Oggetto del Consiglio n. 2805 del 22 ottobre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 OTTOBRE 1997
OGGETTO N. 2805/X Disegno di legge: "Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)".
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).
Articolo 2 (Vigilanza)
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza:
a) il Direttore generale dell'ARPA deve fornire alla Presidenza della Giunta regionale, nei tempi dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;
b) il Presidente della Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici e i servizi dell'ARPA.
Articolo 3 (Atti soggetti a controllo)
1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità i seguenti atti dell'ARPA:
a) bilancio di previsione;
b) assestamenti e variazioni di bilancio;
c) conto consuntivo;
d) impegni di spesa pluriennali;
e) determinazione della dotazione organica del personale;
f) contratto decentrato di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 41/1995;
g) provvedimenti di autorizzazione ai dipendenti dell'ARPA allo svolgimento di incarichi professionali;
h) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti quando superino l'importo di 50 milioni.
2. Il Direttore generale dell'ARPA può, inoltre, sottoporre al controllo preventivo della Giunta regionale, motivando la richiesta, ogni altro atto che ritenga opportuno salvo:
a) le deliberazioni di mera esecuzione;
b) le deliberazioni meramente ripetitive e confermative;
c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.
3. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
Articolo 4 (Termini per l'esercizio del controllo)
1. La Giunta regionale esercita il controllo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, anche in forma di silenzio-assenso.
2. I provvedimenti diventano definitivi:
a) quando sono approvati;
b) qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto la Giunta regionale non abbia provveduto al suo annullamento.
Articolo 5 (Procedure di approvazione)
1. Gli atti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, in duplice copia, alla struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura regionale competente.
2. Del ricevimento degli atti da parte della struttura regionale competente è dato tempestivo avviso all'ARPA con l'esatta indicazione della data di arrivo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
Articolo 6 (Modalità di controllo)
1. L'istruttoria sugli atti dell'ARPA di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è predisposta dalla struttura regionale competente che, in materie non di propria competenza, si avvale della collaborazione delle altre strutture dell'Amministrazione regionale.
2. La struttura regionale competente può richiedere direttamente all'ARPA informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.
3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo una sola volta.
5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'ARPA a cura della struttura regionale competente.
Articolo 7 (Atti non soggetti a controllo)
1. Gli atti non soggetti a controllo, tranne quelli che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Direttore generale dell'ARPA decida volontariamente di sottoporre a controllo, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.
Articolo 8 (Pubblicazione degli atti)
1. Tutti gli atti dell'ARPA sono pubblicati all'albo entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
Articolo 9 (Invio degli atti)
1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della legge regionale 41/1995 ed alla struttura regionale competente.
Articolo 10 (Potere generale di annullamento)
1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi dell'ARPA ritenuti illegittimi.
Articolo 11 (Controllo dell'attività e dei risultati di gestione)
1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti al controllo della Giunta regionale.
2. La struttura regionale competente formula all'ARPA eventuali osservazioni in ordine all'attività, alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione regionale con particolare riguardo ai risultati tecnici ed amministrativi conseguiti.
Articolo 12 (Controllo sostitutivo)
1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
2. Le spese per l'invio del commissario sono sostenute dall'ARPA salvo rivalsa a carico del Direttore generale o dei dipendenti eventualmente responsabili.
Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Je veux inviter le Conseil régional à prendre en examen le projet de loi modifié par la IIème Commission. Il s'agit d'un projet de loi important, vu que l'ARPA est devenue opérationnelle depuis le 1er janvier de cette année.
Jusqu'à aujourd'hui nous avons un système de contrôle qui est déterminé par une délibération de la Junte régionale, mais ce système doit être modifié car il est un peu trop rigide.
Ce projet de loi, qui est le résultat d'une série de consultations aussi avec les responsables de l'ARPA - et j'en profite de l'occasion pour remercier la IIème Commission permanente du Conseil qui a modifié le texte original -, c'est un projet qui s'avère indispensable et urgent pour réglementer le système de fonctionnement de cette Agence.
Presidente La discussione generale è aperta. Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (Aut) Solo per indicare la posizione del Gruppo degli Autonomisti sull'argomento.
