Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2523 del 16 aprile 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997

OGGETTO N. 2523/X Subconcessione in via di sanatoria, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Reboulaz Guglielmo di derivazione d'acqua dal torrente Saint-Barthélemy, nel Comune di Nus, ad uso idroelettrico.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che con domanda in data 30 settembre 1993, la ditta Reboulaz Guglielmo ha chiesto all'Amministrazione regionale il rinnovo, in via di sanatoria e l'autorizzazione ad apportare varianti alla subconcessione ad uso idroelettrico assentita con D.P.G.R. n. 250 del 24 ottobre 1952 e scaduta in data 30 aprile 1978;

Visto che, essendo stata, l'istanza, presentata fuori dai termini di legge, la medesima è stata istruita come domanda ex-novo;

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma p.i. Rezzaro Lorenzo, prevede l'apporto delle seguenti varianti:

a) spostamento verso monte della vasca di carico di metri 77 e precisamente da quota 1410 m.s.m. a quota 1415 m.s.m. aumentando il salto da metri 7,10 a metri 13,00;

b) aumento della portata derivabile da moduli medi 0,80 e max. 0,90 a moduli costanti e continui 1,30 onde produrre sul salto sopraccitato la potenza nominale media di Kw 16,57.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 2377 in data 12 febbraio 1996, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 5803 in data 2 gennaio 1996, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 12 luglio 1993 n. 275;

- l'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 959 in data 15 maggio 1996 ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare in merito;

- l'avviso di presentazione della domanda 30 settembre 1993 della ditta Reboulaz Guglielmo è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 16 in data 8 giugno 1996 e riprodotto nel n. 162 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 12 luglio 1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 205 in data 19 agosto 1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 9 settembre 1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Nus e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Difesa del Suolo; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizi S.I.D.S. e Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; all'Assessorato dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Servizio Energia; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed alla ditta Reboulaz Guglielmo;

- la pubblicazione presso il Comune di Nus, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuto regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 9 settembre 1996 e 12 settembre 1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Visto altresì che:

- la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 10 luglio 1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Trione Silvio, Sindaco del Comune di Nus; Reboulaz Guglielmo, titolare della domanda di subconcessione; geom. Larosa Salvatore dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione ed il geom. Milani Sergio, dell'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente;

- il geom. Milani ha fatto presente di non avere particolari osservazioni da formulare in merito all'aumento della portata da derivare e ha chiesto che la vecchia vasca di carico venga demolita al livello della strada e coperta di terra vegetale;

- il geom. Larosa ha espresso, di massima, parere favorevole riservandosi tuttavia, ai sensi del D.L. 130/92 e della delibera di Consiglio regionale 689/X del 18 maggio 1994, di valutare, con gli organi preposti, l'opportunità o meno di aumentare il prelievo d'acqua;

- il signor Reboulaz ha segnalato che nel corso dell'anno 1993, dovendo effettuare lavori di ristrutturazione dell'impianto, ha prolungato la condotta forzata spostando a monte la vasca di carico da quota 1410 m.s.m. a quota 1415 m.s.m. aumentando così il salto da metri 7,10 a metri 13,00, mantenendo invariata la portata originaria di moduli medi 0,80 e max. 0,90 e ha dichiarato che l'impianto con le nuove caratteristiche è entrato in funzione in data 1 novembre 1993;

- in riferimento alle richieste formulate dalle citate Associazioni Irrigue, si precisa che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolata in modo tale da garantire che non entri nella derivazione una quantità di acqua superiore a quella subconcessa; inoltre l'impianto è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime del corso d'acqua interessato. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le prescrizioni delle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione;

- per quanto riguarda la richiesta del geom. Milani, poiché la medesima è ritenuta ammissibile, apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione;

- in merito alle riserve del geom. Larosa, l'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali con nota prot. n. 20455/SF in data 22 ottobre 1996 ha espresso forti perplessità per quanto attiene l'aumento della portata massima derivabile, in considerazione del fatto che l'asta torrentizia di cui trattasi rientra tra quelle designate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 689/1994, ai sensi del D.L. n. 130/1992;

- l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. con nota prot. n. 11357 in data 5 novembre 1996 ha chiesto all'Unità Chimico Fisico Tossicologici-Ambientale dell'U.S.L. e all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente di verificare se il prelievo di 40 (quaranta) litri al secondo (aumento di portata richiesto dalla ditta) possa o meno alterare la caratterizzazione fisico-chimica del corso d'acqua in oggetto;

- l'U.S.L. con nota prot. n. 2423 in data 8 novembre 1996 ha comunicato che in linea di massima la derivazione d'acqua non comporta variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche nel tratto depauperato ed ha espresso un parere sostanzialmente favorevole;

- l'Assessorato dell'Ambiente con nota prot. n. 5903 in data 28 novembre 1996 ha comunicato di concordare con quanto espresso nel parere favorevole dell'Unità Sanitaria Locale;

- in riferimento alle dichiarazioni del sig. Reboulaz Guglielmo, l'Ufficio Concessioni Acque ha provveduto a redigere, nel corso della visita d'istruttoria, il verbale di accertamento di infrazione relativo alla realizzazione di varianti senza la preventiva notificazione ed autorizzazione prevista dall'articolo 49 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Dovrà essere inoltre richiesta un'integrazione del canone versato dalla ditta sulla differenza di potenza da Kw 5,57 a Kw 10,196.

Tenuto inoltre presente che:

- l'opera di presa, posta a quota 1420 m.s.m., è esistente ed è costituita da una scogliera in pietrame e malta ubicata in destra orografica che interessa solo parzialmente l'alveo del torrente Saint-Barthélemy;

- l'acqua, una volta derivata, viene convogliata alla vasca di carico tramite un canale irriguo a cielo aperto delle dimensioni di circa mt. 0,60x0,40;

- la vasca di carico, posta a quota 1415 m.s.m., ha le dimensioni di metri 3,40x2,00x1,80 con una capacità di 12,24 mc. ed è dotata di sgrigliatore laterale manuale;

- l'adduzione delle acque alla turbina avverrà mediante due tubi in acciaio del diametro di 300 mm. e della lunghezza di metri 121;

- l'edificio di produzione, esistente, è sistemato in un locale nello scantinato del fabbricato civile;

- dopo l'utilizzazione le acque vengono integralmente restituite, attraverso un breve canale interrato, nel torrente Saint-Barthélemy a quota 1400 m.s.m. circa;

- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico, a quota 1415 m.s.m. e del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1402 m.s.m., risulta essere di metri 13,00.

In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di moduli 1,30 costanti e continui, risulta essere di: 130x13:102=Kw 16,57.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli 1,30 costanti e continui, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consigliare n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed ammonta a 105 litri/sec.;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Saint-Barthélemy ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 269 del 28 gennaio 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 del 8 novembre 1956;

Vista la legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articolo 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Delibera

1) di subconcedere, in via di sanatoria, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Reboulaz Guglielmo, giusta la domanda presentata in data 30 settembre 1993, di derivare dal torrente Saint-Barthélemy, a quota 1420 m.s.m., nel comune di Nus, moduli 1,30 costanti e continui (litri al minuto secondo centotrenta) di acqua per produrre sul salto di metri 13, la potenza nominale media annua di Kw 16,57;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Reboulaz Guglielmo;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 167.570 (centosessantasettemilacinquecentosettanta) ad integrazione della somma di lire 2.000 (duemila) già versata come da quietanza n. 1046 in data 8 settembre 1952, pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

d) lire 458.000 (quattrocentocinquantottomila) per conguaglio canoni arretrati dovuti per il periodo dal 1 novembre 1993 (data di entrata in esercizio dell'impianto con le attuali caratteristiche) al 15 luglio 1997 (data della presunta emissione del decreto di autorizzazione di aumento della portata e del salto);

5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 339.140 (trecentotrentanovemilacentoqua-ranta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...omissis...)

Président On peut passer à la votation. Les Conseillers sont invités à voter:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità