Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2867 del 26 novembre 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1997

OGGETTO N. 2867/X Discussione del disegno di legge: "Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29".

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di creazione e diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo, con particolare attenzione alla produzione, distribuzione, promozione e ricerca e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico ed etnico-linguistico.

2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani.

Articolo 2 (Contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali, nell'ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico.

2. I finanziamenti sono costituiti da contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'articolo 5:

a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;

b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;

c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione;

d) le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro.

2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2 anche le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.

Articolo 4 (Compagnie professionali)

1. I requisiti per essere considerate compagnie professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), sono i seguenti:

a) aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo;

b) aver effettuato almeno dieci rappresentazioni di spettacoli, non commissionati dall'assessorato regionale competente in materia di cultura, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 5 (Iniziative ed attività)

1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;

b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;

c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;

d) organizzare corsi di avviamento al teatro;

e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico;

f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali. I progetti coordinati devono essere finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio, anche ricorrendo a produzioni realizzate dalle singole compagnie negli anni precedenti.

Articolo 6 (Domande di contributo)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono avanzare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di cultura, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.

La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, la data entro cui devono essere presentate le domande e la documentazione che deve essere prodotta unitamente alle stesse.

Articolo 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi)

1. Per la stesura del piano di riparto dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività teatrale la commissione di cui all'articolo 10 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

a) dal 70 percento all'85 percento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali;

b) dal 15 percento al 25 percento dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali;

c) dal 5 percento al 15 percento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali;

d) dal 5 percento al 10 percento dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro.

2. Per i contributi di cui al comma 1, lett. a) e b), le compagnie professionali devono documentare l'attività relativa agli anni precedenti. Per le nuove produzioni ed i riallestimenti le compagnie devono precisare: regia, interpreti, collaborazioni artistiche, costi e numero di repliche previste. Il contributo è determinato sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, avuto riguardo, in particolare, ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali ed alla valutazione relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie. La percentuale del contributo effettivamente erogato non può superare il settanta per cento delle spese documentate.

Articolo 8 (Erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano di riparto dei contributi.

2. L'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al settanta per cento del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2.

Articolo 9 (Utilizzazione dei contributi)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i fondi in base all'attività approvata nel piano di cui all'articolo 8 e secondo i tempi previsti.

2. I soggetti interessati, realizzata l'attività o scaduto il termine per effettuarla, sono tenuti ad inviare, entro sessanta giorni, alla struttura competente una relazione sull'attività svolta, corredata di dettagliato e documentato rendiconto.

3. Sulla base della relazione e del rendiconto di cui al comma 2 viene corrisposto il saldo del contributo.

4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la riduzione o la revoca dei contributi concessi.

5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Articolo 10 (Commissione e piano di riparto)

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, da una commissione nominata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale e così composta:

a) il dirigente della struttura competente, presidente;

b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali o operatori qualificati nel settore, membri;

c) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro;

d) un funzionario della struttura competente, segretario.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lett. b), sono nominati ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) e hanno altresì il compito di verificare la coerenza e la qualità dell'attività teatrale svolta dalle compagnie professionali che beneficiano del contributo regionale.

3. Al componente della commissione estraneo all'Amministrazione regionale di cui al comma 1, lett. c), spetta per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese vive di trasferta.

Articolo 11 (Promozione di spettacoli)

1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'articolo 10.

Articolo 12 (Linee di intervento e di sviluppo)

1. Sentita la commissione di cui all'articolo 10, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, delibera le linee di intervento e di sviluppo per il settore nel triennio successivo, determinando anche l'ammontare delle risorse. Tale deliberazione è rinnovata allo scadere di ogni periodo di riferimento.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è annualmente rapportato alle determinazioni di bilancio per l'esercizio di riferimento e, in caso di variazione, opportunamente riproporzionato.

Articolo 13 (Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89)

1. Dopo la lett. h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta) è aggiunta la seguente:

"hbis) organizzazione e promozione di animazioni, laboratori e spettacoli teatrali per le scuole di ogni ordine e grado, tesi a favorire la piena applicazione del bilinguismo."

Articolo 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban)

1. L'associazione Lo Charaban è inserita fra le associazioni culturali valdostane di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), come modificata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30, 8 giugno 1990, n. 34 e 20 agosto 1993, n. 65, in sostituzione dell'associazione Equipe d'action culturelle.

2. Per l'anno 1997 il finanziamento a sostegno dell'associazione Lo Charaban è fissato in lire 60.000.000.

Articolo 15 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale);

b) regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29);

c) regolamento regionale 6 dicembre 1994, n. 8 (Integrazione al regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29).

Articolo 16 (Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 1997 non si applica l'articolo 6. La concessione dei contributi avviene sulla base delle domande presentate ai sensi della legge regionale 29/1992, integrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla relazione descrittiva dell'attività dell'anno 1997.

2. Il piano di riparto dei contributi per l'anno 1997 è predisposto dalla commissione tecnica nominata ai sensi del regolam. reg. 3/1993.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 560.000.000 per l'anno 1997 e a decorrere dall'anno 1998 in lire 522.000.000 annue, gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e successivi:

a) quanto a lire 400.000.000 annue per l'erogazione dei contributi relativi al piano annuale sullo stanziamento già iscritto al capitolo 57491;

b) quanto a lire 100.000.000 annue per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 13 sul capitolo 57200;

c) quanto a lire 60.000.000 per l'anno 1997 per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 14 sul capitolo 57300;

d) quanto a lire 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 per il pagamento dei compensi ai membri esperti di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), sul capitolo 21820;

e) quanto a lire 2.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 per il pagamento dei gettoni di presenza al componente della commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. c), sul capitolo 20420.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 160.000.000 per l'anno 1997 e di lire 122.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 100.000.000 annue mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 57491;

b) quanto a lire 60.000.000 per l'anno 1997 e a lire 22.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'accantonamento previsto al punto D.2.3. (Iniziative e residenzialità in campo universitario) dell'allegato n. 1.

3. A decorrere dall'anno 1999, alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 1 si provvederà con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Articolo 18 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 57491 "Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale"

annue lire 100.000.000

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 60.000.000

anno 1998 lire 22.000.000

anno 1999 lire 22.000.000;

b) in aumento:

cap. 57300 "Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali"

anno 1997 lire 60.000.000

cap. 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni"

anno 1998 lire 2.000.000

anno 1999 lire 2.000.000

cap. 21820 "Spese per incarichi di consulenza"

anno 1998 lire 20.000.000

anno 1999 lire 20.000.000

cap. 57200 "Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche"

annue lire 100.000.000.

Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Il disegno di legge che stiamo per analizzare intende regolamentare l'attività teatrale in Valle d'Aosta, attività che aveva già una normativa specifica che era quella di una legge regionale, legge 29/92, e relativo regolamento. Però, l'attuazione di queste norme precedenti presentava alcuni problemi, a cui si è voluto dare una risposta presentando questo testo.

Quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere con questo disegno di legge? Innanzitutto si semplificano le procedure di richiesta dei contributi e si opera una delegificazione in modo che, di fronte a cambiamenti che avvengono in questo mondo così mutevole del teatro e della produzione artistica, si possa provvedere con provvedimenti della Giunta all'interno di norme e di criteri fissati in questa legge.

Si prevede - ed è il secondo obiettivo che si raggiunge - la predisposizione di linee programmatiche triennali che indicano per un periodo di tempo abbastanza lungo - tale da consentire anche alle compagnie teatrali di sapere quali sono le indicazioni della Giunta - le politiche che l'Amministrazione regionale intende perseguire, politiche che vengono definite sulla base della consulenza e sulla base degli elaborati che la commissione di esperti, incaricata di monitorare e valutare l'attività delle compagnie teatrali, presenta agli organi politici.

Un terzo obiettivo che si intende raggiungere è il potenziamento dell'attività delle compagnie professionali. La legge intende favorire in particolare l'attività di queste compagnie perché ci sono in Valle una serie di compagnie i cui attori, registi e operatori svolgono quest'attività a tempo pieno quindi, per questi il teatro è il lavoro, è l'occupazione principale: si tratta infatti di veri professionisti. Se vogliamo garantire una qualità del teatro, dobbiamo anche valorizzare la professionalità degli operatori, come viene fatto in altri settori di attività.

Il quarto obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire l'aggregazione e la collaborazione fra le compagnie professionali esistenti. C'è un panorama caratterizzato dalla presenza di diverse compagnie, sei, sette, otto, compagnie che poi si dividono, si riformulano, e sono troppe per una piccola Regione come la nostra. La proposta di legge prevede uno stanziamento ad hoc per realizzare progetti coordinati delle compagnie professionali in modo da incentivare il lavoro comune delle diverse compagnie. È interesse infatti che nell'ambito professionale ci siano nella Regione poche compagnie di alto livello, anche nella prospettiva di spazi teatrali che saranno collocati nell'ex Splendor.

Ancora, un altro obiettivo che si raggiunge è il mantenimento del ruolo delle compagnie amatoriali che vengono finanziate. Si è infatti consapevoli che queste compagnie amatoriali costituiscono, da una parte, un luogo di sperimentazione, di selezione, quasi di scrematura delle future compagnie professionali e, dall'altra, costituiscono un elemento importante per favorire la cultura, per tener viva l'attenzione per le forme espressive del teatro in Valle d'Aosta.

Si sceglie come uno dei criteri importanti per determinare l'entità del contributo, all'interno di percentuali minime e massime fissate dalla legge, la valutazione dei risultati artistici raggiunti, valutazione che viene fatta da esperti nel settore del teatro.

Si riconosce infine uno status particolare al teatro popolare valdostano, in particolare lo Charaban, che viene inserito nella legge relativa alle associazioni culturali valdostane, legge che già finanzia le altre forme di teatro popolare.

Per quanto riguarda l'attività teatrale nelle scuole, viene riconosciuto il ruolo importante che questa svolge anche ai fini dell'insegnamento bilingue e viene inserita all'interno della legge regionale che disciplina le iniziative e gli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta.

Con questi due interventi, quello relativo allo Charaban e quello relativo alle scuole, vengono liberati per le altre compagnie teatrali da questo capitolo i finanziamenti finora utilizzati in questi due settori; quindi, anche se il finanziamento complessivo previsto per la legge non è molto cambiato rispetto agli anni precedenti, in concreto, essendo stati esclusi questi due settori, al teatro vengono riconosciute più risorse.

Vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che questa legge non affronta e che dovranno essere oggetto di particolare attenzione per realizzare una cultura teatrale.

Innanzitutto permane il problema - e di questo siamo tutti consapevoli, molte volte lo abbiamo ricordato qui tutti quanti - di reperire spazi, strutture, servizi per consentire alle compagnie teatrali sia a quelle amatoriali, sia a quelle professioniste, di poter svolgere in modo continuativo e in modo dignitoso la propria ricerca teatrale.

Inoltre sarebbe auspicabile che, mentre vengono dirottati su altre leggi i finanziamenti relativi al teatro nella scuola, ci fosse un collegamento fra il teatro professionale e amatoriale e il teatro che viene fatto nelle scuole e che su questo ci fosse un'attenzione particolare, eventualmente prevedendo anche il ricorso, quando è necessario, al monitoraggio di esperti specifici nel settore.

Presento, a nome dell'altro relatore, Consigliere Bavastro, due emendamenti che vogliono consentire di avere una maggiore possibilità di utilizzare il livello minimo e massimo dei finanziamenti in relazione diretta con la qualità dell'attività teatrale. La legge prevede per ogni tipo di finanziamento una soglia minima e una soglia massima e proprio per dare la maggiore possibilità alla Commissione di finire i finanziamenti in base alla qualità delle produzioni si chiede che all'articolo 7, comma 1, lett. g), la percentuale minima prevista del 15 percento venga sostituita con la percentuale del 10 percento.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 10 e va nell'ottica di chiedere che anche per l'attività amatoriale - che è un po' un filtro per poi arrivare all'attività professionale e contemporaneamente è uno strumento importante di valorizzazione della cultura teatrale - si affidi alla Commissione, incaricata di valutare la qualità e la coerenza dell'attività teatrale delle compagnie professionali, un compito di valutazione complessiva dell'attività teatrale delle compagnie amatoriali. Presento i due emendamenti.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.

Dujany (Aut) Devo anch'io indicare la presentazione di emendamenti.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Ritengo che sia importante andare a disciplinare l'attività teatrale, in particolare l'attività teatrale svolta in maniera professionale, come mi pare tenda essere questo l'obiettivo della legge che viene oggi presentata.

Guardando attentamente l'articolo 3, dove vengono elencati i soggetti beneficiari, non posso condividere il punto b), dove si tende a restringere la categoria dei soggetti che possono percepire questo contributo a quelle compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella Regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea, perché ritengo che, se è vero che il francese è lingua nobilitante e che abbiamo tradizioni storico-culturali fortemente legate a questa lingua, non è assolutamente equo prendere in considerazione solo le compagnie che abbiano sede legale in una parte dell'Europa che abbia questa caratteristica della francofonia. Anche perché esistono situazioni dove ci sono compagnie teatrali che organizzano spettacoli in lingua francese, o comunque in ossequio a quello che è un indirizzo di carattere francofono e che non hanno sede nei paesi francofoni. Queste verrebbero in questa maniera da una norma che contiene una restrizione inammissibile e improponibile in un momento in cui si tende ad abbattere le frontiere fra i paesi e soprattutto ampliare quelli che sono gli orizzonti culturali dei singoli popoli che compongono l'Europa.