Ci asterremo su questo progetto di legge in quanto rileviamo che in particolare il controllo, pur essendo stato migliorato rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale e a seguito dei lavori della Commissione, risulta ancora troppo oppressivo e pregnante e non è più tollerabile presentare ancora dei testi di legge che denotano un fortissimo accentramento nel potere della Giunta, con una manifesta e palese sfiducia nei confronti degli enti strumentali della Regione.
È vero che questo testo di legge non rappresenta una novità, nel senso che ripercorre un'impostazione che c'è stata nel tempo, quella cioè di prevedere il controllo nei confronti di tutti quegli enti strumentali della Regione. In questo senso quindi si può dire che sia un testo fatto al ciclostile rispetto a testi del passato.
Tuttavia vi sono nuove sensibilità che stanno emergendo e devo riconoscere che anche a livello nazionale - seppure in modo molto timido - la stessa riforma dei decreti Bassanini sta determinando un nuovo controllo verso gli enti locali e verso gli enti strumentali. E mi chiedo come il PDS locale possa essere ancora così saldamente ancorato ad un'organizzazione bolscevica del potere, quando a livello nazionale emergono invece alcune timide tendenze di decentramento, anche se ben lontane dall'ipotesi federalista, che voglio ricordare.
Per quel che riguarda il controllo di legittimità rispetto agli atti della Regione, essi sono stati ristretti ai soli regolamenti e agli atti riguardanti gli adempimenti comunitari.
Per quel che riguarda invece i controlli del CO.RE.CO., le verifiche riguarderanno soltanto gli statuti dei comuni, i regolamenti comunali esclusi quelli sull'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci e i rendiconti della gestione degli enti locali.
Qui invece siamo ancorati ad un tipo di controllo molto forte, ben lontano dai principi del federalismo.
Un secondo elemento che reputiamo negativo è che queste scelte non vanno a determinare una verifica del potere regionale rispetto a degli indirizzi che il potere stesso si è dato sul piano politico generale, ma vanno a rafforzare ancora di più la burocrazia regionale, denominata nel presente disegno di legge come struttura regionale competente, a danno di un controllo politico. Non esiste neppure un qualche beneficio da parte dell'organo politico, ma si tratta soltanto ancora una volta di trovare degli strumenti di burocratizzazione, fra l'altro addirittura preventivi rispetto all'emissione dell'organo competente.
Sembra assurdo addirittura dall'altra parte delegittimare ancora la figura del direttore generale dell'ARPA, che già di per sé dovrebbe esprimere un parere di legittimità rispetto all'atto, permettendogli di sottoporre al controllo preventivo della Giunta anche ogni altro provvedimento diverso da quelli detti sopra.
Vediamo che anche gli acquisti e le alienazioni devono essere oggetto di autorizzazione preventiva, mentre anche i decreti Bassanini - al riguardo è sufficiente prendere visione degli articoli 12 e 13 in materia di alienazione di immobili di proprietà pubblica e in materia di accettazione di donazione e di acquisti di beni stabili - tendono ad innovare dando maggiore discrezionalità e riconoscendo maggiore responsabilità all'organo.
Un ulteriore elemento che mi pare veramente assurdo è anche il meccanismo tramite il quale si individuano al punto 5 le procedure per l'approvazione degli atti. E cioè non si tiene conto, per quel che riguarda la data di arrivo dell'atto, del momento di ricezione reale, ma del momento in cui la Regione stessa comunicherà all'ARPA l'esatta data di arrivo del provvedimento stesso. Questo perché probabilmente esiste una tale confusione nella gestione di questi momenti, tra il momento di arrivo alla Regione e il momento dell'effettivo esame dell'atto, che c'è bisogno addirittura di regolare con legge un fatto che è dovuto soltanto a disfunzioni da parte della Regione.
Quindi, anziché mettere mano per superare queste disfunzioni interne all'organo anche in un dato così semplicistico, che è quello della ricezione degli atti, si preferisce approntare una norma di questo tipo, che avrà come effetto quello di allungare ancora di più i tempi di approvazione degli atti. Per queste ragioni il Gruppo degli Autonomisti si asterrà.
Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla II Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Chiarello e Rocchio)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Chiarello e Rocchio)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Rocchio, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva
