Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2684 del 23 luglio 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997

OGGETTO N. 2684/X Commercializzazione su mercati esterni alla Valle d'Aosta di prodotti fabbricati con zucchero della nostra Regione. (Interrogazione)

Interrogazione Vista la legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525;

Visto il regolamento regionale del 22 giugno 1956 recante "Norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525, concernente l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale;

Richiamato l'articolo 15 del predetto regolamento;

Appreso come in punti vendita estranei alla Valle d'Aosta vengano regolarmente posti in commercio prodotti fabbricati con zucchero nella nostra Regione;

Ribadito l'obbligo previsto dal regolamento sopra citato di consumare tali prodotti entro i confini regionali;

Rilevata la possibilità per le ditte interessate di poter immettere sul mercato extra valdostano prodotti fabbricati con zucchero acquistato a prezzi correnti e non in esenzione fiscale;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

l'Assessore competente per conoscere:

1) se è a conoscenza del fatto che alcune aziende valdostane immettono su mercati estranei alla Valle d'Aosta prodotti fabbricati con zucchero nella nostra Regione;

2) se tali prodotti sono fabbricati con zucchero acquistato in esenzione fiscale oppure a prezzi correnti;

3) quali sono le aziende che fabbricano prodotti derivanti dallo zucchero in Valle d'Aosta e li commerciano anche su mercati non valdostani;

4) se tutte le aziende interessate dalla presente interrogazione dispongono dei giustificativi di acquisto dello zucchero a prezzi correnti relativamente alla quantità di prodotti immessi sul mercato extra valdostano.

F.to: Linty

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) L'interpellanza fa riferimento ad una possibile concorrenza delle imprese valdostane che utilizzano zucchero in esenzione fiscale che non sia legittimata.

Voglio ricordare che i generi in esenzione fiscale vengono dalla legge 623/49, che all'articolo 1 recita: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 dello Statuto, è consentita l'immissione in consumo in detto territorio per il fabbisogno locale dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati".

Quindi i generi contingentati sono concessi, a condizione che vengano consumati in Valle d'Aosta e che siano indirizzati al fabbisogno locale, il quale - come risulta anche da alcuni generi che si riferiscono ad attrezzature per l'industria o ad altri generi per l'agricoltura - non è solo fabbisogno della popolazione, ma anche fabbisogno dell'economia e delle imprese.

Per la gestione di questi generi il compito è affidato al Consiglio regionale, all'articolo 4 infatti si dice che: "Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione".

Per ciò che riguarda lo zucchero devo far presente che il consumo in questi anni è in calo, che è di oltre 1 milione di chili la parte non ritirata negli ultimi due anni e che, per quanto riguarda la sua gestione, quando viene assegnato ad un'impresa un quantitativo, la stessa deve compilare un registro di carico e di scarico, numerato, bollato, firmato dall'Assessore, in cui devono essere registrati in ordine cronologico i quantitativi di materia prima introdotti in Valle, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate.

Dal controllo di tali registri, effettuato all'inizio di quest'anno, emerge che la sola ditta che risulta commercializzare fuori della Valle d'Aosta prodotti fabbricati utilizzando zucchero in esenzione fiscale, è la ditta Mont Blanc Dolciaria con sede in Arnad.

Per quanto attiene invece al controllo su prodotti fabbricati con zucchero non in esenzione fiscale, che poi vengono posti in vendita a prezzi correnti, la Regione non ha competenza alcuna.

In merito ai prodotti fabbricati con lo zucchero in esenzione fiscale ed immessi sul mercato extra valdostano, si rammenta che l'articolo 15 del Regolamento regionale 29 gennaio 1973 stabilisce fra l'altro che l'assegnazione e la distribuzione al consumo dei contingenti annui di zucchero debbano essere effettuate alla popolazione e anche alle imprese industriali e artigiane che utilizzano detta merce nei processi produttivi.

In applicazione della vigente normativa le imprese assegnatarie di quantitativi di zucchero in esenzione fiscale li hanno legittimamente consumati, utilizzandoli nei processi produttivi. Qui c'è un punto importante, che sottopongo all'attenzione del Consigliere Linty: la Regione ha sempre ritenuto, come risulta dalla relazione di accompagnamento all'interpretazione autentica del Regolamento regionale 29 gennaio 1973, l'interpretazione adottata il 14 marzo 1994, ai sensi del quale l'utilizzazione nei processi produttivi dei generi e merci in esenzione fiscale deve essere considerata a tutti gli effetti consumo nel territorio regionale. Credo che anche il Consigliere Linty abbia a suo tempo votato quest'interpretazione autentica.

E poi continua la relazione a quest'interpretazione autentica dicendo che il termine consumo può essere riferito sia ai beni consumati dai privati, che a quelli consumati dalle imprese, per alimentare il processo produttivo, per cui i generi contingentati utilizzati sul territorio regionale per fabbricare altri prodotti sono da considerare consumati nella Regione indipendentemente dall'eventualità che tali prodotti vengano successivamente commercializzati fuori dal territorio regionale.

Quindi, i generi in esenzione utilizzati in Valle d'Aosta e trasformati sono considerati consumati indipendentemente dalla loro commercializzazione successiva.

A sostegno di quest'indirizzo interpretativo, che è del ?94 perché allora si erano presentati problemi analoghi a quelli sollevati dall'interrogazione, si segnala inoltre l'emendamento alla legge finanziaria per il ?95, presentato al Senato dall'Onorevole Dujany, tendente a confermare l'interpretazione della Regione. In merito a tale emendamento il Governo non si è dichiarato pregiudizialmente contrario in termini politici e si è impegnato a riesaminare successivamente la questione.

