevole intervento finanziario e pubblico sia prima, attraverso la sottoscrizione di quote, sia poi, attraverso il finanziamento vero e proprio.
Chiedo in questa sede all'Assessore, visto che è stato abbastanza lacunoso in IV Commissione, se ci può dare una fotografia più dettagliata della situazione esistente relativamente a quegli impianti e anche ad altri impianti che andranno a beneficiare nel brevissimo periodo di questi incentivi che sono stati messi in piedi da questa legge.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Anch'io, Assessore, vorrei ricordarle in questo momento cose che abbiamo già ribadito in diversi momenti, ancora poco tempo fa, e per le quali continuiamo ad avere lamentele da parte dei Valdostani.
Facciamo la legge sugli impianti a fune, fra l'altro c'è un capitolo dove si dice che entro 15 giorni dall'entrata in vigore i vari enti devono presentare le domande, mi sembrano abbastanza ristretti i tempi se le domande non le ha già nel cassetto lei, Assessore: penso che sappia già quali sono i finanziamenti che sono richiesti, però vorrei ricordarle in questo campo che abbiamo chiesto un'uniformità di trattamento per i Valdostani in questi impianti a fune e ribadisco uniformità di trattamento per i Valdostani. Grazie.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Rispetto a questo disegno di legge vorrei dire alcune cose che forse, nel corso dei vari incontri che si sono avuti, non sono emerse in modo adeguato.
Questo disegno di legge parte da un gruppo di lavoro che era stato costituito nel febbraio ?96 con delibera di Giunta regionale, composto dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo, dal Vicedirigente preposto al servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo, dal Dirigente generale dell'Assessorato delle finanze, dal funzionario della Finaosta e da un rappresentante dell'Associazione impianti a fune.
Questo gruppo di lavoro aveva come obiettivo quello di verificare ed analizzare la problematica complessiva degli impianti a fune, in particolare erano tre i punti su cui dovevano esprimersi: per quanto riguarda norme di attuazione, legge di trasporti, compatibilità con normative europee; in secondo luogo legge per gli interventi sugli impianti a fune globali, infine problematiche su alcuni impianti cosiddetti piccoli o medi impianti che hanno delle problematiche particolari che però sono molto dissimili fra di loro, non sono paragonabili neanche due comprensori qualsiasi così tout court in questo momento.
La legge che stiamo esaminando fa parte del secondo punto che dicevo prima e riguarda tutti gli impianti, cioè non è una legge particolare riferita ad alcuni, ma riguarda tutti per cui tutti gli impianti possono usufruire, in particolare i piccoli impianti perché sono quelli che hanno la partecipazione pubblica superiore al 50 percento, possono beneficiare di un contributo massimo in conto capitale del 75 percento, più il 15 percento di mutuo, per arrivare ad una copertura globale del 90 percento.
Abbiamo comunque in corso e il gruppo ha preparato uno studio specifico sulle problematiche di alcuni impianti su cui sarà necessario procedere a degli accorgimenti per consentire a loro di provvedere alla gestione, mentre l'ente pubblico si fa carico dell'investimento quindi, cercheremo di responsabilizzare sempre più i comuni, gli enti locali e le società che gestiscono gli impianti sia piccoli che grandi, accollandoci invece come Regione l'onere degli investimenti. Questa è la filosofia, su questo noi stiamo lavorando.
Il disegno di legge di oggi è un disegno di legge globale in cui rientrano tutti, non è solo specificatamente per alcuni comprensori, quindi anche i piccoli impianti possono beneficiarne. Quelle società di piccoli impianti, che si trovano in condizioni tali per cui un investimento con il 75 percento di contributo a fondo perso e il 15 percento di mutuo consente di procedere, possono beneficiare di questa legge, quindi è una legge globale che serve per tutti i casi e mette insieme la possibilità di contribuire in conto capitale insieme al mutuo.
La base per tutti è quella del 35 percento in conto capitale, poi ci sono delle differenziazioni in funzione della presenza dell'ente pubblico nella società, evidentemente con una percentuale che va aumentando in rapporto alla presenza e quindi alla capacità da parte dell'ente pubblico di controllare le società stesse. Il socio con il 20 percento di capitale può chiedere la convocazione dell'Assemblea, può esserci già un certo tipo di intervento che permette di capire dove vanno a finire i fondi che come Regione investiamo in conto capitale, mentre per quanto riguarda il mutuo è uguale per tutti, cioè il 90 percento vale per tutte le società.
