Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2804 del 22 ottobre 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 OTTOBRE 1997

OGGETTO N. 2804/X Subconcessione, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, di derivazione d'acqua dalla sorgente Entrelors, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, ad uso potabile.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che con domanda in data 18 gennaio 1995 corredata da progetto a firma Ing. Luca Asiatici, il Comune di Rhêmes-Notre-Dame ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla sorgente Entrelor, a quota 2053.60 m.s.m., in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, l/s max. 11.46 di acqua ad uso potabile.

Rilevato che, indipendentemente dal fatto che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche, in considerazione che le acque della sorgente Entrelor, in periodo di magra sono determinanti sulla portata dell'omonimo torrente che risulta iscritto al n. 62 dell'Elenco delle Acque Pubbliche e non essendovi dubbi sul pubblico e generale interesse che tale sorgente riveste in quanto risulta indispensabile per il potenziamento dell'acquedotto comunale, l'Amministrazione regionale ha provveduto comunque a dare regolare corso all'istruttoria.

Tenuto presente che:

- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 10611 in data 10 luglio 1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 3039 in data 26 luglio 1995, ha dichiarato di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito;

- l'avviso di presentazione della domanda 18 gennaio 1995 del Comune di Rhêmes-Notre-Dame è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 27 in data 4 ottobre 1995 e riprodotto nel n. 292 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 15 dicembre 1995 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 188 in data 23 gennaio 1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 5 febbraio 1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Rhêmes-Notre-Dame e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma; al Comune di Rhêmes-Notre-Dame; all'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e alla Comunità Montana Grand-Paradis;

- la pubblicazione presso il Comune di Rhêmes-Notre-Dame, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni ed esposti.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 11 marzo 1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Berard Battista, Sindaco del Comune di Rhêmes-Notre-Dame assistito dal Geom. Meynardi Aldo in qualità di tecnico comunale incaricato.

Accertato che durante tale visita non sono state presentate opposizioni né esposti e che nella stessa il Sindaco ha segnalato che, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 236/88, erano in corso, con il proprietario dell'Alpeggio Entrelor, le trattative per esaminare le possibilità dell'acquisto o dell'affitto del sopraccitato alpeggio, richiedendo 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento di copia del verbale di visita d'istruttoria, per segnalare all'Ufficio Concessioni Acque l'esito delle trattative. In merito all'istanza formulata dal Sindaco l'Ufficio Concessioni Acque ha provveduto a trasmettere, in data 20 marzo 1996, copia del verbale di visita d'istruttoria e nei termini prescritti il Comune di Rhêmes-Notre-Dame, ha comunicato, con nota prot. n. 1069 in data 26 marzo 1996, che intendeva limitare l'utilizzo delle sorgive nel periodo in cui non viene "monticato" il bestiame e precisamente dal 1° settembre al 30 giugno, considerata la difficoltà di vietare il pascolo nell'alpeggio Entrelor o di procedere alla sua acquisizione come era nelle intenzioni originarie del Comune. Per il periodo estivo l'Amministrazione comunale stava esaminando la possibilità di captare delle sorgive più a monte le quali richiedono un'area di protezione meno ampia e non pregiudizievole per il buon funzionamento dell'alpeggio.

Il sig. Roullet Emiro, proprietario dell'alpeggio Entrelor, ha quindi segnalato i rischi alla potabilità dell'acqua della sorgente Entrelor in relazione alla monticazione del bestiame nell'alpeggio stesso.

Alla luce delle comunicazioni del Comune di Rhêmes-Notre-Dame del 26 marzo 1996 e del sig. Roullet Emiro, è stata quindi richiesta, dal competente Ufficio dell'Assessorato, la documentazione progettuale ed in particolare una relazione idrologica integrata con gli opportuni elementi e dati, atti ad escludere la possibilità che la monticazione del bestiame, nel periodo estivo, potesse avere conseguenze negative sulla potabilità dell'acqua.

Il Comune ha quindi fatto pervenire, in data 16 aprile 1997, una relazione integrativa alla perizia idrogeologica della sorgente Entrelor nella quale il tecnico incaricato dal Comune ha stabilito che la chiusura della sorgente debba avvenire tra il 15 giugno ed il 15 novembre di ogni anno, in corrispondenza con il pascolo del bestiame e per un lasso di tempo di circa due mesi dal termine della monticazione e che comunque l'utilizzo della sorgente dovrà essere fatto precedere da un'analisi batteriologica che accerti l'assenza di coliformi e steptococchi.