Va ricordato per completezza che la citata interpretazione si pone in analogia con quanto succede con la zona franca di Gorizia: nella legge 1226, che riguarda quel territorio, si afferma testualmente che i prodotti ottenuti dalle industrie operanti di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948 n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime, incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati a tutti gli effetti fiscali prodotti nazionali. Gorizia ha addirittura una legge - e non un'interpretazione - che stabilisce che i prodotti possono essere tranquillamente venduti fuori dal territorio.

Non meno rilevante risulta il provvedimento di archiviazione adottato in data 13 ottobre 1994 dal Giudice delle indagini preliminari di Aosta nei confronti dei rappresentanti di un'azienda con sede nella Regione in merito all'evasione dell'imposta di fabbricazione dei diritti di confine; provvedimento motivato dal fatto che lo zucchero contenuto nel prodotto finale a seguito di trasformazione, in quanto diverso rispetto allo zucchero quale materia prima, può essere commercializzato anche fuori dalla Valle d'Aosta.

Si evidenzia infine che il ricorso presentato al TAR dalla Società Bonomi e dalla società Vicenzi Biscotti contro la Regione nei confronti della Mont Blanc Dolciaria, per l'annullamento della deliberazione di Giunta n. 5186 del 23 giugno 1995, avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri per la ripartizione del contingente di zucchero in esenzione fiscale ai soggetti beneficiari", è stato abbandonato ritenendo insussistenti le motivazioni di origine.

Per concludere direi che le aziende che ottengono zucchero in esenzione fiscale sono una quindicina, sono tutte molto piccole, solo una ha un quantitativo superiore ai 10mila chilogrammi e sicuramente non sono in grado di far turbare il mercato esterno alla Valle d'Aosta. Questo fatto è riconosciuto dagli stessi industriali che hanno ritirato il ricorso.

Dal punto di vista dell'interpretazione di norme che hanno carattere autonomistico particolare per la Valle d'Aosta, l'interpretazione della Regione è che quando la trasformazione avviene in Valle d'Aosta, lo zucchero è consumato e quindi ha adempiuto alla normativa della legge 623.

Faccio solo una piccolissima considerazione: mi sono un po' stupito che il Consigliere Linty, che la volta scorsa si preoccupava della possibile interferenza di una ditta esterna rispetto ad aziende della nostra Regione, questa volta si preoccupi della possibile concorrenza di aziende locali rispetto ad aziende padane. Credo che le cose vadano ricondotte nella loro giusta dimensione: in Valle d'Aosta c'è un'utilizzazione sempre più ridotta di questi quantitativi, quindi sicuramente non ci sono perturbazioni nel mercato. Dal punto di vista normativo, quando lo zucchero è trasformato in Valle d'Aosta secondo l'interpretazione autentica di questo Consiglio il consumo previsto dalla legge è avvenuto.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LNPIAP) L'Assessore Mafrica mi stupisce sempre per le interpretazioni del mio pensiero. Gli chiedo dove ha letto le aziende padane in quest'interrogazione, dove viene espressa la mia preoccupazione per l'interferenza di mercato. Veramente gli chiedo se mi sa dare una risposta anche su questo.

Visto che il mio pensiero viene interpretato, vorrei soffermarmi su un paio di questioni. La prima riguarda il fatto di poter produrre prodotti derivati dallo zucchero con zucchero in esenzione fiscale, quindi pagato grosso modo 900 lire al chilogrammo e di immettere questi prodotti sul mercato; faccio un esempio, una bottiglia di 1 litro di sciroppo alla menta è composta per il 65 percento di zucchero, quindi i costi della materia prima incidono notevolmente sul prodotto finito.

Ora se è vero il concetto di difesa, il concetto autonomistico delle industrie valdostane che ho sottoscritto in passato e sottoscrivo ancora adesso, è altrettanto vero che esistono delle regole economiche di mercato che vanno a rafforzare questi principi, fra queste ce n'è una che si chiama libera concorrenza. L'Assessore mi può dire che queste imprese non sono in grado di perturbare il mercato esterno della Valle d'Aosta, probabilmente perché l'Assessore non produce zucchero o meglio: derivati dello zucchero magari a Prato, vicino a Firenze, e non si trova una concorrenza di prodotti valdostani che come costo di produzione hanno circa il 40 percento in meno dello stesso prodotto fatto in quella zona.

Quindi per quanto riguarda l'anomalia, se vogliamo chiamarla così, pur considerando l'importanza di ossigeno per le nostre imprese valdostane, su questa non credo che ci siano discussioni possibili.

Con quest'interrogazione in sostanza si voleva porre l'accento sul fatto che queste imprese possono produrre con zucchero in esenzione fiscale ed esportare in territorio extra valdostano. Volevo far notare che, come in occasione della scorsa interrogazione - e questo sta a dimostrare che non esiste una figura o una ditta nel mirino della mia attività consiliare, anzi, sta a dimostrare l'imparzialità con cui si porta avanti un mandato consiliare - rimarcai il fatto che i criteri che dovevano possedere le varie ditte che facevano richiesta di assegnazione erano stabiliti con circolare assessorile, oggi abbiamo sentito parlare di interpretazione.

Se abbiamo un esempio così lampante ed importante come quello della Provincia di Gorizia, sarebbe il caso di procedere ad una modifica del Regolamento regionale - modifica che chiedo all'Assessore di portare in quest'aula al più presto - in modo che non si debba più ricorrere ad interpretazioni postume per poter dirimere i dubbi circa l'assegnazione di zucchero o di qualunque altro genere contingentato.