Presento pertanto un emendamento, che tende ad elidere la parola "francofono" e naturalmente il mio voto sarà favorevole o contrario a seconda di quella che sarà l'accettazione o meno di quest'emendamento.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Questa legge nella mia zona ha suscitato vasto interesse, un interesse che però non è stato recepito nelle commissioni competenti perché è passato tutto velocemente. L'Assessore ci ha anche spiegato i motivi di questo passaggio così veloce: la legge era rimasta ferma due o tre mesi per ragioni burocratiche, poi doveva passare negli organi competenti nel più breve tempo possibile.

Les Etats généraux de la culture valdôtaine e il disegno di legge regionale recante le nuove disposizioni a favore dell'attività teatrale locale, sono due eventi che si sono intrecciati in questi mesi e che avrebbero dovuto avere effetti rilevanti per il futuro della cultura in Valle d'Aosta, in particolare della nuova politica teatrale. Purtroppo non lo sono stati e dico purtroppo perché nulla di rilevante è cambiato. Eppure le condizioni per cambiare il corso degli eventi c'erano. Ripercorriamo insieme le tappe che hanno preceduto il disegno di legge.

L'Assessore alla cultura lo scorso anno, il 25 maggio, con una "ouverture officielle" che voleva essere grandiosa e ambiziosa promuove gli Stati generali per lanciare un'iniziativa di inchiesta e di raccolta di proposte su uno spettro molto ampio di settori della cultura, ivi compreso il teatro. Nei mesi successivi i singoli gruppi di lavoro di diversi settori hanno elaborato ciascuno le loro analisi e proposte che sono state presentate pubblicamente a fine maggio. Anche da qui l'Assessore doveva partire per elaborare le linee della politica culturale, in particolare teatrale, in Valle d'Aosta.

L'attiva partecipazione di compagnie ed associazioni teatrali e del buon livello delle proposte formulate, testimoniano che i principali operatori teatrali della Valle d'Aosta hanno preso sul serio questo progetto. È grave constatare che il Governo regionale non ha preso altrettanto seriamente i risultati del lavoro fatto.

Qual è la situazione del teatro in Valle d'Aosta? È una realtà con strutture teatrali quasi inesistenti. A quando un vero teatro in Valle d'Aosta? È di qualità inadeguata, con una presenza di compagnie, associazioni e gruppi amatoriali ampia, ma debole a causa di un pubblico numericamente limitato e con scarsa cultura teatrale.

Quali erano, in sintesi, le valutazioni e le proposte per il teatro in Valle d'Aosta? Innanzitutto la creazione di un polo di erogazione di servizi per la produzione e la promozione teatrale, una struttura creata dagli operatori del settore con il sostegno dell'Amministrazione pubblica per le infrastrutture di base, la creazione di un centro per rappresentazione e produzione teatrale che possa divenire anche un luogo propulsivo di cultura, in analogia con esperienze italiane ed estere. Ed inoltre, la realizzazione di un programma per lo sviluppo di una cultura teatrale di base con iniziative rivolte ai diversi pubblici: gli spettatori della Saison culturelle, gli insegnanti, gli abitanti delle valli laterali, gli addetti ai lavori; un diverso rapporto con l'ente pubblico che doveva garantire gli spazi teatrali e sostenere le attività di produzione, privilegiare i progetti di qualità, valutati da esperti, introducendo dei controlli su quanto essi dichiarano ed inoltre sostenendo l'attività didattica e di formazione.

Il disegno di legge presentato non tiene conto di quanto è emerso e sostanzialmente non è diverso dalla legge precedente. Eppure per la Valle d'Aosta il teatro rappresenta una grande risorsa potenziale, è una forma espressiva adatta ai piccoli numeri che può essere sviluppata ad un buon livello qualitativo anche in una comunità poco numerosa, traendo linfa dalla realtà locale e dal suo patrimonio culturale, oltre ad essere un medium per un confronto con espressioni artistiche diverse. Può essere uno strumento per la circolazione di idee e di apertura anche per le comunità più decentrate, può generare nuova occupazione e trasformarsi in iniziative economicamente profittevoli, se finalizzate ad un turismo riqualificato. Che peccato perdere quest'opportunità! Ritengo che sia stato un grave errore spendere inutilmente soldi ed energie per poi non cambiare assolutamente nulla.

Infine vorrei ricordare che grazie alla burocrazia, come ci ha spiegato l'Assessore in Commissione, tutte le compagnie anche quelle professionali quest'anno non hanno ancora avuto un finanziamento. Mi sembra che anche qui si veda la serietà: questa legge deve passare di corsa, altrimenti arriviamo al 31 dicembre e chi ha lavorato per tutto l'anno non ha ancora avuto un finanziamento.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bavastro.

Bavastro (UV) Per quanto relatore di questa legge per la II Commissione non ritenevo di dover intervenire in quanto la relazione della collega Squarzino mi sembrava assolutamente esauriente, però l'intervento del collega Chiarello mi induce a fare qualche precisazione.

È vero che nelle commissioni la legge è stata discussa in modo frettoloso, pressati da necessità di accorciare l'iter della stessa per ragioni pratiche, però mi sembra doveroso sottolineare come al di fuori delle commissioni sia io, sia la collega Squarzino abbiamo discusso lungamente la legge fra di noi e con una rappresentante delle compagnie amatoriali. Dico questo solo per amor di giustizia.

Il dibattito c'è stato, forse non nella sede istituzionale dove normalmente avviene, ma c'è stato comunque e gli emendamenti che abbiamo presentato io e la collega Squarzino non sono emendamenti di vasta portata, però sono il frutto di questo dibattito.

Ho voluto dire questo solo per una precisazione, per rendere edotta l'Assemblea di quanto è stato fatto.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.

Dujany (Aut) Solo per illustrare il contenuto degli emendamenti proposti. Innanzitutto diciamo che condividiamo in sostanza questo testo di legge che ha una strutturazione di questo tipo: negli articoli 1-2 si indicano le finalità e negli articoli successivi si indicano i beneficiari dei contributi.

Sulle finalità generali condividiamo i principi espressi agli articoli 1-2; è noto che dovunque il teatro, soprattutto quello professionale, può svilupparsi grazie al finanziamento pubblico, ciò avviene in Italia come in Europa e a maggior ragione deve avvenire in Valle d'Aosta laddove non esiste una forte tradizione in questo settore poiché la stessa domanda di pubblico - con l'eccezione del teatro popolare dello Charaban - trova difficoltà ad avere posto. Il contributo regionale pertanto è fondamentale soprattutto per la vita iniziale di una qualunque compagnia che voglia collocarsi sul piano professionale.

Questo testo, nell'individuazione dei soggetti beneficiari e anche sulla base dell'intervento fatto dal Consigliere Squarzino, che diceva che è opportuno limitare l'accesso ai soggetti beneficiari alle compagnie professionali, impedisce la nascita di nuove compagnie professionali per le condizioni di accesso, creando una sorta di privilegio per le compagnie professionali attualmente esistenti e creando quindi un'impossibilità di accedere alle nuove leve.

Per superare quest'aspetto negativo occorre individuare una terza categoria di beneficiari, costituire una porta aperta ai giovani che riguardi la tutela di quelle compagnie professionali che non hanno ancora i tre anni di anzianità e che perlomeno con gli emendamenti proposti potrebbero rientrare nelle attività promosse ed organizzate dalla Regione rivolte sia agli adulti che alle scuole. Sotto questo profilo indicherei all'Assessore la modifica dell'articolo 3, punto 3, cioè per mettere l'accesso al credito indicando come soggetti beneficiari anche coloro che dallo scorporo di nuclei derivanti da compagnie preesistenti emergono e costituiscono compagnie nuove. Direi che questo fatto potrebbe essere anche giustificato dal recente passato; mi pare che già in passato proprio il teatro di Aosta nel ?95 ha ottenuto contributi mentre era in una situazione di liquidazione dopodiché ha ceduto la propria attività alla Cooperativa Teatro di Aosta, la quale proprio perché connessa con il Teatro di Aosta precedente, ha ottenuto immediatamente finanziamenti. Quindi l'emendamento potrebbe essere giustificato anche per non creare delle disparità di trattamento fra quanto è avvenuto nel recente passato e quanto potrà avvenire di qua in avanti.

Strettamente connessa con questo tipo di preoccupazione è la modifica dell'articolo 11 in cui si indicano come destinatari della promozione ed organizzazione di spettacoli da parte dell'Assessorato regionale non solo quelle compagnie professionali indicate nell'articolo 3, ma anche quelle altre compagnie che, agendo in un regime di professionalità, non abbiano ancora acquisito il titolo di anzianità previsto dagli articoli 3-4. Questo per permettere anche a nuove energie di potersi inserire in questo circuito poiché, se così non fosse, si impedirebbe a chiunque di poter entrare in futuro nei finanziamenti della Pubblica amministrazione.

