Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2524 del 16 aprile 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997

OGGETTO N. 2524/X Subconcessione per la durata di anni trenta, alla Società Electrorhêmes, di derivazione d'acqua dal torrente Dora di Rhêmes, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame per produzione di energia elettrica (Centrale Thumel).

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che con domanda in data 30 luglio 1990 la Società Electrorhêmes ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Dora di Rhêmes, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, moduli medi 13,42 di acqua per produrre, sul salto di mt. 187, la potenza nominale media di KW. 2460.

Rilevato che con istanza in data 3 giugno 1993, a variante della domanda 30 luglio 1990, la società Electrorhêmes ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Dora di Rhêmes, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, moduli max 27 e medi 13,47 di acqua per produrre, sul salto di mt. 223,80 la potenza nominale media di KW. 2955,50.

Accertato che le varianti apportate consistono essenzialmente, mantenendo inalterato il punto di presa, nello spostamento della centrale più a valle della fraz. Thumel e nella conseguente diversa ubicazione delle opere di restituzione per cui, trattandosi di varianti sostanziali, la domanda 3 giugno 1993 è stata istruita con domanda ex-novo.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma "Studio di Architettura ed Ingegneria" di Cometto, Coquillard, Nebbia e Noussan, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice e di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 1979 in data 21 febbraio 1994, ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma, con nota n. 402 in data 17 marzo 1994, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 12 luglio 1993 n. 275, osservando che le opere o sistemi finalizzati al mantenimento di un minimo deflusso per la salvaguardia ambientale tra la presa e la restituzione assicurano un rilascio nel limite progettale di 60 l/sec. mentre appare più consono garantire un deflusso nella misura di 157 l/sec, come previsto dalla normativa in atto nella Regione Piemonte e che non si individuano altresì gli elementi necessari a garantire il rispetto del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 riguardante la possibilità di spostamento della fauna ittica all'interno del corso d'acqua ed ha pertanto dichiarato di non poter esprimere parere favorevole;

- con nota in data 27 aprile 1994 è stato comunicato all'Autorità di Bacino che, essendo in corso di predisposizione una specifica normativa per la determinazione dei criteri di calcolo del minimo deflusso vitale nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la richiesta di subconcessione della Soc. Electrorhêmes verrà sottoposta a tale normativa non appena definita;

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 sono stati approvati i criteri provvisori per la valutazione e l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione d'acqua, in particolare al fine di garantire nei corsi d'acqua oggetto di derivazioni, un minimo deflusso vitale costante a valle delle opere di presa;

- con nota in data 5 giugno 1995, la Società Electrorhêmes è stata invitata a ritirare la documentazione già presentata all'Ufficio Concessioni Acque al fine di adeguarla ai nuovi criteri fissati dalla deliberazione di cui sopra, e la suddetta Società ha provveduto ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni necessarie, calcolando il M.D.V. e prevedendo la scala di risalita per l'ittiofauna;

- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota prot. n. 481 in data 7 aprile 1994 ha fatto presente di non avere alcuna particolare osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del DPR 342 del 18 marzo 1965, circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 3 giugno 1993 della Società Electrorhêmes è stato pubblicato sul FAL della Valle d'Aosta n. 7 in data 5 marzo 1994 e riprodotto nel n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (parte inserzioni) in data 30 aprile 1994 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 10349 in data 15 dicembre 1995 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinandola all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) sia garantito un deflusso minimo vitale a valle dell'opera di presa di 180 l/sec;

b) siano rispettate le prescrizioni espresse dal Servizio Sistemazioni Idrauliche e Difesa del Suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali;

c) siano scrupolosamente osservate le misure di mitigazione degli impatti, suggerite dallo studio di impatto ambientale;

d) sia realizzato un sistema di captazione idrica che permetta un controllo immediato della portata del torrente, nonché la posa a valle della presa, di una strumentazione per la verifica del rilascio e di un passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna;

e) la pista provvisoria di collegamento per i mezzi di cantiere dovrà essere dismessa, riportando l'area interessata allo stato preesistente;

f) rilevato che le opere di presa si presentano eccessivamente rigide, si richiede, se possibile, la sostituzione dei muri a lato della presa con scogliere inclinate, raccordate ai massi isolati;

g) in merito al progetto di bonifica in loc. Thumel, sia valutata l'opportunità, ai fini del paesaggio di mantenere la nuova conformazione del territorio con un leggero riporto di terra vegetale atto a favorire la rinaturazione;

- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 189 in data 25 gennaio 1996 è stato disposto il deposito della domanda 3 giugno 1993 e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 1 febbraio 1996, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Rhêmes-Notre-Dame e copia della medesima è stata inviata al Consorzio regionale Pesca, al Magistrato per il Po di Parma, al Ministero dei LL.PP., alla Sezione Idrografica del Po, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia ed Ovest Sesia, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, servizi S.I.D.S. e Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela Ambiente, alla Prima Direzione del Genio Militare, all'ENEL - Compartimento di Torino, all'Assessorato del Turismo, Uff. Sovraintendenza, all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Serv. Energia, all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, alla Comunità montana Grand-Paradis, all'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso ed alla Società Electrorhêmes;

- la pubblicazione presso il comune di Rhêmes-Notre-Dame, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 8 febbraio 1996 e 6 febbraio 1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio di Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Dora di Rhêmes è tributario, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;

b) i manufatti per la derivazione e la restituzione dell'acqua dovranno essere dotati di edifici idonei alla misurazione della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare ogni e qualsiasi turbamento del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Precisato che il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolata in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di subconcessione, inoltre l'impianto è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste, per cui non sono da temere turbamenti di regime idraulico dei corsi d'acqua interessati. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue, sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.

Rilevato altresì che la visita locale di istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 7 marzo 1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, l'Ing. Frassy Lorenzo del Servizio Energia dell'Ass. Industria e Commercio, il Dott. Chentre Lorenzo e Bozon Gabriele, in rappresentanza della Soc. Electrorhêmes, il sig. Bérard Battista, sindaco del Comune di Rhêmes-Notre-Dame ed i Sigg. Di Bello Luigi e Lugli Katia, dell'Enel - Direzione Costruzioni di Torino, i quali hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti di massima alle rappresentazioni grafiche di progetto. Il dott. Chentre ha preso atto degli esposti delle Associazioni Irrigue ed in merito ha fatto presente che, trattandosi di impianto privo di bacino di invaso, non sono temibili turbamenti di regime idraulico dei corsi d'acqua interessati. Il sig. Di Bello ha fatto presente che la realizzazione dell'impianto non interferisce con impianti ENEL esistenti.

Tenuto presente che:

- l'opera di presa sarà del tipo a soglia derivante con griglia verticale saldamente ancorata ed opportunamente protetta;

- il fondo dell'alveo del torrente, per un tratto a monte e a valle della traversa verrà lastricato in pietra, al fine di consentire lo smaltimento agevole degli inevitabili apporti di materiale da parte del torrente stesso;

- le acque captate verranno dissabbiate in apposita vasca di sedimentazione, realizzata in caverna;

- la vasca di carico, anch'essa realizzata in caverna, sarà coperta superiormente da un grigliato orizzontale, sopra al quale verrà installato il misuratore di livello ad ultrasuoni che sovraintende alla regolazione dell'apertura dei distributori delle turbine poste in centrale;

- la condotta forzata sarà costituita da tubi saldati in acciaio e sarà prevista in galleria per l'intera lunghezza;

- la centrale verrà realizzata in caverna, sulla sinistra orografica della Dora di Rhêmes, a valle delle case della fraz. Thumel;

- a valle delle turbine, le acque in uscita verranno immesse nel canale di scarico che, realizzato nella zona sottostante il piano di calpestio della centrale, convoglierà all'esterno le stesure per restituirle nuovamente alla Dora di Rhêmes, a quota 1848 m.s.m.;

- il dislivello tra i pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 2074,80 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1851 m.s.m. è di mt. 223,80. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di moduli medi 13,47, risulta: 1347 x 223,80: 102 = KW. 2955,48.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 27 e medi 13,47 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Dora di Rhêmes ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime, essendo stato correttamente calcolato il MDV sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 6127 in data 27 maggio 1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Accertato che, essendo la Electrorhêmes S.r.l. una società a maggioranza di capitale pubblico con sede in Valle d'Aosta, può esserle rilasciata la subconcessione per una potenza nominale media superiore a 2000 KW, così come stabilito nell'allegato 1B - della deliberazione consiliare n. 2333/X in data 18 dicembre 1996.

