Oggetto del Consiglio n. 2872 del 26 novembre 1997 - Verbale
OGGETTO N. 2872/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 180.000.000 ALLA SOCIETÀ MONTEROSASKI S.R.L. DI GRESSONEY-SAINT-JEAN, NELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE PROVE DI COPPA DEL MONDO DI SCI MASCHILE PER ATLETI PROFESSIONISTI, IN PROGRAMMA A CHAMPOLUC IL 13 E 14 DICEMBRE 1997.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Intervengono i Consiglieri TIBALDI e CHIARELLO.
Replica l'Assessore al Turismo, Commercio e Sport AGNESOD.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere COLLE' e l'Assessore AGNESOD.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
La società Monterosaski s.r.l., di Gressoney-St-Jean, ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, commercio e sport, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione e lo svolgimento di due competizioni sciistiche, valide per la Coppa del mondo maschile per atleti professionisti, in programma a Champoluc il 13 e 14 dicembre 1997;
Informa che le due competizioni, alle quali prenderanno parte i migliori professionisti europei e americani, saranno trasmesse in diretta sui circuiti televisivi europei e americani facenti capo alla Eurosport e seguite inoltre da un numeroso gruppo di giornalisti in rappresentanza dei maggiori quotidiani e riviste specializzate; infine sono in corso contatti con la RAI per effettuare la trasmissione delle competizioni in differita;
Alla richiesta sopra specificata è stato allegato il preventivo di spesa che ammonta a complessive Lire 260.000.000, così dettagliate:
- conferenza stampa di presentazione della manifestazione Lire 10.000.000
- costo organizzazione (Nathalie Vuillet Organisation) Lire 133.000.000
- ospitalità giornalisti, ospiti e personale tecnico Lire 31.080.000
- personale esterno Lire 4.800.000
- rifornimenti in pista e servizio bar presso la tenda dei VIP e sponsors Lire 3.500.000
- serata VIP Lire 7.200.000
- gestione ufficio stampa Lire 6.000.000
- realizzazione di filmato per le TV commerciali Lire 6.000.000
- acquisto di pettorali di gara Lire 4.800.000
- acquisto di pali da slalom Lire 8.400.000
- speaker Lire 2.000.000
- ambulanza e assistenza medica Lire 3.000.000
- omaggi e gadget Lire 5.000.000
- cancelleria Lire 2.500.000
- allestimento linee telefoniche Lire 2.000.000
- spese per preparazione pista di gara Lire 10.000.000
- acquisto di Skipass Lire 15.750.000
- varie ed eventuali Lire 14.970.000
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TOTALE Lire 260.000.000
Sentito il parere della Direzione Promozione e sviluppo attività turistiche e sportive espresso ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 31/1992, propone di riconoscere alla manifestazione il rilevante interesse turistico promozionale che costituisce il presupposto di legge per il superamento della percentuale di contributo massima (50%), concedibile in via ordinaria;
Si dà atto che la Direzione Promozione e sviluppo delle attività turistiche e sportive ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;
Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta della società Monterosaski s.r.l., mediante la concessione di un contributo massimo di Lire 180.000.000, pari al 69% circa delle spese preventivate per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa in questione;
Si dà atto che il contributo è riferito al raggiungimento dell'obiettivo n. 131103 " Programmazione e gestione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni promozionali " del bilancio di gestione per l'anno 1997 e triennio 1997/1999;
Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30 dicembre 1996, n. 317 in data 3 febbraio 1997 e n. 2436 in data 7 luglio 1997, concernenti l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, nonché la circolare applicativa n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Promozione e sviluppo delle attività turistiche e sportive, in vacanza del Capo servizio attività e formazione professionale sport ed enti turistici locali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;
Con voti favorevoli: ventotto (presenti: trenta; votanti: ventotto; astenuti: due, i Consiglieri CHIARELLO e TIBALDI);
DELIBERA
1) di riconoscere alla manifestazione il rilevante interesse turistico promozionale che costituisce il presupposto di legge per il superamento della percentuale di contributo massimo (50%), concedibile in via ordinaria;
2) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo fino ad un massimo di Lire 180.000.000 (centottantamilioni) a favore della società Monterosaski s.r.l., con sede in Gressoney-St-Jean, P.I. 00482480076, e comunque in percentuale non superiore al 69% delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione e lo svolgimento di due competizioni sciistiche, valide per la Coppa del mondo maschile per atleti professionisti, in programma a Champoluc il 13 e 14 dicembre 1997;
3) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 180.000.000 (centottantamilioni), con imputazione al cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1997 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 3015, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Direttore della Promozione e sviluppo delle attività turistiche e sportive dell'Assessorato regionale del turismo, commercio e sport, anche ratealmente e salvo conguaglio a manifestazione conclusa, previa presentazione del bilancio consuntivo corredato da idonei giustificativi di spesa;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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