Gli interventi per impianti in scadenza li abbiamo messi come primo punto perché sono gli interventi più urgenti, quelli che devono essere fatti e non possono essere procrastinati nel tempo, nel momento in cui c'è un impianto in scadenza, se non viene fatto il rinnovo e la messa in pristino del nuovo impianto, questa stazione deve chiudere l'impianto con tutti i problemi che possono ricadere.
Sugli investimenti è vero avevo parlato in commissione del programma che gli impianti a fune ci hanno fatto avere, ma questi impianti - e qui mi riferisco alla domanda che ha posto il Consigliere Tibaldi, all'articolo 4, punto 4, per quanto riguarda la realizzazione, sostituzione o rinnovo tecnologico di impianti di particolare importanza strategica ai fini dello sviluppo economico regionale, come tali individuati - questi impianti di particolare importanza strategica dovranno essere individuati da un programma regionale per gli impianti a fune, di cui alla legge regionale n. 29/97. Ci riferiamo a quanto prevede la legge regionale n. 47 all'articolo 39 concernente il programma regionale per gli impianti a fune. Il programma regionale per gli impianti a fune contiene: l'individuazione degli impianti da mantenere in esercizio, i dati, gli impianti già esistenti da potenziare anche tramite sostituzioni, i comprensori e quindi gli impianti di particolare importanza strategica, come introdotto dall'articolo 4, comma 4.
Quindi il tutto non verrà fatto attraverso un intervento casuale così come è stato osservato, probabilmente in passato è stato fatto così perché si è tenuto conto solo dei suggerimenti e delle indicazioni che provenivano da una parte su cui poi la parte politica Regione non si esprimeva, ma la volontà è quella di arrivare ad un programma specifico.
Per quanto riguarda i 15 giorni, questo tempo è stato introdotto per gli interventi di quest'anno che sono collegati agli obiettivi che ci siamo posti in questo disegno di legge, quindi gli obiettivi innanzitutto riferiti agli impianti la cui vita tecnica sia in scadenza a norma di legge, poi ad impianti in scadenza per la revisione generale a norma di legge, linee di collegamento fra centri abitati e impianti di particolare importanza strategica, linee di arroccamento tra comprensori esistenti, linee di collegamento fra zone sciistiche vicine, sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune. Questi 15 giorni sono indispensabili se vogliamo fare in modo che quest'anno quanto abbiamo previsto in bilancio possa essere speso. Teniamo conto che in questo momento, attraverso questo tipo di intervento, le società degli impianti dovranno mettere in moto il meccanismo dell'appalto pubblico per poter attivare l'investimento, quindi i tempi richiesti per fare questo tipo di procedura sono tali per cui l'intervento dovrà essere fatto nel periodo estivo e i tempi sono molto stretti. Pertanto quest'anno, tenendo conto però degli obiettivi che ci poniamo all'articolo 8 del presente disegno di legge, sono impianti la cui vita tecnica sia in scadenza, impianti in scadenza per revisione generale e collegamento fra centri abitati e impianti di particolare importanza strategica.
Questa è la filosofia che sta alla base del disegno di legge. Per i residenti c'è una precisa volontà politica sullo sconto uguale per tutti i residenti, volontà che emerge dal fatto che sempre nella legge 41 del 1° settembre è stato introdotto all'articolo 47 il concetto per cui la Giunta regionale, sentita l'Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri generali di determinazione delle tariffe e disciplina le agevolazioni tariffarie per i residenti in Valle d'Aosta. Finora non avevamo una legge che ci ponesse nelle condizioni di poter intervenire in questo settore in questo modo; adesso la volontà politica da parte della Giunta è stata espressa attraverso questo articolo 47, 1° comma. Su questo lavoreremo per poter arrivare alle condizioni di fare uno sconto uguale per tutti nella prossima stagione, non a stagione avviata. Non si può in questo momento intervenire su comuni e comunità montane, essendo ormai a metà stagione.
Per quanto riguarda i dati specifici sulle varie società, questa era una richiesta che il Consigliere Tibaldi aveva espresso in commissione, mi impegno ad inviare al Consigliere e a coloro che ne faranno richiesta dei dati specifici precisi sulla situazione delle società, ma in questo momento non credo nell'opportunità, né ho i dati precisi di quanto è stato fatto in queste società negli ultimi anni perché bisogna partire dai dati precedenti l'unificazione, per esempio, nella Monte Rosa Ski, per arrivare a quando, due anni fa, c'è stata l'unificazione e vedere come è andata la stagione lo scorso anno e come sta andando quest'anno.