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione.

Vista la legge regionale 8 novembre 1956 n. 4.

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Delibera

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla Società Electrorhêmes, con sede in Introd, giusta la domanda presentata in data 3 giugno 1993, a variante dell'istanza 30 luglio 1990, di derivare dal torrente Dora di Rhêmes, in comune di Rhêmes-Notre-Dame, moduli max 27 (litri al minuto secondo duemilasettecento) e medi 13,47 (litri al minuto secondo milletrecentoquarantasette) di acqua per produrre, sul salto di mt. 223,80, la potenza nominale media di Kw. 2955,48, nell'impianto denominato "Centrale Thumel";

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Electrorhêmes;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 30.244.905 (trentamilioniduecentoquarantaquattromilano-vecentocinque) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 1.512.255 (unmilionicinquecentododicimiladuecentocinquanta-cinque) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775; somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.000.000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 60.489.810 (sessantamilioniquattrocentot-tantanovemilaottocentodieci) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...omissis...)

Président La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) Avevo già fatto questa domanda all'Assessore in Commissione. In questa delibera di subconcessione non è spiegato a chi viene venduta la corrente elettrica, a che scopo viene utilizzata.

Dato che nei diversi incontri che abbiamo avuto con l'Enel in questo periodo si è detto che l'Enel non pagava il surplus per kwh, quindi diventava non più economica, volevo almeno sapere a chi viene venduta e come viene utilizzata, dato che manca un piano energetico e un piano delle acque.

Président La discussion est ouverte. S'il n'y a pas d'autres qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur des travaux publics, Lavoyer.

Lavoyer (ADP-PRI-Ind) Prima di lasciare al collega Mafrica di completare la mia risposta anche in base a quanto richiesto dal Consigliere Chiarello, volevo sottolineare, vista la battuta che ha fatto il Consigliere sul piano energetico, che il Consiglio regionale con delibera n. 2333 del 18 dicembre 1996 ha approvato una modifica alla delibera iniziale che andava a regolamentare il calcolo del minimo deflusso vitale, non ad hoc per questo tipo di intervento, ma proprio per chiarire che questo è il tipico intervento dove c'era bisogno di avere un chiarimento. Le perplessità addotte da Chiarello sono parzialmente superate dal fatto che questa Società è a capitale in maggioranza privato, nel senso che il 25 percento delle azioni è della Finaosta, il 12,5 percento del Comune di Rhêmes-Notre Dame, il 12,5 percento del Comune di Rhêmes-Saint-Georges, il 12,5 percento del Comune di Introd e solo il 37 percento è privato quindi, prevalentemente, le finalità sono quelle legate alle esigenze dei due Comuni.

Adesso l'Assessore Mafrica potrà integrare la risposta per quanto attiene gli aspetti di tipo economico generale, però questo mi sembrava doveroso sottolinearlo.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Il Consigliere Chiarello ha partecipato sabato ad una riunione specifica in cui si è fatto il punto sulla situazione normativa per ciò che riguarda l'Enel e la Valle d'Aosta.

Allo stato attuale delle normative nessuno, tranne le aziende municipalizzate già esistenti, può distribuire energia elettrica tranne che per l'autoconsumo. Qui i soggetti sono: Finaosta con il 25 percento, tre comuni e un privato; per l'autoconsumo possono procedere, altrimenti l'unica possibilità è la vendita all'ENEL.

La domanda era precedente perché l'iter di questa domanda risale al ?90, se hanno presentato per tempo la richiesta di cessione all'ENEL, rientrano nei prezzi antecedenti alle ultime disposizioni. Sono le nuove domande che non vengono più riconosciute dall'ENEL, le domande presentate al 31 dicembre 1995 che già avevano seguito un certo iter potevano avere il riconoscimento per la cessione all'ENEL dei prezzi previsti con i sovrapprezzi.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Lanièce)

Il Consiglio approva