Considerato che il gruppo tecnico di lavoro per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 236/88 ha quindi esaminato la relazione presentata dal Comune esprimendo parere favorevole alle condizioni indicate nella relazione stessa.

Tenuto inoltre presente che:

- la captazione della sorgente, ubicata a 2053,60 m.s.m., avviene tramite un'opera di presa del tipo diretto con drenaggio addossato in modo da ben adattarsi alle caratteristiche geomorfologiche del sito raggiungendo la sorgente geologica, cioè la zona dove l'acqua scaturisce effettivamente dalla roccia.

- Il manufatto è composto da due rami di raccolta, costituiti da barriera in c.l.s., tubo drenante Ø 500 ed accurato drenaggio, che convogliano l'acqua in un serbatoio provvisto di vasca di calma e vasca di carico, collegate tramite uno sfioratore a stramazzo. Tutta l'opera risulterà completamente interrata, in modo da essere protetta e ridurre l'impatto ambientale.

- Il convogliamento dell'acqua dalla sorgente Entrelor al serbatoio di compenso, da realizzare a monte dell'abitato di Chaudanne, avviene tramite tre tubazioni in P.E.A.D. poste in serie di tre diametri differenti: Ø 160 PN4 per 20 mt., Ø 90 PN 10 per mt. 158 e Ø 75 PN 16 per mt. 229.

- Il tracciato, a partire dalla sorgente, segue per un primo tratto un sentiero che si snoda a sinistra del torrente Entrelor, tra due salti di roccia, aggirata la parete rocciosa sottostante la sorgente, si prosegue nel bosco rado approssimativamente lungo la massima pendenza fino ad una radura e quindi, ritornando verso il torrente, si raggiunge la zona in cui è prevista la realizzazione del serbatoio. Dal serbatoio partono tre tubazioni in acciaio per i collegamenti alle reti di distribuzione già esistenti; in particolare:

- collegamento alla frazione Broillat - si realizza con una tubazione in acciaio DN 65 della lunghezza di circa mt. 360. Il tracciato si snoda ai limiti delle aree prative, dopo aver attraversato il torrente Entrelor;

- collegamento alla fraz. Pellaud - si realizza in modo analogo al precedente dopo un percorso di circa mt. 737. Il tracciato si snoda lungo il limite delle aree prative fino alla zona dei laghi di Pellaud e quindi raggiunge la frazione seguendo la strada poderale esistente;

- collegamento alla vasca esistente - si realizza anch'esso con una tubazione in acciaio DN 65 della lunghezza di circa mt. 327.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) L'utilizzazione della sorgente Entrelor, tributaria dell'omonimo torrente, risulta essere determinante per il potenziamento dell'acquedotto comunale;

2) Le modalità di captazione e di adduzione dell'acqua sono da ritenersi idonee e quindi tecnicamente approvabili;

3) Dalla relazione del progettista si evidenzia l'ininfluenza della sorgente sul bacino interessato, per cui si ritiene che il quantitativo di 11,46 l/sec. non sia di pregiudizio al minimo deflusso vitale del torrente Entrelor, del quale la sorgente è tributaria;

4) La quantità d'acqua da derivare, nella misura max. di 11,46 l/sec. dalla sorgente Entrelor, nel periodo dal 16 novembre al 14 giugno, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 7677 del 5 giugno 1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;

Vista la Legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;

Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in del 30 dicembre 1996, n. 317 del 3 febbraio 1997 e n. 2436 del 7 luglio 1997, nonché la circolare applicativa n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Assetto del territorio e infrastrutture di rete nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, infrastrutture e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Delibera

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, giusta la domanda presentata in data 18 gennaio 1995, di derivare, nel periodo dal 16 novembre al 14 giugno, dalla sorgente Entrelor, ubicata a quota 2053,60 m.s.m., in comune di Rhêmes-Notre-Dame, max. litri/sec. 11,46 di acqua per il potenziamento dell'acquedotto comunale;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del comune di Rhêmes-Notre-Dame;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 250.000 (duecentocinquantamila) pari a mezza annualità del canone presunto, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'articolo 10 del disciplinare di subconcessione, che nessun canone è dovuto dall'utenza, essendone l'uso potabile esente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(.... omissis...)

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 22

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 1 (Chiarello)

Il Consiglio approva