Volevo anche chiedere che venga introdotto un emendamento con la dichiarazione d'urgenza della presente legge.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Partirei dall'ultima affermazione dell'Assessore sull'ormai consueto contendere delle tariffe praticate ai Valdostani. La discussione sulla legge n. 29/97, in particolare sull'articolo 47 di tale legge, l'abbiamo già fatta la volta scorsa; il problema sta ancora a monte, cioè quando ho presentato la mozione nel mese di novembre insieme ad altri consiglieri per chiedere che in questa stagione venissero fatti almeno degli sconti del 30 percento su tutto il periodo dell'anno, quindi anche nei periodi nei quali i genitori portano a sciare i propri figli - ricordo che una famiglia con due figli che va a Pila a sciare deve spendere 200mila lire, mentre una famiglia che viene da Milano paga molto meno -, avevo detto - e lo ribadisco oggi - che se la Giunta aveva quest'intenzione, lo poteva già fare da tempo in base alla legge dell'84, inerente la concessione dei contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa specificatamente richiamandosi all'articolo 1, comma 3, che recita: "In relazione all'intervento finanziario disciplinato dalla presente legge, le aziende e gli enti beneficiari dovranno attuare in accordo con la Regione una politica di prezzi concorrenziale prevedendo altresì agevolazioni generali per i residenti in Valle d'Aosta". Quindi in base al comma 3 di quella legge l'Assessore o la Giunta potevano trovare un incontro...
(interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)
... sì, ma è stato fatto nell'84 quando è stato fatto il 30 percento, però non si è più affrontato il tema della domenica, dei 15 giorni di Natale, della settimana di Pasqua e così via, quando i Valdostani pagano il prezzo pieno a differenza di altre persone che arrivano da fuori Valle e pagano molto meno. Questa era solo una precisazione visto che l'argomento lo abbiamo già affrontato nel mese di novembre.
Sulle altre cose, Assessore, lei mi dice che è una legge globale che vale anche per i piccoli impianti però, lei si contraddice perché all'inizio del suo intervento giustamente ha detto che il gruppo di lavoro è stato costituito nel febbraio del ?96, cioè 2 anni fa, e doveva lavorare, in primo luogo, sulle compatibilità con la normativa Cee, in secondo luogo, sulla legge globale degli impianti a fune, e in terzo luogo sulla legge sui piccoli impianti quindi, lei mi dice all'inizio che il gruppo doveva lavorare su questi tre punti, poi mi dice che comunque i piccoli impianti sono ricompresi nel progetto globale, c'è qualcosa che non funziona...
(interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)
... non c'è niente che vieta, ho capito, però il gruppo già lavorava su questi tre temi perché sapeva benissimo che una legge globale non poteva affrontare bene il problema dei piccoli impianti a fune. Allora il concetto che esprimevamo, se è vero che la Giunta si è impegnata in commissione e si impegna in Consiglio a portare anche il progetto di legge specifico per i piccoli e medi impianti, è che tanto valeva discutere la materia tutta insieme.
Sul fatto di non aver dato ai consiglieri, come promesso in commissione, la previsione di interventi nel settore degli investimenti predisposto dall'Associazione impianti a fune, a mio avviso quel documento è indispensabile per capire meglio perché quando all'articolo 16 si dice che in prima attuazione si concedono 15 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa per presentare le domande, a quel punto o le domande sono state preconfezionate in altre stanze, oppure sfido chiunque a presentare un progetto di una certa levatura in 15 giorni all'Amministrazione regionale. Invece avendo quel piano, si poteva capire chi aveva già preparato in altre stanze i progetti.
Sul discorso che non sono grandi cifre volevo ricordare che nell'ultimo articolo del disegno di legge si evince che la spesa per il triennio è di 60,5 miliardi e coincide con il preventivo dell'Associazione impianti a fune. Da qui l'altra necessità di venire a conoscenza di quei dati di cui la Giunta è in possesso, ma di cui noi consiglieri non disponiamo. A questo si riallaccia il discorso della centralità del Consiglio e di tutto quanto diciamo quando parliamo ai giornalisti, mentre la centralità del Consiglio non esiste. Lo abbiamo visto oggi per il caso SAV, lo vediamo ancora per questo disegno di legge.
In sintesi, non siamo contrari ad intervenire con disegni di legge su questo settore, anzi, ci siamo sempre auspicati che questo avvenisse, però oggi non concordiamo sui metodi. Alcuni appartenenti al Gruppo degli Autonomisti in commissione avevano dato parere favorevole proprio dietro alcune assicurazioni da parte dell'Assessore, fra cui quella di mettere a disposizione dei consiglieri il budget dell'Associazione impianti a fune, ma questo non ci è stato recapitato in alcun modo, quindi siamo ancora oggi all'oscuro di tutto. Il budget poteva invece permetterci di capire chi aveva preparato i progetti per rientrare in quei 15 giorni nelle norme transitorie. Mi riservo di reintervenire per dichiarazione di voto.
Presidente Per il secondo intervento, sempre in sede di discussione generale, ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Quest'intervento non vuole assolutamente disconoscere l'importanza del buon funzionamento degli impianti di risalita e degli impianti a fune della Valle d'Aosta per la vocazione turistica essenziale che ha la nostra Regione. Rispetto altresì il concetto di globalità che l'Assessore ha voluto attribuire a questo disegno di legge che oggi siamo chiamati ad esaminare però, ci sono alcune osservazioni che sono costretto a ribadire.
La prima è che questa legge, se rappresenta un'innovazione di carattere globale, deve essere innestata da parte dell'Assessore in un discorso più ampio e rappresentare anche il momento di analisi e di sintesi di quella che è stata nel passato una politica di intervento della Regione nel settore. Lo stesso Assessore non ha nascosto il fatto che spesso in passato si sia intervenuti con molta casualità, mentre adesso sarebbe opportuno intervenire con più razionalità, ma a parte questo buon principio non mi pare che l'Assessore abbia disegnato una fotografia dell'esistente e soprattutto abbia tracciato quelle che dovrebbero essere le linee di sviluppo del settore, in virtù della legge che oggi siamo chiamati ad approvare proprio per il carattere di globalità che lui stesso ha attribuito.
Non si può a mio avviso dare delle risposte facendo un collage di quelle che sono le norme in vigore e di norme che vengono richiamate in questa legge che è in itinere quindi, ritengo che sia fortemente lacunosa la conoscenza dell'Assessore che non sa qual è la situazione esistente relativamente ad alcune grosse realtà di impianti di risalita come quelli della Monte Rosa Ski, dove nel ?94-?95 sono state sperimentate delle formule societarie e finanziarie di cui non ci è stato detto niente e di cui lo stesso Assessore ha confermato di non conoscere in maniera approfondita la portata. Penso che sia difficile per un Consiglio regionale approvare alla cieca un disegno di legge di questa portata senza aver chiara la situazione esistente o perlomeno quali sono i progetti futuri, tenendo presente proprio quell'articolo 16, recante disposizioni transitorie, dello stanziamento finanziario di 60 miliardi sul triennio che fa intendere chiaramente che si tratta di un provvedimento legislativo di importanza capitale soprattutto per il settore nel quale va ad incidere, ma anche per la portata finanziaria che ha la stessa legge.
Seconda osservazione. È vero quello che dice l'Assessore che nelle società partecipate dall'ente Regione, a seconda della dimensione della partecipazione, c'è un maggiore o minore controllo dell'ente pubblico nei confronti della società e che con determinate quote si possono compiere determinati atti sociali, tipo la convocazione dell'assemblea, oppure no e quindi essere più presenti, più incisivi nell'attività di gestione. Però io penso che l'articolo 4, così come è stato scritto, oltre a contenere una netta preferenza per il pubblico, costituirà in futuro un incentivo per le società che non hanno la partecipazione pubblica a ricercarla. Ciò potrebbe portare a quel pericoloso avvitamento e a quell'involuzione che è la ricerca del partner pubblico e quindi alla regionalizzazione di tutti gli impianti; questo è un discorso limite, paradossale, però l'articolo 4, così come concepito, incentiva a mio avviso la società privata a ricercare l'ente Regione.
Quindi esprimo personalmente alcune riserve su questa legge per queste due ragioni: l'assenza di una fotografia chiara e completa e lo stesso Assessore lo ha praticamente ammesso; la riserva sull'articolo 4, articolo che se da un lato tutela la posizione della Regione nelle società esistenti, d'altro lato costituisce un pericoloso incentivo per la ricerca ossessiva del partner pubblico per far fronte a situazioni societarie che un domani possono essere in difficoltà.
Presidente Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Rispetto al discorso del Consigliere Viérin, quello che è stato fatto rispetto alla legge dell'84, allora erano state alcune stazioni che avevano colto l'invito della Regione ad adottare un sistema tariffario di sconto per i residenti; due anni fa è stato introdotto il sistema generalizzato per tutte le stazioni attraverso la Siski, evidentemente però con il limite che non avevamo un articolo di legge con cui poter intervenire sugli altri enti. In questo modo invece potremo andare a verificare con i vari enti che in questo momento hanno applicato tariffe più differenziate ed entrare in un concetto che superi questa disparità fra i residenti in alcune località piuttosto che in altre per procedere ad uno sconto uguale per tutti.