Una precisazione poi per quel che riguarda poi l'articolo 7, punto 2, perché nell'ambito dei criteri previsti per i contributi si dia una preminenza, al di là dei bisogni, dei costi delle elaborazioni artistiche, alla valutazione complessiva relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie. Cioè, dare una valutazione artistica, scegliere il criterio della meritocrazia come preminente rispetto alle altre preoccupazioni indicate già nel testo di legge.

Per quanto riguarda poi l'articolo 13, così come modificato dalla Commissione, concernente l'organizzazione e la promozione di animazioni, laboratori e spettacoli per le scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire la piena conoscenza del bilinguismo, qui si chiede di aggiungere anche la conoscenza del Franco-provenzale come lingua che ha perlomeno pari dignità delle altre. Questo direi che rientra proprio nella finalità prevista dalla legge, cioè la valorizzazione anche di questo patrimonio, del Franco-provenzale.

Sull'articolo 17 valutiamo negativamente la portata dei contributi. Se pensiamo che durante la gestione Faval si corrispondevano alle scuole per la promozione dell'attività teatrale oltre 350 milioni, mentre questa legge ne eroga solo 100, per cui detratta l'IVA arriviamo a 83 milioni, ci sembra una finalità giusta quella perseguita dalla legge, ma i cui strumenti di spesa previsti sono veramente del tutto inconsistenti e quindi incapaci di soddisfare quest'obiettivo giusto di favorire una piena applicazione del bilinguismo e una piena conoscenza anche del Franco-provenzale. Sotto questo profilo chiederemmo anche la revisione economica, nel senso che si portino anche le spese per gli interventi di cui all'articolo 13 da 100 a 400 milioni.

Presidente Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'istruzione e cultura, Louvin.

Louvin (UV) Je remercie les conseillers qui sont intervenus, notamment Madame Squarzino pour le rapport très détaillé qu'elle a bien voulu présenter au Conseil.

Nous avons de toute évidence une matière intéressante et qui se prête à un débat très large.

Pour reprendre les questions d'ordre général qui ont concerné cette loi, en particulier l'intervention de Monsieur Chiarello, qui a voulu manifester son chagrin du fait que ce projet de loi n'aurait pas été suffisamment attentif aux exigences qui ressortent du milieu du théâtre, je voudrais lui dire que bien au contraire ce projet de loi a été longtemps discuté, peaufiné avec les compagnies théâtrales et les experts qui agissent dans ce domaine et qu'il ne s'agit pas d'un acte d'autorité, en particulier pour les compagnies professionnelles, justement parce que nous considérons que la fonction primordiale de cette loi est celle de donner des conditions d'essor aux compagnies professionnelles. Je ne cache pas que nous avons une panoplie d'autres instruments de lois de contributions pour des différentes initiatives au caractère local, au caractère d'amateur, mais cette loi a un pilier central: c'est le soutien aux compagnies professionnelles et nous nous devions de donner des réponses à ces compagnies qui vivaient depuis des années dans une situation de malaise et d'insatisfaction due à des mécanismes dont nous avons expérimenté une certaine inefficacité.

Vous avez bien voulu rappeler, Monsieur le Conseiller, les Etats généraux de la culture; je veux partir de là pour dire que cette loi répond en large mesure aux soucis qui ont été exprimés dans ce sens. Vous avez évoqué par exemple la nécessité de fournir un pôle de distribution des services; nous allons dans cette direction justement dans le sens de créer des concentrations d'activités des compagnies. Vous avez bien remarqué qu'une quote-part importante de ces financements est destinée à la réalisation de projets coordonnés par les compagnies professionnelles. Qu'est-ce que cela signifie, si ce n'est commencer à travailler ensemble de la part des compagnies professionnelles valdôtaines?

Je tiens à rappeler au passage que nous avons eu une évolution dans les 15 dernières années. Nous avions une situation où il y avait une seule compagnie: "Teatro dei Piccoli", qui est devenu "Teatro di Aosta", à laquelle a fait suite une compagnie professionnelle francophone, le Groupe Approches, d'autres se sont rajoutées toujours dans les années ?80: le Théâtre du nord et Atamas, nous en sommes aujourd'hui, après l'entrée en vigueur de la loi de ?92, à 6 compagnies, puisque Si ne qua non et la Compagnie de l'Envers se sont ajoutées en tant que compagnies professionnelles. Or, 6 compagnies professionnelles sont trop nombreuses dans notre milieu; compte tenu de la réalité de notre Région nous ne pouvons que soutenir efficacement et avec un soutien de qualité un nombre plus réduit de compagnies.

Ce que vous avez dit Monsieur le Conseiller au sujet également des espaces est une remarque très intéressante; nous avons discuté au Gouvernement régional ce problème pour ce qui est de la création de nouvelles salles théâtrales, nous avons décidé de ne pas insérer dans cette loi - qui est une loi de financement aux activités - une disposition concernant cette matière, qui devra être raccordée à d'autres initiatives concernant le cinéma par exemple.

Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dramatique des salles de cinéma dans cette Région? Il y a un retard très important, malgré les financements importants qui sont assurés dans ce domaine au niveau de l'Etat, mais c'est l'action privée qui fait défaut dans cette Région à ce sujet, et nous souhaitons vivement que les conditions se réalisent pour que de nouvelles salles puissent naître.

En matière de théâtre nous sommes en train de travailler au projet du Cinéma Splendor, à la moitié du mois de décembre les charges concernant le projet d'exécution du réaménagement de l'Ex Splendor seront délibérées, il y aura donc là la réponse concrète aux problèmes des espaces théâtraux.

Mais pour en venir aux amendements, et je tiens à rappeler qu'un amendement d'ordre financier, auquel nous demandons de donner un avis favorable de la part de ce Conseil, a été présenté par le Président du Gouvernement régional, j'examinerais maintenant les points qui ont été présentés par les différents conseillers.

Monsieur Tibaldi a estimé non proposable une restriction aux Pays francophones pour ce qui est de l'origine des compagnies qui agissent en Vallée d'Aoste dans ce domaine. Or, vous savez sans doute par votre connaissance directe du secteur que la plupart des compagnies professionnelles qui agissent dans cette Région viennent déjà d'autres régions. Le "Teatro dei Piccoli" vient du Piémont, l'Envers est composé par des professionnels des régions avoisinantes. C'est aussi le cas Groupe Approches venu de France au début des années ?80 qui a gardé son siège d'origine, qui a accumulé un patrimoine d'expérience qu'il déploie efficacement dans notre contexte. Tout comme lui, d'autres pourraient trouver la voie pour venir exercer en Vallée d'Aoste l'activité théâtrale. Comme vous avez vu dans la loi, nous posons une condition, et c'est la même condition sur la base de laquelle je répondrai négativement à certains des amendements présentés par Monsieur Dujany. La condition c'est que les compagnies doivent faire preuve d'un travail continuel d'au moins trois ans dans notre Région dans le domaine du théâtre, aussi que d'une activité bien enracinée dans le territoire. Dans cette logique nous estimons donc qu'il est essentiel de permettre aux compagnies italiennes de venir tester le terrain et donc d'exercer leur travail d'artistes dans notre Région, mais qu'il doit en être de même du côté des Pays francophones. Nous croyons qu'il y a là un principe d'équité par rapport à notre condition régionale, qui doit à tout prix être conservée. C'est pourquoi nous demanderons aux conseillers de ne pas adopter cet amendement que vous avez proposé.

Monsieur Bavastro également a présenté avec Madame Squarzino des amendements; je crois qu'il faudra peut-être revoir dans le premier amendement la référence à la lettre g), qui est en réalité une référence à la lettre b), il doit y avoir une petite faute de frappe qui devra être corrigée. Il s'agit d'un amendement tout à fait acceptable et qui donne une plus grande liberté de manoeuvre à la Commission, à condition que cela ne se traduise pas dans un affaiblissement de ce point, qui est un point de qualité de la loi. Il appartient donc à la Commission de faire une estimation quantitative par rapport aux ressources à allouer à ce point.

Il en est de même pour ce qui est de la sollicitation d'une évaluation globale de l'activité théâtrale des compagnies d'amateurs; il s'agit là d'une extension du mandat donné à la Commission, donc d'un perfectionnement du texte de loi.

Pour ce qui est des amendements présentés par le Conseiller Dujany, je voudrais dire d'abord que les amendements des articles 3 et 11 se rapportent à une logique qui n'est pas celle que nous avons voulu soutenir dans cette loi. Nous l'avons dit en Commission, nous en avons également longtemps discuté avec les compagnies théâtrales: il faut que ces compagnies démontrent une solidité réelle, donc qu'elles travaillent pendant un certain nombre d'années à titre professionnel dans la Région et qu'il y ait une dynamique de concentration. Je viens de dire que 6 compagnies c'est trop, nous ne pouvons pas réellement soutenir six compagnies de théâtre professionnel dans la Région. Nous avons instauré une dynamique de concentration, si les amendements que Monsieur Dujany a présentés étaient acceptés, il y aurait un'éclatement, un émiettement ultérieur de ces compagnies parce qu'il propose de permettre "lo scorporo di nuclei derivanti da compagnie preesistenti".

Si quelque chose de ce genre survient, cela est tout à fait normal dans la dynamique artistique; qu'ils se présentent au public, qu'ils organisent leur travail et qu'ils démontrent pendant une période suffisamment longue qu'ils ont une capacité de production concurrentielle par rapport aux autres compagnies. A ce moment-là ce seront d'autres compagnies qui devront être mises à côté pour lesquelles nous devrons réduire ou bien éliminer les financements. Si l'on permet aujourd'hui de mettre en discussion la répartition des financements pour des parties de compagnies, on obtient exactement le résultat contraire à celui que nous nous étions proposé à l'entérieur de ce même projet de loi.

Sur l'article 11, là où Monsieur Dujany dit que l'on pourrait acheter et organiser des spectacles pour les compagnies qui n'ont pas encore acquis un titre d'expérience suffisante, tout en repoussant l'amendement, je ne pense pas que cela soit interdit dans la mesure où nous avons des lois de financement pour les activités culturelles, dans la mesure où nous avons des possibilités d'organisation directe des spectacles, qui nous permettent de faire appel à n'importe quelle compagnie.

Comme il ne sera pas interdit à l'Administration régionale d'organiser un spectacle avec le Théâtre de l'Archivolto de Turin plutôt qu'avec un autre théâtre, je ne vois pas pour quelle raison il nous serait empêché d'organiser un spectacle avec une compagnie non professionnelle. Cet article 11 a donc un sens spécifique, qui est de dire aux compagnies théâtrales que nous faisons cette activité de promotion à laquelle le Conseiller Chiarello faisait référence.

Pour ce qui est de l'amendement de l'article 7, point 2, je vous inviterais à relire l'article, Monsieur Dujany, parce que l'article, au trois lignes précédentes contient déjà le mot "particolarmente". L'article dit: "Il contributo è determinato sulla base della documentazione presentata avuto riguardo in particolare...". Vous proposez de réitérer "preminentemente"; alors, s'il s'agit de donner une prééminence à l'aspect artistique plutôt qu'à l'aspect du coût du personnel artistique et technique, des frais de production, de mise en oeuvre, de diffusion et de gestion, je pense qu'il y a là un contresens. Les deux aspects sont complémentaires: la qualité artistique et les frais de gestion, il peut y avoir l'un et l'autre, nous avons dit que ce sont les deux éléments d'évaluation, ce sont les deux barèmes dont doit s'inspirer la Commission. Il ne s'agit pas d'un point capital, je pense qu'il y a là un peu une répétition qui n'est là que pour compliquer davantage le rôle de la Commission plutôt que de lui simplifier le mandat qui lui est ainsi donné.

Pour ce qui est du rajout proposé à l'article 13 "la conoscenza del Francoprovenzale", je n'ai aucune réserve à ce sujet. Nous avons donné comme indication prioritaire le soutien à l'activité éducative par rapport au bilinguisme; si l'on veut faire référence à la connaissance du Franco-provençal, je pense que cela peut se faire également dans le cadre des projets qui sont réalisés à l'intérieur de nos écoles. D'ailleurs l'article en question avait déjà fait l'objet d'une remarque et d'une courte modification au sein de la Commission. Mais à ce propos, Monsieur le Conseiller Dujany et Messieurs les conseillers, une invitation: nous avons discuté ce projet de loi en Commission, dès lors qu'il y a des projets de loi complexes il est toujours souhaitable que les amendements soient discutés en Commission. Cela en empêcherait la reproposition au sein de l'Assemblée, et cela permettrait aux autres membres de la Commission de discuter avec plus d'attention des questions qui nous sont soumises. J'ai été un peu surpris de ne pas avoir pu prendre connaissance de ces amendements au préalable, ce qui aurait pu faire l'objet d'une plus longue discussion.

Je pense enfin, Monsieur le Président du Conseil, que l'amendement de l'article 17, point b), devra être déclaré irrecevable puisqu'il contient une augmentation de dépense dont nous ne pouvons pas assumer la couverture bien qu'il faille rappeler qu'il y a, grâce à ce projet de loi une augmentation de ressources disponibles, allant au bénéfice du théâtre, il n'y a donc là aucune diminution, allez voir au total les fonds alloués aux compagnies et aux activités théâtrales et vous aurez une réponse positive quant aux ressources financières disponibles!

Président Les travaux vont terminer maintenant, on votera la loi dans l'après-midi.

La séance est terminée.

La séance termine à 13h14.