Quindi, allora era stato fatto, poi è stato rivisto nel ?95; con la Siski è stato introdotto un concetto di sconto uguale per tutti i residenti in Valle d'Aosta, adesso con questa nuova legge tale concetto può essere riaffermato e ridefinito con un intervento uguale per tutti.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla II Commissione. Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Come dichiarazione di voto, così evitiamo di perdere tempo sul contendere, perché penso che sia un dibattito fra sordi. Anche perché l'Assessore non ci ha detto come mai non ci ha consegnato quel preventivo dell'Associazione impianti a fune che ci poteva far capire se c'era qualcosa di preorganizzato soprattutto in merito a quel periodo fissato in 15 giorni come da norma transitoria.
Non ci ha neanche detto se riteneva giusto o non giusto affrontare il tema complessivo, né ci ha dato garanzia che entro questa legislatura il Consiglio sarebbe andato ad approvare anche la legge specifica per le piccole e medie stazioni. Oggi non ho sentito dire dall'Assessore che entro fine legislatura questo Consiglio andrà ad approvare il disegno di legge per le piccole e medie stazioni, quindi la mia preoccupazione è ancora più forte perché le cose dette in commissione non sono state oggi ribadite e non vorrei che si facesse questa legge solo per i grossi gruppi. È vero che le piccole stazioni potranno utilizzare questa legge in senso globale, ma sappiamo che se ad esempio un gruppo come la Fiat ha 50 di agevolazione, un piccolo gruppo che costruisce auto con quella percentuale non può sopravvivere. È chiaro che un grosso gruppo può permettersi di avere un contributo percentualmente minore dalla Regione rispetto ad uno piccolo, ma in questa maniera permetteremo che la situazione rimanga come è sempre stata, cioè grosse risorse vanno ai grossi impianti mentre i piccoli andranno a morire.
Quindi, non ci è stata data garanzia che in questa legislatura venga approvato questo disegno di legge per le piccole e medie stazioni, non ci è stato consegnato quel budget che ci era stato promesso in commissione prima di arrivare in Consiglio, budget predisposto dall'Associazione impianti a fune che prevede la spesa di circa 60 miliardi per il prossimo quinquennio - 60 miliardi che ritroviamo nel triennio della legge -, anche in merito a questa norma transitoria per la quale entro 15 giorni si devono presentare i progetti per cui si tratta di progetti preconfezionati.
Per questo non dico che voteremo contro perché siamo d'accordo di affrontare il grave problema che sta vivendo il settore, però non possiamo esimerci dal dire che non siamo soddisfatti per un discorso di metodo e proprio per una questione di metodo ci asterremo sul disegno di legge.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, commercio e sport, Agnesod.
Agnesod (UV) Mi dispiace che non c'è il Consigliere Collé al quale ho dato risposta in merito a questo discorso. Il piano sarebbe stato portato in Consiglio, lo ribadisco, ma in funzione degli articoli 38 e 39 della legge 41. Quindi il piano che sarebbe stato portato in Consiglio risponde a due articoli precisi della legge 41, approvata in Consiglio nel mese di settembre.
La problematica dei piccoli impianti è stata affrontata, la stiamo definendo, e entro la fine di questa legislatura il problema sarà definito, ma non è scontato che tale problematica necessiti comunque di un nuovo disegno di legge. Possono esserci delle strade da seguire per affrontare il problema dei piccoli impianti che sono diversi fra di loro, come dicevo prima; non c'è una panoramica uguale per una serie di impianti, questa legge qui entra globalmente nel settore, poi ci sono specificatamente alcune problematiche che riguardano piccoli comprensori che devono trovare una soluzione diversa e su questa stiamo lavorando con questo gruppo di lavoro.
Prima della fine della legislatura a queste problematiche verrà data una risposta; non è scontato però che a questa risposta corrisponda un disegno di legge nuovo in Consiglio.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Astenuti: 2 (Aloisi, Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Chiarello, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Viérin Marco)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Sull'articolo 16 ci asteniamo.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Astenuti: 6 (Aloisi, Chiarello, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Viérin M. )
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente È stato presentato un emendamento dall'Assessore Agnesod relativo all'urgenza. Ne do lettura:
Emendamento Articolo 19
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Lo pongo in votazione:
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Astenuti: 6 (Aloisi, Chiarello, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Viérin M. )
Il Consiglio approva